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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000029 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000029 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03077202300005567000, avente ad oggetto l'accertamento n. TDETDEM000029.
Premetteva che il tutto nasceva da un evidente errore di persona.
Deduceva di avere ricevuto avviso di accertamento da parte dell'A.D.E. - dir. Prov.le di TA, relativamente a presunti redditi da lavoro professionale autonomo per gli anni 2017 e 2018, riversati nel modello unico 2018 e 2019 e di avere ricevuto in seguito anche la notifica della cartella di pagamento.
Affermava di essere stato collocato a riposo nel 2012, senza avere in seguito sottoscritto alcun altro contratto di lavoro dipendente o autonomo.
Evidenziava che l'Azienda con nota pec del 14 novembre 2023, riconosceva che il soggetto che aveva effettuato le prestazioni era l'omonimo ing. Ricorrente_1.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'intimazione poichè non aveva impugnato il prodromico avviso di accertamento di cui non contestava la notifica.
Osservava che, non si riscontravano elementi idonei al fine di annullare la pretesa fiscale essendo l'avviso di accertamento legittimo e fondato, non essendo stata annullata la CU prodotta dalla società
Società_1 snc.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come affermato anche dallo stesso ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica sia dell'avviso di accertamento che della cartella di pagamento e che non essendo stati tali atti impugnati, sono divenuti definitivi.
L'intimazione di pagamento, infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
La paricolarità delle questioni trattate consiglia disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in TA il 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
TE OT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000029 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000029 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03077202300005567000, avente ad oggetto l'accertamento n. TDETDEM000029.
Premetteva che il tutto nasceva da un evidente errore di persona.
Deduceva di avere ricevuto avviso di accertamento da parte dell'A.D.E. - dir. Prov.le di TA, relativamente a presunti redditi da lavoro professionale autonomo per gli anni 2017 e 2018, riversati nel modello unico 2018 e 2019 e di avere ricevuto in seguito anche la notifica della cartella di pagamento.
Affermava di essere stato collocato a riposo nel 2012, senza avere in seguito sottoscritto alcun altro contratto di lavoro dipendente o autonomo.
Evidenziava che l'Azienda con nota pec del 14 novembre 2023, riconosceva che il soggetto che aveva effettuato le prestazioni era l'omonimo ing. Ricorrente_1.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'intimazione poichè non aveva impugnato il prodromico avviso di accertamento di cui non contestava la notifica.
Osservava che, non si riscontravano elementi idonei al fine di annullare la pretesa fiscale essendo l'avviso di accertamento legittimo e fondato, non essendo stata annullata la CU prodotta dalla società
Società_1 snc.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come affermato anche dallo stesso ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata, è stata preceduta dalla notifica sia dell'avviso di accertamento che della cartella di pagamento e che non essendo stati tali atti impugnati, sono divenuti definitivi.
L'intimazione di pagamento, infatti, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
La paricolarità delle questioni trattate consiglia disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in TA il 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore
TE OT