Art. 15.
All'art. 70 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:
« Del servizio di cassa dei Consorzi.
« Il servizio di cassa dei Consorzi e' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, che abbia la medesima sede del Consorzio. Le norme per il servizio di cassa, la misura dell'eventuale compenso all'Istituto, nonche' quelle per l'esercizio delle facolta' di riscontro, da parte della presidenza o degli organi di vigilanza dei Consorzi, sui titoli di entrata e di spesa e sulla situazione del conto, dovranno essere contenute in una apposita convenzione, stipulata tra il Consorzio e l'Istituto di credito, che dovra' essere approvata, per il tramite della Federazione rispettiva, ove sia stata costituita, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.
« La Commissione amministratrice deve fornire all'Istituto una copia del bilancio di previsione e degli eventuali successivi storni debitamente approvati, affinche' le riscossioni possano essere imputate a ciascuna voce di bilancio cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti entro i limiti degli stanziamenti e degli eventuali storni.
« Ad ogni cambiamento della Commissione amministratrice o del presidente, nel relativo verbale di consegna dovranno essere, tra l'altro, riportati lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e la situazione del conto, alla data in cui avviene la consegna ».
E' abrogato l'art. 71 del regolamento stesso.
All'art. 70 del predetto regolamento e' sostituito il seguente:
« Del servizio di cassa dei Consorzi.
« Il servizio di cassa dei Consorzi e' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico, che abbia la medesima sede del Consorzio. Le norme per il servizio di cassa, la misura dell'eventuale compenso all'Istituto, nonche' quelle per l'esercizio delle facolta' di riscontro, da parte della presidenza o degli organi di vigilanza dei Consorzi, sui titoli di entrata e di spesa e sulla situazione del conto, dovranno essere contenute in una apposita convenzione, stipulata tra il Consorzio e l'Istituto di credito, che dovra' essere approvata, per il tramite della Federazione rispettiva, ove sia stata costituita, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.
« La Commissione amministratrice deve fornire all'Istituto una copia del bilancio di previsione e degli eventuali successivi storni debitamente approvati, affinche' le riscossioni possano essere imputate a ciascuna voce di bilancio cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti entro i limiti degli stanziamenti e degli eventuali storni.
« Ad ogni cambiamento della Commissione amministratrice o del presidente, nel relativo verbale di consegna dovranno essere, tra l'altro, riportati lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e la situazione del conto, alla data in cui avviene la consegna ».
E' abrogato l'art. 71 del regolamento stesso.