TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25697/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO AN e dell'avv. PRINCIPI EMANUELE e con elezione di domicilio in VIA CORRIDONI, N. 39 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
e con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA VITTORIA 54 20122
[...]
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione e, la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dall'avv. , ha emesso in data 16.5.2023 decreto CP_1
ingiuntivo n. 9030/2023 nei confronti dell'avv. per il pagamento della Parte_1 somma di euro 66.704,16, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata dal 2017 al 2022.
Ha proposto opposizione l'avv. proponendo le seguenti domande : Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previo rigetto di eventuali richieste di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertata in via preliminare la parziale prescrizione dei diritti azionati per le ragioni indicate in narrativa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE 1. Dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare, ovvero ancora revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che la signora
[...] nulla deve all'avv.to per alcun titolo, ragione o causa. IN VIA Parte_1 CP_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA 2. Nel solo caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'avv.to determinare l'esatto ammontare, per capitale ed interessi, dei compensi CP_1 eventualmente spettanti all'avv. per l'attività professionale svolta in favore della signora CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE 3. Accertare e dichiarare che l'avv.to per le Pt_1 CP_1 ragioni esposte e documentate in narrativa, si è reso inadempiente agli impegni contrattualmente assunti nei confronti della signora mancando di adempiere ai mandati ricevuti Parte_1 con la dovuta diligenza e, per l'effetto, condannare l'avv.to anche per perdita di chance CP_1 sulla base del criterio del più probabile che non, a risarcire alla signora tutti i Parte_1 danni patrimoniali, non patrimoniali e di ogni tipo patiti che sono conseguenza dell'inadempimento del convenuto opposto, quantificati in un importo allo stato non inferiore a Euro 51.000,00 o comunque per quel diverso, anche minore, importo che verrà accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA 4. Accertare e dichiarare, per
l'ipotesi in cui venissero riconosciuti all'avv. l'avv.to compensi superiori a quelli di cui ai CP_1 minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, che il convenuto opposto in fase precontrattuale si è reso inadempiente agli obblighi informativi e alla predisposizione di un preventivo normativamente previsti e, per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire tutti i danni arrecati alla signora CP_1
che si quantificano nella differenza tra quanto riconosciuto a titolo di compensi e i Parte_1
pagina 2 di 17 predetti minimi dei parametri. In ogni caso 5. Condannare l'avv.to al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
6. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: 1 ) infondatezza della pretesa creditoria per avere l'opposto, che all'epoca intratteneva con l'opponente una relazione sentimentale, rassicurato l'avv. sul fatto che l'avrebbe assistita gratuitamente ed avrebbe richiesto Pt_1
unicamente la rifusione delle spese vive. In cambio quest'ultima, di madre lingua francese, avrebbe collaborato con l'opposto, con attività di traduzione nei rapporti che intratteneva con clienti francesi e si sarebbe sdebitata anche facendosi carico delle spese dei viaggi effettuati insieme ( p. 3 e 4 atto di citazione in opposizione ) 2 ) assenza di un preventivo scritto e difetto di informazione della cliente relativamente ai rischi processuali delle varie azioni intraprese con conseguente danno da responsabilità precontrattuale e richiesta di liquidazione dei compensi eventualmente dovuti in misura corrispondente ai minimi tariffari
3 ) eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. per l'attività stragiudiziale esposta nelle parcelle liquidate con delibere del Consiglio dell'Ordine n. 475 e 476, riferite ad attività conclusesi rispettivamente, quanto alla prima parcella, il 14.5.2018, e, quanto alla seconda, il
11.1. 2018, con richiesta di pagamento solo in data 27.12.2021 4 ) con riferimento alla parcella n. 473 – relativa all'assistenza prestata nel giudizio di divorzio – ha contestato che l'avv. avrebbe rinunciato ad alcune domande, così precludendo all'opponente la CP_1
possibilità di farle valere in altro giudizio e procurandole un danno in termini di perdita di chance. Di qui il diniego del diritto dell'opposto al pagamento dei compensi professionali o al più il riconoscimento di compensi in misura corrispondente ai minimi tariffari, esclusi quelli relativi alla fase introduttiva del giudizio, essendo l'opposto subentrato ad altro difensore, e domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, quantificata nella somma di euro 51.000,00 . 5 ) con riferimento alle parcelle n. 512 e 513 – riferite ai giudizi di primo e secondo grado introdotti dall'opponente per il recupero di crediti nei confronti dell'ex marito - ha negato il diritto del difensore ai compensi professionali in ragione del suo grave errore professionale, per avere tali giudizi ad oggetto talune delle domande rinunciate nel giudizio di divorzio e non riproponibili in altro giudizio in ragione dell'intervenuta estinzione dell'azione, come statuito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Milano, un'ulteriore domanda, anch'essa respinta e palesemente infondata, in quanto pagina 3 di 17 diretta alla restituzione della differenza di valore tra due divani che il marito dell'avv. Pt_1
aveva concordemente asportato dalla casa coniugale sostituendoli con altro divano, essendo entrambi i divani di proprietà del coniuge dell'opponente, ed essendo stata accolta un'unica domanda di importo esiguo – pari alla somma di euro 346,85 per spese straordinarie sostenute dall'opponente per l'acquisto del vestito della prima comunione della figlia – con compensazione di tale credito con quello maggiore dell'ex marito di euro 8.000 e tale da non giustificare l'introduzione del giudizio 6 ) con riferimento alla parcella n. 516 per attività stragiudiziale riferita al contenzioso con l'ex marito per il comodato alla moglie dell'autovettura Mini Countryman di proprietà del primo, ha negato il diritto al compenso per essere il contenzioso sorto in ragione dell'insistenza da parte del difensore sulle infondate domande proposte in sede di divorzio, ed ha contestato l'ammontare degli onorari esposti, essendosi l'attività ridotta ad uno scambio di corrispondenza 7 ) con riferimento alle parcelle n. 474 e 514 relative all'assistenza prestata in materia penale ha contestato la misura eccessiva dei compensi esposti, da liquidarsi eventualmente in misura corrispondente ai minimi tariffarie e per le sole prestazioni rese, evidenziando anche che l'esito positivo del contenzioso è dipeso esclusivamente dalla decisione dell'ex marito di “ non infierire “ sull'ex moglie .
Si è costituito l'avv. resistendo all'opposizione e rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni : nel merito, in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9030/2023 ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, per tutte le ragioni ampiamente esposte e documentate nel presente atto;
nel merito, in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo n. 9030/2023 e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento, a favore dell'Avv. della complessiva somma di EURO Parte_1 CP_1
66.704,16.= per sorte capitale (di cui EURO 65.673,17.= relativo alle fatture pro forma oggetto del ricorso - già comprensive degli accessori di legge e dedotti gli acconti pagati e fatturati - EURO
905,07.= a titolo di tributi pagati all'Ordine Professionale ed EURO 125,92.= per valori bollati), oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, nonché EURO 406,50.= per spese liquidate nel monitorio ed EURO 2.200,00.= per competenze liquidate nel monitorio, oltre contributo forfettario,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- comunque condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento, a favore dell'Avv. della complessiva somma di EURO 66.704,16.= per sorte CP_1 capitale (di cui EURO 65.673,17.= relativo alle fatture pro forma oggetto del ricorso - già comprensive pagina 4 di 17 degli accessori di legge e dedotti gli acconti pagati e fatturati - EURO 905,07.= a titolo di tributi pagati all'Ordine Professionale ed EURO 125,92.= per valori bollati), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale: - condannare la Sig.ra al pagamento, a Parte_1 favore dell'Avv. della somma complessiva di EURO 2.811,54.=, di cui EURO CP_1
2.757,74.= relativa alla fattura pro forma 18.10.2022; EURO 37,80 per tributi pagati all'Ordine
Professionale ed EURO 16,00 per valori bollati, di cui al capitolo sub 14), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra al pagamento, a favore dell'Avv. Parte_1
della somma di EURO 4.440,10.=, di cui alla fattura pro forma 29.6.2023, di cui al CP_1 capitolo sub 15), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra Parte_1 al pagamento, a favore dell'Avv. della somma di EURO 103,56.=, di cui alla
[...] CP_1 fattura pro forma 13.4.2022, di cui al capitolo sub 16), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore dell'Avv. Parte_1
per aver agito in giudizio “con mala fede o colpa grave”, per tutte le ragioni meglio CP_1 esposte in premessa, da liquidarsi in via equitativa. nel merito, in via subordinata: - previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della Sig.ra per l'effetto Parte_1 condannare la medesima al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di CP_1
EURO 74.059,36.= e/o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati dalla scadenza al saldo effettivo sulla somma rivalutata
Non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non sono state ammesse le prove orali.
