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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 8670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8670 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina OS, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26804/ 2024 (+ Rg 28151/2024 Riunito) promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to ROSSI VAIRO CARLO Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito-
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.7.2024 e regolarmente notificato, lamentava Parte_1
CP_ di avere ricevuto un provvedimento dell' , con il quale veniva richiesto il pagamento di
E.15.867,57 a titolo di restituzione dell'esonero di cui aveva fruito per il lavoratore
[...]
; veniva contestato infatti di avere assunto un lavoratore che era stato già impiegato CP_2
a tempo indeterminato;
deduceva in diritto e precisava in fatto che il rapporto che OS aveva intrattenuto con altro datore di lavoro non era dotato del carattere della stabilità; chiedeva emettersi un provvedimento in via cautelare e concludeva nel modo che segue:
“a) in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare all' il rilascio CP_1 dell'attestazione di regolarità contributiva positiva (DURC); b) in via principale dichiarare illegittimi il provvedimento prot. n. .7004.06/12/2023.0538523 datato 6.12.2023 CP_1 CP_1
e la delibera n. 837 dell'8.4.2024 comunicata il 30.4.2024 e, dunque, la pretesa CP_1
1 restitutoria dell' e la sanzione applicata;
c) dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 [...]
d) ordinare all' la restituzione dei contributi versati in favore del Parte_1 CP_1 dipendente dal mese di dicembre 2023 e non dovuti;
e) in via subordinata CP_2 dichiarare non dovuta la sanzione di €.l.884,60; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari;
g) con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”. CP_ Costituitosi l , la fase cautelare si concludeva con la dichiarazione di inammissibilità della domanda riguardante l'ordine di rilascio del DURC.
Fissata la trattazione del giudizio di merito ex art.127 ter CPC, si è costituito l , il CP_1 quale ha chiesto preliminarmente la riunione con il procedimento n. RG 28151/24, riguardante l'opposizione ad avviso di addebito emesso per la causale di cui si discute;
nel merito, l ha rilevato che, nel caso di specie, manca il requisito dell'assenza di CP_1 pregressi rapporti a tempo indeterminato del lavoratore assunto con il beneficio, in quanto
OS era stato già assunto a tempo indeterminato fin dal 214; richiamava la normativa in materia e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
Riunito a questo il procedimento RG 28151/2024 e disposta, anche per la fase decisoria, la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che nel proc. Rg 28151/2024 la fase cautelare è stata decisa nel senso di accordare , a scioglimento di riserva, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito fino alla definizione del giudizio di merito.
Le domande, peraltro, non meritano accoglimento.
Alla parte ricorrente viene contestato di avere illegittimamente beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, l. n. 205/2017.
L'art. 1, l. n. 205/2071 dispone:
“100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' per l'assicurazione contro gli Controparte_3
2 infortuni sul lavoro ( ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, CP_4 riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
103: “ Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.
In base a tale normativa, il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato, e per un massimo di 36 mesi, lavoratori di età inferiore a trenta anni, ha diritto alla riduzione dei contributi ivi prevista, solo se il neo assunto non sia stato in precedenza occupato a tempo indeterminato con il medesimo e con altro datore di lavoro.
Nel caso di specie, l aveva concesso all'odierna ricorrente il beneficio in oggetto per CP_1 il periodo 9/2021- 9/2023 in relazione all'assunzione di . CP_2
L'ente contesta oggi che la scopertura assicurativa deriva dall'illegittima fruizione dell'esonero in quanto il lavoratore, per il quale è stato concesso il beneficio, aveva già stipulato in passato un contratto a tempo indeterminato.
3 Parte ricorrente in sua difesa richiama innanzitutto il documento acquisito dalla Regione
Lazio per le verifiche, rilevando che il Mod C2 Regione Lazio non riportava i rapporti precedenti al 2018.
E invero, emerge dal Mod. C2 della Regione Liguria, successivamente acquisito, che il
OS era stato assunto a tempo indeterminato nell'anno 2014 -dal 6.6- , da Coop. Soc.
Dalle Alpi al Mare, dunque in epoca precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente (avvenuta nel mese di gennaio 2021).
La norma richiama il datore di lavoro al rispetto di un onere di diligenza nel verificare la sussistenza di pregressi rapporti a tempo indeterminato al fine di potere fruire del beneficio in oggetto.
Non può ritenersi sufficiente la verifica sul mod. C2 effettuata da parte ricorrente, in quanto esso reca la seguente precisa avvertenza: “il documento potrebbe non ricomprendere la totalità dei rapporti di lavoro…non può costituire titolo per il riconoscimento di qualsivoglia incentivo all'assunzione, ivi compreso quello previsto dall'art. 1, commi 100 e seguenti, della legga 27/12/2017 n. 205” .
La Società ricorrente, nonostante tale esplicito richiamo alla possibile incompletezza dei dati riportati nel modello stesso, non si è attivata per acquisire ulteriori informazioni che,
d'altro canto, avrebbe potuto agevolmente assumere dall' (mediante l'apposito CP_1 servizio di verifica), dall'estratto contributivo ed altresì dallo stesso lavoratore interessato.
Parte ricorrente, inoltre, deduce la circostanza che, nonostante la indicazione formale di assunzione a tempo indeterminato, in concreto il rapporto ha avuto attuazione solo per un breve periodo in quanto si trattava di rapporto a chiamata e indica tutti gli elementi di fatto da cui evincere che esso ha avuto attuazione per un mese soltanto.
La deduzione non appare sufficiente a rendere legittimo l'operato di parte ricorrente, in quanto la norma è chiara nell'escludere il beneficio nel caso di pregresso rapporto a tempo
“indeterminato”- come nel caso di specie- , senza alcuna esclusione di sorta.
Ne consegue che il ricorso n. RG 26804/2024 , teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della pretesa di restituzione da parte dell' , va respinto. CP_1
Ugualmente va respinta la domanda contenuta nel proc. RG 28151/2024 qui riunito, teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito n.
39720240006274774000, notificato il 12.7.2024, in quanto si tratta della stessa somma oggetto del provvedimento impugnato nel proc. RG 26804/2024; il ricorso Rg 28151/2024 , infatti, si basa sulle medesime argomentazioni spese nel proc. RG 26804/2024.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando;
Rigetta i ricorsi;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_1 in € 2695,50, oltre 15 %, IVA e CAP come per legge.
Roma, 7.9.2025 il Giudice dott. S. OS
5
Il Giudice dr. ssa Sigismina OS, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26804/ 2024 (+ Rg 28151/2024 Riunito) promossa da rappresentata e difesa dall' avv.to ROSSI VAIRO CARLO Parte_1
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito-
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12.7.2024 e regolarmente notificato, lamentava Parte_1
CP_ di avere ricevuto un provvedimento dell' , con il quale veniva richiesto il pagamento di
E.15.867,57 a titolo di restituzione dell'esonero di cui aveva fruito per il lavoratore
[...]
; veniva contestato infatti di avere assunto un lavoratore che era stato già impiegato CP_2
a tempo indeterminato;
deduceva in diritto e precisava in fatto che il rapporto che OS aveva intrattenuto con altro datore di lavoro non era dotato del carattere della stabilità; chiedeva emettersi un provvedimento in via cautelare e concludeva nel modo che segue:
“a) in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare all' il rilascio CP_1 dell'attestazione di regolarità contributiva positiva (DURC); b) in via principale dichiarare illegittimi il provvedimento prot. n. .7004.06/12/2023.0538523 datato 6.12.2023 CP_1 CP_1
e la delibera n. 837 dell'8.4.2024 comunicata il 30.4.2024 e, dunque, la pretesa CP_1
1 restitutoria dell' e la sanzione applicata;
c) dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 [...]
d) ordinare all' la restituzione dei contributi versati in favore del Parte_1 CP_1 dipendente dal mese di dicembre 2023 e non dovuti;
e) in via subordinata CP_2 dichiarare non dovuta la sanzione di €.l.884,60; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari;
g) con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”. CP_ Costituitosi l , la fase cautelare si concludeva con la dichiarazione di inammissibilità della domanda riguardante l'ordine di rilascio del DURC.
Fissata la trattazione del giudizio di merito ex art.127 ter CPC, si è costituito l , il CP_1 quale ha chiesto preliminarmente la riunione con il procedimento n. RG 28151/24, riguardante l'opposizione ad avviso di addebito emesso per la causale di cui si discute;
nel merito, l ha rilevato che, nel caso di specie, manca il requisito dell'assenza di CP_1 pregressi rapporti a tempo indeterminato del lavoratore assunto con il beneficio, in quanto
OS era stato già assunto a tempo indeterminato fin dal 214; richiamava la normativa in materia e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
Riunito a questo il procedimento RG 28151/2024 e disposta, anche per la fase decisoria, la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che nel proc. Rg 28151/2024 la fase cautelare è stata decisa nel senso di accordare , a scioglimento di riserva, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito fino alla definizione del giudizio di merito.
Le domande, peraltro, non meritano accoglimento.
Alla parte ricorrente viene contestato di avere illegittimamente beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, l. n. 205/2017.
L'art. 1, l. n. 205/2071 dispone:
“100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' per l'assicurazione contro gli Controparte_3
2 infortuni sul lavoro ( ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, CP_4 riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.
103: “ Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva”.
In base a tale normativa, il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato, e per un massimo di 36 mesi, lavoratori di età inferiore a trenta anni, ha diritto alla riduzione dei contributi ivi prevista, solo se il neo assunto non sia stato in precedenza occupato a tempo indeterminato con il medesimo e con altro datore di lavoro.
Nel caso di specie, l aveva concesso all'odierna ricorrente il beneficio in oggetto per CP_1 il periodo 9/2021- 9/2023 in relazione all'assunzione di . CP_2
L'ente contesta oggi che la scopertura assicurativa deriva dall'illegittima fruizione dell'esonero in quanto il lavoratore, per il quale è stato concesso il beneficio, aveva già stipulato in passato un contratto a tempo indeterminato.
3 Parte ricorrente in sua difesa richiama innanzitutto il documento acquisito dalla Regione
Lazio per le verifiche, rilevando che il Mod C2 Regione Lazio non riportava i rapporti precedenti al 2018.
E invero, emerge dal Mod. C2 della Regione Liguria, successivamente acquisito, che il
OS era stato assunto a tempo indeterminato nell'anno 2014 -dal 6.6- , da Coop. Soc.
Dalle Alpi al Mare, dunque in epoca precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente (avvenuta nel mese di gennaio 2021).
La norma richiama il datore di lavoro al rispetto di un onere di diligenza nel verificare la sussistenza di pregressi rapporti a tempo indeterminato al fine di potere fruire del beneficio in oggetto.
Non può ritenersi sufficiente la verifica sul mod. C2 effettuata da parte ricorrente, in quanto esso reca la seguente precisa avvertenza: “il documento potrebbe non ricomprendere la totalità dei rapporti di lavoro…non può costituire titolo per il riconoscimento di qualsivoglia incentivo all'assunzione, ivi compreso quello previsto dall'art. 1, commi 100 e seguenti, della legga 27/12/2017 n. 205” .
La Società ricorrente, nonostante tale esplicito richiamo alla possibile incompletezza dei dati riportati nel modello stesso, non si è attivata per acquisire ulteriori informazioni che,
d'altro canto, avrebbe potuto agevolmente assumere dall' (mediante l'apposito CP_1 servizio di verifica), dall'estratto contributivo ed altresì dallo stesso lavoratore interessato.
Parte ricorrente, inoltre, deduce la circostanza che, nonostante la indicazione formale di assunzione a tempo indeterminato, in concreto il rapporto ha avuto attuazione solo per un breve periodo in quanto si trattava di rapporto a chiamata e indica tutti gli elementi di fatto da cui evincere che esso ha avuto attuazione per un mese soltanto.
La deduzione non appare sufficiente a rendere legittimo l'operato di parte ricorrente, in quanto la norma è chiara nell'escludere il beneficio nel caso di pregresso rapporto a tempo
“indeterminato”- come nel caso di specie- , senza alcuna esclusione di sorta.
Ne consegue che il ricorso n. RG 26804/2024 , teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della pretesa di restituzione da parte dell' , va respinto. CP_1
Ugualmente va respinta la domanda contenuta nel proc. RG 28151/2024 qui riunito, teso ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di addebito n.
39720240006274774000, notificato il 12.7.2024, in quanto si tratta della stessa somma oggetto del provvedimento impugnato nel proc. RG 26804/2024; il ricorso Rg 28151/2024 , infatti, si basa sulle medesime argomentazioni spese nel proc. RG 26804/2024.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando;
Rigetta i ricorsi;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida CP_1 in € 2695,50, oltre 15 %, IVA e CAP come per legge.
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