Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvede per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvede per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.