Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8414 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08414/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2025, proposto da
CL SE, FR SE e ASSUNTA SECONDULFO, rappresentate e difese dall’Avv. MA FI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;
- COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto di accesso delle ricorrenti finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 6 maggio 2025, in ordine alla trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile sito in Somma Vesuviana alla Via Campane n. 4, identificato in catasto al foglio 31, particella 521, sub. 26.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA LLLI e uditi per le parti i difensori MA FI per la parte ricorrente ed EL RI dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Premesso che:
- con il presente gravame, le ricorrenti, proprietarie (le Sig.re IA OL e AN OL) e usufruttuaria (la Sig.ra UN FO) di un appartamento sito in Somma Vesuviana alla Via Campane n. 4, catastalmente identificato al foglio 31, particella 521, sub. 26, espongono che tale immobile è stato interessato da un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, reso dal Comune di Somma Vesuviana in data 17 maggio 2022 ed attualmente al vaglio del Consiglio di Stato a seguito della reiezione dell’impugnativa proposta in primo grado innanzi a questo Tribunale. In tale provvedimento si faceva riferimento, quanto alle porzioni immobiliari oggetto di acquisizione, al “vano al secondo piano con struttura portante in materiale composito e solaio di copertura di dimensioni mt 3,00 x 2,00 x 3,00 di altezza completo in tutti gli elementi tanto da essere abitato, e la relativa copertura”, nonché alla sua area di sedime, individuata quale “area del terrazzino riportato nella planimetria allegata, per una superficie di circa 30,00 mq”;
- le medesime hanno presentato al Comune di Somma Vesuviana e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli, in data 6 maggio 2025, istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire tutta la documentazione mediante la quale era stata richiesta ed effettuata la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale relativa al suddetto immobile, ma riferiscono di non aver ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni interpellate;
- pertanto, chiedono che sia riconosciuto il loro diritto di accesso e che sia ordinata, al Comune di Somma Vesuviana e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli, l’esibizione della documentazione domandata con l’istanza di accesso, deducendo di avere interesse all’ostensione avendo constatato che dalla visura catastale risultava l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’intero appartamento, e non della sola area del terrazzino di circa 30 mq., con la conseguenza che sarebbe stata necessaria la rettifica della “trascrizione dell’acquisizione rendendola conforme al provvedimento comunale”;
Considerato, a fini di inquadramento generale, che:
- in base al disposto dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”;
- la nozione di “situazione giuridicamente tutelata” di cui al predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e, pertanto, non presuppone necessariamente la compromissione di una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all’accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che i documenti amministrativi oggetto di accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 18 aprile 2024 n. 2582);
Considerato, nello specifico, che:
- alla luce di quanto sopra rilevato ed in applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche, parte ricorrente è sicuramente in possesso delle descritte condizioni per l’accoglimento della sua istanza di accesso, avendo nella stessa esaurientemente rappresentato di aver interesse all’ostensione dei documenti richiesti al fine di ottenere la doverosa rettifica della trascrizione effettuata presso i registri immobiliari detenuti dall’Agenzia delle Entrate, in modo da renderla corrispondente alle statuizioni contenute nel provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale;
- per converso, non convince l’eccezione formulata al riguardo dalla difesa erariale, con la quale si obietta che “alla data della richiesta di accesso – avvenuta a maggio 2025 – gli atti richiesti erano già in possesso delle parti ricorrenti”, aggiungendo che, a prescindere da ciò, essi “erano liberamente consultabili online, collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate”;
- infatti giova rimarcare, come correttamente controdedotto dalla difesa attorea nella propria memoria di replica, che gli atti richiesti erano evidentemente qualcosa di diverso da quelli in concreto già posseduti dalle istanti – ossia provvedimento comunale di acquisizione, visura catastale e certificato di ispezione ipotecaria – e che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono liberamente accessibili solo gli atti catastali e quanto pubblicato nei registri immobiliari, ma giammai la documentazione, prevista (quanto al sistema catastale) dagli artt. 4 e ss. del d.P.R. n. 650/1972, presentata dai diretti interessati per effettuare le volture in ambito catastale e le annotazioni in tema di trascrizione, all’interno della quale vanno annoverate (a titolo esemplificativo) le domande, le note di trascrizione e le eventuali richieste di frazionamento;
- pertanto, va affermato il diritto delle ricorrenti ad accedere a tutta la documentazione di cui reclamano l’ostensione, come meglio individuata in premessa, con conseguente illegittimità del silenzio rigetto maturato sulla relativa istanza prodotta contestualmente al Comune di Somma Vesuviana e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli;
Ritenuto, in conclusione, che:
- in accoglimento dell’odierno ricorso, va ordinato al Comune di Somma Vesuviana e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli di esibire i documenti richiesti dalle ricorrenti con l’istanza di accesso presentata il 6 maggio 2025 entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, laddove anteriore;
- per il caso di inottemperanza, va nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario dell’Ufficio, il quale, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato ed entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione a cura di parte ricorrente, compirà in via sostitutiva gli atti necessari;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale vanno poste a carico, in solido e con onere ripartito all’interno per la metà, del Comune di Somma Vesuviana e dell’Agenzia delle Entrate, e sono liquidate fin da ora in complessivi euro 800,00 (ottocento/00);
- le spese processuali devono essere addebitate alle amministrazioni soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Somma Vesuviana e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli di esibire i documenti richiesti dalle ricorrenti con l’istanza di accesso presentata il 6 maggio 2025 entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, laddove anteriore.
Nomina commissario ad acta, per il caso di inottemperanza, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario dell’Ufficio, il quale, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, provvederà in via sostitutiva con le modalità indicate in parte motiva.
Condanna le amministrazioni soccombenti alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese processuali, con attribuzione al loro difensore, Avv. MA FI, dichiaratosi antistatario, le quali sono liquidate come segue: i) € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a carico del Comune di Somma Vesuviana; ii) € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a carico dell’Agenzia delle Entrate; iii) € 300,00 (trecento/00), a titolo di rimborso del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso, a carico, in solido e con onere ripartito all’interno per la metà, del Comune di Somma Vesuviana e dell’Agenzia delle Entrate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE MA OR, Presidente
CA LLLI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LLLI | GE MA OR |
IL SEGRETARIO