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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7087/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 2 S.p.a. "in Liquidazione" - 02683040832
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500003789000 TARES 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500003789000 TARES 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500003789000 notificata in data 2/10/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 69.947,02, contestandola limitatamente all'importo di € 296,42 derivante dalla cartella n. 29520110019521718000 a titolo di tarsu anni 2008 e 2009. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
“decadenza e/o prescrizione”
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo avvenuta notifica dell'atto presupposto, difetto di legittimazione passiva, insussistenza di prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Infondata e temeraria è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, la quale, come documentato dall'agente della riscossione, è stata notificata in data 8/11/2011 all'indirizzo del destinatario, mediante consegna a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi “moglie” del destinatario medesimo, seguita da inoltro di raccomandata informativa n. R 51321004408-7. Alla notifica della cartella seguiva la notifica di due successive intimazioni di pagamento: la n.2952016900239829100 notificata il 20/05/2016 e la n.
29520259014079637000 notificata, a mezzo pec, all'indirizzo Email_4 , in data 17/9/2025. Consegue l'insussistenza della eccezione di prescrizione. Eventuale prescrizione maturata in epoca anteriore al 17/9/2025 avrebbe dovuto essere eccepita mediante tempestiva impugnazione della intimazione in questione.
Nessuna eccezione è stata formulata avverso detti atti ed alla relativa produzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7087/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 2 S.p.a. "in Liquidazione" - 02683040832
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500003789000 TARES 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500003789000 TARES 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500003789000 notificata in data 2/10/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 69.947,02, contestandola limitatamente all'importo di € 296,42 derivante dalla cartella n. 29520110019521718000 a titolo di tarsu anni 2008 e 2009. Eccepiva: omessa notifica della cartella presupposta;
“decadenza e/o prescrizione”
Si costituiva l'agente della riscossione eccependo avvenuta notifica dell'atto presupposto, difetto di legittimazione passiva, insussistenza di prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
Infondata e temeraria è l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta, la quale, come documentato dall'agente della riscossione, è stata notificata in data 8/11/2011 all'indirizzo del destinatario, mediante consegna a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi “moglie” del destinatario medesimo, seguita da inoltro di raccomandata informativa n. R 51321004408-7. Alla notifica della cartella seguiva la notifica di due successive intimazioni di pagamento: la n.2952016900239829100 notificata il 20/05/2016 e la n.
29520259014079637000 notificata, a mezzo pec, all'indirizzo Email_4 , in data 17/9/2025. Consegue l'insussistenza della eccezione di prescrizione. Eventuale prescrizione maturata in epoca anteriore al 17/9/2025 avrebbe dovuto essere eccepita mediante tempestiva impugnazione della intimazione in questione.
Nessuna eccezione è stata formulata avverso detti atti ed alla relativa produzione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 240,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 oltre accessori di legge.