Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
OM ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere AR FI Marrè Brunenghi Giudice (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23975 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 39498 avente per oggetto la gestione contabile di UC PU, sulla Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2017;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
All’udienza del 16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. AR FI Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nessuno comparso per l’agente né per l’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione introduttiva n. 28/2024 del 09.05.2024, il magistrato istruttore, dato atto del rispetto delle forme di legge per la presentazione del conto, ha evidenziato nel merito talune Sentenza n. 11/2026 criticità. In particolare, la mancata concordanza tra versamenti effettuati (da ordinativi di incasso/ricevute di versamento quietanzate) e versamenti iscritti sul conto giudiziale, rispettivamente pari ad € 535.080,00 ed € 534.770,00 con una differenza di € 310,00 versata in eccesso, oltre ad importi per rimborsi non giustificati di € 2.900,00 e prestazioni non valorizzate per € 930,00, per come determinate, queste ultime, tramite accesso diretto della Guardia di Finanza.
Era evidenziato altresì il disallineamento tra le risultanze dal giornale di cassa e i dati riassunti nel conto giudiziale, in cui non sono stati inclusi gli incassi POS per € 7.325,00, per cui il totale incassi (al lordo degli storni per € 12.510,00 da evidenziare a parte), sarebbe stato di € 554.605,00 come da giornale (contanti + POS) o € 542.095,00 al netto degli storni
(contanti +POS).
La notificazione della relazione e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza del 16.10.2024 si sono perfezionati a mani dell’agente contabile in data 27.05.2024.
2. In esito alla prima udienza del 16.10.24, con ordinanza n.
94/2025, gli atti erano rimessi al magistrato designato per il completamento dell’istruttoria entro il 30.06.25, con riferimento alle riscossioni e alla documentazione depositata il 26 settembre 2024 da parte dell’Amministrazione.
3. A seguito di assegnazione del conto al nuovo magistrato istruttore del 3 luglio 2025, la relazione conclusiva è stata depositata in data 01.09.2025.
4. La relazione conclusiva, tenuto conto della documentazione in atti, ha accertato che la somma di €
535.080,00 corrisponde ai versamenti iscritti sul conto giudiziale, evidenziando così il paradosso di un maggiore riversamento in tesoreria di € 310,00 rispetto a quanto riscosso, mentre alcun chiarimento era stato fornito con riferimento ai rimborsi senza giustificazione pari ad € 2.900,00 e alle prestazioni non valorizzate pari ad € 930,00. Il magistrato istruttore, quindi, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto con addebito all’agente di € 2.900,00 per rimborsi non giustificati e alle prestazioni non valorizzate pari ad € 930,00, rimettendo al Collegio la valutazione di una eventuale defalcazione dell’importo di € 310,00 considerato che non risultano residui non versati, inerenti alla gestione dell’anno precedente.
5. In esito all’udienza del 16 settembre 2025, con ordinanza n. 94/2025, il Collegio rilevata l’assenza di prova dell’avvenuta notificazione della relazione integrativa all’agente contabile, ne ha ordinato il rinnovo con fissazione della nuova udienza per il giorno 16 dicembre 2025.
6. All’udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità con ammanco. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come l’istruttoria condotta dal magistrato istruttore ha avuto modo di appurare, il conto giudiziale n. 23975 reso da UC PU, quale agente contabile della Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2017, presenta i requisiti di forma normativamente previsti. È redatto sul modello 21 secundum legem, è sottoscritto dall’agente contabile ed è munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente, nonché del responsabile del procedimento.
Risulta altresì che il sig. PU ha agito qual agente di fatto, senza investitura formale della nomina, ma la sottoscrizione del conto è elemento necessario e sufficiente per l’assunzione della responsabile giuscontabile delle sue risultanze.
8. Nel merito della gestione, il Collegio condivide l’analisi svolta dal magistrato istruttore e le conclusioni cui essa giunge.
Nella sostanza, è stato accertato un riversamento in tesoreria in eccesso rispetto a quanto riscosso per € 310,00 e tale somma
(verosimilmente di competenza del precedente esercizio finanziario), pur risolvendosi in una irregolarità contabile, non può certamente costituire una voce di addebito per l’agente. Di contro, l’agente contabile non ha fornito alcun chiarimento con riguardo ai rimborsi ingiustificati per € 2.900,00 e alle prestazioni non valorizzate per € 930,00.
Quanto ai rimborsi non giustificati, l’esame del conto ha evidenziato che trattasi per la precisione di <storni> che avrebbero dovuto essere rimborsati a mezzo mandati di pagamento e giammai in contanti (cfr. verbale di accesso della Guardia di finanza del 30.11.2023), mentre risulta che l’operatore che ha effettuato gli storni, identificato con il numero 361, è appunto il sig. PU il quale ha affermato (cfr.
attestazione del 23 ottobre 2023) che il metodo di storno era con libero accesso e che si poteva effettuare anche da una cassa diversa da quella che aveva effettuato il pagamento.
Si tratta di un’ affermazione, in vero, non condivisibile, in quanto ciò che conta è che il cassiere di turno, anche se diverso da quello che aveva effettuato il primo pagamento, poi effettivamente riversi l’ammontare presente in cassa, ossia al netto dello storno, perché diversamente, come avvenuto nella gestione in esame, si dà origine ad un disallineamento che resta contabilmente non giustificato a cui l’agente dovrà rispondere:
di qui l’addebito a suo carico della somma di € 2.900,00.
Quanto alle prestazioni rese per € 930,00 l’istruttoria ha evidenziato che si tratta di prestazioni non valorizzate, sicché non è possibile comprendere la causale della prestazione resa.
Esse, pertanto, restano ingiustificate e devono essere poste a carico dell’agente che le ha riportate sul conto.
9. In conclusione, il conto giudiziale n. 39498 reso da UC PU sulla Cassa ALPI dell’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2017, deve essere dichiarato irregolare con addebito all’agente di € 3.830,00 (2.900+930,00) da rifondere all’ASP di Crotone.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
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come da nota a margine della sentenza.
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La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regionale Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.
39498, lo dichiara irregolare.
Condanna UC PU alla restituzione di € 3.830,00 in favore dell’ASP di Crotone, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo e agli interessi dalla data della sentenza.
Condanna UC PU alla refusione delle spese di lite in favore dell’erario come da nota segretariale a margine della sentenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente AR FI Marre’ Brunenghi OM ZZ Firmato digitalmente firmato digitalmente Depositato in segreteria in data 19/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente