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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4881 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4273/2023
All'udienza del 13/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Gop. Dott.ssa Isabella
Grande, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. Dario Lisanti;
per parte opposta l'avv Gianluca de Lima Souza;
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies comma 3
Il Gop
Dott.ssa Isabella Grande REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 4273/2023 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) entrambi residenti in [...]
Paglia n. 27, rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Dario Lisanti e dall'avv Alessandra Lisanti presso il cui studio, sito in Salerno alla via Diaz n 22 elett.te domiciliano
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Milano n. ) corrente in Milano alla Via San Prospero P.IVA_1
n.4, in persona del Dott. (C.F. Controparte_2
), munito dei relativi poteri di rappresentanza e C.F._3 di firma in virtù di delibera assembleare del 19/10/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Milano, Persona_1
Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del 17/02/2021 registrata a
Milano in data 24/02/2021, presso il cui studio sito in LI alla Via
Riviera di Chiaia n.267 elett.te domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 13/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 2475/2023 R.G - 658/2023 reso dal Tribunale di Salerno con cui sono stati ingiunti al pagamento, in qualità di debitrice principale e garante per rate impagate del finanziamento del
02.01.2007, in favore dell'opposta la quale ha Controparte_1
assunto di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria, della - società costituita dalla cessionaria CP_3 CP_4
della , attuale , a sua volta CP_5 Controparte_6
cessionaria della , acquirente della Linea Banche Popolari CP_7
Spa, dell'importo pari ad € 11.430,19 oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione
l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo, relativamente alla sig.ra , poiché tra la data di emissione del monitorio, Parte_1
risalente al 15/03/2023, e la data di notifica, avvenuta il 26/05/2023, su istanza del 25/05/2023, risulta superato il termine di 60 giorni;
di non avere avuto mai contezza delle intervenute cessioni del finanziamento di che trattasi sino alla data di notificazione del Decreto
Ingiuntivo opposto e quindi di non avere mai ricevuto la notificazione degli atti prodotti dalla opposta, che pertanto disconosce;
quale terzo motivo di opposizione, conseguente intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria;
quale quarto motivo di opposizione sollevato in sede di deposito della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., la carenza di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta e di conseguenza la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare l'inefficacia e la nullità e, comunque, revocare l'opposto decreto assolvendo gli esponenti da qualsiasi pretesa avanzata da controparte;
con vittoria di spese e compenso di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituivano in giudizio la deducendo: Controparte_1
sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto rispetto alla sig.ra che il decreto ingiuntivo n. 658 del 15.03.2023 Parte_1
è stato emesso in data 15.03.2023, pertanto il termine entro il quale doveva essere effettuata la notifica è il 14.05.2023; che il primo tentativo di notifica è stato tempestivamente effettuato a mezzo servizio postale all'indirizzo noto della debitrice “Cupa Vicinale dell'Olivo n. 24
– LI (NA) in data 26.04.2023 ma che la notifica non si perfezionava risultando la debitrice “irreperibile”, pertanto si provvedeva a richiedere il certificato di residenza della sig.ra . Per tale motivo, in Parte_1
data 25.05.2023 si richiedeva una nuova notifica per la sig.ra Pt_1
che si perfezionava in data 26.05.2023 e che pertanto la notifica è tempestiva in quando l'iter notificatorio non si è mai interrotto;
sulla legittimazione attiva che il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa e che quindi la “notizia” della cessione del credito al debitore ceduto non è elemento essenziale del contratto di cessione che, pertanto, mantiene la sua efficacia sostanziale;
che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto;
che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi;
sull'eccezione di prescrizione che i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione;
che il termine prescrizionale, pertanto, non può che decorrere dalla data dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento e che la sig.ra Parte_1
ed il sig. hanno sottoscritto, in data 02.01.2007, il Parte_2
contratto di finanziamento che prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in n. 60 rate mensili (di conseguenza n. 5 anni), portando dunque la scadenza naturale del contratto al 02.01.2012 ed è da tale data che costituisce il dies a quo da cui iniziare a contare il termine decennale di prescrizione che pertanto, in assenza di interruttive, sarebbe spirato il 02.01.2022; in data 12.04.2012, il Sig. ha Pt_2
ricevuto una raccomandata (Allegato n. 9 del fascicolo monitorio) da parte di attraverso la quale veniva edotto dell'ultima CP_4
cessione avvenuta e che valeva quale intimazione di pagamento portando il termine di prescrizione al 12.04.2022. Successivamente, in data 18.12.2019, il sig. ha ricevuto un'altra Parte_2
comunicazione (Allegato n. 9 del fascicolo monitorio), da parte della
, attraverso la quale venivano edotto dell'ultima cessione CP_1
avvenuta e che valeva quale intimazione dipagamento, pertanto il dies
a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione è al
18.12.2029.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 658 del 15.03.2023 (RG.
2475/2023)ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 658 del15.03.2023 (RG. 2475/2023); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con Provedimento del 30/01/2024 il Giudice rilevato che l'opposizione appariva fondata su prova scritta e di pronta soluzione non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 2475/2024 e rinviava par la discussione e la decisione ex art 281- sexies cpc all'udienza di discussione e decisione del 13/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni, occorre esaminare il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla opposta affermatasi cessionaria, per non avere Controparte_1
quest'ultima depositato gli atti di cessione dei crediti, né l'elenco dei debitori ceduti.
Il motivo appare fondato e pertanto va accolto
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”. Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58
T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Da ultimo, l'ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha sancito: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
{Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti. Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ.,
n. 24978/2020; quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Inoltre di recente la
Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della , il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Nel caso di specie, la parte opposta, pure a fronte della specifica contestazione di parte opponente sul punto, ha prodotto con la comparsa di costituzione e risposta il contratto di cessione del credito tra e (cfr. all. 5) da cui non si evince in CP_5 Controparte_4
alcun modo quali siano i crediti ceduti, rinviando tale atto ad un
“Allegato A” non prodotto dall'opposta entro il termine ultimo di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., nonché il contratto di cessione dalla alla odierna opposta (cfr. all. 7 della produzione Controparte_3
di parte opposta), da cui non è possibile individuare i crediti oggetto di trasferimento, rinviando tale atto traslativo ad un elenco contenuto nell'”Allegato A1”, pure non prodotto entro il termine ultimo della seconda memoria integrativa di talchè non è possibile evincere, né direttamente né mediante un eventuale rinvio “per relationem” ad altri atti o documenti, quali crediti siano stati ceduti dalla alla odierna opposta e, soprattutto, se tra essi rientri anche quello oggetto di causa.
Dunque, con ogni evidenza, la parte opposta avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto integrale di cessione del credito così da consentire di individuare, sul piano della regolamentazione contrattuale quale ne costituisse l'oggetto, proprio il suddetto “Allegato A”, tale cioè da dimostrare, senza incertezze di sorta, che anche il credito oggetto di ingiunzione rientrava, appunto, tra quelli trasferiti.
Ciò non è avvenuto, con la conseguenza che, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'opposta circa l'inclusione del credito contestato tra quelli oggetto di cessione deve ritenersi insussistente la titolarità attiva del diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso monitorio in capo all'opposta.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 658/2023 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Controparte_1
11.430,19 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
658/2023;
2) Condanna in persona del Dott. Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di e , delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore deggli avvocati dichiaratisi antistatari
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
– ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 13/11/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande