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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1658/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2024 V.G., avente ad oggetto: adozione di maggiorenne promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Valeriano Demezia, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
per l'adozione di
(codice fiscale ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 25.7.2024);
* * *
Con provvedimento ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29.4.2024, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale procedere alla pronuncia di adozione da parte di della maggiorenne Parte_1
. Parte_2
A fondamento della loro domanda le ricorrenti hanno dedotto di avere un forte legame affettivo,
1 al quale intendono dare una veste giuridica.
Ed invero, le ricorrenti hanno rappresentato che, a seguito della decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania nel lontano 2005, Parte_2
veniva affidata ai nonni materni, i quali per le cure mediche della minore spesso si
[...]
rivolgevano alla dott.ssa medico pediatra presso l'ospedale Umberto I di Siracusa. Pt_1
Hanno aggiunto che veniva successivamente collocata presso l'abitazione Parte_2
della che tra le due, con il passare del tempo, si veniva a creare un rapporto amorevole Pt_1
e un legame affettivo, tanto che sin dalla sua infanzia si rivolgeva alla con Pt_2 Pt_1
l'appellativo di “mamma”, riconoscendo in lei la figura e l'autorità genitoriale.
Comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 27.6.2024, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il loro consenso all'adozione.
Alla medesima udienza è comparso anche , nonno materno di Controparte_1 Parte_2
, il quale, oltre a confermare il contenuto del ricorso introduttivo, ha manifestato il
[...]
proprio assenso all'adozione; non è stato necessario raccogliere il consenso dei genitori dell'adottanda attesa la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania con decreto del 14.1.2005 (presente in atti).
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., con provvedimento reso in pari data il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Sulla base della documentazione acquisita, (carte di identità, certificazione storica di residenza e di stato di famiglia sia dell'adottanda che dell'adottante), nonché delle dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione rese all'udienza del 27.6.2024, risultano dimostrate le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Inoltre, la distanza di età tra l'adottante e l'adottanda è superiore al minimo previsto dalla legge.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome, (elemento qui peraltro insussistente),
e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr., ex multis, Cass. n. 7667/2020), ovvero alla verifica del requisito della “convenienza” per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia,
2 compresi i figli dell'adottante” (Cass. n. 2426/2006).
Tali elementi sono stati tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti interessate, come risulta dai verbali di udienza.
Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e seguenti c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne (codice fiscale Parte_2
) nata a [...] il [...], da parte di (codice fiscale C.F._2 Parte_1
) nata a [...] il [...]. C.F._1
Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Siracusa, il 14.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1658/2024 V.G., avente ad oggetto: adozione di maggiorenne promossa da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Valeriano Demezia, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
per l'adozione di
(codice fiscale ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 25.7.2024);
* * *
Con provvedimento ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., dell'8.5.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 29.4.2024, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale procedere alla pronuncia di adozione da parte di della maggiorenne Parte_1
. Parte_2
A fondamento della loro domanda le ricorrenti hanno dedotto di avere un forte legame affettivo,
1 al quale intendono dare una veste giuridica.
Ed invero, le ricorrenti hanno rappresentato che, a seguito della decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania nel lontano 2005, Parte_2
veniva affidata ai nonni materni, i quali per le cure mediche della minore spesso si
[...]
rivolgevano alla dott.ssa medico pediatra presso l'ospedale Umberto I di Siracusa. Pt_1
Hanno aggiunto che veniva successivamente collocata presso l'abitazione Parte_2
della che tra le due, con il passare del tempo, si veniva a creare un rapporto amorevole Pt_1
e un legame affettivo, tanto che sin dalla sua infanzia si rivolgeva alla con Pt_2 Pt_1
l'appellativo di “mamma”, riconoscendo in lei la figura e l'autorità genitoriale.
Comparse dinanzi al Presidente all'udienza del 27.6.2024, l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il loro consenso all'adozione.
Alla medesima udienza è comparso anche , nonno materno di Controparte_1 Parte_2
, il quale, oltre a confermare il contenuto del ricorso introduttivo, ha manifestato il
[...]
proprio assenso all'adozione; non è stato necessario raccogliere il consenso dei genitori dell'adottanda attesa la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania con decreto del 14.1.2005 (presente in atti).
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., con provvedimento reso in pari data il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Sulla base della documentazione acquisita, (carte di identità, certificazione storica di residenza e di stato di famiglia sia dell'adottanda che dell'adottante), nonché delle dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione rese all'udienza del 27.6.2024, risultano dimostrate le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Inoltre, la distanza di età tra l'adottante e l'adottanda è superiore al minimo previsto dalla legge.
L'adozione richiesta, pertanto, può essere pronunciata, tenendo anche conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome, (elemento qui peraltro insussistente),
e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr., ex multis, Cass. n. 7667/2020), ovvero alla verifica del requisito della “convenienza” per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia,
2 compresi i figli dell'adottante” (Cass. n. 2426/2006).
Tali elementi sono stati tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti interessate, come risulta dai verbali di udienza.
Vertendosi in materia di volontaria giurisdizione ed in fattispecie ove non si ravvisano interessi contrastanti fra le parti, nulla occorre statuire in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 299 e seguenti c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne (codice fiscale Parte_2
) nata a [...] il [...], da parte di (codice fiscale C.F._2 Parte_1
) nata a [...] il [...]. C.F._1
Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Siracusa, il 14.5.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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