CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 24206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24206 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24206 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 04/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale DA RA era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso originario, l'imputata ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La difesa dell'imputata, con memoria del 27 maggio 2025, ha dedotto che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto;
in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputata; il reato risulta procedibile solo a querela di parte;
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico della ricorrente. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24206 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 04/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale DA RA era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con il ricorso originario, l'imputata ha dedotto i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La difesa dell'imputata, con memoria del 27 maggio 2025, ha dedotto che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto;
in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputata; il reato risulta procedibile solo a querela di parte;
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico della ricorrente. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore