Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI Lo NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Robaldo e Gian Maria Mosca, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Milano, piazza E. Duse;
contro
Ministero della Difesa, 6° Reggimento Lancieri di Aosta Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
MO Lo NO, non costituita in giudizio;
MA TA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale con prot. n. M_D AB05933 REG2024 0366446 del 19.06.2024, trasmesso il 28.08.2024 e notificato in data 05.09.2024, mediante il quale il Dirigente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 6^ Divisione, ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado dal 25.06.2019 al 03.10.2019, con conseguente spostamento nel ruolo, nei confronti del ricorrente;
- se e per quanto occorrer possa, delle Circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14.12.2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- se e per quanto occorrer possa, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico;
- nonché di ogni atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15.10.2025 : per l’annullamento
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- e per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua del d.P.C.M. 12.10.2021 recante l’adozione delle Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MA IG e uditi per le parti i difensori, avvocato Mosca per il ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità delle determinazioni meglio specificate in epigrafe, con cui l’Amministrazione intimata ha provveduto a detrarre parte della sua anzianità di servizio per inosservanza all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2.
Più precisamente, dopo aver premesso di appartenere alle Forze Armate con il grado di Graduato Capo dell’Esercito Italiano, in servizio permanente effettivo presso il Reggimento Lancieri Aosta di Palermo, ha aggiunto di non aver ottemperato all’obbligo vaccinale, imposto agli appartenenti alle FF.AA. durante il frangente della pandemia Covid-19; ragione per la quale, mercé atto prot. n. M_D AB3EF36 REG2022 0004192 del 29.03.2022 del Comandante del suo Reggimento di appartenenza è stata retroattivamente sospesa dal servizio, a far data dal 15.12.2021 al 24.03.2022, per la durata complessiva di giorni novantanove.
Quindi è stato adottato il provvedimento gravato dinanzi questo Tribunale, con cui parte ricorrente, avente anzianità di grado assoluta al 25.06.2019, ha subito una detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione dal servizio, assumendo così anzianità di grado assoluta al 03.10.2019, nonché la postergazione, rispetto ad alcuni parigrado, nella graduatoria del ruolo di appartenenza.
1.2) Poste tali premesse, parte ricorrente ha prospettato l’illegittimità delle determinazioni in discorso per “violazione dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021; eccesso di potere per erroneità e per travisamento dei fatti, per errata valutazione dei presupposti, per sviamento, illogicità e irragionevolezza manifesta, per carenza di istruttoria e di motivazione, per violazione del principio di proporzionalità” .
Entrando nello specifico, sotto un primo profilo, è stata dedotta la violazione delle norme prefate, le quali si limiterebbero a prevedere che, durante il periodo di sospensione di un militare dal servizio a causa dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale, nulla gli sia dovuto a titolo di retribuzione ovvero di altro emolumento, senza implicazioni ulteriori invece sull’anzianità di grado.
Per tale ragione il provvedimento impugnato (ed a monte le presupposte circolari della Direzione Generale dell’Amministrazione della Difesa) avendo tratto dalle disposizioni in discorso un contenuto normativo, in realtà, non previsto dalle medesime, sarebbe affetto dal vizio di violazione di legge.
Sotto altro e concorrente profilo è stato altresì prospettato che le determinazioni gravate sarebbero da considerare meritevoli di annullamento perché sproporzionate, in quanto, avendo imposto un sacrificio ultroneo rispetto allo scopo ed alla ratio legis , vale a dire quella di evitare la propagazione del morbo durante l’emergenza pandemica, avrebbero violato il principio generale del minimo mezzo.
2) Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha controdedotto eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame a causa dell’omessa impugnazione del d.P.C.M. 12.10.2021, recante le Linee Guida in materia di condotta delle PP.AA. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale .
Mercé il suddetto decreto, esattamente in forza di quanto disposto dal suo par. 1.4), ai sensi del quale “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio” , il legislatore avrebbe previsto espressamente le conseguenze in termini di perdita di anzianità di grado a carico del militare inadempiente all’obbligo vaccinale, della cui supposta illegittimità parte ricorrente si è lamentata.
A dire dell’Amministrazione, tale circostanza comporterebbe che, rispetto alla disposizione testé citata, tanto l’atto di sospensione dall’attività lavorativa e dalla corresponsione della relativa retribuzione, quanto quello pedissequo di decurtazione dell’anzianità di servizio, acquisirebbero la natura peculiare degli atti meramente conseguenziali ed a contenuto vincolato. Di talché qualsiasi deduzione sul punto dell’avvenuta violazione o falsa applicazione della disciplina sull’obbligo vaccinale, per essere validamente proposta, avrebbe dovuto essere prospettata come deduzione avverso tali Linee Guida e soltanto in via derivata anche contro i successivi atti applicativi.
Nel caso oggetto del decidere, al contrario, nulla è stato mai dedotto avverso l’atto presupposto, ragione per la quale l’impugnazione del successivo atto applicativo dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto d’interesse.
Nel merito, l’Amministrazione intimata, riportandosi a quanto chiarito da un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica ( Chiarimenti forniti in data 27.12.2012 dal Dipartimento della Funzione Pubblica in risposta a un quesito posto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza relativamente all’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000 ) secondo cui soltanto i periodi di lavoro effettivamente svolti concorrono alla formazione dell’anzianità, ha insistito per il rigetto del gravame, sostenendo che la detrazione dell’anzianità di servizio sia un effetto da considerarsi implicito nella previsione espressa di sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale.
3) In data 15.10.2025 parte ricorrente ha incardinato ricorso per motivi aggiunti, deducendo, avverso le determinazioni già gravate in fase d’introduzione dell’odierno giudizio, nonché avverso il testé citato d.P.C.M., i motivi di annullamento così rubricati:
I) e II) Violazione dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021 ;
III) Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; integrazione postuma della motivazione.
Dopo aver sostanzialmente riproposto con il primo di tali motivi la medesima deduzione di violazione e falsa applicazione della legge articolata con il gravame introduttivo, il militare ricorrente ha prospettato con il secondo motivo aggiunto, la doverosità della disapplicazione del citato d.P.C.M. da parte di questo Tribunale.
Invero, avendo introdotto, il suddetto decreto, una disposizione in palese contrasto con quanto disposto in ordine alle conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dalle fonti normative di rango legislativo; ed in considerazione della sua peculiare natura di fonte normativa regolamentare; il medesimo sarebbe da considerare illegittimo, con il corollario della sua doverosa disapplicazione da parte del giudice, in ossequio al principio generale di gerarchia delle fonti normative.
In linea di subordine parte ricorrente ha prospettato altresì che, anche a voler ritenere indispensabile l’impugnazione di parte avverso tale d.P.C.M., la medesima dovrebbe essere ritenuta – nel caso a mani – come tempestivamente proposta, in quanto incardinata dinanzi questo Tribunale entro il termine prescrizionale di dieci anni, peculiare delle proponibilità delle azione di annullamento di atti amministrativi lesivi di posizioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo, attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Infine, mercé il terzo motivo aggiunto parte ricorrente ha dedotto dalla circostanza, che soltanto tramite le difese articolare dall’Amministrazione intimata dinanzi questo Tribunale sarebbe stato esplicitato che la decurtazione dell’anzianità di grado era da annoverarsi tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di un militare (implicazione della quale, invece, non c’è traccia nelle determinazioni gravate), la violazione del divieto d’integrazione postuma del provvedimento amministrativo, desumibile dalla disciplina in materia contenuta nella legge n. 241/1990.
4) Ad esito dell’udienza pubblica del 04.11.2025 questo Tribunale ha disposto un differimento della trattazione del gravame, al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge per la prospettazione di controdeduzioni sul ricorso per motivi aggiunti.
Quindi, scambiate tra le parti le difese scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., alla successiva udienza pubblica del 18.02.2026, ascoltate le conclusioni dei difensori delle parti costituite, il giudizio è stato trattenuto in decisone.
5) Il gravame di parte ricorrente è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Questo Tribunale non ignora il vivace dibattito giurisprudenziale sulla legittimità dell’irrogazione della detrazione dell’anzianità di ruolo a carico del militare resosi inadempiente all’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid-19.
Tuttavia ritiene condivisibili le conclusioni, a cui è giunto al riguardo il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, nel suo parere 12.03.2025, n. 544, secondo cui: “Il tenore letterale dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, è…esplicito nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. Trattandosi di una disposizione di carattere eccezionale, in quanto adottata nell’ambito di una disciplina emergenziale volta a fronteggiare una pandemia, la stessa è insuscettibile di applicazione analogica e, comunque, di interpretazione estensiva. Pertanto dal provvedimento di sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale non può derivare l’ulteriore conseguenza della deduzione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente alla sospensione”.
Di talché il ricorso di parte ricorrente risulta fondato.
Non può considerarsi ostativa al suo accoglimento la circostanza che il già citato d.P.C.M. 12.10.2021, recante le Linee Guida in tema d’inosservanza dell’obbligo vaccinale, non sia stato tempestivamente impugnato dinanzi questo Tribunale, dal momento che, come osservato correttamente da parte ricorrente, è comunque dovere del giudice di disapplicare le norme regolamentari (come quelle di cui al detto d.P.C.M.) che incidono su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, ponendosi in contrasto con il contenuto di tale diritto così come disciplinato da una fonte normativa di grado potiore , in particolare dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 09.01.2020, n. 219 ed in senso conforme ibidem , Sez. VI, sent. 05.01.2015, n. 1).
6) Infine, in considerazione della novità delle questioni trattate, il Tribunale compensa tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato da pedissequo ricorso per motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. M_D AB05933 REG2024 0366446 del 19.06.2024, meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
LL SA SO, Primo Referendario
MA IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IG | ER AL |
IL SEGRETARIO