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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GARAU GIULIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLE Parte_2 C.F._2
GIACOMINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale del 15.4.2025, pubblicata in data 15.4.2025, il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“3- la casa coniugale sita in Sassari, Via Domenico Millelire n. 11, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , unitamente agli arredi presenti. Pt_2
4- dichiararsi che l'autovettura Smart Fortwo Coupe, targata DJ442GF, intestata al sig. Parte_1 ma in uso alla , viene ceduta e dismessa in piena ed assoluta proprietà alla sig.ra Pt_2 Pt_2
pagina 1 di 3 , con spese di passaggio di proprietà e formale intestazione dell'autovettura sa carico di Pt_2 quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di separazione”.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Più nel dettaglio, le parti chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ), nato in [...] C.F._1
Alghero il 19.01.1977 e , (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 contratto con rito civile in TH (SS), il 19.01.2017, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di TH, Anno 2017, Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- con rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 3.12.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto di accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in TH in data 19.1.2017 Parte_1 Parte_2
(iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TH – anno 2017, n. 1, P. 1), dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza parziale del 15.4.2025.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata ed essendo decorso il periodo di separazione previsto dalla legge.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in TH in data 19.1.2017 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TH – anno 2017, n. 1, P.1);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TH per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GARAU GIULIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLE Parte_2 C.F._2
GIACOMINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale del 15.4.2025, pubblicata in data 15.4.2025, il Tribunale di Sassari pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“3- la casa coniugale sita in Sassari, Via Domenico Millelire n. 11, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , unitamente agli arredi presenti. Pt_2
4- dichiararsi che l'autovettura Smart Fortwo Coupe, targata DJ442GF, intestata al sig. Parte_1 ma in uso alla , viene ceduta e dismessa in piena ed assoluta proprietà alla sig.ra Pt_2 Pt_2
pagina 1 di 3 , con spese di passaggio di proprietà e formale intestazione dell'autovettura sa carico di Pt_2 quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di separazione”.
La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Più nel dettaglio, le parti chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ), nato in [...] C.F._1
Alghero il 19.01.1977 e , (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 contratto con rito civile in TH (SS), il 19.01.2017, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di TH, Anno 2017, Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- con rinuncia ai termini per l'impugnazione”.
All'udienza del 3.12.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto di accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in TH in data 19.1.2017 Parte_1 Parte_2
(iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TH – anno 2017, n. 1, P. 1), dalla cui unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza parziale del 15.4.2025.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata ed essendo decorso il periodo di separazione previsto dalla legge.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in TH in data 19.1.2017 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di TH – anno 2017, n. 1, P.1);
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TH per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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