Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1120
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La notifica della cartella presupposta è avvenuta in data antecedente e secondo le modalità previste dalla legge, come documentato dall'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione

    La notifica delle successive intimazioni di pagamento, avvenuta in data recente e senza che siano state impugnate, esclude la maturazione della prescrizione prima di tali atti. Eventuale prescrizione maturata in epoca anteriore avrebbe dovuto essere eccepita mediante tempestiva impugnazione delle intimazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1120
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo