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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2948/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ALLIONE GIOVANNI CESARE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Controparte_1 [...]
, hanno esposto: Controparte_2
- di aver contratto matrimonio in Roccabruna (CN) il 10/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio è nato a [...] il [...] maggiorenne, Persona_1 attualmente studente delle superiori all'ITIS ed economicamente non autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio oggi maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Controparte_1
28/05/1966 a Savigliano (CN), e , nato il Controparte_2
22/12/1958 a Cuneo (CN), che hanno contratto matrimonio in Roccabruna (CN) il
10/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
2, parte I, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2948/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ALLIONE GIOVANNI CESARE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Controparte_1 [...]
, hanno esposto: Controparte_2
- di aver contratto matrimonio in Roccabruna (CN) il 10/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio è nato a [...] il [...] maggiorenne, Persona_1 attualmente studente delle superiori all'ITIS ed economicamente non autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio oggi maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Controparte_1
28/05/1966 a Savigliano (CN), e , nato il Controparte_2
22/12/1958 a Cuneo (CN), che hanno contratto matrimonio in Roccabruna (CN) il
10/06/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
2, parte I, dell'anno 2015;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi