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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER HE AR, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1157/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camaiore - Piazza Ferretti 1 55041 Camaiore LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2282 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2022, il Comune di Camaiore ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 2282 del 14 aprile 2022, per l'anno di imposta 2018, con cui ha ripreso a tassazione l'immobile di proprietà della predetta, sito in Camaiore, Indirizzo_1, ritenendo che alla contribuente non spettasse l'esenzione IMU “prima casa”, in quanto né l'interessata né il proprio nucleo familiare risultavano dimorare abitualmente nell'immobile in questione.
Il 25 novembre 2022, avverso tale avviso, la contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Lucca, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva.
La Corte adita, con sentenza n. 50 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la non abituale permanenza dell'interessata nell'immobile in questione.
Il 21 novembre 2023 la Sig.ra Ric_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Lucca, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei seguenti motivi:
è vero che nel 2018 il marito, Sig. Nominativo_3, non conviveva con la contribuente nell'immobile di Indirizzo_1, in conseguenza di una separazione consensuale tra i coniugi, ma tale circostanza non rileva ai fini del diritto a godere del beneficio IMU in questione in quanto, come è noto, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13, comma
2 del decreto legislativo n. 201 del 2011, nella parte in cui prevedeva che, per beneficiare dell'esenzione
IMU, entrambi i coniugi e l'intero nucleo familiare dovevano risiedere e dimorare nell'immobile oggetto di agevolazione “prima casa”;
la scarsità dei consumi delle utenze per l'acqua, luce e gas, evidenziata dal Comune di Camaiore, non rappresenta un criterio sufficiente a provare che la contribuente non dimorasse abitualmente nell'immobile poiché detti consumi sono molto soggettivi e dipendono dallo stile di vita degli interessati (es. pranzi e cene fuori dell'abitazione, utilizzo “oculato” dell'acqua, ecc.).
In data 13 novembre 2023, il Comune di Camaiore si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, occorre precisare che il requisito della dimora abituale anche del coniuge nell'immobile esente da IMU, non assume rilievo, dopo la sentenza della Corte costituzione n. 209 del 2022.
Considerato che
le motivazioni dell'atto impositivo si fondavano sulla circostanza della mancata dimora abituale nell'immobile in questione da parte sia dell'appellante che della propria famiglia e considerato che l'avviso di accertamento è stato adottato il 14 aprile 2022, quindi, anteriormente al deposito (13 ottobre 2022) della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 del decreto legislativo n.
201 del 2011 (nella parte in cui richiedeva la dimora dell'intero nucleo familiare nell'immobile utilizzato come
“prima casa”), ciò che ad oggi rileva è solo la abitualità o meno della dimora della contribuente nell'immobile di cui si chiede l'esonero dall'IMU.
Precisato che la “dimora abituale” è il luogo in cui la persona abita in modo continuativo ed ivi svolge la propria vita personale e considerato che la stessa rappresenta uno dei requisiti (oltre alla residenza), richiesti dalla legge per indicare quell'immobile come “prima casa” e, conseguentemente beneficiare delle agevolazioni in materia di IMU, occorre accertare se, dagli atti prodotti dalle Parti, risulti o meno provata la circostanza che il fabbricato sito in Camaiore, Indirizzo_1, costituisca o meno la “dimora abituale” della Sig.ra Ricorrente_1.
A riguardo merita precisare che il Comune, cui spetta l'onere di provare la non abitualità della dimora della contribuente, ha provveduto a rilevare i consumi di acqua, luce e gas dell'immobile in questione, al fine di verificare l'esistenza o meno di consumi compatibili con un utilizzo continuativo del bene.
Da detta verifica è emerso che detti consumi: sono molto ridotti e sono concentrati nel periodo estivo;
appaiono sensibilmente più bassi rispetto ai consumi medi pro capite stimati dall'Istat per la provincia di Lucca;
sono compatibili con una presenza sporadica ed occasionale dell'immobile e non con una presenza abituale e continuativa.
Inoltre, un altro elemento (evidenziato dall'Ente locale a riprova della dimostrazione della non abituale presenza dell'interessata nell'immobile in esame) attiene al fatto che la contribuente ha chiesto l'invio delle fatture relative alle utenze di acqua, luce e gas, ad un indirizzo diverso di quello relativo alla “prima casa”.
In considerazione delle circostanze sopra illustrate, a giudizio di questo Collegio, il Comune ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi atti ad escludere un utilizzo continuativo dell'immobile, da parte della contribuente, con conseguente non spettanza dell'agevolazione “prima casa”, come affermato dai
Giudici di prime cure e condiviso da questa Corte: “…non sussistono i requisiti per l'applicazione della agevolazione per abitazione principale a fini IMU …” (sent. n. 50/2023 della C.T.P. di Lucca).
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025. Firenze
L'Estensore Il Presidente
HE DE LI AI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER HE AR, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1157/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Camaiore - Piazza Ferretti 1 55041 Camaiore LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2282 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2022, il Comune di Camaiore ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 2282 del 14 aprile 2022, per l'anno di imposta 2018, con cui ha ripreso a tassazione l'immobile di proprietà della predetta, sito in Camaiore, Indirizzo_1, ritenendo che alla contribuente non spettasse l'esenzione IMU “prima casa”, in quanto né l'interessata né il proprio nucleo familiare risultavano dimorare abitualmente nell'immobile in questione.
Il 25 novembre 2022, avverso tale avviso, la contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Lucca, eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva.
La Corte adita, con sentenza n. 50 del 2023, ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la non abituale permanenza dell'interessata nell'immobile in questione.
Il 21 novembre 2023 la Sig.ra Ric_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Lucca, chiedendone la riforma, principalmente sulla base dei seguenti motivi:
è vero che nel 2018 il marito, Sig. Nominativo_3, non conviveva con la contribuente nell'immobile di Indirizzo_1, in conseguenza di una separazione consensuale tra i coniugi, ma tale circostanza non rileva ai fini del diritto a godere del beneficio IMU in questione in quanto, come è noto, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13, comma
2 del decreto legislativo n. 201 del 2011, nella parte in cui prevedeva che, per beneficiare dell'esenzione
IMU, entrambi i coniugi e l'intero nucleo familiare dovevano risiedere e dimorare nell'immobile oggetto di agevolazione “prima casa”;
la scarsità dei consumi delle utenze per l'acqua, luce e gas, evidenziata dal Comune di Camaiore, non rappresenta un criterio sufficiente a provare che la contribuente non dimorasse abitualmente nell'immobile poiché detti consumi sono molto soggettivi e dipendono dallo stile di vita degli interessati (es. pranzi e cene fuori dell'abitazione, utilizzo “oculato” dell'acqua, ecc.).
In data 13 novembre 2023, il Comune di Camaiore si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, occorre precisare che il requisito della dimora abituale anche del coniuge nell'immobile esente da IMU, non assume rilievo, dopo la sentenza della Corte costituzione n. 209 del 2022.
Considerato che
le motivazioni dell'atto impositivo si fondavano sulla circostanza della mancata dimora abituale nell'immobile in questione da parte sia dell'appellante che della propria famiglia e considerato che l'avviso di accertamento è stato adottato il 14 aprile 2022, quindi, anteriormente al deposito (13 ottobre 2022) della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 del decreto legislativo n.
201 del 2011 (nella parte in cui richiedeva la dimora dell'intero nucleo familiare nell'immobile utilizzato come
“prima casa”), ciò che ad oggi rileva è solo la abitualità o meno della dimora della contribuente nell'immobile di cui si chiede l'esonero dall'IMU.
Precisato che la “dimora abituale” è il luogo in cui la persona abita in modo continuativo ed ivi svolge la propria vita personale e considerato che la stessa rappresenta uno dei requisiti (oltre alla residenza), richiesti dalla legge per indicare quell'immobile come “prima casa” e, conseguentemente beneficiare delle agevolazioni in materia di IMU, occorre accertare se, dagli atti prodotti dalle Parti, risulti o meno provata la circostanza che il fabbricato sito in Camaiore, Indirizzo_1, costituisca o meno la “dimora abituale” della Sig.ra Ricorrente_1.
A riguardo merita precisare che il Comune, cui spetta l'onere di provare la non abitualità della dimora della contribuente, ha provveduto a rilevare i consumi di acqua, luce e gas dell'immobile in questione, al fine di verificare l'esistenza o meno di consumi compatibili con un utilizzo continuativo del bene.
Da detta verifica è emerso che detti consumi: sono molto ridotti e sono concentrati nel periodo estivo;
appaiono sensibilmente più bassi rispetto ai consumi medi pro capite stimati dall'Istat per la provincia di Lucca;
sono compatibili con una presenza sporadica ed occasionale dell'immobile e non con una presenza abituale e continuativa.
Inoltre, un altro elemento (evidenziato dall'Ente locale a riprova della dimostrazione della non abituale presenza dell'interessata nell'immobile in esame) attiene al fatto che la contribuente ha chiesto l'invio delle fatture relative alle utenze di acqua, luce e gas, ad un indirizzo diverso di quello relativo alla “prima casa”.
In considerazione delle circostanze sopra illustrate, a giudizio di questo Collegio, il Comune ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi atti ad escludere un utilizzo continuativo dell'immobile, da parte della contribuente, con conseguente non spettanza dell'agevolazione “prima casa”, come affermato dai
Giudici di prime cure e condiviso da questa Corte: “…non sussistono i requisiti per l'applicazione della agevolazione per abitazione principale a fini IMU …” (sent. n. 50/2023 della C.T.P. di Lucca).
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025. Firenze
L'Estensore Il Presidente
HE DE LI AI