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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
16.9.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5165 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano alla via Controparte_1
Scarlatti n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ambrosino e dall'Avv. Gabriele
Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla via Paolo della Valle nn. 32/44 è
elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
Email_2
Ricorrente - Opponente
E
, (C.F.: ), nato il [...] ad [...] e residente CP_2 C.F._1
in EC (PZ) alla Via Michele Schettini n. 5/A, elettivamente domiciliato in Potenza, al
Viale del Basento n. 114/D, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Lena che lo rappresenta e difende;
PEC: Email_3
Resistente - Opposta
1 OGGETTO: altre ipotesi - opposizione a D.I n. 594/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 11.10.2024 la Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 594/2024 reso dal Tribunale di Salerno –
Sezione Lavoro in data 5.9.2024 con il quale era stato ingiunto al ricorrente di pagare in favore del sig. la somma di € 4.006,94, oltre interessi legali, nonché il CP_2
pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate nell'importo di € 300,00 oltre accessori come per legge.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito,
in quanto tra la società datrice e il ricorrente era intercorso un rapporto di lavoro contrattualizzato a Milano dove l'azienda aveva sede, mentre la sede dove era stato addetto il lavoratore sino al termine del rapporto era quella di EC (PZ) alla Piazza
del Popolo n. 7; pertanto, il procedimento monitorio andava promosso davanti al Tribunale
di Milano ovvero dinanzi al Tribunale di Potenza.
In particolare, la circostanza dedotta da controparte secondo cui il dipendente svolgesse delle prestazioni di lavoro presso il centro di costo di NE (SA) non era idonea a giustificare una deroga ai predetti principi che regolano la competenza, trattandosi di prestazioni svolte quali missioni o trasferte temporanee presso altre sedi operative della società opponente, tant'è che le buste-paga da cui si desumerebbe la collocazione del lavoratore presso quella sede non erano quelle dell'ultimo mese di lavoro, durante il quale era adibito al point di EC (PZ).
Eccepiva che la pretesa creditoria risultava sfornita di prova con riferimento al suo ammontare e che, in ogni caso, non poteva qualificarsi né certa né esigibile, in quanto
2 fondata su documentazione incompleta e priva della continuità necessaria a rappresentare l'intero svolgimento del rapporto di lavoro.
Rappresentava la mancata allegazione del CCNL di categoria e l'infondatezza del credito azionato in quanto estinto per compensazione, avendo la società opponente decurtato dal trattamento di fine rapporto quanto dovuto dal dipendente a titolo di indennità di mancato preavviso.
Sulla scorta di tali eccezioni concludeva chiedendo volersi, sul punto: <I. in via
preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 594/2024 del
5.9.2024 emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro - Dott. Barella – emesso nel
procedimento sub RG n. 4267/2024, anche in virtù dell'incompetenza territoriale
dell'Autorità adita;
II. nel merito, revocare, in tutto e/o in parte, il Decreto ingiuntivo n. 594/2024 del 5.9.2024
emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro - Dott. Barella, in quanto erroneo nel suo
ammontare;
III. ancora nel merito, accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n.
483/2023,l'esistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Controparte_1
a seguito delle condotta illecita del sig. , che si quantificano in 5.200,00, CP_2
ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e
conseguentemente, accertare e dichiarare, l'estinzione dell'obbligazione retributiva del
lavoratore per compensazione con i crediti risarcitori della Società opponente;
IV. con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari ex art.
93 c.p.c.>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , il quale deduceva CP_2
la fondatezza delle proprie ragioni, e segnatamente evidenziava:
- che il credito era certo, liquido ed esigibile;
3 - che, dopo un primo ricorso per decreto ingiuntivo introdotto presso il Tribunale di
Lagonegro, dichiaratosi incompetente, veniva presentato ricorso per decreto ingiuntivo al
Tribunale di Salerno, che lo emetteva;
ciò in quanto dalla busta paga risultava che la sede di lavoro era NE;
- che non era intervenuta alcuna compensazione tra le due parti.
Concludeva chiedendo volersi: <rigettare il ricorso e tutte le domande in esso contenute,
con conferma e concessione della definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto,
essendo l'opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed
onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, valutandosi
anche la condanna di parte reclamante ex art. 96 comma c.p.c. al pagamento di una
congrua somma ritenuta di giustizia e determinata in misura equa per risarcimento dei
danni da lite temeraria>>.
3. Preso atto dell'eccezione preliminare di competenza per territorio, veniva calendarizzata, anche al fine di discutere in contraddittorio delle risultanze documentali prodotte da parte attrice, l'odierna udienza di discussione, all'esito della quale, conclusasi la fase deliberativa in camera di consiglio, la causa veniva decisa mediante lettura e successivo deposito telematico della presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta in ordine alla segnalata incompetenza per territorio del Tribunale
adito, dovendo essere revocato il titolo monitorio opposto e dovendo essere fissato il termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente ratione loci.
Nel caso di specie, ai sensi delle disposizioni codicistiche applicabili al caso di specie (art. 413, comma 2, c.p.c.) non vi è dubbio che la competenza per territorio a conoscere della controversia appartenga al Tribunale di Milano e, in via alternativa, al Tribunale di
4 Lagonegro.
Difatti, dalle allegazioni della parte opponente risulta con chiarezza che la sede legale della società è sita in Milano, mentre la sede dove era addetto il lavoratore al termine del rapporto era quella di EC (PZ) alla Piazza del Popolo n. 7; ciò si evince con assoluta evidenza dalla corrispondenza intercorsa tra l'opposto e la società datrice,
prodotta in allegato all'opposizione, nonché dalla denuncia sporta ai CC di Aversa il
5.6.2024.
Né, a fronte di tali chiare risultanze documentali, può aver rilievo l'anodina indicazione del luogo di lavoro contenuta nella busta paga di marzo 2024 (unica busta paga in atti), posto che il documento non costituisce elemento univoco in tal senso, ben potendo l'indicazione di un luogo di lavoro non corrispondente a quello effettivo essere il frutto di un refuso o di una carenza nell'aggiornamento dei dati del lavoratore, e ciò tenuto conto anche della mancata comparizione dell'opposto al libero interrogatorio programmato dallo scrivente anche al fine di chiarire proprio tale aspetto nel contraddittorio tra le parti.
Sicuramente non risulta vincolante a tal riguardo l'indicazione di competenza contenuta nel decreto di rigetto del D.I. chiesto dall'odierno opposto al Tribunale di Lagonegro, posto che si tratta di provvedimento non avente portata decisoria, reso sulla scorta della sola documentazione prodotta da parte istante.
Di conseguenza, non emergendo in alcun modo dagli atti quale sia stato il luogo ove è
sorto il rapporto né essendovi la dimostrazione che fosse addetto in via CP_2
stabile ad una determinata dipendenza diversa da quella di EC ove da ultimo prestava la sua opera, può farsi applicazione unicamente dei criteri alternativi di radicamento della competenza territoriale costituiti dalla sede legale dell'impresa datrice o della sede della dipendenza presso cui risulta che prestasse la sua opera al CP_2
momento del licenziamento.
5 Di conseguenza il procedimento monitorio andava promosso davanti al Tribunale di
Milano, in relazione al primo dei suddetti criteri, oppure dinanzi a quello di Lagonegro, con riferimento al secondo di essi, atteso che il Z) è pacificamente Parte_1
collocato nel circondario del Tribunale di Lagonegro. Mentre nessun criterio di collegamento consentiva di proporre l'azione monitoria dinanzi al Tribunale di Salerno.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio), il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, la relativa sentenza non comportando la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione, bensì la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20952/2016; 10563/2015; 16744/2009; 11748/2007); il medesimo giudice dell'opposizione deve, altresì, fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cass.
15694/2006; 13353/2005; 21297/2004 e, da ultimo, Cass. n. 18753/2022 del 10.6.2022).
In conclusione il giudice dell'opposizione che accolga l'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di opposizione deve necessariamente ed esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo che, in ragione della ritenuta competenza, aveva in precedenza pronunciato, onde impedire al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui esso è
capace in pendenza dell'opposizione. Di conseguenza va revocato il D.I. opposto.
Per quanto concerne la forma del provvedimento, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge n. 69/2009, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi non con
6 ordinanza ma con sentenza, atteso che il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. Cass. 15579/2019;
9022/2016; 14594/2012).
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., in ragione dell'accoglimento dell'opposizione, sia pur solo in rito, e tenuto conto del contegno processuale di parte opposta vanno poste a carico di quest'ultima parte e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod. dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a D.I. iscritto al n. 5165 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, DICHIARA la propria incompetenza per territorio per essere competenti, in via alternativa, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano o di quello
Lagonegro e, di conseguenza, FISSA il termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente ratione loci;
2) per l'effetto, dichiarato nullo il titolo opposto, REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 594/2024
del 5.9.2024;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del CP_2 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi ed € 49,00 per spese vive,
oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione ai difensori di parte opposta per dichiarato anticipo.
Salerno, 16.9.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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