Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 23/03/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Nel giudizio iscritto al n. 80142 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 25.09.2023 e proposto dal Sig. XX
(omissis), nato il omissis a omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall’Avv. Fabio Monaco
(avv.fabiomonaco@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Mordini n. 14:
contro MINISTERO DELL’INTERNO - in persona del Ministro p.t.;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - in persona del legale rappresentante p.t.;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t.;
VISTI gli atti e documenti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 18.03.26, celebrata con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. Gianna Fiore, per l’INPS;
nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero dell’Interno.
Considerato in
FATTO
Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato in quiescenza anticipata per inabilità fisica da maggio 2015, ha prestato servizio presso l’Amministrazione della Polizia di Stato a far data dal 31.12.1985.
Con il ricorso in epigrafe, agisce per il riconoscimento del proprio In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 diritto alla pensione privilegiata in relazione alle infermità:
“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatia ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”, da ascriversi, per cumulo, alla IV Categoria, così come previsto dalla Tabella F1 allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, a far data dal 25.11.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con il favore delle spese da liquidarsi al difensore antistatario, previa disapplicazione dei decreti del Ministero dell’Interno n. 0893/17 del 31.01.2017 e n. 2875/N del 03.09.2020, nonché dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.
26046/2015, reso all’Adunanza dell’11.01.2016, e n. 912132017, reso all’Adunanza del 22/01/2018, nonché della nota del 05.04.2023, con cui l’I.N.P.S., Direzione Provinciale Roma-Flaminio, ha rigettato l’istanza di pensione privilegiata del ricorrente, Nel ricorso viene illustrata la carriera professionale del ricorrente che ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità sia in territorio italiano, sia all’estero, in qualità di ufficiale di collegamento; incarichi che hanno comportato lo svolgimento di numerosissime missioni infoinvestigative ed operative in condizioni climatiche ed ambientali spesso dissimili tra loro e, in molti casi, estreme, con ritmi lavorativi incessanti e, quasi sempre, “oltre i normali limiti di stress”.
In particolare, il ricorrente riferisce di una caduta accidentale, avvenuta nel 1998, in occasione di attività di servizio, a seguito della quale lo stesso avrebbe sofferto di ernia discale L5/S1 e di conseguente discopatia L4/L5 con successiva artrosi lombosacrale con impegno In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 funzionale.
Inoltre, nel luglio del 2014, l’ambulatorio medico di cardiologia del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola gli riscontrava, a seguito di ipertensione arteriosa, un sospetto danno d’organo confermato successivamente dal CCMPML del Ministero dell’Interno. Questo comportava il ricovero, avvenuto in data 06.11.2014, presso il Dipartimento Cardiovascolare UOC EMODINAMICA dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma, dove veniva sottoposto ad intervento per angina da sforzo, ischemia inducibile in sede anteriore con occlusione della discendente anteriore trattata con stent medicato.
A seguito di una lunga convalescenza e dei successivi accertamenti diagnostici, il ricorrente veniva dispensato dal servizio per inabilità fisica a decorrere dall’aprile del 2015 e si vedeva costretto a quiescenza anticipata dal successivo mese di maggio 2015.
Il ricorrente rappresenta che, in data 25.11.2013 e, successivamente, in data 26.10.2015, presentava distinte istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle sopra citate patologie:
“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatia ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”.
Veniva quindi sottoposto a visita dalla C.M.O. di Roma che lo riconosceva affetto dalle predette infermità, giudicandolo
“Permanentemente inidoneo nella forma assoluta al servizio di Istituto nei ruoli della P.S.”
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Tuttavia, il Ministero dell’Interno con i sopra citati decreti del 31.01.2017 e del 03.09.2020, rigettava le suddette istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità, sulla scorta dei pareri rilasciati in merito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, contestati in questa sede, alla stregua dei quali le infermità in discussione troverebbero una etiopatogenesi in fattori endo-costituzionali.
Il ricorrente contesta le suddette valutazioni medico-legali richiamando i precedenti di servizio, valorizzati da un’apposita relazione medico-legale, depositata agli atti, ed insiste per l’accoglimento della pretesa attorea chiedendo, in via istruttoria, consulenza tecnica d’ufficio, sulla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie lamentate e il servizio prestato presso il Ministero dell’Interno.
Con memoria depositata in data 13.05.2024, si è costituito l’INPS che ribadisce la correttezza del proprio operato non potendo accogliere la domanda di pensione privilegiata in assenza delle condizioni previste dalla legge, in quanto le infermità lamentate non risultano determinate da causa di servizio.
L’INPS solleva, inoltre, l’eccezione di prescrizione quinquennale sugli arretrati domandati, a qualsiasi titolo, anteriori al quinquennio dalla data di notifica dell’attuale ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art.
2948 c.c.
Con nota depositata in data 13.05.2024, si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiede l’estromissione dal giudizio In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 per difetto di legittimazione passiva essendo completamente estraneo all’emissione del provvedimento finale di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno; infatti, il parere reso dal Comitato di verifica costituisce un mero atto endoprocedimentale di un organo medicolegale e non è dotato di una propria efficacia lesiva; nel merito, contesta la fondatezza della pretesa attorea e la richiesta di CTU.
Con nota depositata in data 15.05.2024, si è costituito il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza che contesta in toto la pretesa attorea rappresentando che il ricorrente non avrebbe documentato le circostanze alle quali ricollegare la dipendenza delle infermità da causa di servizio, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
In subordine, in caso venga disposta consulenza tecnica, dichiara di volersi avvalere dell’ausilio della propria Direzione Centrale di Sanità al fine di acquisire una consulenza specialistica di parte, nonché di nominare un proprio consulente tecnico durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
Con sentenza – ordinanza n. 376/2024 del 22.07.2024, questo Giudice Unico dichiarava l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza – Comitato di verifica per le cause di servizio e, in via istruttoria, disponeva, previo deposito del fascicolo personale del ricorrente da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l’acquisizione di un motivato parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, sul seguente quesito: se le infermità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatia ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”, sofferte dal ricorrente, possano considerarsi dipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.
In data 20.11.2025, l’Organo di consulenza ha depositato il richiesto parere che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle sopra indicate infermità.
All’udienza odierna, la Difesa dell’INPS si è riportata alla memoria in atti insistendo per il rigetto.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio concerne nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e nell’individuazione della categoria alla quale possono essere ascritte, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
2. Dirimente, ai fini della decisione, appare il parere reso dalla incaricata Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente, anche sotto il profilo concausale.
3. Nel parere viene, infatti, premesso che la patogenesi multifattoriale delle menomazioni evocate non consente di riconoscere valore concausale efficiente e determinante ai fattori professionali che possano risultare utili alla validazione del nesso causale.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Vengono, poi, prese in considerazione le singole infermità in relazione alla documentata attività di servizio svolta dal ricorrente, per le quali viene escluso che il servizio prestato possa essere considerato anche concausa efficiente “soprattutto alla luce di diversi incarichi istituzionali non operativi e rappresentativi più che operativi”.
Infatti “alla luce di quanto emerge dalla storia lavorativa del ricorrente, può ritenersi che, gli incarichi di polizia … rientrino a pieno titolo tra le attività istituzionali proprie della Polizia di Stato. Si aggiunga che l’attività di polizia investigativa può richiedere spostamenti rapidi, inseguimenti, arresti. Questo espone sicuramente a fattori di rischio specifici e NON generici, a distress mansionale peculiare e a traumatismi correlati a esplicita espressione di lavoro “in strada” … ma invero tale distress in alcun modo emerge dallo studio documentale dello stato di servizio. Le attività espresse, di fatto non possono in alcun modo configurare il pieno soddisfacimento di quel nesso eziologico/causale plausibile ed utile al favorevole riconoscimento tra l’attività lavorativa svolta e le patologie evocate, in assenza di ulteriori fattori professionali o extralavorativi di comprovata rilevanza patogenetica”.
Viene, inoltre, evidenziato che non esiste agli atti un evento traumatico monocromo e, più in generale, “altri elementi documentali idonei a dimostrare una correlazione diretta specifica e cronologicamente compatibile tra l’attività di servizio e l’insorgenza delle patologie” in argomento.
Nel parere vengono anche confutate le argomentazioni medico-legali espresse dal CTP sul parere preliminare considerate di natura generica e non direttamente correlabili al caso concreto, caratterizzato invece da attività lavorative, comunque, d’istituto e sempre ricomprendibili In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel normale svolgersi di azioni causative non ledenti, prive di un riscontro medico-legale oggettivo.
4. Pertanto, il parere espresso risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, in ordine a ciascuno dei quesiti posti e ha tenuto conto anche delle osservazioni critiche espresse dalla controparte sul parere preliminare; meritano, pertanto, di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene.
5. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 23.03.2026 11:59:38 GMT+01:00 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
f.to digitalmente
DECRETO
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.