Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14598 del 2025, proposto da:
AH RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. 11898 Ref. 1094, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano - Beirut il 16/10/2025 e notificata al sig. RI AH, previa consegna brevi manu;
- nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. GO OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 26.11.2025, depositato il 27.11.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. 11898 Ref. 1094, adottato dall’Ambasciata d’Italia in Libano - Beirut il 16/10/2025 e notificata al sig. RI AH, previa consegna brevi manu;
- nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite dell’Ambasciata di Beirut in Libano, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 26.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso universitario di “Architettura (Restauro”), della durata di due anni, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione periferica del Ministero ha ritenuto che i dati prospettati dall’istante non consentissero di accertare, ai sensi della vigente normativa in materia, le condizioni per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio (visto di tipo “D”).
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli articoli 4, comma 2, 34 e 39 del D.Lgs n. 286 del 1998, nonchè 5, 6-bis, 44-bis e 46 del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del T.U.I.). Eccesso di potere per manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà della motivazione. Carente e/o erronea istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione del principio di efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si contesta, in primo luogo, il deficit motivazionale del gravato provvedimento, nella misura in cui non consentirebbe di comprendere i presupposti, fattuali e normativi, ritenuti ostativi al disposto diniego del visto.
Per altro verso, si rimprovera alla p.a. procedente di non avere tenuto in debita considerazione l’avvenuto versamento, a beneficio del richiedente, dell’importo di euro 8.400,00 su un conto accesso presso la Bank of Beirut, somma di entità superiore alla metà dell’assegno sociale annuale (euro 7.002,97), indicata dall’art.4 della Direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 e richiamata altresì dalla corrispondente circolare Miur per le immatricolazioni di cittadini stranieri presso le università italiane.
Parte ricorrente, rammentando che la domanda era completa di ogni documento e informazioni previsti dal decreto interministeriale n.850/2011, contesta quindi la complessiva carenza motivazionale del provvedimento, rilevando come il cd. rischio migratorio, indirettamente paventato nello stesso, non possa essere desunto in modo implicito ovvero sulla base di elementi congetturali o aleatori, ma debba viceversa essere palesato in ragione di circostanze oggettivamente rinvenibili nella fattispecie in esame.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 39 e 39-bis del D.Lgs n. 286 del 1998 e s.m.i., 5, 6-bis, 44-bis e 46 del D.P.R. n. 394 del 1999 (Regolamento di Attuazione del T.U.I.), 5 del Trattato di Shengen e 32 del Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE del 13.07.2009, n. 810); violazione del Decreto Ministeriale n. 850 dell’11.05.2011, art. 4, commi 2 e 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà della motivazione; ingiustizia manifesta; Travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria. Violazione del principio di efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Si contesta inoltre il mancato esperimento del colloquio-intervista dell’interessato, in dedotta violazione dell’art.21, co.7 e 8 del Regolamento Ue del 13.7.2009, n.810, nonché dell’art.4, co.2 e 3 del decreto interministeriale n.850/2011, anche nel senso che, al limite, laddove fosse stato ravvisato, in concreto, il rischio migratorio, la p.a., a maggior ragione, avrebbe avuto l’onere di intervistare preventivamente l’interessato per consentirgli di fugare gli eventuali dubbi.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 18.12.2025, per resistere al ricorso, sulla base della memoria difensiva e della documentazione successivamente depositata.
Oltre ad instare per la reiezione nel merito dell’avversato ricorso, la difesa erariale ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, in quanto asseritamente priva di apostille.