All'udienza del 14.5.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
1 E' infondato, in quanto privo di ogni supporto probatorio, l'assunto dell'opponente per il quale, in ragione del rapporto sentimentale all'epoca intercorrente tra le parti, l'avv. CP_1
avrebbe rinunciata a percepire i propri onorari per le prestazioni stragiudiziali e giudiziali rese in favore dell'avv. e quest'ultima avrebbe compensato tale favore con una sorta Pt_1 di “ datio in solutum “ svolgendo attività di traduzione in favore del difensore, invitandolo a cena e pagandogli dei viaggi.
Infatti, posto il principio del carattere oneroso delle prestazione rese dal professionista ( art. 2233 c.c. ), l'opponente avrebbe dovuto offrire la prova di un accordo tra le parti in forza del pagina 5 di 17 quale l'avv. avrebbe rinunciato a percepire gli onorari professionali, non essendo CP_1
sufficiente ad escludere tale diritto la semplice esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti. Tale prova non è stata in alcun modo offerta dall'opponente che, al contrario, a dimostrazione della debenza dei compensi professionali, ha sottoscritto le note pro forma del
8.10.2020 relative ai giudizi civili n. r.g.n. 50420/2018 e 21476/2017 ( cfr doc. 6 e 5 prodotti da parte opposta, ed ai giudizi penali n. 20087/2017 e 13589/2017 ( cfr doc. 8 e 7 di parte opposta
), così riconoscendo dovuti i compensi per un ammontare di euro 43.923,03 e ciò quando il rapporto sentimentale era pacificamente in corso ( la stessa opponente ha allegato che il rapporto sarebbe entrato in crisi a fine 2021 cfr p. 5 dell'atto di citazione in opposizione ).
La circostanza che le parti non avessero mai sottoscritto un preventivo scritto sulla misura dei compensi professionali non dimostra la gratuità delle prestazioni professionali, piuttosto trova giustificazione nello stretto rapporto in essere tra le parti e nella circostanza che l'opponente, essendo un avvocato che per 18 anni aveva lavorato in uno studio legale, sapeva perfettamente che il difensore andava pagato e conosceva le tariffe professionali, avendo peraltro incaricato in precedenza altri difensori con riferimento al contenzioso successivamente patrocinato dall'opposto. La mancata predisposizione di un preventivo scritto ( oggetto di specifico obbligo di legge cfr l'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 che ha modificato l'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 rendendo per l'avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione) non incide sul diritto del professionista al compenso, posto che tale diritto scaturisce dal contratto di mandato, dall'esecuzione della prestazione professionale e dalla sua onerosità ( Cass. ordinanza n. 33193 del 10.11.2022 “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193) “ ). La mancanza di un preventivo scritto comporta che la liquidazione dei compensi avvenga sulla base delle tariffe di legge ( art. 2233 c.c. ). Tale omissione non ha all'evidenza cagionato alcun danno all'opponente che avrebbe dovuto comunque sostenere l'onere delle spese di difesa, salvo difendersi in proprio ( ipotesi neppure prospettata in giudizio ) o trovare un avvocato che la pagina 6 di 17 difendesse gratuitamente, tanto meno giustifica l'applicazione dei minimi tariffari invocati dall'avv. potendo al più avere conseguenze di natura disciplinare ( art 27 del codice Pt_1
deontologico ) che non incidono sul rapporto con il cliente.
L'avv. tramite il sig. contabile dello studio, ha sollecitato l'opponente al CP_1 Tes_1
pagamento dei compensi professionali con mail del 5.3.2021 e successiva mail del 16.3.2021 con allegate le relative notule, cui è seguito in riscontro dell'avv. che in pari data ha Pt_1 confermato il precedente sollecito e l'invio delle notule ( cfr doc. 9 di parte opposta ) ; è seguito un ulteriore sollecito in data 27.12.2021 con invio delle relative fatture pro forma e richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 382,50 riferita al rimborso del contributo unificato per un atto di appello civile, cui ha risposto l'opponente con comunicazione del
17.1.2022 dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di pagare e chiedendo di concordare un piano di rientro con impegno a corrispondere 200 euro al mese. In tale comunicazione ha contestato genericamente la misura dei compensi ma non ha negato l'obbligo di pagamento ed ha riconosciuto di essere stata sempre assistita con grande professionalità dall'avv.
( cfr doc. 10 opposto ). Di tenore analogo è la comunicazione del 6.4.2022 con la CP_1
quale l'opposta ha riconosciuto la debenza dei compensi professionali ed ha ribadito la volontà di dare seguito ad un piano di rientro del debito ( doc. 23 di parte opposta ).
2 – E' infondata l'eccezione di prescrizione.
L'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale del credito, a norma dell'art. 2956 n. 2 c.c., relativamente alle parcelle relative ad attività stragiudiziale n. 475 e 476.
Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione presuntiva - che si fonda sulla presunzione iuris tantum dell'avvenuto pagamento di certi tipi di prestazioni - è incompatibile con l'ammissione di non avere effettuato il pagamento ( art. 2959 c.c. ).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione del credito è sintomatica del mancato pagamento e comporta il rigetto della relativa eccezione ( cfr ex multis Cass. n. 17980 del 28.8.2020 “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione 0deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagina 7 di 17 pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che
l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”. ).
Dunque la contestazione della debenza delle competenze professionali, così come quella relativa all'ammontare dei compensi professionali, non sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nel caso di specie la sig.ra ha svolto entrambe le contestazioni: in via generale, ha Pt_1 sostenuto la non debenza dei compensi professionali, per avere l'avv. accettato di CP_1
assisterla gratuitamente, ed ha contestato la misura dei compensi esposti nelle parcelle per essere eccessivi e non preventivati, sostenendo di avere diritto all'applicazione dei compensi minimi ( cfr p. 10 dell'atto di citazione in opposizione ). Inoltre, con riferimento alla parcella n. 476, ha contestato che l'attività professionale non aveva comportato un effettivo vantaggio economico per la cliente e che le poche comunicazione inviate all'avv. non CP_2 giustificavano i compensi esposti ( cfr p. 10 atto di citazione in opposizione ) e, con riguardo alla parcella n. 475, che l'attività svolta fosse estremamente esigua ( cfr p. 10 ).
Tali contestazioni sono incompatibile con l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva, comportando l'implicita ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito, e determinano il rigetto dell'eccezione.
pagina 8 di 17 per EURO 100,01 ed in data 6.4.2022 per EURO 100,01 , a seguito dei quali l'esponente ha emesso n. 2 fatture (cfr. docc. 2; 4; 5 fascicolo monitorio).
Il pagamento del saldo è stato sollecitato con pec del 15.10.2022 cui non è seguito alcun pagamento ( doc. 14 di parte opposta ).
L'opposta ha genericamente contestato l'ammontare dei compensi.
E' seguita la liquidazione della parcella da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati ( delibera 475 sub. doc. 12 del fascicolo monitorio )
La prestazione stragiudiziale resa dall'avv. diretta a contrastare la richiesta di CP_1 compensi professionali avanzata dall'avv. Fornari – a seguito della sua rinuncia ai procedimenti penali intrapresi in danno dell'opponente – contenuti nelle note del 11.1.2017 e del 20.4.2018 pari all'importo di euro 10.934,40 - ha avuto esito positivo , avendo la parte evitato di corrispondere l'importo richiesto, come peraltro riconosciuto dalla stessa opponente ( cfr p. 10 dell'atto di citazione in opposizione ) che tuttavia attribuisce tale risultato non all'attività svolta dall'opposto bensì alla “ signorilità “ mostrata dal collega
Fornari ( p. 10 ).
L'attività svolta dall'avv. risulta documentata dalle comunicazioni del 27.4.2018 CP_1 diretta all'avv. Fornari, seguita dalla risposta di quest'ultimo del 3.5.2018 e da quella dell'avv. in data 14.5.2018. CP_1
I compensi sono dovuti nella misura richiesta, che corrisponde ai valore medi tariffari ( maggiorati di accessori ) applicabili in ragione del valore della controversia ( 5.200/26.000 ), oltre oneri e tributi pagati dall'opposto per la liquidazione da parte del Consiglio dell'
[...]
relativo alla posizione avv. BE ZO – delibera n. 476 del Consiglio CP_3 dell'Ordine ( doc. 9 del monitorio )
Anche in questo caso si tratta di compensi per prestazione stragiudiziali dirette a contrastare la pretesa di pagamento di compensi professionali da parte dell'avv. BE
ZO che aveva rinunciato al mandato professionale conferitole dall'opponente prima dell'udienza presidenziale del 28.11.2017 e che pretendeva il pagamento della somma di euro
4.900 a titolo di compensi professionali.
