CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2024, n. 33849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33849 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/l-sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33849 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Marco Patarnello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Ministro della giustizia di proroga del regime differenziato applicato a LV CA ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, CA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione adottata assolutamente apparente in ordine sia alla capacità di CA di mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza, sia alla dimostrazione di collegamenti attuali dello stesso con la medesima organizzazione. Lamenta il difensore che l'ordinanza impugnata non ha valutato la documentazione dallo stesso prodotta per l'udienza del 25 gennaio 2024. Rileva che erroneamente l'ordinanza in esame ritiene l'insussistenza di reali e concreti segnali di ravvedimento a fronte, invece, di interrogatori quali quelli del 21 e del 28 luglio del 2023 che - in particolare il primo - dimostravano l'assoluta volontà di rescindere ogni rapporto con la consorteria di appartenenza, in tal modo disarticolando l'intero ragionamento adottato dai Giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma fa leva sul ruolo di vertice di LV CA all'interno del clan Longobardi-Beneduce, attivo, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, nel reinvestimento di capitali illeciti e nel controllo delle attività commerciali, nell'area di Pozzuoli e di Quarto, quale in particolare uomo di fiducia del capoclan Gennaro Longobardi. Evidenzia come CA, già in espiazione della pena per reati di criminalità organizzata, nel luglio 2019 sia stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di CH NI e come tale fatto si inserisca proprio nel contesto degli eventi caratterizzanti l'attuale fase di contrapposizione tra clan per il predominio sul suddetto territorio. Rileva che l'attualità del prestigio criminale e dell'autorevolezza del detenuto è dimostrata dai plurimi rilievi disciplinari in cui il suddetto è incorso, soprattutto per inosservanza degli ordini del 2021-2022, significativi di atteggiamento sprezzante di regole e prevaricatore anche in ambito carcerario. • Osserva, inoltre, che dalla relazione di sintesi non emerge alcun dato circa la manifestazione da parte del reclamante di un atteggiamento di approfondimento critico dei reati in espiazione, né risulta che il medesimo, oltre all'affermazione formale di dissociazione, abbia reso dichiarazioni utili sul piano sostanziale, ai fini dello smantellamento dell'organizzazione criminale di appartenenza, né che abbia contribuito all'identificazione degli autori delle imprese criminose. Detto Tribunale, però, pur insistendo sull'assenza di segnali di ravvedimento, non si confronta in alcun modo con la documentazione depositata dalla difesa e in particolare con il contenuto dei verbali di interrogatorio del 21 e del 28 luglio 2023 (allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), dai quali (soprattutto il primo interrogatorio, che richiama le dichiarazioni rese da CA in data 21 marzo 2019) sembra emergere un inizio di collaborazione con la giustizia quantomeno con riferimento all'omicidio di cui si è detto. 2. Premesso che è improprio prospettare vizi motivazionali in un ambito come quello in esame, in cui il ricorso è proponibile per violazione di legge e, quindi, per assenza e/o apparenza motivazionale, nel caso in esame, però, la totale assenza di confronto e, quindi, di motivazione in relazione alla documentazione prodotta, nell'ambito di una struttura argomentativa che fa leva proprio sull'assenza di segnali di ravvedimento e di distacco dal contesto associativo di riferimento, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare la documentazione ignorata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.
lette/l-sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33849 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 04/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Marco Patarnello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Ministro della giustizia di proroga del regime differenziato applicato a LV CA ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, CA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione adottata assolutamente apparente in ordine sia alla capacità di CA di mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa di appartenenza, sia alla dimostrazione di collegamenti attuali dello stesso con la medesima organizzazione. Lamenta il difensore che l'ordinanza impugnata non ha valutato la documentazione dallo stesso prodotta per l'udienza del 25 gennaio 2024. Rileva che erroneamente l'ordinanza in esame ritiene l'insussistenza di reali e concreti segnali di ravvedimento a fronte, invece, di interrogatori quali quelli del 21 e del 28 luglio del 2023 che - in particolare il primo - dimostravano l'assoluta volontà di rescindere ogni rapporto con la consorteria di appartenenza, in tal modo disarticolando l'intero ragionamento adottato dai Giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma fa leva sul ruolo di vertice di LV CA all'interno del clan Longobardi-Beneduce, attivo, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nel settore delle estorsioni ai danni di commercianti ed imprenditori, nel reinvestimento di capitali illeciti e nel controllo delle attività commerciali, nell'area di Pozzuoli e di Quarto, quale in particolare uomo di fiducia del capoclan Gennaro Longobardi. Evidenzia come CA, già in espiazione della pena per reati di criminalità organizzata, nel luglio 2019 sia stato condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di CH NI e come tale fatto si inserisca proprio nel contesto degli eventi caratterizzanti l'attuale fase di contrapposizione tra clan per il predominio sul suddetto territorio. Rileva che l'attualità del prestigio criminale e dell'autorevolezza del detenuto è dimostrata dai plurimi rilievi disciplinari in cui il suddetto è incorso, soprattutto per inosservanza degli ordini del 2021-2022, significativi di atteggiamento sprezzante di regole e prevaricatore anche in ambito carcerario. • Osserva, inoltre, che dalla relazione di sintesi non emerge alcun dato circa la manifestazione da parte del reclamante di un atteggiamento di approfondimento critico dei reati in espiazione, né risulta che il medesimo, oltre all'affermazione formale di dissociazione, abbia reso dichiarazioni utili sul piano sostanziale, ai fini dello smantellamento dell'organizzazione criminale di appartenenza, né che abbia contribuito all'identificazione degli autori delle imprese criminose. Detto Tribunale, però, pur insistendo sull'assenza di segnali di ravvedimento, non si confronta in alcun modo con la documentazione depositata dalla difesa e in particolare con il contenuto dei verbali di interrogatorio del 21 e del 28 luglio 2023 (allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), dai quali (soprattutto il primo interrogatorio, che richiama le dichiarazioni rese da CA in data 21 marzo 2019) sembra emergere un inizio di collaborazione con la giustizia quantomeno con riferimento all'omicidio di cui si è detto. 2. Premesso che è improprio prospettare vizi motivazionali in un ambito come quello in esame, in cui il ricorso è proponibile per violazione di legge e, quindi, per assenza e/o apparenza motivazionale, nel caso in esame, però, la totale assenza di confronto e, quindi, di motivazione in relazione alla documentazione prodotta, nell'ambito di una struttura argomentativa che fa leva proprio sull'assenza di segnali di ravvedimento e di distacco dal contesto associativo di riferimento, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà valutare la documentazione ignorata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.