5. In esito alla camera di consiglio del 28.1.2026, il Collegio, con ordinanza n.663/2026 del 29.1.2026, respingeva la domanda cautelare per assenza di periculum e fissava l’udienza pubblica del 15 aprile 2026 per l’esame nel merito del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale, giacchè asseritamente non munita di apostille.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata non per scrittura privata accessoria all’atto giudiziario (soggetta quindi al potere di autenticazione della firma ex art.83, co.2 cpc a cura del procuratore, con i limiti ivi applicabili quanto al profilo territoriale), bensì per scrittura privata del 31.10.2025, successivamente autenticata da notaio locale (Siria) in data 5.11.2025 alla dichiarata presenza della parte, e quindi debitamente legalizzata dall’Ambasciata italiana a Damasco. Non era invece possibile l’applicazione della cd. apostille, atteso che il Libano non ha aderito alla Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato.
7.1 Con il primo motivo (sub 3.1) la parte ricorrente censura il profilo motivazionale del provvedimento di rigetto, affermando al contempo che la p.a. non ha tenuto in debita considerazione gli elementi istruttori in suo possesso, in primis l’avvenuto versamento sul conto dell’interessato di una somma (euro 8.400,00) superiore all’importo previsto dalla norma asseritamente applicabile (art.4 direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000) che fissa, quale comprova del possesso dei mezzi finanziari necessari al sostentamento dello studente, la soglia della metà dell’assegno sociale, il cui importo annuale, allo stato, ammonta a poco più di 7.000 euro. In definitiva, secondo il ricorrente, lo stesso possiede tutti i presupposti, non ultimo quello finanziario, per accedere al visto e rendere credibile che l’interesse sotteso all’istanza sia quello di studiare effettivamente presso la facoltà di architettura dell’Università La Sapienza di Roma e non di migrare surrettiziamente nel territorio italiano.
Occorre, in primo luogo, effettuare (sia pure in sintesi) un richiamo alle normative che regolano l’accesso al visto per motivi di studio, con particolare riguardo al profilo della sussistenza di idonei mezzi finanziari a comprova della serietà dell’istanza.
Il decreto legislativo n.286/98, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, all’art.4, co.3 introduce il generale principio in base al quale lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.
Quanto all’individuazione dei mezzi di sussistenza, la predetta norma aggiunge che “I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno”.
Con riguardo poi alla disciplina dell’ingresso dello straniero per esigenze di studio e di frequenza dei corsi universitari, l’art.39, co.3, lett. a) del testo Unico demanda al Regolamento di attuazione, fra l’altro, la fissazione de “gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero”.
Il Regolamento di attuazione, adottato con Dpr n.394/99, contiene due disposizioni attinenti al tema del visto di ingresso per motivi di studio:
- l’art.44 bis, co.1, che richiama, senza nulla aggiungere, le condizioni fissate dall’art.39 del testo unico nonché dall’art.46 del Regolamento;
- l’art.46, al co.1, abilita gli atenei, sulla base di criteri predeterminati, a stabilire il numero di stranieri ammessi ai corsi. Il co.2 dell’articolo in questione rinvia al decreto da adottare ai sensi dell’art.39 del testo unico e ad un provvedimento successivo da adottarsi anche ai fini della determinazione dei mezzi di sussistenza (accertamento propedeutico nel procedimento amministrativo di rilascio del visto).
Dal quadro normativo sopra tratteggiato, si evince che l’autorità competente all’individuazione dei parametri per la valutazione dei mezzi di sussistenza dello straniero è (senz’altro) il Ministero dell’Interno, e non (quindi) il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito solo “Mur”) o il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito solo “EC”).
Sempre in tema di requisiti e condizioni per ottenere il visto per motivi di studio da parte dello straniero, il EC ha adottato il decreto interministeriale n.850/2011 (di concerto con i Ministeri coinvolti, fra cui anche il Mur e il Ministero dell’Interno).
Ebbene, l’allegato A, par.15, del suddetto decreto interministeriale, nel riepilogare, anche in ossequio alla succitata normativa primaria, le relative condizioni, quanto precipuamente ai mezzi finanziari di sussistenza, prevede, alla lett.b, “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore”. Ancora una volta, si richiama il provvedimento adottato (sempre) dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, con la precisazione, non irrilevante, per cui l’importo individuato in tale provvedimento costituisce il minimum indefettibile che lo straniero deve comprovare, lasciando quindi intendere che:
1) ferma la competenza del Ministero dell’Interno nella definizione dei criteri volti all’individuazione dei mezzi di sussistenza, che risulta pertanto conforme al disposto di cui all’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, gli importi finanziari stabiliti in tale richiamato provvedimento rappresentano, come detto, un valore minimo, al di sotto del quale si presume necessariamente che l’interessato non disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti all’ottenimento del visto;
2) la dimostrazione del possesso del requisito finanziario ivi individuato non elide del tutto la discrezionalità della competente struttura del EC nel valutare comunque la sussistenza delle “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento”.
Ciò posto, l’atto adottato ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.286/98 è costituito dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, recente “definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
In riferimento a tale direttiva, la pertinente disposizione è rappresentata dall’art.5, che regola le condizioni finanziarie da esibire per l’ottenimento del visto per motivi di studio. La norma reca il seguente tenore:
“1. Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza”.
La norma, dunque, rinvia all’ulteriore previsione di cui all’art.34 del Regolamento, di cui al Dpr n.394/99, attraverso la tecnica cd. del rinvio formale.
Senonchè, l’art.34 del Regolamento, nel suo attuale tenore, ormai risulta inconferente, e quindi inapplicabile. L’attuale versione della norma, rubricata “titoli di prelazione” e introdotta nell’ordinamento a dare data dal 25.2.2005 ad opera dell’art.29, co.1 Dpr n.334 del 18.10.2004, disciplina le misure e i programmi di formazione e attività che consentono ai lavoratori stranieri, a date condizioni, di acquisire priorità per il successivo inserimento nel mondo lavorativo nel territorio nazionale.
La previgente versione della norma, viceversa, esplicitava le condizioni alle quali il garante di cui all’art.23 del d.lgs.n.286/98 poteva intervenire in soccorso dell’interessato per dimostrare il possesso dei mezzi di sussistenza e, allo scopo, richiedeva, fra l’altro, al co.2, lett. c, “la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i criteri di cui all’art.29, co.3, lett.b) del testo unico”.
Non potendo più funzionare il rinvio all’originaria previsione dell’art.34 del Regolamento (Dpr n.394/99), giocoforza non risulta più applicabile la previsione di cui all’art.5 della direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, che postulava, indirettamente attraverso il richiamo alla norma del Regolamento, il riferimento alla misura dell’assegno sociale quale parametro da possedere per l’integrazione, de minimis, dei mezzi di sussistenza.
Nondimeno, deve trovare applicazione la tabella di cui all’Allegato A della direttiva del 1.3.2000, adottata con precipuo riguardo ai visti per motivi turistici (rif. art.3) e tuttavia applicabile in via generale/residuale ai sensi dell’art.6 della citata direttiva, secondo cui “Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3”.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione dell’ordito normativo vigente in subiecta materia, i motivi di censura non sono suscettibili di favorevole considerazione.
Quanto al dedotto vizio del profilo motivazionale, si evidenzia che il provvedimento, nel richiamare le condizioni fissate dalla normativa vigente e nell’osservare che non risulta comprovata l’insussistenza del cd. rischio migratorio (ovvero l’effettività della finalità dell’ingresso per motivi di studio) appare sufficientemente esplicativo, risultando comunque intelleggibile alla luce delle informazioni risultanti dai dati acquisiti al fascicolo e agli atti del procedimento, ivi richiamati (cd. motivazione per relationem), ed anche integrabile sulla base delle osservazioni proposte in sede difensiva mediante il richiamo all’istruttoria espletata ed alle sue univoche evidenze (cfr., Consiglio di Stato, 19.9.2025, n.7386).
Si rileva al riguardo che, nella fattispecie, sussistono plurime ragioni ciascuna idonea alla reiezione dell’istanza.
In merito alla comprova dei mezzi finanziari di sussistenza, l’importo accreditato sul conto corrente bancario della Bank of Beirut intestato al ricorrente (pari ad euro 8.400,00) è inferiore a quello previsto dalla tabella A della direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000 (euro 10.386,43), risultando inconferenti, sulla base di quanto sopra chiarito, i richiami alla misura dell’assegno sociale, per quanto poi ritenuti operativi dal Miur nella circolare del 15.4.2025. Peraltro, è parimenti inconferente il richiamo, operato dalla difesa di parte ricorrente, al valore della metà dell’assegno sociale ai sensi dell’art.4 della direttiva del 1.3.2000, che si riferisce alla diversa ipotesi dell’ingresso dei lavoratori stranieri che abbiano seguito corsi di formazione nel paese d’origine (rif. art.23, co.4 d.lgs.n.286/98).
Ad abundantiam, si osserva ulteriormente che, come evidenziato dall’Amministrazione nel rapporto difensivo (v. all.to n.1 deposito erariale del 23.1.2026), il ricorrente, in sede di domanda, ha indicato quale garante esclusivamente la madre (oltre al nonno), che dispone di somme irrisorie (175 euro accreditati sul conto corrente), mentre manca la dichiarazione di presa in carico da parte del padre, che dispone di maggiori somme ma vive in altro paese (Emirati Arabi Uniti), talchè, in disparte l’individuazione del valore da prendere a parametro, erroneamente considerato dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, manca del tutto la comprova di potere disporre, all’occorrenza, di mezzi ulteriori rispetto a quelli depositati sul conto personale dell’interessato onde fare fronte alle spese dell’eventuale soggiorno.
Anche in merito alla coerenza fra percorso professionale e corso universitario nel territorio italiano,
gli apporti probatori forniti dall’interessato non appaiono sufficienti a fugare i dubbi in ordine all’effettività dell’intento di frequentare il corso biennale di restauro presso la facoltà di Architettura di Roma La Sapienza. In argomento, il ricorrente ha esibito unicamente un’attestazione alquanto generica rilasciata dal locale sindacato degli ingegneri (v. all.to n.18 deposito erariale del 23.1.2026), dalla quale oggettivamente non si evincono le informazioni attinenti all’attività professionale svolta post lauream (conseguita nel 2023), né (soprattutto) le ragioni o il fondamento dell’interesse verso il corso universitario italiano.
7.2 E’ parimenti infondata la doglianza (rif. sub 3.2) in merito al mancato esperimento dell’intervista preliminare all’adozione del diniego (cd. colloquio consolare). Tale passaggio non può, da un lato, reputarsi tassativo per l’autorità consolare, stante il chiaro disposto delle norme, emarginate dalla parte ricorrente, che regolano la materia; fra tutte, merita particolare sottolineatura, per il suo valore giuridico primario, il Regolamento Ue n.810/2009 (cd. Codice dei visti), che (nel testo risultante nella versione consolidata al 28.6.2024) all’art.21, co.8 lo prevede come mera possibilità, e solo in “casi giustificati”, a discrezione dell’autorità consolare (principio di non aggravamento del procedimento, recepito anche in ambito nazionale dall’art.1, co.2 L.n.241/90). Nè depone in senso contrario la previsione recata dal decreto interministeriale n.85/2001 all’art.4, che definisce il colloquio come di fondamentale rilevanza, attesa l’impossibilità, per quanto sopra chiarito, che, da tale previsione, possa farsene discendere un obbligo incondizionato.
Ad ogni buon conto, a tutto volere concedere, la mera omissione del colloquio consolare, in ipotesi di correttezza sostanziale del provvedimento, sarebbe da dequotarsi, ai sensi dell’art.21-octies, co.2 l.n.241/90, ad ipotesi di vizio non invalidante l’atto finale.
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
GE PA, Presidente
GO OB, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| GO OB | GE PA |
IL SEGRETARIO