Le prestazioni professionali rese dall'opposto sono documentate ( cfr comunicazione dell'avv.
all'avv. del 14.11.2017, cui seguiva la risposta dell' avv. del 15.11.2017 CP_1 CP_2 CP_2
pagina 9 di 17 e la comunicazione dell'avv. del 5.12. 2017 ). In contenzioso stragiudiziale ha avuto CP_1
esito favorevole, tanto che l'avv. non ha reiterato la richiesta di compensi professionali CP_2
L'avv. ha emesso fattura pro forma dell'imposto di euro 1.772,83 comprensiva di CP_1 accessori, l'opponente ha effettuato due pagamenti di euro 100 ciascuno ma non ha provveduto al saldo. ( doc. 1,2 e 6 del fascicolo monitorio ).
Il pagamento è stato sollecitato all'opponente in data 15.10.2022 ( doc. 14 di parte opposta ) non riscontrato da quest'ultima.
Compete il pagamento della richiesta, pari ad euro 1.572,83 comprensiva di oneri, oltre euro
24.30 per tributi ed euro 16.00 per bolli, esborsi sostenuti per la liquidazione dei compensi da parte del Consiglio dell'Ordine ( doc. 9 di parte opposta )
C – Credito professionale per il giudizio di divorzio ( causa r.g.n. 21476/2017 ) - delibera n.
473 del Consiglio dell'Ordine ( cfr doc. 16 del fascicolo monitorio )
In relazione a tale posizione l'opposto ha emesso fattura pro forma in data 8.10.2010 nella quale ha esposto compensi per la somma di euro 15.090,22 comprensiva di accessori, tale fattura è stata sottoscritta per accettazione dall'avv. che non ha mai contestato le Pt_1
prestazioni professionali al contrario ha riconosciuto l'operato professionale del difensore.
L'attività svolta dal difensore risulta compiutamente documentata con la produzione degli atti processuali redatti dall'opposto che attestano l'assistenza della parte in tutte le fasi del giudizio con la redazione di atti processuali discussi e condivisi, la partecipazione ad otto udienza ed assistenza nella CTU disposta dal giudice.
La rinuncia da parte dell'avv. ad alcune domande proposte dal precedente difensore CP_1
con l'atto introduttivo del giudizio è avvenuta a seguito del rilievo di inammissibilità delle anzidette domanda da parte del Presidente in sede di fissazione dell'udienza ( cfr decreto del
18.5.2017 ) ed è stata condivisa dalla parte che ha rinunciato in udienza alle relative domande.
La documentazione versata in atti non dimostra affatto che il giudizio di divorzio abbia avuto un esito sfavorevole per l'avv. ( cfr ordinanza del 30.1.2018 con riferimento alle Pt_1
modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento delle minori ed assegnazione della casa coniugale e sentenza di divorzio e sentenza n. 5587/2020 che ha incrementato di 700 euro l'assegno di mantenimento ed ha disposto in via definitiva l'assegnazione della casa coniugale all'opponente ).
pagina 10 di 17 Pertanto sono dovuti i compensi per tutte le fasi del giudizio, inclusa quella introduttiva, essendosi l'avv. costituito in giudizio in sostituzione del precedente difensore con CP_1
una corposa ed articolata domanda ( cfr doc. 15.4 del fascicolo monitorio ), nella misura richiesta ed accettata dall'opponente, che corrisponde ai valori medi tariffari applicabili alla controversia ( controversia di valore indeterminabile di complessità media ), maggiorati degli accessori di legge, cui vanno aggiunti tributi e valori bollati pagati dall'opposto per la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine.
D - Compensi professionali relativi ai giudizi di primo e secondo grado promossi nei confronti dell'ex coniuge dell'avv. per il recupero del credito di euro di euro 23.524, Pt_1
93, decisi in primo grado con sentenza n. 5092/2020 ( doc. 32.38 del fascicolo monitorio ) e in grado d'appello con sentenza n. 905/2022 ( doc. 38.14 del fascicolo monitorio ).
Per l'anzidetta attività l'avv. ha chiesto, quanto al primo grado del giudizio, il CP_1
pagamento della somma di euro 11.674,46, di cui alla nota proforma in data 8.10.2020, che è stata trasmessa all'avv. che l'ha sottoscritta per accettazione ( doc. 30 opposto ). Pt_1
Quanto al secondo grado ha chiesto il pagamento della somma di euro 13.883,53 ( cfr fattura pro forma sub. doc. 36 del fascicolo monitorio ) sollecitando il pagamento in data 29.11.2022 (
( cfr doc. 19 e 36 del fascicolo del merito ) senza che quest'ultima abbia mai sollevato alcuna contestazione.
Ha negato l'opponente il diritto ai compensi professionali, contestando che entrambi i giudizi hanno avuto esito negativo ( salvo l'accoglimento di una domanda di infimo valore con compensazione del credito con quello maggiore dell'ex coniuge ), in ragione dell'accertata inammissibilità delle domande dell'opponente, già proposte avanti il Tribunale nella causa di divorzio e rinunciate, e di rigetto della domanda diretta al pagamento del prezzo del divano.
Osserva il Tribunale che i compensi sono dovuti anche in caso di esito negativo del giudizio, non essendo la prestazione del difensore un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
La parte che, in quanto avvocato, aveva le competenze tecniche per valutare il rischio processuale al quale si esponeva con la proposizione di domande che, come rilevato dal
Tribunale, sono state dichiarate inammissibili in quanto rinunciate sia dal difensore che dalla parte nel giudizio di divorzio ( cfr sentenza sub. doc. 32.38 del fascicolo monitorio p. 10,11 e pagina 11 di 17 12 della sentenza ), e che nonostante ciò ha conferito al difensore la procura alle liti per la proposizione di entrambi i gradi del giudizio, approvando espressamente l'atto di appello che gli era stato inviato dall'avv. ( doc. 20 ), non può sottrarsi all'obbligo di CP_1 pagamento dei compensi in ragione dell'esito negativo della controversia.
L'avv. con la documentazione depositata in fase monitoria, ha offerto prova CP_1
compiuta dell'attività processuale svolta che ha coperto tutte le fasi del primo e del secondo grado del giudizio.
La parte opponente non ha in alcun modo contestato lo svolgimento dell'attività professionale né ha denunciato carenze o errori nella predisposizione delle difese, al contrario ha espressamente accettato i compensi esposti nella fattura pro forma del 8.10.2020 relativa la primo grado del giudizio.
I compensi sono dovuti nella misura richiesta e non contestata di euro 10.584,46, comprensiva di accessori, per il primo grado del giudizio , oltre euro 145,08 ed euro 18,00 per tributi e bolli pagati per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n.512/2022 sub. doc. 33 del fascicolo monitorio ) , e, per il secondo grado, di euro 13.883,53, comprensiva di accessori ( cfr fattura pro forma del 7.4.2022 doc. 36 del monitorio ), corrispondente ai compensi medi tariffari applicabili in ragione del valore della controversia
, maggiorata di tributi ( euro 190,30 ) e bolli ( euro 18.00 ) pagati per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n. 513/2022 sub. doc. 39 del monitorio ).
E – Compensi relativi alle prestazioni stragiudiziali relative al comodato dell'autovettura
Mini Contryman di proprietà dell'ex marito dell'avv. Pt_1
L'avv. ha esposto compensi pari ad euro 4.826,04 comprensiva di accessori di cui alla CP_1 nota pro forma del 17.10.2022 ( cfr doc. 17 del monitorio ).
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria e l'ammontare dei compensi, dovuti al più in misura corrispondente ai minimi tariffari.
La fattura pro forma del 17.10.2022 è stata inviata alla parte opponente in data 17.10.2022 che non ha in alcun modo contestato la pretesa ( cfr doc. 15 opposto ).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la pretesa dell'ex coniuge dell'avv. Pt_1
alla restituzione dell'autovettura non era in alcun modo collegata alla sentenza di divorzio pagina 12 di 17 che non si è pronunciata sul tema del comodato d'uso dell'autovettura di proprietà dell'ex marito dell'avv. in assenza di domanda. Pt_1
Le prestazioni professionali rese dall'avv. risultano documentate, come emerge CP_1 dall'articolato scambio di corrispondenza tra l'avv. e l'avv. Carnevali legale dell'ex CP_1
coniuge dell'opponente, e tra l'avv. e quest'ultima finalizzata a suggerirle la CP_1
miglior condotta difensiva da adottare nei confronti dell'ex coniuge, di cui ai documenti prodotti nel fascicolo monitorio. E' incontestato l'esito positivo dell'intervento dell'avv. essendo l'autovettura rimasta nella disponibilità dell'avv. come dalla stessa CP_1 Pt_1 riconosciuto ( cfr p. 17 dell'atto di citazione in opposizione )
I compensi vengono determinati in misura corrispondente ai valori medi tariffari del D.M.
55/2014, applicabile ratione temporis, in ragione valore del contenzioso ( causa di valore indeterminabile di complessità bassa ), nella somma di euro 2. 295, 00 oltre accessori, per un totale complessivo di euro 3.348,68, maggiorato di tributi, pari ad euro 66.15 , e bolli, pari ad euro 16,00, spesi per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n.
516/2022 sub doc. 20 del monitorio )
relativo ai procedimenti penali. CP_4
L'avv. ha assistito l'avv. in due processi penali , entrambi definiti con accordo CP_1 Pt_1
transattivo.
Nel primo procedimento l'opponente era imputata per diversi reati e precisamente per il delitto di cui delitto art. 624, 626 comma 1, n. 1 per avere sottratto il telefono cellulare di proprietà dello ed in uso al coniuge separato Controparte_5 [...]
al solo scopo di farne uso momentaneo consistito in accessi al servizio SMS e CP_6
WhatsApp, cancellazione di messaggi, invio di copia messaggi al proprio dispositivo cellulare, analisi corrispondenza email, analisi chiamate, e per quello di cui all'art. 616 c.p. per violazione della corrispondenza dell'ex coniuge.
Il secondo procedimento era originato dalla denuncia presentata dal precedente difensore dell'opponente nei confronti dell'ex coniuge avv. e dell'avv. Ferraris che la assisteva CP_5 in giudizio per il reato di cui all'artt. 380 c.p. per essersi la seconda, in concorso con il primo, resa infedele ai doveri di lealtà e correttezza professionale intrattenendo un rapporto intimo con la parte avv. ai danni degli interessi dell'opponente, e quanto a anche CP_5 CP_5
pagina 13 di 17 per il reato di cui all'art. 629 c.p.c. per avere costretto l'opponente a nominare quale difensore l'avv. Ferraris. In relazione a tale giudizio il Gip, su richiesta del PM, aveva disposto l'archiviazione alla quale l'avv. aveva proposto opposizione. CP_1
I compensi professionali sono esposti nelle fatture pro forma del 8.10.2020, dell'ammontare rispettivamente di euro 7.222,74 comprensiva di accessori ( doc. 21 monitorio ) e di euro
9.936,61 comprensiva di accessori ( cfr doc. 25 monitorio ), entrambe sottoscritte per accettazione da parte dell'avv. Pt_1
L'attività difensiva relativa è documentate nel fascicolo monitorio: quanto al primo procedimento è consistita in un'attività di studio, nella predisposizione della lista testimoniale, nel deposito di tre memorie difensive con allegati documenti e nella partecipazione ad otto udienze dibattimentali , quanto al secondo procedimento , è consistita nella presentazione di tre memorie difensive e l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento da parte del GIP.
Il contenzioso è stato definito con un accordo, senza pagamento di alcun risarcimento di danni da parte dell'opponente, con remissione della querela e deposito presso la cancelleria del GIP della rinuncia all'atto di opposizione da parte di sia nei confronti dell'avv. Pt_1 [...]
che della coindagata avv. Ferraris CP_5
Spettano i compensi nella misura indicata nelle note pro forma che sono state accettate dalla parte opponente, maggiorati dei tributi e dei bolli pagati dall'opposto per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine pari ad euro 98,40 per tributi ed euro 18,00 per bolli per il primo procedimento ed ad euro 136,20 per tributi ed euro 19.02 per bolli per il secondo ( cfr delibere del Consiglio dell'Ordine n. 28 e 24 )
Per tutte le ragioni esposte, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 65.226,80, oltre interessi ex art. 1284 comma 4°
c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale.
pagina 14 di 17 bollati pagati per ottenere la liquidazione del compenso professionale da parte del consiglio dell'Ordine – riferita a compensi per prestazioni stragiudiziali dirette ad ottenere lo sblocco del conto corrente dell'avv. presso Banca Intesa pignorato dall'ex marito in forza di Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1908/2015 emesso dal Tribunale di Milano - di quella di euro 4.404,10 comprensiva di accessori ( fattura pro forma sub. doc. 36 di parte opposta ) - per l'assistenza per la fase di negoziazione assistita che ha preceduto il giudizio r.g.n. 50420/2020 definito del Tribunale con sentenza 5092/2020 - e di quella di euro 103,56 di cui alla fattura pro forma del 13.4.2022 ( cfr doc. 38 ) a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'invio del fascicolo di parte per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Milano.
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale in quanto non consequenziali e quelle proposte dall'attrice opponente.
Osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione riconosce il diritto dell'opposto a proporre con la comparsa di costituzione, domande nuove e diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitoria purchè tali domande si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attengano allo stesso sostanziale bene della vita e siano connesse per incompatibilità a quella originariamente proposta, ( cfr Cass. ordinanza n. 32933 del
27.11.2023 ).
Tale condizione non ricorre con riferimento alla prima richiesta di pagamento ( euro
2.757,74 oltre tributi e bolli per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ), trattandosi di compensi per prestazioni stragiudiziali inerenti a contenzioso diverso da quello oggetto del presente giudizio e svolte in esecuzione di differente mandato.
La pretesa di pagamento della somma di euro 103, 56 va respinta in quanto attiene ad un rimborso spese che l'opposto ha sostenuto allo scopo di introdurre ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano per il quale non aveva ricevuto mandato alcuno da parte dell'opposta.
La pretesa di pagamento della somma di euro 4.404,10 è relativa a compensi che ineriscono il contenzioso oggetto del presente giudizio e che competono in misura pari ad euro 1.260,00 , corrispondente ai compensi medi tariffari previsti dal d.m. 55/2015 per le fasi di attivazione e negoziazione in ragione del valore della controversia, oltre accessori di legge, per un totale di pagina 15 di 17 euro 1.825,74 , esclusi i compensi per la conciliazione , avendo avuto la mediazione esito negativo
5 - Va respinta la domanda riconvenzionale dell'opponente.
L'opponente, sull'affermazione dell'errore commesso dall'opposto che ha rinunciato alle domande proposte nel giudizio di divorzio, così precludendo alla parte la possibilità di proporre tali domande in altro giudizio, e che tali domande sono state riproposte in primo e secondo grado con esito negativo e conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ha proposto domanda di risarcimento dei danni.
La domanda è infondata, posto che sia il pagamento delle spese conseguenti alla soccombenza, che la perdita della possibilità di ottenere il pagamento delle somme oggetto delle domande rinunciate nel giudizio di divorzio, sono conseguenza di una scelta processuale condivisa con la parte che, in quanto avvocato, aveva le competenze tecniche per valutare l'opportunità delle decisione assunte dal difensore.
6 - Va respinta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria in quanto il tenore delle difese dall'opponente non denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
In applicazione del principio della soccombenza (art.91 c.p.c. ), vanno poste a carico della parte opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari di cui al d.m. 147/2022 corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di euro 65.226,80, per il credito azionato in via monitoria, e quella di euro 1.825,74, per il pagina 16 di 17 credito oggetto della domanda riconvenzionale, per un totale di euro 67.052,54, oltre interessi ex art. 1234 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo, respinge le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, condanna l'opponente e rifondere alla parte opposta le spese del giudizio che liquida in euro
14.103,00 per compensi, oltre i rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva.
Milano, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Quanto alla quantificazione dei compensi professionali valgono le seguenti osservazioni.
L'avv. con la sottoscrizione delle le note pro forma del 8.10.2020 relative ai giudizi Pt_1 civili n. r.g.n. 50420/2018 , 21476/2017 ( cfr doc. 6 e 5 prodotti da parte opposta, ed ai giudizi penali n. 20087/2017 e 13589/2017 ( cfr doc. 8 e 7 di parte opposta ), ha riconosciuto dovuti i relativi compensi , per un ammontare di euro 43.923,03.
A – Credito professionale per la posizione avv. prof Fornari – delibera n. 475 dell'Ordine professionale ( doc. 12 del monitorio ).
Per detta attività stragiudiziale l'esponente ha emesso in data 8.10.2020 la fattura pro-forma di euro 2.757,74.=, rispetto alla quale controparte, dando inizio ad un piano di pagamento da lei stessa determinato, ha eseguito n. 2 pagamenti in acconto, rispettivamente in data 1.3.2022
4 - L'opposto ha proposto in via riconvenzionale domanda di pagamento della somma di euro 2.811,54 - di cui euro 2.757,74 comprensivi di accessori, il cui pagamento è stato sollecitato in data 18.10.2022 ( doc. 16 ) e che sono stati liquidati con delibera del Consiglio dell'Ordine n. 515/2022 ( cfr doc. 32 del fascicolo del merito ), ed il resto per tributi e valori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25697/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BO AN e dell'avv. PRINCIPI EMANUELE e con elezione di domicilio in VIA CORRIDONI, N. 39 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
e con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA VITTORIA 54 20122
[...]
MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, rispettivamente, la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione e, la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dall'avv. , ha emesso in data 16.5.2023 decreto CP_1
ingiuntivo n. 9030/2023 nei confronti dell'avv. per il pagamento della Parte_1 somma di euro 66.704,16, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata dal 2017 al 2022.
Ha proposto opposizione l'avv. proponendo le seguenti domande : Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previo rigetto di eventuali richieste di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertata in via preliminare la parziale prescrizione dei diritti azionati per le ragioni indicate in narrativa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE 1. Dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare, ovvero ancora revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che la signora
[...] nulla deve all'avv.to per alcun titolo, ragione o causa. IN VIA Parte_1 CP_1
ULTERIORMENTE SUBORDINATA 2. Nel solo caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'avv.to determinare l'esatto ammontare, per capitale ed interessi, dei compensi CP_1 eventualmente spettanti all'avv. per l'attività professionale svolta in favore della signora CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE 3. Accertare e dichiarare che l'avv.to per le Pt_1 CP_1 ragioni esposte e documentate in narrativa, si è reso inadempiente agli impegni contrattualmente assunti nei confronti della signora mancando di adempiere ai mandati ricevuti Parte_1 con la dovuta diligenza e, per l'effetto, condannare l'avv.to anche per perdita di chance CP_1 sulla base del criterio del più probabile che non, a risarcire alla signora tutti i Parte_1 danni patrimoniali, non patrimoniali e di ogni tipo patiti che sono conseguenza dell'inadempimento del convenuto opposto, quantificati in un importo allo stato non inferiore a Euro 51.000,00 o comunque per quel diverso, anche minore, importo che verrà accertato all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA 4. Accertare e dichiarare, per
l'ipotesi in cui venissero riconosciuti all'avv. l'avv.to compensi superiori a quelli di cui ai CP_1 minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, che il convenuto opposto in fase precontrattuale si è reso inadempiente agli obblighi informativi e alla predisposizione di un preventivo normativamente previsti e, per l'effetto, condannare l'avv. a risarcire tutti i danni arrecati alla signora CP_1
che si quantificano nella differenza tra quanto riconosciuto a titolo di compensi e i Parte_1
pagina 2 di 17 predetti minimi dei parametri. In ogni caso 5. Condannare l'avv.to al pagamento delle CP_1 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
6. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: 1 ) infondatezza della pretesa creditoria per avere l'opposto, che all'epoca intratteneva con l'opponente una relazione sentimentale, rassicurato l'avv. sul fatto che l'avrebbe assistita gratuitamente ed avrebbe richiesto Pt_1
unicamente la rifusione delle spese vive. In cambio quest'ultima, di madre lingua francese, avrebbe collaborato con l'opposto, con attività di traduzione nei rapporti che intratteneva con clienti francesi e si sarebbe sdebitata anche facendosi carico delle spese dei viaggi effettuati insieme ( p. 3 e 4 atto di citazione in opposizione ) 2 ) assenza di un preventivo scritto e difetto di informazione della cliente relativamente ai rischi processuali delle varie azioni intraprese con conseguente danno da responsabilità precontrattuale e richiesta di liquidazione dei compensi eventualmente dovuti in misura corrispondente ai minimi tariffari
3 ) eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. per l'attività stragiudiziale esposta nelle parcelle liquidate con delibere del Consiglio dell'Ordine n. 475 e 476, riferite ad attività conclusesi rispettivamente, quanto alla prima parcella, il 14.5.2018, e, quanto alla seconda, il
11.1. 2018, con richiesta di pagamento solo in data 27.12.2021 4 ) con riferimento alla parcella n. 473 – relativa all'assistenza prestata nel giudizio di divorzio – ha contestato che l'avv. avrebbe rinunciato ad alcune domande, così precludendo all'opponente la CP_1
possibilità di farle valere in altro giudizio e procurandole un danno in termini di perdita di chance. Di qui il diniego del diritto dell'opposto al pagamento dei compensi professionali o al più il riconoscimento di compensi in misura corrispondente ai minimi tariffari, esclusi quelli relativi alla fase introduttiva del giudizio, essendo l'opposto subentrato ad altro difensore, e domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, quantificata nella somma di euro 51.000,00 . 5 ) con riferimento alle parcelle n. 512 e 513 – riferite ai giudizi di primo e secondo grado introdotti dall'opponente per il recupero di crediti nei confronti dell'ex marito - ha negato il diritto del difensore ai compensi professionali in ragione del suo grave errore professionale, per avere tali giudizi ad oggetto talune delle domande rinunciate nel giudizio di divorzio e non riproponibili in altro giudizio in ragione dell'intervenuta estinzione dell'azione, come statuito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di
Milano, un'ulteriore domanda, anch'essa respinta e palesemente infondata, in quanto pagina 3 di 17 diretta alla restituzione della differenza di valore tra due divani che il marito dell'avv. Pt_1
aveva concordemente asportato dalla casa coniugale sostituendoli con altro divano, essendo entrambi i divani di proprietà del coniuge dell'opponente, ed essendo stata accolta un'unica domanda di importo esiguo – pari alla somma di euro 346,85 per spese straordinarie sostenute dall'opponente per l'acquisto del vestito della prima comunione della figlia – con compensazione di tale credito con quello maggiore dell'ex marito di euro 8.000 e tale da non giustificare l'introduzione del giudizio 6 ) con riferimento alla parcella n. 516 per attività stragiudiziale riferita al contenzioso con l'ex marito per il comodato alla moglie dell'autovettura Mini Countryman di proprietà del primo, ha negato il diritto al compenso per essere il contenzioso sorto in ragione dell'insistenza da parte del difensore sulle infondate domande proposte in sede di divorzio, ed ha contestato l'ammontare degli onorari esposti, essendosi l'attività ridotta ad uno scambio di corrispondenza 7 ) con riferimento alle parcelle n. 474 e 514 relative all'assistenza prestata in materia penale ha contestato la misura eccessiva dei compensi esposti, da liquidarsi eventualmente in misura corrispondente ai minimi tariffarie e per le sole prestazioni rese, evidenziando anche che l'esito positivo del contenzioso è dipeso esclusivamente dalla decisione dell'ex marito di “ non infierire “ sull'ex moglie .
Si è costituito l'avv. resistendo all'opposizione e rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni : nel merito, in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9030/2023 ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, per tutte le ragioni ampiamente esposte e documentate nel presente atto;
nel merito, in via principale: - confermare il decreto ingiuntivo n. 9030/2023 e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento, a favore dell'Avv. della complessiva somma di EURO Parte_1 CP_1
66.704,16.= per sorte capitale (di cui EURO 65.673,17.= relativo alle fatture pro forma oggetto del ricorso - già comprensive degli accessori di legge e dedotti gli acconti pagati e fatturati - EURO
905,07.= a titolo di tributi pagati all'Ordine Professionale ed EURO 125,92.= per valori bollati), oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, nonché EURO 406,50.= per spese liquidate nel monitorio ed EURO 2.200,00.= per competenze liquidate nel monitorio, oltre contributo forfettario,
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- comunque condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento, a favore dell'Avv. della complessiva somma di EURO 66.704,16.= per sorte CP_1 capitale (di cui EURO 65.673,17.= relativo alle fatture pro forma oggetto del ricorso - già comprensive pagina 4 di 17 degli accessori di legge e dedotti gli acconti pagati e fatturati - EURO 905,07.= a titolo di tributi pagati all'Ordine Professionale ed EURO 125,92.= per valori bollati), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
nel merito, in via riconvenzionale: - condannare la Sig.ra al pagamento, a Parte_1 favore dell'Avv. della somma complessiva di EURO 2.811,54.=, di cui EURO CP_1
2.757,74.= relativa alla fattura pro forma 18.10.2022; EURO 37,80 per tributi pagati all'Ordine
Professionale ed EURO 16,00 per valori bollati, di cui al capitolo sub 14), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra al pagamento, a favore dell'Avv. Parte_1
della somma di EURO 4.440,10.=, di cui alla fattura pro forma 29.6.2023, di cui al CP_1 capitolo sub 15), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra Parte_1 al pagamento, a favore dell'Avv. della somma di EURO 103,56.=, di cui alla
[...] CP_1 fattura pro forma 13.4.2022, di cui al capitolo sub 16), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore dell'Avv. Parte_1
per aver agito in giudizio “con mala fede o colpa grave”, per tutte le ragioni meglio CP_1 esposte in premessa, da liquidarsi in via equitativa. nel merito, in via subordinata: - previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento della Sig.ra per l'effetto Parte_1 condannare la medesima al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di CP_1
EURO 74.059,36.= e/o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati dalla scadenza al saldo effettivo sulla somma rivalutata
Non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non sono state ammesse le prove orali.
