Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10415 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10415/2025REG.PROV.COLL.
N. 03548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3548 del 2025, proposto da Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mirigliani in Roma, via Tacito, n. 41;
contro
Agricola San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Canafoglia e Salvatore Menditto, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Conca d’oro, n. 285;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 4 marzo 2025, n. 1837/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Agricola San Martino s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere SS EN LI e uditi per le parti gli avvocati Francesco Fortunato Mirigliani e Salvatore Menditto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 395, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., proposta dal Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a. (in prosieguo GSE) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 4 marzo 2025, n. 71837, che ha accolto l’appello proposto dalla Agricola San Martino s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione III ter , 27 gennaio 2022, n. 965.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i fatti di causa possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’Agricola San Martino s.r.l. è responsabile dell’impianto fotovoltaico n. 605800, di potenza pari a 550 kW, situato nel comune di Fossombrone (PU), per il quale, con comunicazione del 2 settembre 2011, ha chiesto l’ammissione alle tariffe incentivanti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 (c.d. “quarto conto energia”), domandando anche la maggiorazione del 10% per l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione europea e nei paesi dello Spazio economico europeo.
2.2. Il GSE ha accolto la richiesta con comunicazione del 29 marzo 2012 (prot. GSE1P20120059720).
2.3. In seguito, con nota del 27 novembre 2014 (prot. GSE/P20140173635), il Gestore ha avviato un procedimento di verifica, anche mediante sopralluogo.
2.4. All’esito dei controlli, con nota del 4 febbraio 2016 (prot. GSE/P20160005830), il Gestore ha contestato che la documentazione prodotta dalla società non consentisse d’identificare univocamente il sito di produzione dei moduli fotovoltaici, né la loro conformità alla normativa europea, né la loro origine europea ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10%.
In particolare, al fine di attestare l’origine europea dei moduli fotovoltaici, la società ha presentato un Certificate of Conformity emesso dall’ente Tuv Nord Cert GmbH il 29 agosto 2011 e riferito a moduli prodotti presso uno stabilimento situato a Tarnow, in Polonia, nonché distribuiti dalla società Axitec GmbH; tuttavia, tra i modelli coperti dal certificato non sarebbe stato incluso quello dei moduli dichiaratamente installati presso l’impianto (anzi, il numero sequenziale avrebbe potuto essere riferito anche a prodotti realizzati in Cina).
Inoltre, al fine di attestare la conformità alla normativa CEI EN 61215 la società ha presentato un certificato emesso dal Tuv Rheinland Products Safety GmbH, che però non sarebbe riferibile al modello dei moduli installati e non permetterebbe d’identificare il produttore.
2.5. Con provvedimento prot. GSE/P20170033461 del 4 maggio 2017, il Gestore ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, ritenendo che la società non avesse fornito la dimostrazione dell’effettiva provenienza europea dei moduli e della loro corrispondenza con modelli conformi alle norme tecniche.
In particolare, il Factory Inspection Certificate presentato dalla società e rilasciato il 25 giugno 2012 al distributore dei moduli Axitec GmbH, riferito allo stabilimento di Tarnow in Polonia e comprensivo del modello installato presso l’impianto, recherebbe un numero sequenziale connotato da ambiguità, potendo essere confuso con quello di prodotto realizzati in Cina, e impedirebbe di identificare univocamente i moduli commercializzati con il marchio Axitec.
Inoltre, il certificato di conformità alla normativa tecnica europea, prodotto dalla società, è stato emesso il 6 giugno 2013, dunque in data successiva alla produzione dei moduli, circostanza che confermerebbe « la mancata riferibilità delle certificazioni originariamente emesse ai moduli installati presso l’impianto con ciò derivandone l’impossibilità per il GSE di accertare la conformità alle norme previste dal Decreto e dalle Regole Applicative e la provenienza europea dei moduli installati presso l’impianto ».
2.6. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, dando avvio al giudizio r.g.n. 6783 del 2017, nell’ambito del quale il 13 aprile 2021 ha presentato un primo atto di motivi aggiunti, per precisare le domande.
2.7. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la società ha presentato un’istanza di riesame del provvedimento di decadenza.
Il Gestore ha respinto la richiesta con nota prot. GSE/P20210013713 dell’11 maggio 2021, che l’interessata ha impugnato nel medesimo giudizio r.g.n. 6783 del 2017 con un secondo atto di motivi aggiunti.
3. Con sentenza 27 gennaio 2022, n. 965, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti e ha invece accolto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego di riesame ai sensi dell’art. 56 del d.l. n. 76 del 2020, « nella parte in cui ne censurano la motivazione sotto il profilo della mancata valutazione in concreto della posizione della società nella ponderazione degli interessi richiesta dall’art. 21-nonies ».
4. Per le parti rispetto alle quali è risultata soccombente, la decisione è stata impugnata dalla società con appello incardinato con r.g.n. 6616 del 2022, mediante il quale sono stati dedotti i seguenti motivi:
I) IN GENERALE: MOTIVAZIONE LACUNOSA E COMUNQUE NON ADEGUATA ALLA SPECIFICITÀ ED AL “TECNICISMO” DELLE CENSURE RECATE DAI MOTIVI DELL’ORIGINARIO RICORSO – TOTALE “APPIATTIMENTO” ALLE DIFESE DEL GSE – MANCATA CONSIDERAZIONE ED ANALISI DELLE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DELLA RICORRENTE E DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN ATTI - ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO: LACUNOSITA’ DELLA MOTIVAZIONE – OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI IN FATTO ED IN DIRITTO DEDOTTI DALLA RICORRENTE E DEI DOCUMENTI PRODOTTI – ESCLUSIVA E/O ECCESSIVA RILEVANZA DATA ALLA DIFESA DEL GSE.
II) SUL PRIMO MOTIVO DELL’ORIGINARIO RICORSO (§ 2.1 DELLA SENTENZA): VIOLAZIONE DI LEGGE: SULLA ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D.M. 31/01/2014 (ART. 42 D.L.VO N. 38/11) E DELLA LETT. J) DELL’ALLEGATO 1 – SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.P.A. = ECCESSO DI POTERE: SULL’ASSENZA E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA – SULLA MANCATA ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CERTI RELATIVI AL FONDAMENTO DELLE VIOLAZIONI CONTESTATE – SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI – SULL’ASSENZA E/O INSUFFICIENZA E/O LACUNOSITA’ DELLA MOTIVAZIONE (IN GENERALE) E SULLA CONTRADDITTORIETA’ - ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO: CARENZA E SUPERFICIALITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI IN FATTO ED IN DIRITTO DEDOTTI DALLA RICORRENTE E DEI DOCUMENTI PRODOTTI – ESCLUSIVA RILEVANZA DATA ALLA DATA DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’– OMESSA PRONUNCIA SU ALCUNE CENSURE E RIPROPOSIZIONE DELLE STESSE.
III) SUL SECONDO MOTIVO DELL’ORIGINARIO RICORSO (§ 2.2 DELLA SENTENZA): VIOLAZIONE DI LEGGE: SULLA ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL D.L.VO N. 28/2011, DEL D.M. 05/05/2021 – SULLA VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLE “REGOLE APPLICATIVE” (SPEC. REV.1 AGOSTO 2011-REV.2 DICEMBRE 2011-REV.3, GIUGNO 2012, PAR. 4.5.1.1) – SULLA VIOLAZIONE DEL’ART. 3 L. N. 241/1990 – SULLA VIOLAZIONE DELLA COMPLESSIVA RATIO LEGIS = ECCESSO DI POTERE: SULLA ERRONEA ISTRUTTORIA – SULLA ERRONEA E/O MANCATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DOCUMENTALI ACQUISITI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CERTIFICAZIONI TECNICHE DELL’IMPIANTO E DEI COMPONENTI DELLO STESSO) – SUL TRAVISAMENTO DEI FATTI – SULLA MANCATA VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONE DELLE DEDUZIONI E DELLE OSSERVAZIONI FORNITE EX ART. 10-BIS L. N. 241/1990 - ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO: TRAVISAMENTO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN SUBIECTA MATERIA – ERRONEITA’, SUPERFICIALITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE – OMESSA E/O SUPERFICIALE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI IN FATTO ED IN DIRITTO DEDOTTI DALLA RICORRENTE E DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN ATTI – ESCLUSIVA RILEVANZA DATA ALLA DATA DI EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA’ – OMESSA PRONUNCIA SULLE CENSURE RELATIVE ALLE ALTRE CONTESTAZIONI MOSSE AL GSE – RIPROPOSIZIONE (INTEGRALE) DELLE STESSE.
IV) SUL TERZO MOTIVO DELL’ORIGINARIO RICORSO (§ 2.3.1 DELLA SENTENZA): VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE: SULLA VIOLAZIONE E/O ERRONEA E/O TRAVISATA E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21-QUINQUIES E 21- NONIES L. N. 241/1990 – SULLA VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI GOVERNO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ARTT. 1 L. N. 241/1990 E 97 COST. – SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA’ – SULLA INGIUSTIZIA ED INIQUITA’ MANIFESTE E SOSTANZIALI - ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE – ERRONEA E/O MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE IN SUBIECTA MATERIA, ANCHE ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI INTERCORSI – TRAVISAMENTO – OMESSA PRONUNCIA SULLE ALTRE CENSURE PORTATE – RIPROPOSIZIONE (INTEGRALE) DELLE STESSE.
V) SULLE CENSURE PORTATE NELPRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (§ 3 DELLA SENTENZA): VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE: SULLA RILEVANZA DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART. 56, CC. 7 E 8, D.L. N. 76/2020 E DEL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO: ERRONEA E/O MANCATA CONSIDERAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI APPORTI INDIVATI – ERRONEITA’, SUPERFICIALITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APODITTICA DEGLI APPORTI INDIVATI – ERRONEITA’, SUPERFICIALITA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APODITTICA.
VI) SULLA DOMANDA RISARCITORIA.
5. In esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 965 del 2022, il GSE si è pronunciato nuovamente sull’istanza di riesame e l’ha respinta con provvedimento prot. GSE/P20220008813 del 31 marzo 2022.
5.1. La società ha impugnato il diniego dinanzi al T.a.r. Lazio, dando avvio al giudizio r.g.n. 6268 del 2022, che il Tribunale ha definito con sentenza 18 novembre 2024, n. 20508, dichiarando improcedibile la richiesta risarcitoria e respingendo le altre domande.
5.2. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
6. Con sentenza 4 marzo 2025, n. 1837, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello r.g.n. 6616 del 2022, proposto contro la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 965 del 2022, accogliendolo nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento di decadenza, nonché compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio.
6.1. In particolare, il collegio, respinte le eccezioni in rito d’inammissibilità della memoria presentata dal GSE per l’udienza pubblica e di violazione del divieto dei nova da parte dell’appellante in relazione ad alcuni aspetti della domanda e al risarcimento del danno, ha ritenuto fondato, sulla base della disciplina del “quarto conto energia”, il motivo con cui è stata contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le prime due censure.
6.2. Il percorso argomentativo della sentenza si snoda attraverso i seguenti passaggi:
a) la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo dirimente la mancanza di un valido certificato di conformità alla normativa tecnica europea, anche perché:
a1) la sola eventuale mancanza dell’origine europea dei moduli avrebbe potuto influire sulla perdita della maggiorazione, ma non sulla spettanza dell’incentivo;
a2) per quanto riguarda il luogo di produzione dei componenti, nello stesso provvedimento impugnato viene sostanzialmente ammesso che i codici apposti sui moduli sono riferibili allo stabilimento di Tarnow in Polonia, circostanza confermata da altra documentazione (bolle di consegna, fatture, Factory Inspection Attestation );
b) il GSE contesta che il certificato di conformità alla normativa tecnica europea, pur presentato dalla società, sia stato emesso dopo la produzione dei moduli, tuttavia:
b1) la necessità che tale certificato sia emesso prima della produzione è stata prevista solo nelle regole applicative emanate dal Gestore, le quali devono essere interpretate alla luce della normativa primaria;
b2) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 non contemplava la certificazione di conformità tra i documenti da inviare al momento della domanda (requisito che sarebbe stato introdotto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, relativo al “quinto conto energia”), pertanto questa poteva essere presentata in un secondo momento, su richiesta del GSE;
b3) nel caso di specie la società ha presentato una serie di certificati, oltre a quello del 6 giugno 2013 (il certificato di conformità di TUV Nord del 29 agosto 2011, emesso sulla base della certificazione della TUV Rheinland del 28 aprile 2008; il certificato della TUV Rheinland del 7 settembre 2011; i Factory Inspection emessi da TUV Nord il 13 febbraio 2012 e il 25 giugno 2012; il certificato emesso da TUV Intercert 11-PPV-0000007/01-M01-TIC il 7 giugno 2011, depositato nel giudizio di primo grado, che attesta la conformità CEI EN 61215 anche per il periodo di produzione dei moduli);
c) in sostanza, il provvedimento si fonda sul mero dato temporale della validità della certificazione del 6 giugno 2013, che tuttavia non è tale da giustificare la decadenza, anche alla luce del principio di proporzionalità.
