TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27508\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa iscritta al n. 5456\2025 RG LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via G. Paisiello n. 19, nello studio dell'Avv. Eugenio Campese, da cui è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE - OPPONENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 – sede , presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Con separati ricorsi, poi riuniti, parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione CP_ avverso due ordinanze ingiunzione, con cui l gli intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Eccepisce l'inapplicabilità della sanzione per omessa notifica di atto precedente a termini del disposto di cui all'art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983. Eccepisce inoltre l'estinzione dell'obbligo di pagare, per mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689\1981 per la contestazione dell'illecito, nonché la prescrizione della pretesa avversa. Deduce inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 legge 241\1990, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità della sanzione. Chiede pertanto, previa sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accertare la CP_ l'illegittimità e infondatezza degli stessi e l'insussistenza della pretesa azionata dall' .
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito resistendo ai ricorsi con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduce l'avvenuta rituale notificazione degli atti di accertamento prodromici e l' infondatezza delle contestazioni di natura formale e sostanziale di cui al ricorso, stante la validità ed efficacia di tali atti ai fini impeditivi della decadenza e interruttivi della prescrizione. Deduce quindi l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 14 legge n. 689\1981, stante la specialità della disciplina a fondamento delle ordinanze sanzionatorie. Deduce ancora la rideterminazione ab origine della sanzione ai sensi del dl n. 48\2023, convertito in legge n. 85\2023. Conclude per il rigetto dell'opposizione.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, disposta la riunione dei procedimenti e ritenute le causa mature per la decisione, le stesse sono state rinviate per la discussione all'odierna udienza e all'esito vengono decise come da presente sentenza. I ricorsi appaiono fondati. Assume rilievo dirimente la questione dell'applicabilità al caso in esame della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689\1981, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – ex multis vedi Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093.
Ritiene il tribunale che l'applicabilità di tale norma al caso in esame trova il suo fondamento nel rinvio fatto dalla legge di depenalizzazione d.Lgs. n. 8\2016 alla disciplina del procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni amministrative contenuta nella legge n.689\1981, ivi compresa la disposizione in esame. A seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta così formulato l'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso". Risultando pacifico in base all'esame dei documenti acquisiti – vedi ordinanze ingiunzione impugnate - che gli atti impugnati sono stati emessi sulla base della disposizione di legge che precede, va altresì evidenziato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689", la materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili". Quanto sopra risulta, da ultimo, ribadito dalla suprema Corte, con le sentenze n. 7641-2025 e n. 9016\2025, con cui si è ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nelle medesime sentenze richiamate, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”. CP_
Deve evidenziarsi che lo stesso ha ritenuto la norma dell'art. 14 applicabile stante il richiamo ad essa fatto nella circolare n. 32 del 25.2.2022 versata in atti, ove si prevede che "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". CP_
Priva di pregio appare la tesi difensiva dell' che ritiene la norma non applicabile sul presupposto della diversa e speciale regolamentazione della fattispecie di contestazione di illecito contenuta nella legge di depenalizzazione all'art.
9. Ritiene infatti il Tribunale che la previsione del termine di cui all'art 9 d. lgs n.8 del 2016 è volta a regolare la particolare ipotesi di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente dall'autorità giudiziaria procedente per i procedimenti penali già iniziati per le violazioni antecedenti alla depenalizzazione. Siffatta norma, tuttavia e a parere di chi scrive, è una norma di diritto transitoria volta a regolare gli effetti della depenalizzazione e l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo per le violazioni per cui già pende procedimento penale, sicchè non si tratta di una norma speciale sul procedimento sanzionatorio che esclude l'applicazione della norma generale di cui all'art. 14. A ben vedere la norma dell'art 9 disciplina la decorrenza del termine per procedere alla notificazione degli estremi dell'illecito, peraltro di durata identica a quello di cui all'art. 14, e prevede la facoltà di pagamento in misura ridotta nei 60 giorni successivi, analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale. L'applicabilità dell'art. 14 non può essere posta in dubbio, del resto, in relazione alle diverse ipotesi in cui non sia stato iniziato il procedimento penale per violazioni antecedenti alla depenalizzazione nonché in relazione alle violazioni successive alla depenalizzazione, per le quali appare pienamente compatibile e applicabile. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va osservato che l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso, per le infrazioni successive alla legge di depenalizzazione – in quanto per quelle precedenti vale la norma transitoria dell'art. 9 sopra esaminata, per come interpretata dalla Corte di cassazione nelle citate sentenze del 2025, e quindi da ultimo la data di entrata in vigore della legge- , decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). È stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). CP_
