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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/11/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TADDEI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI BRUNO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 2 Part La sig.ra ed il sig. intrattenevano una relazione affettiva a decorrere dall'anno 2003 e sino CP_1 all'anno 2011. Dalla loro unione nasceva il 15 novembre 2008 Rihanna.
La ricorrente proponeva ricorso chiedendo la regolamentazione della responsabilità genitoriale ed il resistente si costituiva aderendo alle avverse domande, eccezione fatta per il profilo economico.
Alla prima udienza, le parti addivenivano al seguente accordo:
“ affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
CP_2
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ciascun genitore in modo disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione;
sulle questioni di maggior interesse quali scelte di carattere medico, scolastico, educativo, religioso, la responsabilità sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
considerata l'età della minore, sarà la stessa, in autonomia, a concordare con il padre i tempi e le modalità delle visite.
In ordine al concorso al mantenimento:
dal mese di luglio 2025 il sig. concorrerà al mantenimento di versando un CP_1 CP_2 concorso al mantenimento della minore in favore della madre nella misura di € 250,00, oltre rivalutazione annuale, incluse le spese straordinarie, con versamento della somma alle coordinate bancarie della sig.ra mensilmente entro il 15 di ogni mese. Parte_1
Le parti concordano che l'assegno da luglio 2025 a ottobre 2025 sia pagato dal padre in 10 rate. In caso di mancato pagamento il padre decadrà dal termine;
l'intero importo dell'assegno unico sarà percepito dalla madre;
Spese di lite compensate”.
Le condizioni proposte dalle parti devono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole ed alle condizioni economiche dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TADDEI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELI BRUNO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 2 Part La sig.ra ed il sig. intrattenevano una relazione affettiva a decorrere dall'anno 2003 e sino CP_1 all'anno 2011. Dalla loro unione nasceva il 15 novembre 2008 Rihanna.
La ricorrente proponeva ricorso chiedendo la regolamentazione della responsabilità genitoriale ed il resistente si costituiva aderendo alle avverse domande, eccezione fatta per il profilo economico.
Alla prima udienza, le parti addivenivano al seguente accordo:
“ affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
CP_2
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ciascun genitore in modo disgiunto sulle questioni di ordinaria amministrazione;
sulle questioni di maggior interesse quali scelte di carattere medico, scolastico, educativo, religioso, la responsabilità sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
considerata l'età della minore, sarà la stessa, in autonomia, a concordare con il padre i tempi e le modalità delle visite.
In ordine al concorso al mantenimento:
dal mese di luglio 2025 il sig. concorrerà al mantenimento di versando un CP_1 CP_2 concorso al mantenimento della minore in favore della madre nella misura di € 250,00, oltre rivalutazione annuale, incluse le spese straordinarie, con versamento della somma alle coordinate bancarie della sig.ra mensilmente entro il 15 di ogni mese. Parte_1
Le parti concordano che l'assegno da luglio 2025 a ottobre 2025 sia pagato dal padre in 10 rate. In caso di mancato pagamento il padre decadrà dal termine;
l'intero importo dell'assegno unico sarà percepito dalla madre;
Spese di lite compensate”.
Le condizioni proposte dalle parti devono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole ed alle condizioni economiche dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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