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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice IN AC, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89/2025 R.G., avente ad oggetto “appalto e domanda di risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA titolare dell'omonima azienda Agricola, corrente in Gela nella via Parte_1
Puccini n. 16 (C.F. ; P.IVA ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 P.IVA_1
domiciliato nella via Cartesio n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gaetano D'Arma, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Gela, nella zona Industriale II strada Brucazzi;
- Convenuta contumace -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la Curatela del Fallimento chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti domande: “ritenere e dichiarare il diritto di parte attorea alla sostituzione integrale dei pannelli, atteso che l'accertato invecchiamento precoce rende i pannelli fotovoltaici inidonei all'uso a cui sono destinati e comunque ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, attesa la notevole riduzione di produzione, secondo il contenuto della garanzia. Di conseguenza condannare parte convenuta al risarcimento del danno ad
1 oggi provocato quantificabile in euro 90.000,00 per le superiori motivazioni o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa.”.
In fatto, ha esposto di aver acquistato dei pannelli solari presso la
[...]
D - 55278 Selze, soggetti a garanzia di conformità di Controparte_2
10 anni, nonché a garanzia per la produzione di energia per 20 anni, con un normale calo fisiologico dell'1% per ogni anno di funzionamento. Nel mese di dicembre 2018, l'impianto
è stato sottoposto a procedura di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della
[...]
che ha svolto le analisi e le prove specificamente elencate in citazione. Controparte_3
All'esito, è merso che il rendimento dei pannelli fotovoltaici non è conforme alle certificazioni della casa produttrice, con un degrado in media di circa il 7% in più della soglia di tolleranza;
inoltre, contro “un invecchiamento previsto in sette anni di lavoro, circa del 6% e valori che vanno da 240W a 225W, si riscontrano ad oggi valori medi di
210W per pannello, il che porta ad una cospicua riduzione di guadagno”.
In ragione di ciò, ha chiesto il risarcimento danno subito, previa sostituzione integrale dei pannelli.
Nonostante la regolare evocazione in giudizio, parte convenuta non si è costituita.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come in atti. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Merito.
2.1 Sulla domanda risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
Invero, dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie
(Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 1065 del 29/01/2002). Tra queste certamente rientra anche al domanda di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 23353/2010).
2.2 Sulla domanda di sostituzione dei pannelli difettosi.
La relativa domanda non può trovare accorgimento.
2 In materia, va rammentato che la garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512
c.c., che in genere è propria della vendita, ma che nell'esercizio dell'autonomia negoziale privata, essendo volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito anche nel contratto di appalto (come nella specie), sorge non direttamente dalla legge ma di regola da un'apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta, o dell'opera appaltata e dell'ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, o per vizi e difformità dell'opera appaltata, ed attua, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente, essendo normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi e difformità, e della responsabilità stabilita dalla legge, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile fornitagli. Al riguardo, incombe sull'acquirente, o committente, l'onere di provare l'esistenza della garanzia di buon funzionamento e del cattivo funzionamento della cosa, ma non anche della relativa causa, spettando al garante
(venditore o appaltatore che sia) dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio (ad esempio per uso anormale della cosa) del garantito (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29178).
Nel cosa che ci occupa, dalla lettura del contratto di appalto, non risulta essere stata apposta al clausola in oggetto, pertanto la domanda è infornata..
3. Spese.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
rigetta l'ulteriore domanda;
nulla sulle spese.
Gela, 16 dicembre 2025
Il giudice
IN AC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice IN AC, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 89/2025 R.G., avente ad oggetto “appalto e domanda di risarcimento del danno”,
PROMOSSA DA titolare dell'omonima azienda Agricola, corrente in Gela nella via Parte_1
Puccini n. 16 (C.F. ; P.IVA ) ed elettivamente CodiceFiscale_1 P.IVA_1
domiciliato nella via Cartesio n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gaetano D'Arma, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Gela, nella zona Industriale II strada Brucazzi;
- Convenuta contumace -
*****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la Curatela del Fallimento chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti domande: “ritenere e dichiarare il diritto di parte attorea alla sostituzione integrale dei pannelli, atteso che l'accertato invecchiamento precoce rende i pannelli fotovoltaici inidonei all'uso a cui sono destinati e comunque ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, attesa la notevole riduzione di produzione, secondo il contenuto della garanzia. Di conseguenza condannare parte convenuta al risarcimento del danno ad
1 oggi provocato quantificabile in euro 90.000,00 per le superiori motivazioni o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa.”.
In fatto, ha esposto di aver acquistato dei pannelli solari presso la
[...]
D - 55278 Selze, soggetti a garanzia di conformità di Controparte_2
10 anni, nonché a garanzia per la produzione di energia per 20 anni, con un normale calo fisiologico dell'1% per ogni anno di funzionamento. Nel mese di dicembre 2018, l'impianto
è stato sottoposto a procedura di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della
[...]
che ha svolto le analisi e le prove specificamente elencate in citazione. Controparte_3
All'esito, è merso che il rendimento dei pannelli fotovoltaici non è conforme alle certificazioni della casa produttrice, con un degrado in media di circa il 7% in più della soglia di tolleranza;
inoltre, contro “un invecchiamento previsto in sette anni di lavoro, circa del 6% e valori che vanno da 240W a 225W, si riscontrano ad oggi valori medi di
210W per pannello, il che porta ad una cospicua riduzione di guadagno”.
In ragione di ciò, ha chiesto il risarcimento danno subito, previa sostituzione integrale dei pannelli.
Nonostante la regolare evocazione in giudizio, parte convenuta non si è costituita.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come in atti. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Merito.
2.1 Sulla domanda risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
Invero, dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui alla L. Fall., art. 92, e segg.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie
(Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 1065 del 29/01/2002). Tra queste certamente rientra anche al domanda di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 23353/2010).
2.2 Sulla domanda di sostituzione dei pannelli difettosi.
La relativa domanda non può trovare accorgimento.
2 In materia, va rammentato che la garanzia di buon funzionamento ex articolo 1512
c.c., che in genere è propria della vendita, ma che nell'esercizio dell'autonomia negoziale privata, essendo volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito anche nel contratto di appalto (come nella specie), sorge non direttamente dalla legge ma di regola da un'apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta, o dell'opera appaltata e dell'ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, o per vizi e difformità dell'opera appaltata, ed attua, con l'assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente, essendo normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi e difformità, e della responsabilità stabilita dalla legge, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile fornitagli. Al riguardo, incombe sull'acquirente, o committente, l'onere di provare l'esistenza della garanzia di buon funzionamento e del cattivo funzionamento della cosa, ma non anche della relativa causa, spettando al garante
(venditore o appaltatore che sia) dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio (ad esempio per uso anormale della cosa) del garantito (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29178).
Nel cosa che ci occupa, dalla lettura del contratto di appalto, non risulta essere stata apposta al clausola in oggetto, pertanto la domanda è infornata..
3. Spese.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
rigetta l'ulteriore domanda;
nulla sulle spese.
Gela, 16 dicembre 2025
Il giudice
IN AC
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