All'udienza del 14.5.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
1 E' infondato, in quanto privo di ogni supporto probatorio, l'assunto dell'opponente per il quale, in ragione del rapporto sentimentale all'epoca intercorrente tra le parti, l'avv. CP_1
avrebbe rinunciata a percepire i propri onorari per le prestazioni stragiudiziali e giudiziali rese in favore dell'avv. e quest'ultima avrebbe compensato tale favore con una sorta Pt_1 di “ datio in solutum “ svolgendo attività di traduzione in favore del difensore, invitandolo a cena e pagandogli dei viaggi.
Infatti, posto il principio del carattere oneroso delle prestazione rese dal professionista ( art. 2233 c.c. ), l'opponente avrebbe dovuto offrire la prova di un accordo tra le parti in forza del pagina 5 di 17 quale l'avv. avrebbe rinunciato a percepire gli onorari professionali, non essendo CP_1
sufficiente ad escludere tale diritto la semplice esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti. Tale prova non è stata in alcun modo offerta dall'opponente che, al contrario, a dimostrazione della debenza dei compensi professionali, ha sottoscritto le note pro forma del
8.10.2020 relative ai giudizi civili n. r.g.n. 50420/2018 e 21476/2017 ( cfr doc. 6 e 5 prodotti da parte opposta, ed ai giudizi penali n. 20087/2017 e 13589/2017 ( cfr doc. 8 e 7 di parte opposta
), così riconoscendo dovuti i compensi per un ammontare di euro 43.923,03 e ciò quando il rapporto sentimentale era pacificamente in corso ( la stessa opponente ha allegato che il rapporto sarebbe entrato in crisi a fine 2021 cfr p. 5 dell'atto di citazione in opposizione ).
La circostanza che le parti non avessero mai sottoscritto un preventivo scritto sulla misura dei compensi professionali non dimostra la gratuità delle prestazioni professionali, piuttosto trova giustificazione nello stretto rapporto in essere tra le parti e nella circostanza che l'opponente, essendo un avvocato che per 18 anni aveva lavorato in uno studio legale, sapeva perfettamente che il difensore andava pagato e conosceva le tariffe professionali, avendo peraltro incaricato in precedenza altri difensori con riferimento al contenzioso successivamente patrocinato dall'opposto. La mancata predisposizione di un preventivo scritto ( oggetto di specifico obbligo di legge cfr l'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l.
4.8.2017 n.124 che ha modificato l'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 rendendo per l'avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione) non incide sul diritto del professionista al compenso, posto che tale diritto scaturisce dal contratto di mandato, dall'esecuzione della prestazione professionale e dalla sua onerosità ( Cass. ordinanza n. 33193 del 10.11.2022 “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193) “ ). La mancanza di un preventivo scritto comporta che la liquidazione dei compensi avvenga sulla base delle tariffe di legge ( art. 2233 c.c. ). Tale omissione non ha all'evidenza cagionato alcun danno all'opponente che avrebbe dovuto comunque sostenere l'onere delle spese di difesa, salvo difendersi in proprio ( ipotesi neppure prospettata in giudizio ) o trovare un avvocato che la pagina 6 di 17 difendesse gratuitamente, tanto meno giustifica l'applicazione dei minimi tariffari invocati dall'avv. potendo al più avere conseguenze di natura disciplinare ( art 27 del codice Pt_1
deontologico ) che non incidono sul rapporto con il cliente.
L'avv. tramite il sig. contabile dello studio, ha sollecitato l'opponente al CP_1 Tes_1
pagamento dei compensi professionali con mail del 5.3.2021 e successiva mail del 16.3.2021 con allegate le relative notule, cui è seguito in riscontro dell'avv. che in pari data ha Pt_1 confermato il precedente sollecito e l'invio delle notule ( cfr doc. 9 di parte opposta ) ; è seguito un ulteriore sollecito in data 27.12.2021 con invio delle relative fatture pro forma e richiesta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 382,50 riferita al rimborso del contributo unificato per un atto di appello civile, cui ha risposto l'opponente con comunicazione del
17.1.2022 dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di pagare e chiedendo di concordare un piano di rientro con impegno a corrispondere 200 euro al mese. In tale comunicazione ha contestato genericamente la misura dei compensi ma non ha negato l'obbligo di pagamento ed ha riconosciuto di essere stata sempre assistita con grande professionalità dall'avv.
( cfr doc. 10 opposto ). Di tenore analogo è la comunicazione del 6.4.2022 con la CP_1
quale l'opposta ha riconosciuto la debenza dei compensi professionali ed ha ribadito la volontà di dare seguito ad un piano di rientro del debito ( doc. 23 di parte opposta ).
2 – E' infondata l'eccezione di prescrizione.
L'opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale del credito, a norma dell'art. 2956 n. 2 c.c., relativamente alle parcelle relative ad attività stragiudiziale n. 475 e 476.
Osserva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione presuntiva - che si fonda sulla presunzione iuris tantum dell'avvenuto pagamento di certi tipi di prestazioni - è incompatibile con l'ammissione di non avere effettuato il pagamento ( art. 2959 c.c. ).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione del credito è sintomatica del mancato pagamento e comporta il rigetto della relativa eccezione ( cfr ex multis Cass. n. 17980 del 28.8.2020 “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione 0deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagina 7 di 17 pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che
l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”. ).
Dunque la contestazione della debenza delle competenze professionali, così come quella relativa all'ammontare dei compensi professionali, non sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nel caso di specie la sig.ra ha svolto entrambe le contestazioni: in via generale, ha Pt_1 sostenuto la non debenza dei compensi professionali, per avere l'avv. accettato di CP_1
assisterla gratuitamente, ed ha contestato la misura dei compensi esposti nelle parcelle per essere eccessivi e non preventivati, sostenendo di avere diritto all'applicazione dei compensi minimi ( cfr p. 10 dell'atto di citazione in opposizione ). Inoltre, con riferimento alla parcella n. 476, ha contestato che l'attività professionale non aveva comportato un effettivo vantaggio economico per la cliente e che le poche comunicazione inviate all'avv. non CP_2 giustificavano i compensi esposti ( cfr p. 10 atto di citazione in opposizione ) e, con riguardo alla parcella n. 475, che l'attività svolta fosse estremamente esigua ( cfr p. 10 ).
Tali contestazioni sono incompatibile con l'operatività dell'eccezione di prescrizione presuntiva, comportando l'implicita ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito, e determinano il rigetto dell'eccezione.
pagina 8 di 17 per EURO 100,01 ed in data 6.4.2022 per EURO 100,01 , a seguito dei quali l'esponente ha emesso n. 2 fatture (cfr. docc. 2; 4; 5 fascicolo monitorio).
Il pagamento del saldo è stato sollecitato con pec del 15.10.2022 cui non è seguito alcun pagamento ( doc. 14 di parte opposta ).
L'opposta ha genericamente contestato l'ammontare dei compensi.
E' seguita la liquidazione della parcella da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati ( delibera 475 sub. doc. 12 del fascicolo monitorio )
La prestazione stragiudiziale resa dall'avv. diretta a contrastare la richiesta di CP_1 compensi professionali avanzata dall'avv. Fornari – a seguito della sua rinuncia ai procedimenti penali intrapresi in danno dell'opponente – contenuti nelle note del 11.1.2017 e del 20.4.2018 pari all'importo di euro 10.934,40 - ha avuto esito positivo , avendo la parte evitato di corrispondere l'importo richiesto, come peraltro riconosciuto dalla stessa opponente ( cfr p. 10 dell'atto di citazione in opposizione ) che tuttavia attribuisce tale risultato non all'attività svolta dall'opposto bensì alla “ signorilità “ mostrata dal collega
Fornari ( p. 10 ).
L'attività svolta dall'avv. risulta documentata dalle comunicazioni del 27.4.2018 CP_1 diretta all'avv. Fornari, seguita dalla risposta di quest'ultimo del 3.5.2018 e da quella dell'avv. in data 14.5.2018. CP_1
I compensi sono dovuti nella misura richiesta, che corrisponde ai valore medi tariffari ( maggiorati di accessori ) applicabili in ragione del valore della controversia ( 5.200/26.000 ), oltre oneri e tributi pagati dall'opposto per la liquidazione da parte del Consiglio dell'
[...]
relativo alla posizione avv. BE ZO – delibera n. 476 del Consiglio CP_3 dell'Ordine ( doc. 9 del monitorio )
Anche in questo caso si tratta di compensi per prestazione stragiudiziali dirette a contrastare la pretesa di pagamento di compensi professionali da parte dell'avv. BE
ZO che aveva rinunciato al mandato professionale conferitole dall'opponente prima dell'udienza presidenziale del 28.11.2017 e che pretendeva il pagamento della somma di euro
4.900 a titolo di compensi professionali.
Le prestazioni professionali rese dall'opposto sono documentate ( cfr comunicazione dell'avv.
all'avv. del 14.11.2017, cui seguiva la risposta dell' avv. del 15.11.2017 CP_1 CP_2 CP_2
pagina 9 di 17 e la comunicazione dell'avv. del 5.12. 2017 ). In contenzioso stragiudiziale ha avuto CP_1
esito favorevole, tanto che l'avv. non ha reiterato la richiesta di compensi professionali CP_2
L'avv. ha emesso fattura pro forma dell'imposto di euro 1.772,83 comprensiva di CP_1 accessori, l'opponente ha effettuato due pagamenti di euro 100 ciascuno ma non ha provveduto al saldo. ( doc. 1,2 e 6 del fascicolo monitorio ).
Il pagamento è stato sollecitato all'opponente in data 15.10.2022 ( doc. 14 di parte opposta ) non riscontrato da quest'ultima.
Compete il pagamento della richiesta, pari ad euro 1.572,83 comprensiva di oneri, oltre euro
24.30 per tributi ed euro 16.00 per bolli, esborsi sostenuti per la liquidazione dei compensi da parte del Consiglio dell'Ordine ( doc. 9 di parte opposta )
C – Credito professionale per il giudizio di divorzio ( causa r.g.n. 21476/2017 ) - delibera n.
473 del Consiglio dell'Ordine ( cfr doc. 16 del fascicolo monitorio )
In relazione a tale posizione l'opposto ha emesso fattura pro forma in data 8.10.2010 nella quale ha esposto compensi per la somma di euro 15.090,22 comprensiva di accessori, tale fattura è stata sottoscritta per accettazione dall'avv. che non ha mai contestato le Pt_1
prestazioni professionali al contrario ha riconosciuto l'operato professionale del difensore.
L'attività svolta dal difensore risulta compiutamente documentata con la produzione degli atti processuali redatti dall'opposto che attestano l'assistenza della parte in tutte le fasi del giudizio con la redazione di atti processuali discussi e condivisi, la partecipazione ad otto udienza ed assistenza nella CTU disposta dal giudice.
La rinuncia da parte dell'avv. ad alcune domande proposte dal precedente difensore CP_1
con l'atto introduttivo del giudizio è avvenuta a seguito del rilievo di inammissibilità delle anzidette domanda da parte del Presidente in sede di fissazione dell'udienza ( cfr decreto del
18.5.2017 ) ed è stata condivisa dalla parte che ha rinunciato in udienza alle relative domande.
La documentazione versata in atti non dimostra affatto che il giudizio di divorzio abbia avuto un esito sfavorevole per l'avv. ( cfr ordinanza del 30.1.2018 con riferimento alle Pt_1
modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento delle minori ed assegnazione della casa coniugale e sentenza di divorzio e sentenza n. 5587/2020 che ha incrementato di 700 euro l'assegno di mantenimento ed ha disposto in via definitiva l'assegnazione della casa coniugale all'opponente ).
pagina 10 di 17 Pertanto sono dovuti i compensi per tutte le fasi del giudizio, inclusa quella introduttiva, essendosi l'avv. costituito in giudizio in sostituzione del precedente difensore con CP_1
una corposa ed articolata domanda ( cfr doc. 15.4 del fascicolo monitorio ), nella misura richiesta ed accettata dall'opponente, che corrisponde ai valori medi tariffari applicabili alla controversia ( controversia di valore indeterminabile di complessità media ), maggiorati degli accessori di legge, cui vanno aggiunti tributi e valori bollati pagati dall'opposto per la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine.
D - Compensi professionali relativi ai giudizi di primo e secondo grado promossi nei confronti dell'ex coniuge dell'avv. per il recupero del credito di euro di euro 23.524, Pt_1
93, decisi in primo grado con sentenza n. 5092/2020 ( doc. 32.38 del fascicolo monitorio ) e in grado d'appello con sentenza n. 905/2022 ( doc. 38.14 del fascicolo monitorio ).
Per l'anzidetta attività l'avv. ha chiesto, quanto al primo grado del giudizio, il CP_1
pagamento della somma di euro 11.674,46, di cui alla nota proforma in data 8.10.2020, che è stata trasmessa all'avv. che l'ha sottoscritta per accettazione ( doc. 30 opposto ). Pt_1
Quanto al secondo grado ha chiesto il pagamento della somma di euro 13.883,53 ( cfr fattura pro forma sub. doc. 36 del fascicolo monitorio ) sollecitando il pagamento in data 29.11.2022 (
( cfr doc. 19 e 36 del fascicolo del merito ) senza che quest'ultima abbia mai sollevato alcuna contestazione.
Ha negato l'opponente il diritto ai compensi professionali, contestando che entrambi i giudizi hanno avuto esito negativo ( salvo l'accoglimento di una domanda di infimo valore con compensazione del credito con quello maggiore dell'ex coniuge ), in ragione dell'accertata inammissibilità delle domande dell'opponente, già proposte avanti il Tribunale nella causa di divorzio e rinunciate, e di rigetto della domanda diretta al pagamento del prezzo del divano.
Osserva il Tribunale che i compensi sono dovuti anche in caso di esito negativo del giudizio, non essendo la prestazione del difensore un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
La parte che, in quanto avvocato, aveva le competenze tecniche per valutare il rischio processuale al quale si esponeva con la proposizione di domande che, come rilevato dal
Tribunale, sono state dichiarate inammissibili in quanto rinunciate sia dal difensore che dalla parte nel giudizio di divorzio ( cfr sentenza sub. doc. 32.38 del fascicolo monitorio p. 10,11 e pagina 11 di 17 12 della sentenza ), e che nonostante ciò ha conferito al difensore la procura alle liti per la proposizione di entrambi i gradi del giudizio, approvando espressamente l'atto di appello che gli era stato inviato dall'avv. ( doc. 20 ), non può sottrarsi all'obbligo di CP_1 pagamento dei compensi in ragione dell'esito negativo della controversia.
L'avv. con la documentazione depositata in fase monitoria, ha offerto prova CP_1
compiuta dell'attività processuale svolta che ha coperto tutte le fasi del primo e del secondo grado del giudizio.
La parte opponente non ha in alcun modo contestato lo svolgimento dell'attività professionale né ha denunciato carenze o errori nella predisposizione delle difese, al contrario ha espressamente accettato i compensi esposti nella fattura pro forma del 8.10.2020 relativa la primo grado del giudizio.
I compensi sono dovuti nella misura richiesta e non contestata di euro 10.584,46, comprensiva di accessori, per il primo grado del giudizio , oltre euro 145,08 ed euro 18,00 per tributi e bolli pagati per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n.512/2022 sub. doc. 33 del fascicolo monitorio ) , e, per il secondo grado, di euro 13.883,53, comprensiva di accessori ( cfr fattura pro forma del 7.4.2022 doc. 36 del monitorio ), corrispondente ai compensi medi tariffari applicabili in ragione del valore della controversia
, maggiorata di tributi ( euro 190,30 ) e bolli ( euro 18.00 ) pagati per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n. 513/2022 sub. doc. 39 del monitorio ).
E – Compensi relativi alle prestazioni stragiudiziali relative al comodato dell'autovettura
Mini Contryman di proprietà dell'ex marito dell'avv. Pt_1
L'avv. ha esposto compensi pari ad euro 4.826,04 comprensiva di accessori di cui alla CP_1 nota pro forma del 17.10.2022 ( cfr doc. 17 del monitorio ).
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria e l'ammontare dei compensi, dovuti al più in misura corrispondente ai minimi tariffari.
La fattura pro forma del 17.10.2022 è stata inviata alla parte opponente in data 17.10.2022 che non ha in alcun modo contestato la pretesa ( cfr doc. 15 opposto ).
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, la pretesa dell'ex coniuge dell'avv. Pt_1
alla restituzione dell'autovettura non era in alcun modo collegata alla sentenza di divorzio pagina 12 di 17 che non si è pronunciata sul tema del comodato d'uso dell'autovettura di proprietà dell'ex marito dell'avv. in assenza di domanda. Pt_1
Le prestazioni professionali rese dall'avv. risultano documentate, come emerge CP_1 dall'articolato scambio di corrispondenza tra l'avv. e l'avv. Carnevali legale dell'ex CP_1
coniuge dell'opponente, e tra l'avv. e quest'ultima finalizzata a suggerirle la CP_1
miglior condotta difensiva da adottare nei confronti dell'ex coniuge, di cui ai documenti prodotti nel fascicolo monitorio. E' incontestato l'esito positivo dell'intervento dell'avv. essendo l'autovettura rimasta nella disponibilità dell'avv. come dalla stessa CP_1 Pt_1 riconosciuto ( cfr p. 17 dell'atto di citazione in opposizione )
I compensi vengono determinati in misura corrispondente ai valori medi tariffari del D.M.
55/2014, applicabile ratione temporis, in ragione valore del contenzioso ( causa di valore indeterminabile di complessità bassa ), nella somma di euro 2. 295, 00 oltre accessori, per un totale complessivo di euro 3.348,68, maggiorato di tributi, pari ad euro 66.15 , e bolli, pari ad euro 16,00, spesi per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ( cfr delibera n.
516/2022 sub doc. 20 del monitorio )
relativo ai procedimenti penali. CP_4
L'avv. ha assistito l'avv. in due processi penali , entrambi definiti con accordo CP_1 Pt_1
transattivo.
Nel primo procedimento l'opponente era imputata per diversi reati e precisamente per il delitto di cui delitto art. 624, 626 comma 1, n. 1 per avere sottratto il telefono cellulare di proprietà dello ed in uso al coniuge separato Controparte_5 [...]
al solo scopo di farne uso momentaneo consistito in accessi al servizio SMS e CP_6
WhatsApp, cancellazione di messaggi, invio di copia messaggi al proprio dispositivo cellulare, analisi corrispondenza email, analisi chiamate, e per quello di cui all'art. 616 c.p. per violazione della corrispondenza dell'ex coniuge.
Il secondo procedimento era originato dalla denuncia presentata dal precedente difensore dell'opponente nei confronti dell'ex coniuge avv. e dell'avv. Ferraris che la assisteva CP_5 in giudizio per il reato di cui all'artt. 380 c.p. per essersi la seconda, in concorso con il primo, resa infedele ai doveri di lealtà e correttezza professionale intrattenendo un rapporto intimo con la parte avv. ai danni degli interessi dell'opponente, e quanto a anche CP_5 CP_5
pagina 13 di 17 per il reato di cui all'art. 629 c.p.c. per avere costretto l'opponente a nominare quale difensore l'avv. Ferraris. In relazione a tale giudizio il Gip, su richiesta del PM, aveva disposto l'archiviazione alla quale l'avv. aveva proposto opposizione. CP_1
I compensi professionali sono esposti nelle fatture pro forma del 8.10.2020, dell'ammontare rispettivamente di euro 7.222,74 comprensiva di accessori ( doc. 21 monitorio ) e di euro
9.936,61 comprensiva di accessori ( cfr doc. 25 monitorio ), entrambe sottoscritte per accettazione da parte dell'avv. Pt_1
L'attività difensiva relativa è documentate nel fascicolo monitorio: quanto al primo procedimento è consistita in un'attività di studio, nella predisposizione della lista testimoniale, nel deposito di tre memorie difensive con allegati documenti e nella partecipazione ad otto udienze dibattimentali , quanto al secondo procedimento , è consistita nella presentazione di tre memorie difensive e l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento da parte del GIP.
Il contenzioso è stato definito con un accordo, senza pagamento di alcun risarcimento di danni da parte dell'opponente, con remissione della querela e deposito presso la cancelleria del GIP della rinuncia all'atto di opposizione da parte di sia nei confronti dell'avv. Pt_1 [...]
che della coindagata avv. Ferraris CP_5
Spettano i compensi nella misura indicata nelle note pro forma che sono state accettate dalla parte opponente, maggiorati dei tributi e dei bolli pagati dall'opposto per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine pari ad euro 98,40 per tributi ed euro 18,00 per bolli per il primo procedimento ed ad euro 136,20 per tributi ed euro 19.02 per bolli per il secondo ( cfr delibere del Consiglio dell'Ordine n. 28 e 24 )
Per tutte le ragioni esposte, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 65.226,80, oltre interessi ex art. 1284 comma 4°
c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale.
pagina 14 di 17 bollati pagati per ottenere la liquidazione del compenso professionale da parte del consiglio dell'Ordine – riferita a compensi per prestazioni stragiudiziali dirette ad ottenere lo sblocco del conto corrente dell'avv. presso Banca Intesa pignorato dall'ex marito in forza di Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1908/2015 emesso dal Tribunale di Milano - di quella di euro 4.404,10 comprensiva di accessori ( fattura pro forma sub. doc. 36 di parte opposta ) - per l'assistenza per la fase di negoziazione assistita che ha preceduto il giudizio r.g.n. 50420/2020 definito del Tribunale con sentenza 5092/2020 - e di quella di euro 103,56 di cui alla fattura pro forma del 13.4.2022 ( cfr doc. 38 ) a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'invio del fascicolo di parte per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Milano.
L'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale in quanto non consequenziali e quelle proposte dall'attrice opponente.
Osserva il Tribunale che la Corte di Cassazione riconosce il diritto dell'opposto a proporre con la comparsa di costituzione, domande nuove e diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitoria purchè tali domande si riferiscano alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attengano allo stesso sostanziale bene della vita e siano connesse per incompatibilità a quella originariamente proposta, ( cfr Cass. ordinanza n. 32933 del
27.11.2023 ).
Tale condizione non ricorre con riferimento alla prima richiesta di pagamento ( euro
2.757,74 oltre tributi e bolli per la liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine ), trattandosi di compensi per prestazioni stragiudiziali inerenti a contenzioso diverso da quello oggetto del presente giudizio e svolte in esecuzione di differente mandato.
La pretesa di pagamento della somma di euro 103, 56 va respinta in quanto attiene ad un rimborso spese che l'opposto ha sostenuto allo scopo di introdurre ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Milano per il quale non aveva ricevuto mandato alcuno da parte dell'opposta.
La pretesa di pagamento della somma di euro 4.404,10 è relativa a compensi che ineriscono il contenzioso oggetto del presente giudizio e che competono in misura pari ad euro 1.260,00 , corrispondente ai compensi medi tariffari previsti dal d.m. 55/2015 per le fasi di attivazione e negoziazione in ragione del valore della controversia, oltre accessori di legge, per un totale di pagina 15 di 17 euro 1.825,74 , esclusi i compensi per la conciliazione , avendo avuto la mediazione esito negativo
5 - Va respinta la domanda riconvenzionale dell'opponente.
L'opponente, sull'affermazione dell'errore commesso dall'opposto che ha rinunciato alle domande proposte nel giudizio di divorzio, così precludendo alla parte la possibilità di proporre tali domande in altro giudizio, e che tali domande sono state riproposte in primo e secondo grado con esito negativo e conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ha proposto domanda di risarcimento dei danni.
La domanda è infondata, posto che sia il pagamento delle spese conseguenti alla soccombenza, che la perdita della possibilità di ottenere il pagamento delle somme oggetto delle domande rinunciate nel giudizio di divorzio, sono conseguenza di una scelta processuale condivisa con la parte che, in quanto avvocato, aveva le competenze tecniche per valutare l'opportunità delle decisione assunte dal difensore.
6 - Va respinta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria in quanto il tenore delle difese dall'opponente non denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
In applicazione del principio della soccombenza (art.91 c.p.c. ), vanno poste a carico della parte opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari di cui al d.m. 147/2022 corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di euro 65.226,80, per il credito azionato in via monitoria, e quella di euro 1.825,74, per il pagina 16 di 17 credito oggetto della domanda riconvenzionale, per un totale di euro 67.052,54, oltre interessi ex art. 1234 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo, respinge le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, condanna l'opponente e rifondere alla parte opposta le spese del giudizio che liquida in euro
14.103,00 per compensi, oltre i rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva.
Milano, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Quanto alla quantificazione dei compensi professionali valgono le seguenti osservazioni.
L'avv. con la sottoscrizione delle le note pro forma del 8.10.2020 relative ai giudizi Pt_1 civili n. r.g.n. 50420/2018 , 21476/2017 ( cfr doc. 6 e 5 prodotti da parte opposta, ed ai giudizi penali n. 20087/2017 e 13589/2017 ( cfr doc. 8 e 7 di parte opposta ), ha riconosciuto dovuti i relativi compensi , per un ammontare di euro 43.923,03.
A – Credito professionale per la posizione avv. prof Fornari – delibera n. 475 dell'Ordine professionale ( doc. 12 del monitorio ).
Per detta attività stragiudiziale l'esponente ha emesso in data 8.10.2020 la fattura pro-forma di euro 2.757,74.=, rispetto alla quale controparte, dando inizio ad un piano di pagamento da lei stessa determinato, ha eseguito n. 2 pagamenti in acconto, rispettivamente in data 1.3.2022
4 - L'opposto ha proposto in via riconvenzionale domanda di pagamento della somma di euro 2.811,54 - di cui euro 2.757,74 comprensivi di accessori, il cui pagamento è stato sollecitato in data 18.10.2022 ( doc. 16 ) e che sono stati liquidati con delibera del Consiglio dell'Ordine n. 515/2022 ( cfr doc. 32 del fascicolo del merito ), ed il resto per tributi e valori