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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 971/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1970, residente in [...] Giugno n.11,
e da
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliati in Monfalcone in Via Roma n. 62 presso lo studio dell'Avv.
CC NG, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gradisca d'Isonzo (GO) in data 09.06.2001 tra , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], matrimonio trascritto nel Registro degli Pt_2
Atti di Matrimonio del Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) al n. 5 dell'anno 2001 parte
1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (GO), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della figlia
in forma diretta per il periodo di permanenza della figlia presso di sé, Persona_1
oltre le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreati-ve, nel rispetto dei termini e modalità di cui al Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd.
01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, da ripartirsi nella misura del 70% in capo al sig. , il residuo 30% in capo alla sig.ra Parte_1
. Parte_2
3) Dare atto che l'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% al sig.
, così come le detrazioni fiscali. Parte_1
4) Dare atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi Ente pubblico e/privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa.
5) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue i coniugi economicamente autosufficienti.
6) Dare atto dell'aver i coniugi definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione e per l'effetto di aver null'altro da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia di cui alle condizioni da sub 2) ad usque 4) Persona_1
di cui sopra.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gradisca
d'Isonzo in data 09/06/2001 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5) e si sono separati con sentenza n. 73 del 2025, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia , a Monfalcone il 16/07/2006. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 11/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/06/2001 in Gradisca d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
3 Gradisca d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 971/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/11/1970, residente in [...] Giugno n.11,
e da
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliati in Monfalcone in Via Roma n. 62 presso lo studio dell'Avv.
CC NG, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Per entrambi i ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Gradisca d'Isonzo (GO) in data 09.06.2001 tra , nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], matrimonio trascritto nel Registro degli Pt_2
Atti di Matrimonio del Comune di Gradisca d'Isonzo (GO) al n. 5 dell'anno 2001 parte
1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (GO), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della figlia
in forma diretta per il periodo di permanenza della figlia presso di sé, Persona_1
oltre le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreati-ve, nel rispetto dei termini e modalità di cui al Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd.
01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, da ripartirsi nella misura del 70% in capo al sig. , il residuo 30% in capo alla sig.ra Parte_1
. Parte_2
3) Dare atto che l'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% al sig.
, così come le detrazioni fiscali. Parte_1
4) Dare atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e da qualsiasi Ente pubblico e/privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa.
5) Nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi, essendo ambedue i coniugi economicamente autosufficienti.
6) Dare atto dell'aver i coniugi definito ogni rapporto economico e patrimoniale in sede di separazione e per l'effetto di aver null'altro da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia di cui alle condizioni da sub 2) ad usque 4) Persona_1
di cui sopra.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gradisca
d'Isonzo in data 09/06/2001 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5) e si sono separati con sentenza n. 73 del 2025, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia , a Monfalcone il 16/07/2006. Persona_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 11/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/06/2001 in Gradisca d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gradisca d'Isonzo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
3 Gradisca d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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