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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17526 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 3123/2022 R.G. il 14.1.2022 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Andrea Rodelli, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Luigi Matteo e Daniela Mattei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
nonché
, in qualità di titolare della Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Nespoli, giusta procura in calce alla comparsa
[...]
di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato data 15.12.2021, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 18903/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 28.10.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di € 61.025,64 oltre alle spese di Controparte_1
procedura, e chiedeva disporsene la revoca, formulando istanza di chiamata in causa della
[...]
, nei cui confronti spiegava domanda di garanzia e manleva in ordine a quanto Controparte_3
oggetto di eventuale condanna in favore di parte opposta;
si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda
[...]
avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, autorizzata la chiamata in causa del terzo, avuta la costituzione in giudizio della sig.ra , nella qualità di titolare della ditta (che chiedeva il Controparte_2 CP_3 CP_3
rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti), ed autorizzata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie;
successivamente, ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte opponente, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 20.6.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa,
trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La pretesa creditoria della trova il proprio fondamento nell'inadempimento Controparte_1
della odierna opponente alle obbligazioni di cui al contratto di noleggio del 20.12.2017 in riferimento al periodo gennaio 2020 – aprile 2021 in ragione del mancato pagamento degli importi di cui alle fatture analiticamente indicate in ricorso monitorio, per il complessivo ammontare di € 61.025,64, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa di pagamento, pur senza contestare, in punto di fatto, l'effettivo svolgimento dei fatti di causa, il noleggio dei veicoli indicati nelle fatture poste a base dell'ingiunzione né il quantum della domanda monitoria, attengono essenzialmente al rilievo dell'avvenuto e completo pagamento dei corrispettivi dovuti per i singoli noleggi riferibili al periodo oggetto di causa, mediante rimessa dei relativi importi in contanti a mani della sig.ra CP_2
nei cui confronti ha poi spiegato, per il caso di rigetto dell'opposizione, domanda di garanzia
[...]
e manleva in ordine a quanto effettivamente dovuto in favore della società opposta.
Com'è noto “…in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533 del 30.10.2001); nella fattispecie in esame, parte opposta ha fornito piena contezza della fonte negoziale del proprio credito, versando in atti il contratto di noleggio del 20.12.2017, mentre non risulta contestato l'effettivo svolgimento dei singoli rapporti di noleggio delle vetture di cui alla fatturazione in atti;
sarebbe stato, pertanto, preciso onere della società opponente fornire compiuta dimostrazione dell'avvenuto (e corretto nonché liberatorio)
pagamento dei corrispettivi di cui alla fatturazione posta a fondamento dell'avversa pretesa creditoria.
Risulta documentalmente riscontrabile che alcun pagamento (riferibile alle fatture oggetto di causa)
sia stato effettuato dalla società opponente in favore della al contrario, è la Controparte_1
stessa prospettazione difensiva della a dare contezza del fatto che tutti i Parte_1
pagamenti (anche quelli documentati in atti ed effettuati a mezzo bonifico bancario) sono stati effettuati non già in favore della odierna opposta, bensì di un soggetto terzo (la CP_3 CP_2
) che, a sua volta, avrebbe dovuto riversare detti pagamenti ad
[...] Controparte_1
E pertanto, occorre in primo luogo verificare la sussistenza e l'ammontare dei pagamenti effettuati dalla società opponente in favore della sig.ra (o della per il saldo delle Controparte_2 CP_3
fatture oggetto del presente giudizio e successivamente (e solo in caso affermativo, ossia soltanto nell'ipotesi di compiuta dimostrazione del pagamento delle fatture in atti a mani del terzo) verificare l'ulteriore circostanza dell'effettivo versamento di detti importi in favore della società opposta da parte della sig.ra . Controparte_2
Sotto il primo aspetto (ossia in riferimento alla verifica dei pagamenti effettuati dalla Parte_1
in favore della terza chiamata) si rileva che, sebbene risultino documentate in atti tre operazioni
[...] di bonifico bancario effettuate non dalla società opponente, ma dalla sig.ra (sua Parte_2
legale rappresentante) in favore della sig.ra (e precisamente le disposizioni di Controparte_2
bonifico di € 2.801,60 del 14.8.2020; di € 1.672,00 del 14.4.2020 e di € 2.000,00 del 24.11.2020, di cui al documento allegato sub 2) all'atto di citazione), soltanto l'ultima delle menzionate disposizioni reca l'indicazione della causale, espressamente riferita a “saldo spese ottobre”, mentre le altre disposizioni risultano prive di qualsivoglia indicazione causale che possa ricondurre i pagamenti in tal modo effettuati (in favore di soggetto diverso dalla odierna opposta) al saldo delle fatture oggetto del presente giudizio;
nemmeno la generica dicitura “saldo spese ottobre” consente di poter riferire il pagamento effettuato ad alcuna delle fatture oggetto di ingiunzione;
né l'annotazione a penna “pagato in contanti” apposta sulle fatture depositate in allegato sub 3) e 4) all'atto di citazione può costituire valida prova dell'avvenuto saldo delle fatture stesse, in difetto di qualsivoglia attestazione di quietanza del pagamento dei relativi importi.
Nella evidente insufficienza delle allegazioni documentali di parte opposnente (non potendo costituire valida prova dei pagamenti delle fatture oggetto di causa gli screenshot di quasi incomprensibili conversazioni intercorse via chat tra soggetti di cui non consta in atti alcuna attestazione della effettiva identità, né gli estratti conto allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente, che documentano dei semplici prelievi di somme in contanti), si è resa necessaria l'ammissione della prova testimoniale capitolata dalla in deroga al divieto della Parte_1
prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. (ammissione disposta sulla base della complessiva valutazione dei fatti di causa e dell'esigenza di consentire alla società opponente la possibilità di comprovare la circostanza del pagamento in contanti, a mani di un terzo, dei corrispettivi dei singoli noleggi); e tuttavia, le emergenze istruttorie acquisite in corso di causa non sono risultate in grado di fornire concreto e valido supporto alla prospettazione difensiva di parte opponente, in ragione della vaghezza e genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte e della loro conseguente inidoneità a dimostrare l'avvenuto pagamento dei corrispettivi delle singole fatture oggetto di causa.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte risultano, infatti, prive di concreti e specifici riferimenti sia temporali che circostanziali;
non vengono indicate le singole circostanze in cui sarebbero stati effettuati i pagamenti in contanti a mani della sig.ra ; non viene riferito quante volte la sig.ra CP_2 si sia recata presso gli uffici della per effettuare il pagamento dei noleggi;
non Pt_2 CP_4
sono stati indicati, nemmeno approssimativamente, gli importi pagati dalla sig.ra nelle Pt_2
singole occasioni e non è stato fatto alcun riferimento ai singoli noleggi (con indicazione delle vetture e dei periodi temporali di riferimento) in relazione ai quali i pagamenti sarebbero stati effettuati.
Nemmeno la generica dichiarazione resa dalla sig.ra in una comunicazione mail del Controparte_2
14.12.2021 (allegata alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte opponente), secondo cui “…ogni
noleggio effettuato dal 2019 al 2021 dalla società Lex e Business sono stati regolarmente pagati in
contanti o con bonifico bancario e poi depositati regolarmente sui conti ”, è idonea a fornire CP_5
piena contezza dell'effettivo pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture in atti in ragione della genericità di una simile attestazione (che pare, in realtà, riferibile alla descrizione della prassi relativa al riversamento, in favore di di quanto percepito dai singoli clienti, più che Controparte_1
all'attestazione di effettivo pagamento delle singole fatture oggetto di causa); detta dichiarazione si pone, peraltro, in aperta contraddizione con le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa,
secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati esclusivamente in contanti in quanto “…c'erano dei
problemi con la banca (una banca straniera) che non accettava i bonifici e non era ancora stata
attivata la carta di credito…” (cfr. quanto dichiarato dal teste escusso all'udienza del Testimone_1
13.9.2024)
E' mancata, pertanto, qualsivoglia valida dimostrazione dell'avvenuto pagamento per contanti degli importi di cui alle singole fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, mentre non risulta dimostrata la riferibilità delle operazioni di bonifico documentate in atti al saldo delle fatture oggetto del presente giudizio (il che rende superflua la valutazione dell'ulteriore circostanza del corretto versamento degli importi ricevuti dai clienti in favore della società opposta da parte della sig.ra CP_2
).
[...]
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento per contanti (a mani della sig.ra ) dei CP_2
corrispettivi delle fatture in atti, unitamente alla mancata prova dell'avvenuto pagamento degli stessi direttamente in favore della società opposta determina, per un verso, il rigetto dell'opposizione (con la integrale conferma del decreto ingiuntivo) e, per altro verso, il rigetto anche della domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti della terza chiamata di cui (a prescindere dalla questione, totalmente estranea al presente giudizio, della correttezza dei versamenti effettuati in favore della società opposta) non risulta compiutamente dimostrata l'avvenuta ricezione, da parte dell'opponente,
dei pagamenti dei singoli corrispettivi delle fatture poste a base della domanda monitoria.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte opponente, in ragione della sua piena soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 15.12.2021
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con la chiamata in causa di , in qualità di titolare della ditta individuale Controparte_2 [...]
, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 18903/2021 emesso dal
Tribunale di Roma in data 28.10.2021 per il complessivo importo di € 61.025,64;---
2) rigetta la domanda di garanzia spiegata da parte opponente;
---
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 in favore dell'avv. Luigi
Matteo, per dichiarato anticipo, ed in complessivi € 7.052,00 in favore della terza chiamata, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 14.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi