Articolo 47 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 46Articolo 44
Versione
22 maggio 1951
Art. 47. (Annullamento di sentenze con rinvio).

Il n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2° se e' annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad una altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le piu' vicine".
Entrata in vigore il 22 maggio 1951