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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2619/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], assistiti e rappresentati dall'Avv.
Giuseppe Colombo (C.F.: ) con studio in Cantù (CO) Via Pisacane C.F._3
n. 1 ed ivi elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Attori appellanti-
CONTRO
:
(C.F. ) assistito dall'Avv. Reno Grillo (C.F. Parte_3 C.F._4
e domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Italia n. 28, C.F._5 come da procura in atti pag. 1 Convenuto appellato–
***
Oggetto: Appello vs. sentenza n. 1620/2024 pubblicata in data 03/06/2024 emessa dal
Tribunale di Monza;
mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Piaccia a Codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza oggi impugnata, così provveda alla riforma della stessa sentenza: • Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i IG.ri e hanno prestato in Parte_1 Parte_2 favore del figlio IG. la somma di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) Parte_3 versandola in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in Lazzate (MB) via San Lorenzo
n. 62 e dato atto che lo stesso IG. ha provveduto a restituire loro ad oggi Parte_3 la somma complessiva di Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), condannarsi il IG. Pt_3
(C.F. ) nato a [...] il 16 settembre
[...] C.F._4
1968 a restituire ai IG.ri e nella misura del 50% ciascuno Parte_1 Parte_2 la somma di Euro € 101.300,00 (centounmilatrecento/00) • In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, In via principale, - rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni evidenziate e confermare la sentenza appellata. In via subordinata Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta fondata la pretesa avversaria, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione della somma di € 101.300,00. In via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi che la Corte d'Appello, accogliendo anche parzialmente le domande attoree, dovesse accertare il diritto degli attori alla restituzione delle somme asseritamente oggetto di prestito o di parte di esse, accertata
l'occupazione senza titolo a far data da settembre 2006 da parte dei IGg.ri Parte_1
e della quota dell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo, di
[...] Parte_2 proprietà del IG. compensare la predetta somma con quanto dovuto dai Parte_3
IGg.ri e al IG. a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 pari al valore di mercato del canone di locazione dell'immobile de quo, pari ad € 45.500,00
pag. 2 o nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia. In via istruttoria Il convenuto chiede di essere ammesso a prova per interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'inciso “è vero o non è vero che”: 1) sino al settembre 2006 il sig.
abitava con i genitori nell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo n. 62; 2) Parte_3 nel settembre 2006 i sigg.ri e hanno obbligato il figlio a lasciare la Pt_2 Pt_3 Pt_3 casa;
3) nel settembre 2006 i sigg.ri e si sono fatti restituire dal figlio Pt_2 Pt_3 Pt_3 le chiavi della abitazione in Lazzate, Via San Lorenzo n. 62; 4) il IG. , con Parte_3 atto del notaio in data 05.07.2006 vendeva alla società Dimorarte Persona_1
Costruzioni S.R.L. gli immobili di sua proprietà in Lazzate, vicolo Volonterio n. 2, al prezzo di € 128.500,00 e la somma percepita a titolo di prezzo del suo immobile veniva incassata dal padre;
5) avendo il padre incassato un importo superiore a quello a Parte_1 carico del figlio per l'acquisto della sua quota dell'immobile in Via San Lorenzo n. 62, in data
18.07.2006 il IG. per la restituzione bonificava al figlio Parte_1 Parte_3 sul conto corrente dello stesso presso la banca Sanpaolo IMI spa l'importo di € 30.000,00.
Chiede inoltre di essere ammesso a prova per testi sui capitoli 1, 2 e 3 di cui sopra, preceduti dall'inciso “è vero o non è vero che”. Indica a testi: - , residente in [...], Testimone_1
Via Trento e Trieste n. 11; - residente in [...]; - Testimone_2 [...]
, residente in [...]. Il IG. chiede che l'Ecc.ma Tes_3 Parte_3
Corte voglia ordinare ex artt. 210 e 211 c.p.c. ai IGg.ri e Parte_1 Parte_2
e alla l'esibizione di copia degli assegni incassati sul conto n. 973 Controparte_1 presso la filiale di Rovellasca di detta banca intesto agli attori nel periodo da maggio 2005 ad agosto 2006 e degli estratti del predetto conto corrente relativi allo stesso periodo.
Chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte voglia ordinare ex artt. 210 e 211 c.p.c. alla società
Dimorarte Costruzioni S.r.l. ed alla già Banca Controparte_2 Controparte_3
, l'esibizione di copia degli assegni emessi dalla società Dimorarte Costruzioni
[...]
s.r.l. al IG. e tratti sul conto n. 6695/1 filiale di Binzago della Banca Parte_1
Popolare Commercio e Industria, nel periodo da maggio 2005 ad agosto 2006. Chiede infine, se ritenuto necessario, disporsi CTU volta a determinare il valore di mercato del canone di locazione dell'immobile oggetto di causa ed utilizzato in via esclusiva dagli attori.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
pag. 3 1) Con atto di citazione notificato in data 14/12/2021 i IG.ri e Parte_1 [...]
citavano in giudizio innanzi all'Ill.mo Tribunale di Monza per l'udienza del Pt_2 giorno 14/04/2022 il IG. per veder accolte le seguenti conclusioni: Parte_3
“Piaccia a codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i IG.ri e hanno prestato Parte_1 Parte_2 in favore del figlio IG. la somma di Euro 105.000,00 Parte_3
(centocinquemila/00) versandola in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in
Lazzate (MB) via San Lorenzo n. 62 e dato atto che lo stesso IG. Parte_3 ha provveduto a restituire loro ad oggi la somma complessiva di Euro 3.700,00
(tremilasettecento/00), condannarsi il IG. nato a [...]_3
Golfo (TP) il 16 settembre 1968 (C.F. ) a restituire ai IG.ri C.F._4
e nella misura del 50% ciascuno la somma di Parte_1 Parte_2
Euro € 101.300,00 (centounmilatrecento/00) •In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
•In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa.”
2) In fatto, gli attori premettevano che in data 13 luglio 2006 i IG.ri , Parte_1
ed il loro figlio avevano acquistato, per scrittura Parte_2 Parte_3 privata rep. n. 125.125 Racc. n. 18.731, redatta da Notaio Dott. per: Persona_2
“Vendita di beni immobili”, registrata in data 27 luglio 2006 al n. 14046 serie 1T dal
IG. un immobile sito in Lazzate alla Via San Lorenzo n. 62 Parte_4 nelle seguenti rispettive quote: A) i coniugi IG. e IG.ra Parte_1 Parte_2
½, B) IG. ½.
[...] Parte_3
3) Il corrispettivo complessivo corrisposto per l'acquisto dell'immobile in oggetto di causa, ammontante ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), veniva corrisposto integralmente con denaro proveniente dai conti correnti dei IG.ri Parte_1
e IG.ra , come provato in via documentale. In particolare, a detta Parte_2 degli attori, in tale occasione e avrebbero mutuato Parte_1 Parte_2 al figlio, per la quota del 50% ciascuno, con intesa di successiva restituzione ai mutuanti, la somma di Euro 105.000,00 necessaria per acquistare il suo 50% di proprietà della casa, circostanza che sarebbe dimostrata dal fatto che gli assegni utilizzati per il pagamento erano – come premesso - tutti provenienti da conti dei genitori, dal fatto che parimenti il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, per la somma di € 50.000,00, era stato firmato – quali coobbligati - dai genitori soltanto,
pag. 4 mentre vi era intervenuto come terzo datore di ipoteca sulla propria Parte_3 quota (cfr. contratto di mutuo fondiario n. 0602050584026 Rep. n. 125.126 Racc. n.
18.732 registrato in data 27/07/2006 al n. 14050 Serie 1T), nonché dalla circostanza che e avevano poi provveduto all'integrale Parte_1 Parte_2 estinzione del mutuo sopra indicato, come da dichiarazione della Banca Carige in data 16 aprile 2019 e da certificati dagli estratti conto intestati agli attori.
4) Successivamente, aveva provveduto a versare unicamente, a Parte_3 parziale restituzione della somma prestatagli dai genitori, la somma di Euro 3.700,00
(tremilasettecento/00) di cui: -Euro 200,00 nel mese di aprile dell'anno 2008, -Euro
500,00 nel mese di settembre dell'anno 2008, -Euro 500,00 nel mese di ottobre dell'anno 2008; -Euro 500,00 nel mese di dicembre dell'anno 2008; -Euro 500,00 nel mese di febbraio dell'anno 2009; -Euro 500,00 nel mese di marzo dell'anno 2009;
Euro 500,00 nel mese di aprile dell'anno 2009; -Euro 250,00 nel mese di maggio dell'anno 2009; -Euro 250,00 nel mese di luglio dell'anno 2009: dopo tale ultimo versamento, nulla più aveva versato a favore dei genitori, Parte_3 rendendosi inadempiente agli impegni di restituzione presi.
5) Nel giudizio di primo grado così incardinato si era costituito , Parte_3 contestando in fatto ed in diritto la tesi sostenuta dagli attori, e rilevando, di contro, come gli attori nulla avessero dimostrato in riferimento al preteso contratto di mutuo e che, al contrario, l'acquisto immobiliare di cui trattasi era avvenuto nell'ambito di una ben più complessa operazione, attuata mediante preventiva vendita, in favore della Dimorarte S.r.l., con atto notarile a ministero dr. del 5 luglio Persona_1
2006 (otto giorni prima di acquistare l'immobile di cui in atto introduttivo), delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà site parimenti in Lazzate, vicolo Volonterio
n. 2, per il corrispettivo di € 133.000,00 per quanto inerente l'immobile di proprietà dei genitori, ed € 128.500,00 per quanto inerente l'immobile di proprietà di Pt_3
; nulla dunque era stato elargito quale prestito a , tant'è che
[...] Parte_3 poi, a regolazione delle rispettive poste di debito credito, poiché i genitori avevano di fatto sborsato una somma inferiore a quella spettante al figlio in relazione alla citata vendita, il padre aveva effettuato un bonifico in suo favore di € Parte_1
30.000,00 in data 18 luglio 2006 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta). Il contratto di mutuo concluso dai soli genitori nulla sarebbe valso per suffragare la tesi del prestito, ed anzi, avrebbe confermato semmai l'assunto, da sempre sostenuto, per cui non aveva avuto bisogno di prestiti per procedere all'acquisto Parte_3
pag. 5 immobiliare del 13 luglio 2006. Ancora, il convenuto evidenziava che l'immobile sito in via San Lorenzo n. 62 avrebbe dovuto essere destinato, nell'intenzione delle parti, ad abitazione dei genitori, nonché del figlio e della di lui moglie, ma ciò non era di fatto avvenuto, in quanto, data l'intollerabilità della convivenza, l'immobile era rimasto nella disponibilità dei soli genitori, che da allora, avevano continuato ad abitarlo senza nulla corrispondere a per il godimento della sua quota. Parte_3
Pertanto, in denegato caso di accoglimento della pretesa attorea, Parte_3 chiedeva, in via subordinata al rigetto, che venisse quantificato, e posto a carico degli attori, un indennizzo per la predetta occupazione, nell'importo che indicava in €
45.500,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia. Da ultimo, osservava: semmai vi fosse stato un prestito, il diritto alla restituzione di esso avrebbe dovuto ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo ampiamente decorso il termine decennale anche tenendo conto della raccomandata inviata in data 4 febbraio 2019.
Ancora, laddove anche fosse stato vero che i genitori avevano pagato con denaro proprio la quota immobiliare di sua pertinenza dell'immobile sito in via San Lorenzo
n. 62, ciò avrebbe dovuto qualificarsi “donazione indiretta dell'immobile”.
6) rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “i Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale, contrariis reiectis, In via principale, - rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni evidenziate. In via subordinata
Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta fondata la pretesa avversaria, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione della somma di € 101.300,00. In via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi che l'Adito Giudice, accogliendo anche parzialmente le domande attoree, dovesse accertare il diritto degli attori alla restituzione delle somme asseritamente oggetto di prestito o di parte di esse, accertata l'occupazione senza titolo a far data da settembre 2006 da parte dei IGg.ri e della Parte_1 Parte_2 quota dell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo, di proprietà del IG. Parte_3 compensare la predetta somma con quanto dovuto dai IGg.ri e Parte_1
al IG. a titolo di risarcimento pari al valore di Parte_2 Parte_3 mercato del canone di locazione dell'immobile de quo, pari ad € 45.500,00 o nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia. In via istruttoria
(omissis….)”.
7) Con memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. dimessa dalla parte attrice in data 19 settembre 2022, contestata la rilevanza ed ammissibilità delle prove ex adverso pag. 6 dedotte, si domandava che il Giudice disponesse termine ex art. 167 c.p.c. in capo al convenuto al fine di invitarlo a chiarire quali fossero le sue eccezioni difensive, a confutazione delle domande attoree.
8) Depositate nei termini le memorie istruttorie, il Tribunale, ritenute le prove superflue e la causa di natura documentale, rimetteva la causa in decisione e con la sentenza n. 1620/2024, pubblicata il 3 giugno 2024, così pronunciava: “Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , disattesa ogni altra domanda, eccezione e Parte_1 Parte_2 difesa, così provvede: - rigetta la domanda attrice;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto che liquida in 9.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”. A motivo di tale decisione, il Tribunale osservava come gli attori non avessero fornito prova alcuna della tesi, addotta per rivendicare la metà del corrispettivo dell'immobile acquistato in comproprietà con il convenuto, secondo cui, in tale evenienza, egli avrebbe ricevuto, per tale valore, un prestito con correlativo impegno alla restituzione. In particolare, nessuna rilevanza veniva attribuita alla circostanza, provata dai documenti prodotti, secondo cui i genitori del convenuto avevano versato interamente il prezzo della compravendita, né tanto meno in tal senso poteva essere apprezzata l'intestazione e la restituzione da parte dei soli genitori del mutuo contratto in concomitanza con l'acquisto immobiliare, con concessione di ipoteca da parte dei cointestatari del cespite (docc. n. 1 e 2 allegati all'atto di citazione). Le allegazioni attoree apparivano tanto più apodittiche a fronte, soprattutto, delle difese e delle produzioni del convenuto, ed in particolare, il riferimento alla documentata operazione di compravendita immobiliare conclusa in data 5 luglio 2006, nonché al bonifico di € 30.000,00 effettuato da in data 18 luglio 2006 sul Parte_1 conto corrente del figlio (doc. n. 2 convenuto). Apparivano dunque superflue Pt_3 le istanze istruttorie ribadite da parte attrice in fase di precisazione delle conclusioni, come già ritenuto dal giudice istruttore della causa, così come apparivano superflue le istanze istruttorie di parte convenuta.
9) Avverso tale decisione hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, che ritengono erronea per tre principali motivi: a) Errata valutazione di fatto fondamentale (nullità della donazione in assenza di atto pubblico): si assume, in particolare, come nel procedimento di primo grado non sia stato prodotto alcun atto pubblico comprovante l'asserita
pag. 7 donazione. Si lamenta, in particolare, come il giudice si sia dilungato nella spiegazione delle caratteristiche del mutuo, senza spendere una sola parola sull'istituto della donazione, obliterando in punto le difese attoree, secondo le quali sarebbe stato necessario che parte convenuta allegasse l'atto pubblico con cui gli erano state donate, in tesi, le somme oggetto del contendere. Si richiama all'uopo la
Sentenza 18725 del 27 luglio 2017 emessa dalle Sezioni Unite, che a detta degli appellanti, afferma come la donazione indiretta effettuata in assenza di atto pubblico debba considerarsi nulla;
b) Mancata valutazione di circostanza fondamentale per la decisione della causa. Restituzione da parte del figlio della somma Parte_3 di € 3.700,00 a parziale rimborso del prestito: si sottolinea la valenza probatoria di tale circostanza, mai contestata dal figlio, ritenendo che la restituzione di una parte della somma prestata potesse e possa valere a dimostrare l'esistenza del prestito (si richiama a sostegno Cass. n. 8829/2023); c) Mancata decisione del giudice in relazione ad espressa richiesta istruttoria (richiesta di disporsi termine ex art. 167
c.p.c.): il giudice nulla avrebbe disposto a fronte della suddetta richiesta di parte attrice, non consentendo alla stessa di prendere adeguata posizione sulla tesi (in tesi non del tutto chiaramente) espressa dal convenuto a supporto della richiesta di reiezione della domanda attorea, con conseguente vulnus del diritto di difesa attoreo.
10) Nel giudizio così radicato, si è costituito , contestando l'appello Parte_3 avversario e domandone la reiezione. Riepilogando le difese svolte in prime cure, e con riferimento al primo motivo di gravame, il convenuto ha rilevato come la domanda svolta dagli appellanti nei suoi confronti fosse stata titolata, fin dall'inizio, in ragione di un contratto di mutuo intercorso tra le parti, talché si appalesa contraddittoria e comunque del tutto inconferente la richiesta di accertamento della nullità di una pretesa donazione di denaro, di cui mai , oltretutto, ha Parte_3 richiesto accertamento in via riconvenzionale. Contesta altresì il secondo motivo di appello ed osserva, a tale proposito, che dati i rapporti di parentela esistenti tra le parti, a nulla possono rilevare i movimenti di denaro indicati da parte attrice, sui quali il convenuto non ha nulla osservato, ma non in quanto acquiescente alla prospettazione attorea circa il mutuo, la cui esistenza, di contro, egli ha da sempre decisamente contestato. Quanto al terzo motivo, ne ha rilevato l'infondatezza, atteso che nella sentenza impugnata si è espressamente affermato come il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sugli attori circa l'esistenza del pag. 8 rapporto giuridico sul quale gli stessi hanno fondato l'istanza di restituzione rendeva superflue le istanze istruttorie da loro formulate.
11) Depositati gli atti difensivi conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione.
12) L'appello è infondato.
13) Con riferimento al primo motivo, va osservato che non coglie nel segno la doglianza di parte appellante, laddove si imputa al giudice di primo grado di non aver vagliato l'evidente difetto di prova documentale circa la donazione indiretta di cui il convenuto in primo grado avrebbe allegato l'effettuazione in proprio favore, in particolare, non avendo considerato che detta donazione avrebbe dovuto, a pena di nullità, esser stipulata in forma scritta, come ritenuto da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18725 del
27/07/2017.
14) L'assunto è palesemente fuorviante, atteso che il convenuto ha fin da subito imperniato la propria difesa sulla mancanza di elementi probatori a supporto della domanda restitutoria dei genitori, che come si è ricordato più volte, avevano prospettato di aver effettuato l'elargizione del denaro necessario al perfezionamento dell'acquisto immobiliare con intesa di restituzione da parte del figlio, ovvero a titolo di mutuo. A supporto del fatto che l'elargizione non fosse avvenuta a tale titolo,
produceva rilevante documentazione attestante che, poco prima Parte_3 dell'operazione immobiliare di cui si discute, le parti avevano proceduto alla vendita immobili di rispettiva proprietà, il cui corrispettivo era stato impiegato per effettuare l'acquisto dell'immobile di proprietà comune, e che il padre, cinque giorni dopo l'operazione, gli aveva bonificato l'importo di € 30.000,00 a titolo di conguaglio delle poste a rispettivo debito e credito, circostanze che, come è ben dato comprendere, sono idonee a destrutturare completamente la tesi, sostenuta dagli attori, che pochi giorni prima avesse ricevuto un prestito. Nulla è stato efficacemente Parte_3 replicato da parte di costoro in riferimento a quanto dedotto e documentato dal convenuto in ordine alla preventiva operazione di dismissione, a titolo oneroso, degli immobili di rispettiva proprietà: indubbiamente, ove il convenuto avesse ricevuto – come è dato desumersi fino a prova contraria - il corrispettivo dichiarato come di rispettiva spettanza negli atti notarili, non avrebbe avuto necessità di un prestito per procedere al successivo acquisto immobiliare. Né avrebbe avuto ragion d'essere il successivo bonifico di € 30.000,00 a conguaglio dei rispettivi contributi all'acquisto.
Nonostante l'evidenza di tali circostanze, per contrastare le quali nulla di rilevante avevano replicato gli attori, il convenuto – eccepita in ogni caso la prescrizione di tale pag. 9 pretesa - si è limitato ad osservare aggiuntivamente che, anche laddove si fosse dimostrata l'elargizione, da parte del padre, di somme in suo favore in occasione del precitato acquisto immobiliare, le stesse avrebbero dovuto considerarsi per il corrispondente valore, dati i rapporti familiari tra le parti, donazione indiretta, senza, tuttavia, proporre una vera e propria eccezione riconvenzionale in tal senso1. Si trattava, dunque, di mera difesa subordinata, che il convenuto ha svolto, peraltro unitamente alla richiesta, per il denegato caso di accoglimento della domanda restitutoria attorea, di condannare i genitori al pagamento di una indennità per l'occupazione della sua quota parte dell'immobile.
15) In ogni modo, valga osservare che l'assunto di parte appellante circa la mancanza di prova mediante atto pubblico del supposto atto di donazione indiretta è del tutto privo di fondamento. La Suprema Corte a Sezioni Unite citata a supporto di tale doglianza afferma infatti che: “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (Corte di Cassazione
Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017).
16) La predetta sentenza non ha dunque alcuna attinenza al caso che occupa, così come appaiono ultronee le argomentazioni che gli appellanti svolgono rispetto al fatto che avrebbe dovuto provare la donazione del denaro corrispondente al Parte_3 prezzo di acquisto della sua quota di pertinenza mediante produzione di atto pubblico.
17) Invero, tale prospettazione si appalesa inconferente e comunque inaccoglibile.
18) Inconferente, in quanto si è difeso in principalità respingendo, anche Parte_3 mediante produzioni documentali, la tesi attorea circa l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, in forza del quale si sarebbe obbligato a restituire Parte_3 al padre quanto da costui erogato per l'acquisto immobiliare del 13 luglio 2006.
Infondata in quanto a tutto voler concedere, nel caso che occupa Parte_3 aveva semmai prospettato l'eventualità che il padre avesse inteso donargli in via indiretta la quota immobiliare in oggetto, come chiaramente sottolinea la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 3134/2012; Cass. n. 20638/2005;
Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 15778/2000; Cass. sez. un. n.
9282/1992), nella cui elaborazione è ben distinta l'ipotesi in cui il denaro messo a disposizione dal donante è l'oggetto immediato della donazione dall'ipotesi in cui, invece, il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. Infondata, in quanto, secondo quanto emergente dalle difese svolte in via meramente residuale dal convenuto, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio portava semmai a concludere che vi potesse esser stata, da parte del padre, una donazione (indiretta) dello stesso immobile, e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n.9379/2020). Fattispecie, come ben è dato comprendere, che si differenzia nettamente da quella, richiamata impropriamente dagli appellanti a sostegno del proprio assunto di necessità di forma solenne, di donazione diretta ad esecuzione indiretta. Dunque il primo motivo di appello non merita accoglimento.
19) Quanto al secondo motivo di appello, si reputa analogamente la sua infondatezza.
Parte appellante cita a sostegno del proprio assunto pronuncia di legittimità (Cass. civ. n. 8829 del 2023) che appare priva di qualsiasi attinenza al caso di specie, in quanto relativa al ben diverso caso in cui, a fronte di bonifici la cui causale era stata espressamente declinata in termini di mutuo, il percettore non aveva addotto alcun valido titolo per opporsi alla richiesta di restituzione delle somme erogategli. Nel caso di specie, viceversa, gli attori stessi hanno affermato, a supporto della propria domanda, come la dazione effettuata a favore del figlio fosse giustificata in forza di un rapporto di mutuo perfezionatosi tra le parti, affermazione, pur tuttavia, smentita dai documenti versati in causa dal convenuto a supporto della contraria pag. 11 rappresentazione della complessiva vicenda negoziale, caratterizzata, in realtà, da uno sviluppo diverso e complesso, a fronte del quale gli attori nulla hanno contestato, rilevato ed opposto. In tale contesto, la spontanea elargizione da parte di Pt_3
in favore dei genitori di importi frazionati nel tempo, non accostabili tra loro
[...] né per cadenza né per importi, non può certo valere a dimostrare, ancorchè presuntivamente, l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, a maggior ragione se si pon mente al fatto che, a distanza di soli cinque giorni dall'atto di compravendita che, in tesi attorea, fu occasione del prestito elargito a , Persona_3 Parte_5 bonificava a costui l'importo di € 30.000,00, senza che di tale bonifico sia
[...] stata data alcuna giustificazione alternativa a quella fornita, in modo attendibile e logico, da parte convenuta (che si trattasse di un conguaglio dovuto a Per_3
in esito al reimpiego dei denari ricavati dalla compravendita degli immobili di
[...] rispettiva proprietà in data 5 luglio 2006). Anche il secondo motivo di appello deve essere pertanto respinto, in quanto infondato.
20) Quanto al terzo motivo di gravame, si rileva che, a fronte della richiesta contenuta nella prima memoria attorea, le parti – ed in particolare il convenuto – ha depositato nei termini di legge la seconda e la terza memoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., chiarendo ed illustrando più ampiamente le tesi difensive svolte nella comparsa di costituzione e risposta;
all'udienza fissata per la discussione dei mezzi istruttori proposti, svoltasi in data 14 febbraio 2023, il procuratore degli allora attori ha insistito nei propri mezzi istruttori, senza ulteriormente sollecitare l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 167 c.p.c., ed il giudice su tali mezzi si è pronunciato, ritenendoli superflui, data la natura documentale della causa;
in ogni caso, poi, parte appellante, in fase di gravame, non specifica quale specifico vulnus del proprio diritto di difesa si sarebbe attuato in ragione della mancata concessione di detto termine, giacché ha avuto ampia possibilità – così come ha fatto - di controdedurre avverso le difese svolte dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II, 30 aprile 2019, n.11466, che ha ribadito la necessità, laddove la parte lamenti la violazione delle regole del contraddittorio, di allegare e dimostrare lo specifico vulnus subìto al proprio diritto di difesa). Quindi anche tale ultimo motivo non merita accoglimento.
21) Conclusivamente, l'appello deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e pag. 12 dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
22) Ogni altra questione, dedotta in via gradata, risulta assorbita.
23) Data la soccombenza in duplice grado, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Monza n. 1620/2024, pubblicata in data 3 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€ 9.991,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott.ssa Marianna Galioto
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass.,
Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2619/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], assistiti e rappresentati dall'Avv.
Giuseppe Colombo (C.F.: ) con studio in Cantù (CO) Via Pisacane C.F._3
n. 1 ed ivi elettivamente domiciliati, giusta procura in atti,
Attori appellanti-
CONTRO
:
(C.F. ) assistito dall'Avv. Reno Grillo (C.F. Parte_3 C.F._4
e domiciliato presso il suo studio in Monza (MB) Via Italia n. 28, C.F._5 come da procura in atti pag. 1 Convenuto appellato–
***
Oggetto: Appello vs. sentenza n. 1620/2024 pubblicata in data 03/06/2024 emessa dal
Tribunale di Monza;
mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Piaccia a Codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza oggi impugnata, così provveda alla riforma della stessa sentenza: • Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i IG.ri e hanno prestato in Parte_1 Parte_2 favore del figlio IG. la somma di Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) Parte_3 versandola in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in Lazzate (MB) via San Lorenzo
n. 62 e dato atto che lo stesso IG. ha provveduto a restituire loro ad oggi Parte_3 la somma complessiva di Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), condannarsi il IG. Pt_3
(C.F. ) nato a [...] il 16 settembre
[...] C.F._4
1968 a restituire ai IG.ri e nella misura del 50% ciascuno Parte_1 Parte_2 la somma di Euro € 101.300,00 (centounmilatrecento/00) • In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, In via principale, - rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni evidenziate e confermare la sentenza appellata. In via subordinata Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta fondata la pretesa avversaria, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione della somma di € 101.300,00. In via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi che la Corte d'Appello, accogliendo anche parzialmente le domande attoree, dovesse accertare il diritto degli attori alla restituzione delle somme asseritamente oggetto di prestito o di parte di esse, accertata
l'occupazione senza titolo a far data da settembre 2006 da parte dei IGg.ri Parte_1
e della quota dell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo, di
[...] Parte_2 proprietà del IG. compensare la predetta somma con quanto dovuto dai Parte_3
IGg.ri e al IG. a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2 Parte_3 pari al valore di mercato del canone di locazione dell'immobile de quo, pari ad € 45.500,00
pag. 2 o nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia. In via istruttoria Il convenuto chiede di essere ammesso a prova per interrogatorio formale degli attori sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'inciso “è vero o non è vero che”: 1) sino al settembre 2006 il sig.
abitava con i genitori nell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo n. 62; 2) Parte_3 nel settembre 2006 i sigg.ri e hanno obbligato il figlio a lasciare la Pt_2 Pt_3 Pt_3 casa;
3) nel settembre 2006 i sigg.ri e si sono fatti restituire dal figlio Pt_2 Pt_3 Pt_3 le chiavi della abitazione in Lazzate, Via San Lorenzo n. 62; 4) il IG. , con Parte_3 atto del notaio in data 05.07.2006 vendeva alla società Dimorarte Persona_1
Costruzioni S.R.L. gli immobili di sua proprietà in Lazzate, vicolo Volonterio n. 2, al prezzo di € 128.500,00 e la somma percepita a titolo di prezzo del suo immobile veniva incassata dal padre;
5) avendo il padre incassato un importo superiore a quello a Parte_1 carico del figlio per l'acquisto della sua quota dell'immobile in Via San Lorenzo n. 62, in data
18.07.2006 il IG. per la restituzione bonificava al figlio Parte_1 Parte_3 sul conto corrente dello stesso presso la banca Sanpaolo IMI spa l'importo di € 30.000,00.
Chiede inoltre di essere ammesso a prova per testi sui capitoli 1, 2 e 3 di cui sopra, preceduti dall'inciso “è vero o non è vero che”. Indica a testi: - , residente in [...], Testimone_1
Via Trento e Trieste n. 11; - residente in [...]; - Testimone_2 [...]
, residente in [...]. Il IG. chiede che l'Ecc.ma Tes_3 Parte_3
Corte voglia ordinare ex artt. 210 e 211 c.p.c. ai IGg.ri e Parte_1 Parte_2
e alla l'esibizione di copia degli assegni incassati sul conto n. 973 Controparte_1 presso la filiale di Rovellasca di detta banca intesto agli attori nel periodo da maggio 2005 ad agosto 2006 e degli estratti del predetto conto corrente relativi allo stesso periodo.
Chiede inoltre che l'Ecc.ma Corte voglia ordinare ex artt. 210 e 211 c.p.c. alla società
Dimorarte Costruzioni S.r.l. ed alla già Banca Controparte_2 Controparte_3
, l'esibizione di copia degli assegni emessi dalla società Dimorarte Costruzioni
[...]
s.r.l. al IG. e tratti sul conto n. 6695/1 filiale di Binzago della Banca Parte_1
Popolare Commercio e Industria, nel periodo da maggio 2005 ad agosto 2006. Chiede infine, se ritenuto necessario, disporsi CTU volta a determinare il valore di mercato del canone di locazione dell'immobile oggetto di causa ed utilizzato in via esclusiva dagli attori.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
pag. 3 1) Con atto di citazione notificato in data 14/12/2021 i IG.ri e Parte_1 [...]
citavano in giudizio innanzi all'Ill.mo Tribunale di Monza per l'udienza del Pt_2 giorno 14/04/2022 il IG. per veder accolte le seguenti conclusioni: Parte_3
“Piaccia a codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che i IG.ri e hanno prestato Parte_1 Parte_2 in favore del figlio IG. la somma di Euro 105.000,00 Parte_3
(centocinquemila/00) versandola in suo favore per l'acquisto dell'immobile sito in
Lazzate (MB) via San Lorenzo n. 62 e dato atto che lo stesso IG. Parte_3 ha provveduto a restituire loro ad oggi la somma complessiva di Euro 3.700,00
(tremilasettecento/00), condannarsi il IG. nato a [...]_3
Golfo (TP) il 16 settembre 1968 (C.F. ) a restituire ai IG.ri C.F._4
e nella misura del 50% ciascuno la somma di Parte_1 Parte_2
Euro € 101.300,00 (centounmilatrecento/00) •In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
•In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa.”
2) In fatto, gli attori premettevano che in data 13 luglio 2006 i IG.ri , Parte_1
ed il loro figlio avevano acquistato, per scrittura Parte_2 Parte_3 privata rep. n. 125.125 Racc. n. 18.731, redatta da Notaio Dott. per: Persona_2
“Vendita di beni immobili”, registrata in data 27 luglio 2006 al n. 14046 serie 1T dal
IG. un immobile sito in Lazzate alla Via San Lorenzo n. 62 Parte_4 nelle seguenti rispettive quote: A) i coniugi IG. e IG.ra Parte_1 Parte_2
½, B) IG. ½.
[...] Parte_3
3) Il corrispettivo complessivo corrisposto per l'acquisto dell'immobile in oggetto di causa, ammontante ad € 210.000,00 (duecentodiecimila/00), veniva corrisposto integralmente con denaro proveniente dai conti correnti dei IG.ri Parte_1
e IG.ra , come provato in via documentale. In particolare, a detta Parte_2 degli attori, in tale occasione e avrebbero mutuato Parte_1 Parte_2 al figlio, per la quota del 50% ciascuno, con intesa di successiva restituzione ai mutuanti, la somma di Euro 105.000,00 necessaria per acquistare il suo 50% di proprietà della casa, circostanza che sarebbe dimostrata dal fatto che gli assegni utilizzati per il pagamento erano – come premesso - tutti provenienti da conti dei genitori, dal fatto che parimenti il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, per la somma di € 50.000,00, era stato firmato – quali coobbligati - dai genitori soltanto,
pag. 4 mentre vi era intervenuto come terzo datore di ipoteca sulla propria Parte_3 quota (cfr. contratto di mutuo fondiario n. 0602050584026 Rep. n. 125.126 Racc. n.
18.732 registrato in data 27/07/2006 al n. 14050 Serie 1T), nonché dalla circostanza che e avevano poi provveduto all'integrale Parte_1 Parte_2 estinzione del mutuo sopra indicato, come da dichiarazione della Banca Carige in data 16 aprile 2019 e da certificati dagli estratti conto intestati agli attori.
4) Successivamente, aveva provveduto a versare unicamente, a Parte_3 parziale restituzione della somma prestatagli dai genitori, la somma di Euro 3.700,00
(tremilasettecento/00) di cui: -Euro 200,00 nel mese di aprile dell'anno 2008, -Euro
500,00 nel mese di settembre dell'anno 2008, -Euro 500,00 nel mese di ottobre dell'anno 2008; -Euro 500,00 nel mese di dicembre dell'anno 2008; -Euro 500,00 nel mese di febbraio dell'anno 2009; -Euro 500,00 nel mese di marzo dell'anno 2009;
Euro 500,00 nel mese di aprile dell'anno 2009; -Euro 250,00 nel mese di maggio dell'anno 2009; -Euro 250,00 nel mese di luglio dell'anno 2009: dopo tale ultimo versamento, nulla più aveva versato a favore dei genitori, Parte_3 rendendosi inadempiente agli impegni di restituzione presi.
5) Nel giudizio di primo grado così incardinato si era costituito , Parte_3 contestando in fatto ed in diritto la tesi sostenuta dagli attori, e rilevando, di contro, come gli attori nulla avessero dimostrato in riferimento al preteso contratto di mutuo e che, al contrario, l'acquisto immobiliare di cui trattasi era avvenuto nell'ambito di una ben più complessa operazione, attuata mediante preventiva vendita, in favore della Dimorarte S.r.l., con atto notarile a ministero dr. del 5 luglio Persona_1
2006 (otto giorni prima di acquistare l'immobile di cui in atto introduttivo), delle porzioni immobiliari di rispettiva proprietà site parimenti in Lazzate, vicolo Volonterio
n. 2, per il corrispettivo di € 133.000,00 per quanto inerente l'immobile di proprietà dei genitori, ed € 128.500,00 per quanto inerente l'immobile di proprietà di Pt_3
; nulla dunque era stato elargito quale prestito a , tant'è che
[...] Parte_3 poi, a regolazione delle rispettive poste di debito credito, poiché i genitori avevano di fatto sborsato una somma inferiore a quella spettante al figlio in relazione alla citata vendita, il padre aveva effettuato un bonifico in suo favore di € Parte_1
30.000,00 in data 18 luglio 2006 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta). Il contratto di mutuo concluso dai soli genitori nulla sarebbe valso per suffragare la tesi del prestito, ed anzi, avrebbe confermato semmai l'assunto, da sempre sostenuto, per cui non aveva avuto bisogno di prestiti per procedere all'acquisto Parte_3
pag. 5 immobiliare del 13 luglio 2006. Ancora, il convenuto evidenziava che l'immobile sito in via San Lorenzo n. 62 avrebbe dovuto essere destinato, nell'intenzione delle parti, ad abitazione dei genitori, nonché del figlio e della di lui moglie, ma ciò non era di fatto avvenuto, in quanto, data l'intollerabilità della convivenza, l'immobile era rimasto nella disponibilità dei soli genitori, che da allora, avevano continuato ad abitarlo senza nulla corrispondere a per il godimento della sua quota. Parte_3
Pertanto, in denegato caso di accoglimento della pretesa attorea, Parte_3 chiedeva, in via subordinata al rigetto, che venisse quantificato, e posto a carico degli attori, un indennizzo per la predetta occupazione, nell'importo che indicava in €
45.500,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia. Da ultimo, osservava: semmai vi fosse stato un prestito, il diritto alla restituzione di esso avrebbe dovuto ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo ampiamente decorso il termine decennale anche tenendo conto della raccomandata inviata in data 4 febbraio 2019.
Ancora, laddove anche fosse stato vero che i genitori avevano pagato con denaro proprio la quota immobiliare di sua pertinenza dell'immobile sito in via San Lorenzo
n. 62, ciò avrebbe dovuto qualificarsi “donazione indiretta dell'immobile”.
6) rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “i Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale, contrariis reiectis, In via principale, - rigettare le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni evidenziate. In via subordinata
Nella denegata ipotesi che dovesse essere ritenuta fondata la pretesa avversaria, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione della somma di € 101.300,00. In via ulteriormente subordinata, - nella denegata ipotesi che l'Adito Giudice, accogliendo anche parzialmente le domande attoree, dovesse accertare il diritto degli attori alla restituzione delle somme asseritamente oggetto di prestito o di parte di esse, accertata l'occupazione senza titolo a far data da settembre 2006 da parte dei IGg.ri e della Parte_1 Parte_2 quota dell'immobile in Lazzate, Via San Lorenzo, di proprietà del IG. Parte_3 compensare la predetta somma con quanto dovuto dai IGg.ri e Parte_1
al IG. a titolo di risarcimento pari al valore di Parte_2 Parte_3 mercato del canone di locazione dell'immobile de quo, pari ad € 45.500,00 o nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia. In via istruttoria
(omissis….)”.
7) Con memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. dimessa dalla parte attrice in data 19 settembre 2022, contestata la rilevanza ed ammissibilità delle prove ex adverso pag. 6 dedotte, si domandava che il Giudice disponesse termine ex art. 167 c.p.c. in capo al convenuto al fine di invitarlo a chiarire quali fossero le sue eccezioni difensive, a confutazione delle domande attoree.
8) Depositate nei termini le memorie istruttorie, il Tribunale, ritenute le prove superflue e la causa di natura documentale, rimetteva la causa in decisione e con la sentenza n. 1620/2024, pubblicata il 3 giugno 2024, così pronunciava: “Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e , disattesa ogni altra domanda, eccezione e Parte_1 Parte_2 difesa, così provvede: - rigetta la domanda attrice;
- condanna gli attori alla refusione delle spese di lite a favore del convenuto che liquida in 9.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”. A motivo di tale decisione, il Tribunale osservava come gli attori non avessero fornito prova alcuna della tesi, addotta per rivendicare la metà del corrispettivo dell'immobile acquistato in comproprietà con il convenuto, secondo cui, in tale evenienza, egli avrebbe ricevuto, per tale valore, un prestito con correlativo impegno alla restituzione. In particolare, nessuna rilevanza veniva attribuita alla circostanza, provata dai documenti prodotti, secondo cui i genitori del convenuto avevano versato interamente il prezzo della compravendita, né tanto meno in tal senso poteva essere apprezzata l'intestazione e la restituzione da parte dei soli genitori del mutuo contratto in concomitanza con l'acquisto immobiliare, con concessione di ipoteca da parte dei cointestatari del cespite (docc. n. 1 e 2 allegati all'atto di citazione). Le allegazioni attoree apparivano tanto più apodittiche a fronte, soprattutto, delle difese e delle produzioni del convenuto, ed in particolare, il riferimento alla documentata operazione di compravendita immobiliare conclusa in data 5 luglio 2006, nonché al bonifico di € 30.000,00 effettuato da in data 18 luglio 2006 sul Parte_1 conto corrente del figlio (doc. n. 2 convenuto). Apparivano dunque superflue Pt_3 le istanze istruttorie ribadite da parte attrice in fase di precisazione delle conclusioni, come già ritenuto dal giudice istruttore della causa, così come apparivano superflue le istanze istruttorie di parte convenuta.
9) Avverso tale decisione hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, che ritengono erronea per tre principali motivi: a) Errata valutazione di fatto fondamentale (nullità della donazione in assenza di atto pubblico): si assume, in particolare, come nel procedimento di primo grado non sia stato prodotto alcun atto pubblico comprovante l'asserita
pag. 7 donazione. Si lamenta, in particolare, come il giudice si sia dilungato nella spiegazione delle caratteristiche del mutuo, senza spendere una sola parola sull'istituto della donazione, obliterando in punto le difese attoree, secondo le quali sarebbe stato necessario che parte convenuta allegasse l'atto pubblico con cui gli erano state donate, in tesi, le somme oggetto del contendere. Si richiama all'uopo la
Sentenza 18725 del 27 luglio 2017 emessa dalle Sezioni Unite, che a detta degli appellanti, afferma come la donazione indiretta effettuata in assenza di atto pubblico debba considerarsi nulla;
b) Mancata valutazione di circostanza fondamentale per la decisione della causa. Restituzione da parte del figlio della somma Parte_3 di € 3.700,00 a parziale rimborso del prestito: si sottolinea la valenza probatoria di tale circostanza, mai contestata dal figlio, ritenendo che la restituzione di una parte della somma prestata potesse e possa valere a dimostrare l'esistenza del prestito (si richiama a sostegno Cass. n. 8829/2023); c) Mancata decisione del giudice in relazione ad espressa richiesta istruttoria (richiesta di disporsi termine ex art. 167
c.p.c.): il giudice nulla avrebbe disposto a fronte della suddetta richiesta di parte attrice, non consentendo alla stessa di prendere adeguata posizione sulla tesi (in tesi non del tutto chiaramente) espressa dal convenuto a supporto della richiesta di reiezione della domanda attorea, con conseguente vulnus del diritto di difesa attoreo.
10) Nel giudizio così radicato, si è costituito , contestando l'appello Parte_3 avversario e domandone la reiezione. Riepilogando le difese svolte in prime cure, e con riferimento al primo motivo di gravame, il convenuto ha rilevato come la domanda svolta dagli appellanti nei suoi confronti fosse stata titolata, fin dall'inizio, in ragione di un contratto di mutuo intercorso tra le parti, talché si appalesa contraddittoria e comunque del tutto inconferente la richiesta di accertamento della nullità di una pretesa donazione di denaro, di cui mai , oltretutto, ha Parte_3 richiesto accertamento in via riconvenzionale. Contesta altresì il secondo motivo di appello ed osserva, a tale proposito, che dati i rapporti di parentela esistenti tra le parti, a nulla possono rilevare i movimenti di denaro indicati da parte attrice, sui quali il convenuto non ha nulla osservato, ma non in quanto acquiescente alla prospettazione attorea circa il mutuo, la cui esistenza, di contro, egli ha da sempre decisamente contestato. Quanto al terzo motivo, ne ha rilevato l'infondatezza, atteso che nella sentenza impugnata si è espressamente affermato come il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sugli attori circa l'esistenza del pag. 8 rapporto giuridico sul quale gli stessi hanno fondato l'istanza di restituzione rendeva superflue le istanze istruttorie da loro formulate.
11) Depositati gli atti difensivi conclusivi, la causa è stata rimessa in decisione.
12) L'appello è infondato.
13) Con riferimento al primo motivo, va osservato che non coglie nel segno la doglianza di parte appellante, laddove si imputa al giudice di primo grado di non aver vagliato l'evidente difetto di prova documentale circa la donazione indiretta di cui il convenuto in primo grado avrebbe allegato l'effettuazione in proprio favore, in particolare, non avendo considerato che detta donazione avrebbe dovuto, a pena di nullità, esser stipulata in forma scritta, come ritenuto da Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18725 del
27/07/2017.
14) L'assunto è palesemente fuorviante, atteso che il convenuto ha fin da subito imperniato la propria difesa sulla mancanza di elementi probatori a supporto della domanda restitutoria dei genitori, che come si è ricordato più volte, avevano prospettato di aver effettuato l'elargizione del denaro necessario al perfezionamento dell'acquisto immobiliare con intesa di restituzione da parte del figlio, ovvero a titolo di mutuo. A supporto del fatto che l'elargizione non fosse avvenuta a tale titolo,
produceva rilevante documentazione attestante che, poco prima Parte_3 dell'operazione immobiliare di cui si discute, le parti avevano proceduto alla vendita immobili di rispettiva proprietà, il cui corrispettivo era stato impiegato per effettuare l'acquisto dell'immobile di proprietà comune, e che il padre, cinque giorni dopo l'operazione, gli aveva bonificato l'importo di € 30.000,00 a titolo di conguaglio delle poste a rispettivo debito e credito, circostanze che, come è ben dato comprendere, sono idonee a destrutturare completamente la tesi, sostenuta dagli attori, che pochi giorni prima avesse ricevuto un prestito. Nulla è stato efficacemente Parte_3 replicato da parte di costoro in riferimento a quanto dedotto e documentato dal convenuto in ordine alla preventiva operazione di dismissione, a titolo oneroso, degli immobili di rispettiva proprietà: indubbiamente, ove il convenuto avesse ricevuto – come è dato desumersi fino a prova contraria - il corrispettivo dichiarato come di rispettiva spettanza negli atti notarili, non avrebbe avuto necessità di un prestito per procedere al successivo acquisto immobiliare. Né avrebbe avuto ragion d'essere il successivo bonifico di € 30.000,00 a conguaglio dei rispettivi contributi all'acquisto.
Nonostante l'evidenza di tali circostanze, per contrastare le quali nulla di rilevante avevano replicato gli attori, il convenuto – eccepita in ogni caso la prescrizione di tale pag. 9 pretesa - si è limitato ad osservare aggiuntivamente che, anche laddove si fosse dimostrata l'elargizione, da parte del padre, di somme in suo favore in occasione del precitato acquisto immobiliare, le stesse avrebbero dovuto considerarsi per il corrispondente valore, dati i rapporti familiari tra le parti, donazione indiretta, senza, tuttavia, proporre una vera e propria eccezione riconvenzionale in tal senso1. Si trattava, dunque, di mera difesa subordinata, che il convenuto ha svolto, peraltro unitamente alla richiesta, per il denegato caso di accoglimento della domanda restitutoria attorea, di condannare i genitori al pagamento di una indennità per l'occupazione della sua quota parte dell'immobile.
15) In ogni modo, valga osservare che l'assunto di parte appellante circa la mancanza di prova mediante atto pubblico del supposto atto di donazione indiretta è del tutto privo di fondamento. La Suprema Corte a Sezioni Unite citata a supporto di tale doglianza afferma infatti che: “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (Corte di Cassazione
Sez. U , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017).
16) La predetta sentenza non ha dunque alcuna attinenza al caso che occupa, così come appaiono ultronee le argomentazioni che gli appellanti svolgono rispetto al fatto che avrebbe dovuto provare la donazione del denaro corrispondente al Parte_3 prezzo di acquisto della sua quota di pertinenza mediante produzione di atto pubblico.
17) Invero, tale prospettazione si appalesa inconferente e comunque inaccoglibile.
18) Inconferente, in quanto si è difeso in principalità respingendo, anche Parte_3 mediante produzioni documentali, la tesi attorea circa l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, in forza del quale si sarebbe obbligato a restituire Parte_3 al padre quanto da costui erogato per l'acquisto immobiliare del 13 luglio 2006.
Infondata in quanto a tutto voler concedere, nel caso che occupa Parte_3 aveva semmai prospettato l'eventualità che il padre avesse inteso donargli in via indiretta la quota immobiliare in oggetto, come chiaramente sottolinea la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 3134/2012; Cass. n. 20638/2005;
Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 15778/2000; Cass. sez. un. n.
9282/1992), nella cui elaborazione è ben distinta l'ipotesi in cui il denaro messo a disposizione dal donante è l'oggetto immediato della donazione dall'ipotesi in cui, invece, il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. Infondata, in quanto, secondo quanto emergente dalle difese svolte in via meramente residuale dal convenuto, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio portava semmai a concludere che vi potesse esser stata, da parte del padre, una donazione (indiretta) dello stesso immobile, e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n.9379/2020). Fattispecie, come ben è dato comprendere, che si differenzia nettamente da quella, richiamata impropriamente dagli appellanti a sostegno del proprio assunto di necessità di forma solenne, di donazione diretta ad esecuzione indiretta. Dunque il primo motivo di appello non merita accoglimento.
19) Quanto al secondo motivo di appello, si reputa analogamente la sua infondatezza.
Parte appellante cita a sostegno del proprio assunto pronuncia di legittimità (Cass. civ. n. 8829 del 2023) che appare priva di qualsiasi attinenza al caso di specie, in quanto relativa al ben diverso caso in cui, a fronte di bonifici la cui causale era stata espressamente declinata in termini di mutuo, il percettore non aveva addotto alcun valido titolo per opporsi alla richiesta di restituzione delle somme erogategli. Nel caso di specie, viceversa, gli attori stessi hanno affermato, a supporto della propria domanda, come la dazione effettuata a favore del figlio fosse giustificata in forza di un rapporto di mutuo perfezionatosi tra le parti, affermazione, pur tuttavia, smentita dai documenti versati in causa dal convenuto a supporto della contraria pag. 11 rappresentazione della complessiva vicenda negoziale, caratterizzata, in realtà, da uno sviluppo diverso e complesso, a fronte del quale gli attori nulla hanno contestato, rilevato ed opposto. In tale contesto, la spontanea elargizione da parte di Pt_3
in favore dei genitori di importi frazionati nel tempo, non accostabili tra loro
[...] né per cadenza né per importi, non può certo valere a dimostrare, ancorchè presuntivamente, l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, a maggior ragione se si pon mente al fatto che, a distanza di soli cinque giorni dall'atto di compravendita che, in tesi attorea, fu occasione del prestito elargito a , Persona_3 Parte_5 bonificava a costui l'importo di € 30.000,00, senza che di tale bonifico sia
[...] stata data alcuna giustificazione alternativa a quella fornita, in modo attendibile e logico, da parte convenuta (che si trattasse di un conguaglio dovuto a Per_3
in esito al reimpiego dei denari ricavati dalla compravendita degli immobili di
[...] rispettiva proprietà in data 5 luglio 2006). Anche il secondo motivo di appello deve essere pertanto respinto, in quanto infondato.
20) Quanto al terzo motivo di gravame, si rileva che, a fronte della richiesta contenuta nella prima memoria attorea, le parti – ed in particolare il convenuto – ha depositato nei termini di legge la seconda e la terza memoria di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., chiarendo ed illustrando più ampiamente le tesi difensive svolte nella comparsa di costituzione e risposta;
all'udienza fissata per la discussione dei mezzi istruttori proposti, svoltasi in data 14 febbraio 2023, il procuratore degli allora attori ha insistito nei propri mezzi istruttori, senza ulteriormente sollecitare l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 167 c.p.c., ed il giudice su tali mezzi si è pronunciato, ritenendoli superflui, data la natura documentale della causa;
in ogni caso, poi, parte appellante, in fase di gravame, non specifica quale specifico vulnus del proprio diritto di difesa si sarebbe attuato in ragione della mancata concessione di detto termine, giacché ha avuto ampia possibilità – così come ha fatto - di controdedurre avverso le difese svolte dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. II, 30 aprile 2019, n.11466, che ha ribadito la necessità, laddove la parte lamenti la violazione delle regole del contraddittorio, di allegare e dimostrare lo specifico vulnus subìto al proprio diritto di difesa). Quindi anche tale ultimo motivo non merita accoglimento.
21) Conclusivamente, l'appello deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e pag. 12 dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
22) Ogni altra questione, dedotta in via gradata, risulta assorbita.
23) Data la soccombenza in duplice grado, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Monza n. 1620/2024, pubblicata in data 3 giugno 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...]
€ 9.991,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott.ssa Marianna Galioto
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass.,
Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). pag. 10