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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di LE Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2659/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IS
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
MO DR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e i minori;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Formigine (MO), Via Mosca
n° 22, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata in uso e Pt_1 godimento esclusivi alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente CP_1 ai figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi, essendosi il sig. già trasferito altrove, asportando i propri effetti Pt_1 personali. Resta inteso che le utenze (acqua, luce, gas e TARI), le spese condominiali ordinarie nonchè le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile rimarranno a carico della sig.ra mentre rimarranno a carico del sig. CP_1
le sole spese condominiali di carattere straordinario e le spese di Pt_1 manutenzione straordinaria dell'immobile;
3. I coniugi convengono che tutti gli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare di proprietà del sig. rimarranno Pt_1 nell'abitazione, in uso e godimento della sig.ra e dei figli, sino a quando la CP_1 stessa abiterà la casa con i figli;
4. I genitori convengono che i figli minori e siano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori stessi, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori durante il tempo di permanenza di questi ultimi presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori pagina 2 di 6 e mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo ai figli e un ambiente tranquillo e consono per la loro crescita;
Per_1 Per_2
5. I genitori concordano, inoltre, che i minori ed vivranno e Per_1 Per_2 risiederanno in Italia, fatto salvo il permesso di portare i figli all'estero durante i periodi di vacanza. I minori, inoltre, avranno collocazione prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere i figli secondo il seguente calendario di visita, suddividendosi pertanto con la sig.ra i giorni della CP_1 settimana come segue:
A) A weekend alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
B) Dalla domenica pomeriggio al martedì pomeriggio di tutte le settimane i figli staranno con il padre;
C) Dal martedì sera al venerdì mattina di tutte le settimane i figli staranno con la madre;
I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni, conseguentemente si obbligano a prestarsi massima collaborazione reciproca nel concedersi cambi di orario ed eventualmente di giorni del citato calendario di visite, nel rispetto sempre della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, nonché dei rispettivi orari di lavoro, e il tutto dovrà avvenire con preavviso di 48 ore;
D) Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, ed accordandosi sui rispettivi giorni di anno in anno, prestandosi, anche in questo caso, massima collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli e Per_1
Per_2
E) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie. Qualora entro il 31 maggio i coniugi non abbiano concordato il piano ferie, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo di ferie preferito da trascorrere con i figli;
mentre negli anni dispari sarà il padre. In ogni caso il piano ferie dovrà essere comunicato entro il 30 giugno.
pagina 3 di 6 6. Il sig. , inoltre, a decorrere dal mese di giugno 2025, si obbliga a Pt_1 versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i CP_1 figli minori e la somma di euro 300,00 mensili (ossia euro Per_1 Per_2
150,00 cad.), che verranno corrisposti entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico sulle coordinate bancarie già in possesso del marito, sino al raggiungimento da parte di questi ultimi dell'autosufficienza economica, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno
2026;
7. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori e i genitori vi contribuiranno Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
9. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
10. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende, i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al rispettivo difensore”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
oppure:
pagina 5 di 6 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 06/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2014 Atto n. 29 Parte I
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CA RR
Il Presidente
AR Di LE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di LE Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2659/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IS
e
), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
MO DR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, a comunicarsi eventuali variazioni e prestandosi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio a scopo turistico e/o professionale per sé e i minori;
2. I coniugi convengono che la casa coniugale, sita in Formigine (MO), Via Mosca
n° 22, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata in uso e Pt_1 godimento esclusivi alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente CP_1 ai figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di questi ultimi, essendosi il sig. già trasferito altrove, asportando i propri effetti Pt_1 personali. Resta inteso che le utenze (acqua, luce, gas e TARI), le spese condominiali ordinarie nonchè le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile rimarranno a carico della sig.ra mentre rimarranno a carico del sig. CP_1
le sole spese condominiali di carattere straordinario e le spese di Pt_1 manutenzione straordinaria dell'immobile;
3. I coniugi convengono che tutti gli arredi, corredi e suppellettili che arredano e corredano la casa famigliare di proprietà del sig. rimarranno Pt_1 nell'abitazione, in uso e godimento della sig.ra e dei figli, sino a quando la CP_1 stessa abiterà la casa con i figli;
4. I genitori convengono che i figli minori e siano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori stessi, mentre ciascun genitore potrà assumere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei figli minori durante il tempo di permanenza di questi ultimi presso di sé. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori pagina 2 di 6 e mantenere fra loro rapporti equilibrati, sereni e rispettosi, garantendo ai figli e un ambiente tranquillo e consono per la loro crescita;
Per_1 Per_2
5. I genitori concordano, inoltre, che i minori ed vivranno e Per_1 Per_2 risiederanno in Italia, fatto salvo il permesso di portare i figli all'estero durante i periodi di vacanza. I minori, inoltre, avranno collocazione prevalentemente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere i figli secondo il seguente calendario di visita, suddividendosi pertanto con la sig.ra i giorni della CP_1 settimana come segue:
A) A weekend alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
B) Dalla domenica pomeriggio al martedì pomeriggio di tutte le settimane i figli staranno con il padre;
C) Dal martedì sera al venerdì mattina di tutte le settimane i figli staranno con la madre;
I genitori, inoltre, danno atto che il suddetto calendario di visita potrà subire variazioni, conseguentemente si obbligano a prestarsi massima collaborazione reciproca nel concedersi cambi di orario ed eventualmente di giorni del citato calendario di visite, nel rispetto sempre della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli, nonché dei rispettivi orari di lavoro, e il tutto dovrà avvenire con preavviso di 48 ore;
D) Per quanto concerne per le vacanze natalizie e di capodanno, nonché quelle pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, gli stessi avranno cura di alternare tra loro di anno in anno le festività, assicurandosi così tra loro l'alternanza, ed accordandosi sui rispettivi giorni di anno in anno, prestandosi, anche in questo caso, massima collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli e Per_1
Per_2
E) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un pari periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, con l'impegno a concordare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno fornendosi reciprocamente il piano ferie. Qualora entro il 31 maggio i coniugi non abbiano concordato il piano ferie, negli anni pari sarà la madre a decidere il periodo di ferie preferito da trascorrere con i figli;
mentre negli anni dispari sarà il padre. In ogni caso il piano ferie dovrà essere comunicato entro il 30 giugno.
pagina 3 di 6 6. Il sig. , inoltre, a decorrere dal mese di giugno 2025, si obbliga a Pt_1 versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i CP_1 figli minori e la somma di euro 300,00 mensili (ossia euro Per_1 Per_2
150,00 cad.), che verranno corrisposti entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico sulle coordinate bancarie già in possesso del marito, sino al raggiungimento da parte di questi ultimi dell'autosufficienza economica, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno
2026;
7. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori e i genitori vi contribuiranno Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento, essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi da lavoro;
9. Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi, come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo;
10. Per quanto concerne le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende, i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al rispettivo difensore”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
oppure:
pagina 5 di 6 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...] si sono separati CP_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 06/10/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II – ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2014 Atto n. 29 Parte I
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CA RR
Il Presidente
AR Di LE
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