Nel caso in esame, in base alle risultanze in atti – vedi fascicolo – risultano notificati il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione OI-001853625 – RG 27508\2024-, richiamato nella ingiunzione stessa, pure depositata in atti e qui opposta, in data 7 ottobre 2019, nonché il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione OI 000563347 – RG 5456\2025 -, in data 21 dicembre 2021. CP_ L' resistente, creditore della pretesa sanzionatoria fatta valere con l'ordinanza impugnata, non ha tuttavia allegato né provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti indicata sia stato necessario per svolgere le indagini. Deve sottolinearsi, del resto, che l neppure ha specificato il titolo del versamento contributivo omesso, con CP_1 conseguente impossibilità a determinare il termine di scadenza dell'adempimento relativo e che, pure nel silenzio della difesa dell'ente previdenziale, considerato che l'annualità di riferimento delle omissioni è rispettivamente l'anno 2018 – OI 001853625 - e l'anno 2019 – OI 000563347 -, deve farsi riferimento al termine di tale anno come ultimo dei periodi di inadempimento a cui riferisce l'atto di accertamento in esame, che va pertanto ritenuto certamente tardivo rispetto ai termini di legge. Deve, per altro verso, ritenersi che, per le carenze di allegazione e prova di cui sopra, non può ritenersi superato l'argomento presuntivo dedotto da parte ricorrente, secondo cui, avvenendo il pagamento dei contributi per flussi finanziari, il momento di conoscenza CP_ dell'illecito da parte dell' coincide necessariamente con il termine di scadenza delle obbligazioni contributive, essendo di immediata evidenza la verifica di ricezione o meno degli importi in via telematica. Deve pertanto ritenersi che il predetto termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 698 del 1981 già era ampiamente spirato al momento della notifica degli atti di accertamento di cui sopra. Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Alla accertata decadenza dal potere sanzionatorio consegue la illegittimità dell' ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede che va pertanto annullata. In conclusione, vanno accolti i ricorsi, con annullamento dell' ordinanza ingiunzione impugnata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa, nonché della maggiorazione per la pluralità di cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla l' ordinanza ingiunzione n. OI-001631882 nonché l'ordinanza ingiunzione n. OI 00563347; CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 86,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.600,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 , la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27508\2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa iscritta al n. 5456\2025 RG LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via G. Paisiello n. 19, nello studio dell'Avv. Eugenio Campese, da cui è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE - OPPONENTE
E
in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 – sede , presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Con separati ricorsi, poi riuniti, parte ricorrente in epigrafe indicata propone opposizione CP_ avverso due ordinanze ingiunzione, con cui l gli intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Eccepisce l'inapplicabilità della sanzione per omessa notifica di atto precedente a termini del disposto di cui all'art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983. Eccepisce inoltre l'estinzione dell'obbligo di pagare, per mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689\1981 per la contestazione dell'illecito, nonché la prescrizione della pretesa avversa. Deduce inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 legge 241\1990, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità della sanzione. Chiede pertanto, previa sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, accertare la CP_ l'illegittimità e infondatezza degli stessi e l'insussistenza della pretesa azionata dall' .
- LA COSTITUZIONE DELL' CP_1 CP_ L' si è costituito resistendo ai ricorsi con vari argomenti in fatto e in diritto. Deduce l'avvenuta rituale notificazione degli atti di accertamento prodromici e l' infondatezza delle contestazioni di natura formale e sostanziale di cui al ricorso, stante la validità ed efficacia di tali atti ai fini impeditivi della decadenza e interruttivi della prescrizione. Deduce quindi l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all'art. 14 legge n. 689\1981, stante la specialità della disciplina a fondamento delle ordinanze sanzionatorie. Deduce ancora la rideterminazione ab origine della sanzione ai sensi del dl n. 48\2023, convertito in legge n. 85\2023. Conclude per il rigetto dell'opposizione.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, disposta la riunione dei procedimenti e ritenute le causa mature per la decisione, le stesse sono state rinviate per la discussione all'odierna udienza e all'esito vengono decise come da presente sentenza. I ricorsi appaiono fondati. Assume rilievo dirimente la questione dell'applicabilità al caso in esame della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689\1981, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. – ex multis vedi Cass., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093.
Ritiene il tribunale che l'applicabilità di tale norma al caso in esame trova il suo fondamento nel rinvio fatto dalla legge di depenalizzazione d.Lgs. n. 8\2016 alla disciplina del procedimento amministrativo per l'irrogazione di sanzioni amministrative contenuta nella legge n.689\1981, ivi compresa la disposizione in esame. A seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, risulta così formulato l'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), "l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Da ultimo, il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato "modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali", convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che "
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso". Risultando pacifico in base all'esame dei documenti acquisiti – vedi ordinanze ingiunzione impugnate - che gli atti impugnati sono stati emessi sulla base della disposizione di legge che precede, va altresì evidenziato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 8 /2016 prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689", la materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, "in quanto applicabili". Quanto sopra risulta, da ultimo, ribadito dalla suprema Corte, con le sentenze n. 7641-2025 e n. 9016\2025, con cui si è ritenuto che “l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”. Nelle medesime sentenze richiamate, la suprema Corte ha altresì ribadito che “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)”. CP_
Deve evidenziarsi che lo stesso ha ritenuto la norma dell'art. 14 applicabile stante il richiamo ad essa fatto nella circolare n. 32 del 25.2.2022 versata in atti, ove si prevede che "In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: … omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge 89/1981)". CP_
Priva di pregio appare la tesi difensiva dell' che ritiene la norma non applicabile sul presupposto della diversa e speciale regolamentazione della fattispecie di contestazione di illecito contenuta nella legge di depenalizzazione all'art.
9. Ritiene infatti il Tribunale che la previsione del termine di cui all'art 9 d. lgs n.8 del 2016 è volta a regolare la particolare ipotesi di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente dall'autorità giudiziaria procedente per i procedimenti penali già iniziati per le violazioni antecedenti alla depenalizzazione. Siffatta norma, tuttavia e a parere di chi scrive, è una norma di diritto transitoria volta a regolare gli effetti della depenalizzazione e l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo per le violazioni per cui già pende procedimento penale, sicchè non si tratta di una norma speciale sul procedimento sanzionatorio che esclude l'applicazione della norma generale di cui all'art. 14. A ben vedere la norma dell'art 9 disciplina la decorrenza del termine per procedere alla notificazione degli estremi dell'illecito, peraltro di durata identica a quello di cui all'art. 14, e prevede la facoltà di pagamento in misura ridotta nei 60 giorni successivi, analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale. L'applicabilità dell'art. 14 non può essere posta in dubbio, del resto, in relazione alle diverse ipotesi in cui non sia stato iniziato il procedimento penale per violazioni antecedenti alla depenalizzazione nonché in relazione alle violazioni successive alla depenalizzazione, per le quali appare pienamente compatibile e applicabile. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va osservato che l'art. 14 L. 689/1981 prevede testualmente che lo stesso, per le infrazioni successive alla legge di depenalizzazione – in quanto per quelle precedenti vale la norma transitoria dell'art. 9 sopra esaminata, per come interpretata dalla Corte di cassazione nelle citate sentenze del 2025, e quindi da ultimo la data di entrata in vigore della legge- , decorre dalla data dell'accertamento dell'illecito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702). È stato, altresì, chiarito che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210). CP_
Nel caso in esame, in base alle risultanze in atti – vedi fascicolo – risultano notificati il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione OI-001853625 – RG 27508\2024-, richiamato nella ingiunzione stessa, pure depositata in atti e qui opposta, in data 7 ottobre 2019, nonché il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione OI 000563347 – RG 5456\2025 -, in data 21 dicembre 2021. CP_ L' resistente, creditore della pretesa sanzionatoria fatta valere con l'ordinanza impugnata, non ha tuttavia allegato né provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti indicata sia stato necessario per svolgere le indagini. Deve sottolinearsi, del resto, che l neppure ha specificato il titolo del versamento contributivo omesso, con CP_1 conseguente impossibilità a determinare il termine di scadenza dell'adempimento relativo e che, pure nel silenzio della difesa dell'ente previdenziale, considerato che l'annualità di riferimento delle omissioni è rispettivamente l'anno 2018 – OI 001853625 - e l'anno 2019 – OI 000563347 -, deve farsi riferimento al termine di tale anno come ultimo dei periodi di inadempimento a cui riferisce l'atto di accertamento in esame, che va pertanto ritenuto certamente tardivo rispetto ai termini di legge. Deve, per altro verso, ritenersi che, per le carenze di allegazione e prova di cui sopra, non può ritenersi superato l'argomento presuntivo dedotto da parte ricorrente, secondo cui, avvenendo il pagamento dei contributi per flussi finanziari, il momento di conoscenza CP_ dell'illecito da parte dell' coincide necessariamente con il termine di scadenza delle obbligazioni contributive, essendo di immediata evidenza la verifica di ricezione o meno degli importi in via telematica. Deve pertanto ritenersi che il predetto termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 698 del 1981 già era ampiamente spirato al momento della notifica degli atti di accertamento di cui sopra. Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14 l. 689/1981, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Alla accertata decadenza dal potere sanzionatorio consegue la illegittimità dell' ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede che va pertanto annullata. In conclusione, vanno accolti i ricorsi, con annullamento dell' ordinanza ingiunzione impugnata. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa, nonché della maggiorazione per la pluralità di cause riunite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla l' ordinanza ingiunzione n. OI-001631882 nonché l'ordinanza ingiunzione n. OI 00563347; CP_ condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 86,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 1.600,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Napoli, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo