Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2025, proposto da
WA LA, MA RA, RO UZ, CA TI, CO EL, AL DI, AN LD, MO RE, SI RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Maria Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cuneo, rappresentato e difeso dagli avvocati RO Sciolla, Sergio Viale, Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DA EL ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TI PE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Golinelli, Pierluigi Monetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire del 6/3/2024 n. 28, rilasciato dal Comune di Cuneo in favore di EL DA, avente ad oggetto «la costruzione di nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare su terreno in Cuneo, via Spinetta, catastalmente distinto a Terreni foglio 99, numero 3606»;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo e di TI PE e di DA EL ditta individuale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. SA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Brevemente i fatti.
I ricorrenti sono proprietari di villette a schiera costituenti il complesso condominiale “Le Pleiadi” in Cuneo, frazione Borgo Gesso, via Saliceto n. 4, tutte prossime al lotto sul quale il Comune di Cuneo ha autorizzato la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale, mediante il permesso di costruire n. 28 del 6 marzo 2024 rilasciato al controinteressato EL DA.
Chiedono l’annullamento del titolo edilizio, affidandosi a motivi così riassumibili:
violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione dell’art. 42 e degli artt. 3, 4, 6, 8, 15, 22, 37, 38 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, violazione dell’art. 31 del piano territoriale regionale ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la particella sulla quale è stato autorizzato l’intervento ricadrebbe tra i “lotti di non completamento” ove non sono ammesse nuove costruzioni, ma esclusivamente l’ampliamento di singole unità immobiliari esistenti, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, realizzazione di autorimesse private; la classificazione della particella si desumerebbe dalle definizioni di cui agli artt. 6 e 38 delle n.t.a., in correlazione con le tavole grafiche di piano che individuano i lotti di completamento, indicati con la sigla “Lcn”, con numero progressivo e con colorazione di contorno blu; il permesso rilasciato dal Comune si porrebbe in contrasto non soltanto con le norme del piano regolatore, ma anche con la normativa statale e regionale diretta a contenere il consumo del suolo, in specie con l’art. 31 (rubricato “Contenimento del consumo del suolo”) del piano territoriale regionale approvato dalla Regione Piemonte nel 2024 con DGR 4-8689 del 3/6/2024;
violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 16 del r.d. n. 247 del 1929: il geom. PE sarebbe privo della competenza a redigere e sottoscrivere il progetto architettonico e la relazione tecnica per le opere strutturali in zona sismica.
Si sono costituiti il Comune di Cuneo ed i controinteressati EL DA e TI PE, eccependo l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 312 del 2025.
Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In rito, non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa del Comune.
I ricorrenti sono proprietari di immobili vicini al lotto sul quale è stata autorizzata la costruzione di un nuovo edificio plurifamiliare di tre piani fuori terra, in posizione di estesa confrontanza rispetto all’edificio in progetto, a circa 5 metri dal confine, su area che in precedenza era adibita a verde e libera da manufatti. L’edificio in costruzione (di mt. 24,24 di lunghezza, mt. 13,90 di larghezza e mt. 15,20 di altezza) fronteggia per il lato della lunghezza le abitazioni dei ricorrenti, in posizione parallela rispetto ad esse. I ricorrenti lamentano la limitazione della veduta panoramica di cui godevano le loro unità immobiliari, caratterizzata da affaccio sulla catena alpina che circonda sul lato sud-est la città di Cuneo; la riduzione di aria e luce di cui essi hanno sempre beneficiato; il rilevante aumento del carico urbanistico della zona, per il maggior peso insediativo connesso ai sei nuovi alloggi con sei autorimesse.
Ne consegue la piena legittimazione dei ricorrenti ad impugnare il titolo edilizio.
Devono, viceversa, accogliersi le eccezioni di tardività sollevate dalle parti resistenti, in relazione alle censure con le quali viene contestata l’edificabilità del lotto sul quale il Comune di Cuneo ha autorizzato la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare.
Ai fini del computo del termine per l’impugnativa di titoli edilizi rilasciati a terzi, la giurisprudenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, comprensiva degli atti endoprocedimentali i cui vizi possano ripercuotersi in via derivata sul permesso di costruire, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dello stesso e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della propria sfera giuridica, in modo da concretizzare l’attualità dell’interesse ad agire. Così, la percezione della lesività del titolo edilizio rilasciato a terzi può variare secondo l’astratta assentibilità dell’intervento e secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Ed al riguardo, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area ed alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori (così Cons. Stato, Sez. II, n. 566 del 2021; Id., Sez. II, n. 962 del 2025; Id., Sez. VI, n. 437 del 2026).
In ipotesi analoghe a quella in esame, la giurisprudenza ha dichiarato la tardività del ricorso proposto da terzi controinteressati contro il titolo edilizio, quando sia comprovato dalle emergenze processuali che risultava esposto il cartello di cantiere recante l’indicazione degli estremi del permesso di costruire impugnato, la tipologia dei lavori assentiti e la riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato in tutta la sua definitiva consistenza planivolumetrica. In queste ipotesi, l’affissione del cartello di cantiere ed il tempo trascorso dall’inizio dei lavori costituiscono validi indici presuntivi per desumere che i ricorrenti, quando siano proprietari di immobili in zona contigua all’area di intervento, abbiano acquisito piena conoscenza del permesso di costruire a partire dall’affissione dei cartelli e dall’avvio dei lavori.
Il ricorso è stato notificato al Comune ed ai controinteressati il 30 giugno 2025.
Dalle fotografie e dai documenti depositati dalla difesa del Comune (doc. 20), emerge con sufficiente certezza che i ricorrenti avevano tutte le informazioni necessarie ad acquisire piena consapevolezza della natura dell’intervento assentito, e della sua lesività, fin dal dicembre 2024 e che la consistenza dell’intervento era visivamente apprezzabile già dall’inizio di aprile 2025, allorquando è stata realizzata ed ultimata la platea in cemento.
Ed infatti:
- in data 3 dicembre 2024 l’impresa esecutrice ha affisso un cartello pubblicitario con il render del progetto, che consentiva di conoscere le dimensioni, le fattezze e la diversa altezza del nuovo edificio plurifamiliare, rispetto al fabbricato adiacente (doc. 20 – pag. 1);
- nei giorni successivi, e comunque prima del 7 dicembre 2024, l’impresa ha comunicato l’inizio dei lavori ed ha affisso il cartello di cantiere, nel quale erano scritti il numero e la data del titolo edilizio, per intervento di “costruzione nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare”, con il nominativo dei progettisti (doc. 20 – pag. 2);
- il cartello era posizionato in via Spinetta, ben visibile al passaggio, a pochi metri dalla parallela via Saliceto, ove abitano i ricorrenti;
- la posa della platea in cemento, sul mappale n. 3606, è stata ultimata in data 8 aprile 2025 (doc. 20 – pag. 3-ss);
- gli stessi ricorrenti ammettono di aver avuto la percezione dell’entità dell’intervento quantomeno dalla data del 6 marzo 2025, con la presentazione dell’istanza di accesso documentale al Comune di Cuneo, dopo aver senz’altro compreso che i lavori dell’impresa DA non si limitavano alla demolizione e ricostruzione dell’edificio contiguo già esistente, ma andavano ad occupare anche l’area libera confinante;
- nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica (pag. 3-ss), i ricorrenti, pur contestando le date di effettiva apposizione dei cartelli di cantiere, ammettono tuttavia che la platea in cemento era stata realizzata non più tardi dell’inizio di aprile 2025;
- dalle fotografie depositate da parte ricorrente, è evidente che non poteva confondersi il muro di confine dell’edificio, già eretto un anno prima sul mappale contiguo n. 117, con la platea di cemento armato gettata sul mappale n. 3606, quest’ultima per la costruzione del nuovo edificio qui controverso.
Dal quadro ricostruttivo ricavabile dai documenti prodotti dalle parti, è provato che i ricorrenti avevano piena consapevolezza dell’entità dell’intervento, quantomeno all’inizio di aprile 2025, e cioè dopo che era stata presentata l’istanza di accesso ed era stata realizzata la platea in cemento a base del nuovo fabbricato.
La richiesta di accesso ai documenti, come è noto, “non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, in quanto la data del permesso di costruire pubblicata sul cartello di cantiere fissa la decorrenza del termine entro il quale deve essere presentata l’impugnativa; termine che non può essere dilazionato dalla richiesta di accesso agli atti, atteso che se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contrarie ai principi ordinamentali” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8759 del 2025).
Discende da quanto detto la tardività del primo ordine di censure.
Per completezza d’esame (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16 del 2024), sono comunque infondati nel merito i motivi con cui i ricorrenti affermano che, sul lotto di proprietà del DA, lo strumento urbanistico comunale non avrebbe consentito la nuova edificazione.
La tesi, ampiamente argomentata dai ricorrenti sulla base di una disciplina comunale che, effettivamente, si presenta non del tutto chiara e coerente con le tavole cartografiche di piano, muove essenzialmente dal rilievo che le nuove costruzioni sarebbero consentite nei soli lotti di completamento individuati e numerati dalle tavole di piano, con la sigla “Lcn”, con numero progressivo e con colorazione di contorno blu. Poiché il lotto in questione non presenterebbe, nell’estratto cartografico di piano, tali caratteristiche grafiche, i ricorrenti affermano che esso rientrerebbe nelle aree di non completamento, nelle quali non sarebbero ammesse nuove costruzioni.
Ad avviso del Collegio, l’esame sistematico delle previsioni del piano regolatore consente di concludere per la legittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cuneo.
Da un lato, il piano definisce puntualmente i lotti di completamento ma, dall’altro lato, non fa lo stesso con i lotti di non completamento.
La definizione è contenuta nell’art. 6.07 delle n.t.a. del piano, secondo cui sono lotti di completamento “Lc” quei tasselli di suolo inedificato o parzialmente edificato (ai sensi del D.I. n. 1444/68), appartenenti a tessuti già urbanizzati, dove il PRG ammette interventi diretti di nuovo impianto (nonché sugli eventuali edifici esistenti) a completamento dei tessuti di appartenenza, con l’avvertenza che “Talvolta al lotto di completamento può essere assegnato, con apposita simbologia, un vincolo di localizzazione per il costruendo edificio”.
Secondo quanto chiarito dalla difesa dell’amministrazione, a fronte di tale definizione, sono state individuate a livello cartografico alcune aree, all’interno dei tessuti della città consolidata, comprensive anche di più lotti, contornate in blu e contrassegnate dalla sigla “Lc”, che costituiscono senz’altro lotti di completamento.
Esisterebbero, tuttavia, nel territorio comunale lotti non edificati o parzialmente edificati, appartenenti a tessuti urbanizzati dove il piano regolatore ammette interventi diretti di nuovo impianto, tra questi le aree nei tessuti della città consolidata (non contrassegnate come lotti di completamento a livello cartografico) nelle quali, ai sensi dell’art. 38.02 delle n.t.a. del piano, sono sempre consentite le seguenti tipologie di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione.
Perciò, nell’interpretazione dell’ufficio tecnico comunale, l’individuazione cartografica dei lotti di completamento negli elaborati di piano è stata intesa come meramente indicativa, senza riconoscere alla sigla grafica “Lc” il significato di delimitare ed esaurire il novero dei lotti di completamento edificabili. Ciò alla luce di quanto stabilito in via generale dall’art. 38.10 delle n.t.a., secondo cui “la perimetrazione deve intendersi indicativa”.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative e descrittive del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere (da ultimo: Cons. Stato, Sez. II, n. 966 del 2025).
Sul piano sistematico, dagli artt. 37 e 38 delle n.t.a. può desumersi che, negli ambiti della città consolidata, le nuove edificazioni per il completamento dei tessuti esistenti (definito dall’art. 13, comma terzo, della legge urbanistica regionale n. 56 del 1977 come “interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici”) rientrano tra gli obiettivi specifici del piano regolatore.
Coerentemente, il richiamato art. 6.07 delle n.t.a. individua i lotti di completamento non circoscrivendoli a quelli schedati e numerati nelle tavole di piano regolatore, bensì definendoli come “tasselli di suolo inedificato o parzialmente edificato (ai sensi del D.I. n. 1444/68), appartenenti a tessuti già urbanizzati”.
Nel caso di specie, è incontestato che il lotto di proprietà del controinteressato (al mappale n. 3606, di superficie di mq. 1.089) fosse libero da qualsiasi costruzione, rispondente alle definizioni delle n.t.a. per il completamento del tessuto della città consolidata.
Quanto, poi, al dedotto contrasto del permesso di costruire con il piano territoriale della Regione Piemonte, si tratta di previsioni con valenza soltanto programmatoria, rivolte agli enti locali per l’attività di pianificazione generale ed attuativa, dalle quali possono farsi discendere vincoli puntuali e diretti sulle potenzialità edificatorie delle specifiche aree del territorio comunale.
I motivi fin qui esaminati, pertanto, oltre che irricevibili sono infondati.
Infine, possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate le restanti censure, con cui i ricorrenti deducono l’incompetenza del geom. PE in relazione alla tipologia di progetto architettonico ed alle opere strutturali, lamentando così la violazione dell’art. 16 del r.d. n. 247 del 1929 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Dai documenti prodotti dalla difesa dell’amministrazione (doc. da 6 a 16) può verificarsi che, in realtà, la progettazione dell’opera è stata redatta dall’arch. Elisa Pellegrino e che la pratica strutturale è stata redatta e presentata dall’ing. Gabriel Pellegrino. Al riguardo, l’amministrazione ha chiarito che l’arch. Pellegrino e l’ing. Pellegrino avevano conferito mandato al geom. PE per la presentazione telematica delle istanze, senza così modificare l’imputabilità della progettazione dei lavori e delle opere strutturali.
Anche la dichiarazione di asseverazione, che è stata formalmente presentata dal geom. PE, su delega dell’arch. Elisa Pellegrino, indica quest’ultima quale progettista, autrice della relazione tecnica e degli altri elaborati tecnici.
Ne discende l’infondatezza dei motivi.
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte infondato.
Le spese processuali possono essere compensate, per la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente
SA PI, Consigliere, Estensore
RO Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PI | IA UC |
IL SEGRETARIO