Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02480/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2025, proposto da
EL LE AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Lo Giudice, Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps Sede di Benevento, non costituito in giudizio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 860/2022 resa dal Tribunale di Benevento in data 29 settembre 2022, notificata in data 16 gennaio 2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita' e della Ricerca e di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa MA AU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’esatta esecuzione della sentenza n. 860/2022 resa dal Tribunale di Benevento in data 29 settembre 2022, notificata in data 16 gennaio 2025, passata in giudicato, e per la parte in cui il Ministero è stato condannato al pagamento in favore dell’Istituto Nazionale per la previdenza sociale - I.N.P.S. dei contributi dovuti a AT EL LE dal 5.2.2016 al 31.8.2018.
Si legge nelle citata sentenza: “ condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’Istituto Nazionale per la previdenza sociale - I.N.P.S. dei contributi dovuti a AT EL LE dal 5.2.2016 al 31.8.2018. Il Ministero è tenuto, dunque, al pagamento in favore della Gestione Ordinaria dell’INPS dei contributi da versare relativamente al periodo dal 05/02/2016 al 31/08/2018, tenendo in considerazione l’accertata natura subordinata del rapporto di lavoro e dunque tenendo in considerazione il fatto che il lavoratore, in relazione al detto periodo doveva essere iscritto alla gestione ordinaria dell’INPS e non alla gestione separata. Per il periodo dal 01/07/2001 al 31/08/2018 - in ragione della natura formale dei contratti stipulati - l’istante è stato infatti iscritto alla gestione separata dell’INPS con il versamento di una contribuzione inferiore rispetto a quella che avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse stato inquadrato fin dall’origine come subordinato, con l’iscrizione nella gestione ordinaria dell’INPS . La contribuzione versata come lavoratore co.co.co. nella gestione separata dell’INPS non incide sulla determinazione del danno da omissione contributiva in quanto si tratta di una contribuzione versata in una gestione diversa da quella nella quale il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato. Conseguentemente il Ministero dell’Istruzione è tenuto al versamento in favore dell’INPS dei contributi omessi in relazione al periodo in cui non è stata rilevata la prescrizione, ovvero dal 05//02/2016 al 31/08/2018 nella misura pari ad € 18.539,67, come emerge dal conteggio allegato ed in ragione delle retribuzioni riconosciute e pagate dallo stesso Ministero ai fini del calcolo delle differenze retributive .”
La sentenza è passata in giudicato come da certificato del 3 aprile 2023.
L’INPS si è costituito ed ha depositato una memoria corredata da documenti, rappresentando di non essere tenuto ad alcun pagamento e chiedendo pertanto che l’eventuale accoglimento del ricorso riguardi solo il Ministero dell’Istruzione.
Parte ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza, insistendo per la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a e per la condanna al pagamento delle astraintes.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale Direzione generale Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes , tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
5. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito al versamento in favore dell’INPS dei contributi previdenziali omessi dal 05//02/2016 al 31/08/2018 nella misura pari ad € 18.539,67, come specificato nella sentenza in epigrafe.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza.
Determina in € 1.000,00 (euro mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle astraintes come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AU LE, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
AN BA, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA AU LE |
IL SEGRETARIO