6.3. Il collegio si è comunque pronunciato, dichiarandolo infondato, anche sul motivo relativo ai poteri esercitati dal GSE, escludendo che potessero essere qualificati come autotutela invece che come decadenza.
6.4. Nella sentenza, infine, è stata respinta la domanda risarcitoria.
7. Con ricorso notificato il 3 maggio 2025 e depositato quello stesso giorno il GSE ha chiesto la revocazione della sentenza deducendo i seguenti motivi rescindenti (estesi da p. 14 a p. 36 del gravame):
I) erroneità della sentenza oggetto di revocazione. Sussistenza dell’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 106 c.p.a. e dall’art. 395, comma 1, numero 4) c.p.c. - errata supposizione che non vi fosse previsione di conformità alle norme tecniche CEI EN 61215, errato rilievo di riferibilità del certificato prodotto ai moduli istallati; errata supposizione che il certificato trasmesso dal Soggetto Responsabile e rilasciato dall’ente certificatore sia riferibile al singolo modulo piuttosto che al ciclo produttivo dei moduli di quel tipo;
II) erroneità della sentenza oggetto di revocazione. Sussistenza dell’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 106 c.p.a. e dall’art. 395, comma 1, numero 4) c.p.c. – Errata supposizione che il codice seriale 261 non si riferisca anche alla produzione dei moduli all’interno dello stabilimento in Polonia, e quindi in ambito UE;
III) erroneità della sentenza oggetto di revocazione. Sussistenza dell’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 106 c.p.a. e dall’art. 395, comma 1, numeri 3) e 4) c.p.c. – Errata valutazione circa la rilevanza della violazione, nonché per il rinvenimento di documentazione decisiva successivamente alla discussione dell’appello;
IV) erroneità della sentenza oggetto di revocazione. Sussistenza dell’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 106 c.p.a. e dall’art. 395, comma 1, numero 5) c.p.c. – poiché la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata.
8. Nel corso del procedimento:
a) la Agricola San Martino s.r.l. si è costituita il 1 giugno 2025 e ha depositato una memoria il 31 ottobre 2025;
b) il GSE ha presentato una memoria di replica l’11 novembre 2025 (che ha poi ridepositato anche il giorno successivo).
9. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. La difesa dell’Agricola San Martino s.r.l. ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso revocatorio nel suo complesso, dal cui esame nel dettaglio si può tuttavia prescindere, in quanto, come meglio si dirà in prosieguo, sono inaccoglibili tutti i singoli vizi–motivi revocatori articolati nel gravame.
11. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni analoghe o comunque connesse.
11.1. Con il primo motivo i GSE sostiene che la sentenza sarebbe viziata da errore di fatto revocatorio in quanto si fonda sul presupposto che la necessità di una certificazione di conformità fosse prevista unicamente dalle regole applicative del GSE, mentre era in realtà richiesta dal decreto ministeriale.
Inoltre, il collegio avrebbe errato nel ritenere che le certificazioni depositate dalla società riguardassero i singoli moduli, mentre atterrebbero al ciclo produttivo presente all’interno di un sito di produzione.
Un ulteriore errore consisterebbe nell’aver supposto che il Factory Inspection Attestation – peraltro, anch’esso riferibile al ciclo produttivo e non ai singoli moduli – comprovasse la rispondenza dei moduli alla normativa e ai requisiti, mentre si limiterebbe ad attestare il processo produttivo in fabbrica ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto e dei luoghi in cui sono state eseguite le lavorazioni.
La circostanza che le certificazioni rilasciate ed esibite in sede di domanda di ammissione agli incentivi riguardino non già i singoli moduli, ma l’intero ciclo produttivo di un determinato stabilimento in un arco temporale ben preciso, sarebbe dirimente perché è solo ai moduli che sono stati prodotti in quell’arco temporale e in quel sito produttivo che il certificato può fare valido riferimento.
11.2. Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza sia viziata da errore di fatto revocatorio in quanto si fonda sul presupposto che, avendo un codice seriale che inizia con le cifre “261”, i moduli sarebbero stati prodotti in Polonia nello stabilimento di Tarnow, senza considerare che a partire dal 2012 sono stati immessi sul mercato europeo moduli fotovoltaici cinesi identificati da matricole di 13 cifre, di cui le prime tre sono appunto “261”.
12. Entrambi i motivi sono inammissibili per una pluralità di ragioni.
12.1. Secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c., cui rinvia l’art. 106, comma 1, c.p.a., la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574).
12.2. In questo caso, occorre ricordare che la sentenza muove dal presupposto – non contestato e comunque avvalorato dalla lettura del provvedimento (in cui si attesta che il Factory Inspection Certificate rilasciato relativamente allo stabilimento di Tarnow in Polonia « include il modello installato presso l’impianto […] e reca la medesima regola sequenziale per l’identificazione dell’origine dei moduli » e si ammette che l’attestato riferito al sito di produzione cinese « non possa essere ricondotto ai moduli installati presso l’impianto ») – che la decadenza sia sostanzialmente fondata sulla produzione di un certificato di conformità alla normativa tecnica europea che è stato rilasciato nel 2013, successivamente alla produzione dei moduli, risalente al 2011 (in quanto la provenienza dei moduli fotovoltaici dalla Cina, invece che dalla Polonia, avrebbe potuto giustificare solamente la perdita della maggiorazione del 10% per le componenti prodotte all’interno dell’Unione europea, ma non dell’intero incentivo, secondo i principi enunciati da Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18).
Da questa considerazione discende innanzitutto che le varie contestazioni inerenti la provenienza dei moduli non sono ammissibili, perché si tratta di un elemento che non è risultato determinante nella decisione adottata.
12.3. Quanto all’affermazione che, secondo la disciplina del “quarto conto energia”, la presentazione della certificazione di conformità alla normativa tecnica europea al momento della domanda d’incentivazione non era prevista a pena di decadenza, si tratta di una conclusione che il collegio ha raggiunto muovendo dal d.m. 5 maggio 2011, e in particolare ponendolo a confronto con il d.m. 5 luglio 2012 sul “quinto conto energia”, e che evidentemente non attiene a profili di fatto, bensì all’interpretazione e applicazione delle norme.
Analogamente, la portata delle altre certificazioni di conformità prodotte dalla società – su cui del pari si fonda la sentenza impugnata – è stata oggetto di specifico apprezzamento da parte del collegio, dunque, da un lato, ha riguardato un punto controverso su cui questo si è pronunciato e, dall’altro, attiene comunque a un’attività valutativa del materiale probatorio rispetto alla quale non sono configurabili errori “di fatto”.
12.4. Per completezza, si aggiunga che anche la provenienza dei moduli fotovoltaici dalla Polonia ovvero dalla Cina rappresenta una questione controversa su cui la sentenza ha espressamente pronunciato, e con dovizia di argomenti.
12.5. In conclusione, dunque, i primi due motivi sono inammissibili perché sollecitano il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum (fra le tante da ultimo Cons. Stato, sez. II, n. 8778 del 2025), con particolare riferimento al luogo di produzione dei moduli installati dalla società e alla loro conformità alla normativa tecnica europea, come dimostrata dai certificati acquisiti agli atti del procedimento e del processo.
13. Con il terzo motivo si sostiene che la sentenza sia viziata da errore di fatto revocatorio, in quanto si fonderebbe sul presupposto che la società non abbia chiesto la decurtazione prevista dal comma 4- bis dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, per il caso in cui il beneficiario dell’incentivo abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati, quando in realtà tale richiesta è stata avanzata il 16 gennaio 2025, come da documentazione che viene presentata in questa sede sostenendo che sia stata scoperta solo successivamente alla sentenza.
14. Il motivo è inammissibile.
Con questa censura il GSE tenta di combinare due ipotesi di revocazione, quella relativa all’ipotesi in cui « dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario » (n. 3 dell’art. 395 c.p.c.) e quella, già esaminata, dell’errore di fatto determinato da “abbaglio dei sensi” (n. 4 dell’art. 395 c.p.c.).
In particolare, secondo la prospettiva esposta nel ricorso, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto, consistente nel presupporre che la Agricola San Martino s.r.l. non abbia chiesto la decurtazione (meglio, la conferma dell’incentivo, pur decurtato) prevista per salvaguardare la produzione derivante da impianti dove risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa, a condizione che il beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili; tale errore sarebbe dimostrato dal “documento decisivo” consistente nella richiesta di ammissione alla decurtazione.
15. I profili d’inammissibilità sono molteplici.
15.1. In primo luogo, il passaggio in cui si afferma che la società non avrebbe chiesto la decurtazione rappresenta un mero obiter dictum – come dimostrato dal fatto che è introdotto dal connettivo “peraltro”, che ha valore avversativo-limitativo rispetto al periodo cui si riferisce – che a ben vedere risulta ininfluente ai fini della decisione finale.
La stessa disciplina che ha previsto la conferma dell’incentivo pur in presenza dell’assenza o irregolarità della certificazione di conformità, con decurtazione, viene invocata solo come « ausilio interpretativo » in relazione al principio di proporzionalità, rispetto al quale è stata appunto considerata eccessiva la totale perdita dell’incentivo a fronte della documentazione comunque presentata e attestante la conformità alla normativa tecnica.
15.2. In secondo luogo, affinché si possa utilmente invocare l’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c. è necessario che i documenti siano “decisivi”, ossia palesemente idonei a condurre a un diverso esito del giudizio; inoltre, occorre che preesistano alla decisione impugnata e siano “trovati” dopo di essa; infine, trattandosi di un caso di revocazione “straordinaria”, occorre anche che si dia prova del giorno del loro reperimento e, naturalmente, che l’impugnazione sia proposta nel termine da esso decorrente (ancora, Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574): a tal proposito è doveroso rilevare che la data di conoscenza del carteggio inerente alla contestazione che la ditta San Martino ha mosso ai suoi fornitori e installatori risale al 16 gennaio 2025 (data della mail spedita dalla ditta al GSE in cui l’ente viene edotto del documento stesso), mentre il ricorso è stato notificato il 3 maggio 2025.
In questo caso, la domanda di ammissione al regime dell’art. 42, comma 4- bis, del d.lgs. n. 28 del 2011, oltre a non essere idonea a condurre a un diverso esito del giudizio, non è stata recuperata dopo la decisione, ma era nella disponibilità del GSE già prima dell’udienza di discussione, tenutasi il 28 gennaio 2025, essendo stata presentata il 16 gennaio precedente: il Gestore avrebbe quindi potuto chiedere di essere autorizzato a produrlo quale documento sopravvenuto e comunque riferire della presentazione dell’istanza, quale fatto storico, durante la trattazione orale (sull’impossibilità di avvalersi di questa ipotesi di revocazione per interferire sull’onere allegatorio e probatorio delle parti, Cons. Stato, sez. IV, n. 2809 del 2007).
16. Con il quarto motivo si sostiene che la decisione sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, ossia la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 20508 del 2024, che avrebbe confermato la piena correttezza e legittimità dell’operato del GSE.
17. Anche questo motivo è inammissibile per svariate ragioni.
17.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c. non è sufficiente il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, ma occorre anche « la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda », in quanto, « se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata » (Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1).
In questo caso, dagli atti risulta che la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 20508 del 2024 è stata prodotta nel giudizio di appello il 9 dicembre 2024, unitamente alla memoria del GSE, e il collegio ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del gravame sollevata dal Gestore osservando che « la consolidata giurisprudenza di questa Consiglio ritiene che l’istanza di riesame debba essere oggetto di un autonomo procedimento presso il GSE anche in pendenza del giudizio avverso il provvedimento di decadenza » e che la società conservava interesse alla decisione « anche in relazione all’esito negativo del riesame, la parte appellante ha interesse a contestare in radice i presupposti per la decadenza, in mancanza della quale non avrebbe dovuto presentare istanza di riesame, richiedendo l’applicazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole ».
Si deve quindi ritenere che l’esistenza della sentenza del T.a.r. sia stata considerata e che dal suo esame non sia derivato alcun vizio revocatorio della decisione finale.
17.2. Sotto un secondo profilo, il presente giudizio e quello che si è svolto solo dinanzi al T.a.r. per il Lazio hanno un oggetto differente, perché riguardano il primo il provvedimento di decadenza e il secondo l’applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020: come chiarito dalla giurisprudenza, questa norma « presuppone l’instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell’Amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che, pertanto, deve essere applicata all’esito di un distinto procedimento amministrativo, che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest’ultimo solo come presupposto » (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 222).
Di conseguenza, non è configurabile, nemmeno sul piano sostanziale, il denunciato contrasto di giudicati.
18. Il ricorso per revocazione è quindi inammissibile.
19. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Gestore dei servizi energetici – GSE alla rifusione, in favore della Agricola San Martino s.r.l., delle spese del giudizio, liquidate in euro 10.000 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
SS EN LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS EN LI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO