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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6062 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37697/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPECCHI FIAMMETTA ANNA RICORRENTE contro (C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PAZZINI
[...] C.F._3
ANDREA RESISTENTI OGGETTO: comodato. CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare che l'occupazione dell'immobile sito in IN DE EC, Via Puccini n. 5 da parte dei resistenti è avvenuta e avviene sulla base di contratto di comodato a uso gratuito;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla immediata restituzione Parte_1 dell'immobile sito in IN DE EC, Via Puccini n. 5, a causa dei gravi comportamenti posti in essere dai comodanti, Sigg.ri e . Parte_1 CP_1
3. Condannare i convenuti al rilascio immediato dell'immobile in favore del ricorrente, con contestuale restituzione delle chiavi e liberazione da persone e cose appartenenti ai convenuti.
4. Condannare i convenuti al pagamento di una indennità di occupazione per tutto il periodo di permanenza nell'immobile, da determinarsi in via equitativa ex art. 1591 c.c.
5. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, da liquidarsi anche questi in via equitativa, oltre agli interessi legali.
1
6. Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, competenze e onorari di causa.
PER PARTE RESISTENTE: A) Prima di tutto 1. dichiarare la falsità
- della firma che figura apposta nella procura alla lite, accertando che la sottoscrizione che ivi figura non è autografa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
- ergo, della relativa autentica a firma del legale avversario.
2. A tal fine, sospendere il giudizio in attesa della definizione della querela di falso.
3. Adottare comunque ogni consequenziale provvedimento di legge in relazione all'accertamento della falsità. B) In subordine e all'esito della querela di falso Preliminarmente Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/10, adottando i conseguenti provvedimenti. In via pregiudiziale di rito Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, assegnando a controparte termine per integrare la domanda. Nel merito In via principale rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone gli esponenti. In via riconvenzionale i) annullare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 428 c.c., la procura alla lite del 3 ottobre 2024, prodotta a corredo del ricorso introduttivo del presente giudizio, adottando ogni provvedimento inerente e conseguente;
ii) accertare e dichiarare che i resistenti
-sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_1 CodiceFiscale_4 in IN DE EC (MI), Via Puccini n. 5;
- sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, residente in [...]; C.F._5 sono comproprietari per quote uguali (50% ciascuno) dell'immobile sito in IN DE EC (MI), via Puccini, 5, come descritto alle pagg. 4 / 5 del presente atto, oltre che delle pertinenti quote di comproprietà delle parti comuni del compendio in questione, salvo errore e come meglio in fatto, per averlo usucapito a far data almeno dal 1° febbraio 1987, per via di possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto protrattosi dalla predetta data e per oltre
2 un ventennio, per l'effetto adottando ogni ulteriore provvedimento – ivi compresa la rettifica dei dati catastali ove occorrente - e comunque ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle formalità del caso. In via istruttoria Si chiede sin da ora, occorrendo e in caso di contestazioni ex adverso, ammettersi interrogatorio formale di controparte e prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dall'allocuzione “vero che”.
1) almeno dal mese di febbraio del 1987 i resistenti abitano nell'immobile di cui si tratta (sito in IN DE EC, via Puccini, 5 e come descritto alle pagg. 4 / 6 del presente atto e al capitolo 6 che segue) e ne usano e godono come proprietari, in via esclusiva sia rispetto ai loro congiunti (incluso il ricorrente), sia rispetto ai terzi in genere;
2) l'immobile di cui si tratta è al civico 5 della via Puccini di IN DE EC;
3) almeno dal mese di febbraio del 1987 la corrispondenza viene recapitata ai resistenti al civico 5 di via Puccini, IN DE EC;
4) i resistenti hanno più volte chiesto al IN DE EC, anche di recente, di Parte_2 rettificare la numerazione del civico di cui si tratta;
5) il Comune di IN DE EC non ha mai riscontrato le richieste dei resistenti di cui al capitolo precedente;
6) l'immobile sito in IN DE EC, via Puccini, 5 – diviso in tre unità abitative - è così composto
- tavernetta con box adiacente: da sempre nel possesso esclusivo dei resistenti;
- piano terra / rialzato: è diviso in due parti: una più piccola (sala, cucina e bagnetto di servizio dei resistenti); un'altra molto più grande, dove dal 1985 abitava il ricorrente con la moglie, deceduta nel 2015, così composta: veranda, cucina, salone, corridoio, tre camere e due bagni.
- piano primo: è diviso in due parti: una parte insiste sulla porzione dell'immobile al piano rialzato / terra dei resistenti ed è la loro zona notte, collegata al piano di sotto da una piccola scala a chiocciola;
vi si trovano un bagno e due camere da letto;
l'altra parte è completamente sovrapposta al piano terra / rialzato del ricorrente ed è composta da terrazzo, cucina, salone, corridoio, tre camere da letto ed è abitata dalla sorella della resistente, OR
[...]
. Parte_3
7) la porzione che si trova sul lato sinistro del compendio (entrando nella proprietà dal cancello principale, una volta in giardino, guardando la scalinata centrale e un ulivo vicino) appartiene i resistenti;
8) la porzione a destra del compendio, al piano terra / rialzato, appartiene al ricorrente;
quella a destra, al piano di sopra, appartiene alla OR;
Parte_3
3 9) le singole unità abitative del compendio di via Puccini, 5 sopra descritte sono divise tra loro, essendo tre unità abitative diverse e del tutto indipendenti, con entrate separate e chiavi diverse per ogni unità abitativa;
10) nessuno – tra congiunti dei resistenti e terzi – possiede o detiene – né ne ha mai chiesto - copia ad alcun titolo delle chiavi dell'unità abitativa posseduta dai resistenti;
11) l'assetto di fatto dell'immobile de quo sopra descritto era stato deciso dal ricorrente e dalla sua consorte, OR CP_3
12) la tavernetta dell'immobile di cui è causa si è allagata nel 2011 ed è andata pressoché distrutta;
il resistente signor ha provveduto a sistemarla in quello stesso anno CP_1 con mezzi suoi, insieme al signor Parte_4
13) nell'immobile in questione i resistenti vivono stabilmente dal mese di febbraio 1987 con la loro figlia OR , ivi hanno preso la residenza e lì da sempre ricevono la Parte_5 corrispondenza;
14) sempre dal mese di febbraio 1987 i resistenti pagano in via esclusiva le spese e gli oneri di qualunque genere afferenti all'immobile di IN DE EC, via Puccini, 5, descritto al capitolo 6 e alla relativa proprietà;
15) nel mese di aprile del 1989 il signor ha curato a proprio nome le pratiche CP_1 inerenti alla Tari, dichiarando di essere nel possesso dell'immobile suddetto a far data da febbraio del 1987, come da doc. 4 che si rammostra;
16)sempre dal mese di febbraio 1987 i resistenti pagano direttamente ed esclusivamente tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti all'immobile in questione;
17) mai nessuno – né tra i congiunti né tra i terzi in genere – ha mai contestato ai resistenti il loro possesso uti domini dell'immobile da loro posseduto, prima dell'iniziativa assunta da controparte e di cui ai doc. avv. 2 e 3 che si rammostrano;
18) negli ultimi mesi, almeno dal mese di giugno 2024, la badante del ricorrente – OR
- ha sempre impedito ai resistenti e alla loro figlia, OR Persona_1 Pt_5
, di entrare nell'unita abitativa occupata dal signor tutte le volte che
[...] Parte_1 essi hanno tentato di andare a trovarlo;
19) anche la OR , sempre almeno da giugno del 2024, ha Parte_3 sistematicamente ostacolato le visite dei resistenti e della OR al ricorrente Parte_5 presso la sua abitazione di IN DE EC, via Puccini, 5. Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i signori
- Sindaco pro tempore del Comune di IN DE EC (MI);
- piazza Risorgimento n.5/A, Cernusco S/N (MI); Parte_4
- via Pancaldo, 12, Milano;
Testimone_1
- via Puccini, 15, IN DE EC (MI); Controparte_4
- via Gramsci, 2, IN DE EC (MI); Testimone_2
4 - via Gramsci, 2, IN DE EC (MI); CP_5
- riservata l'indicazione del recapito;
Controparte_6
- , piazza Borrelli, Sensale (CZ). Controparte_7
Con riserva di indicare i rispettivi recapiti ove occorrente. Si chiede disporsi CTU medico legale sulla persona del resistente ai fini dell'accertamento delle sue condizioni di salute fisica e mentale rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, riservata la formulazione del quesito. Si chiede altresì disporsi CTU grafologica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alla lite del 3 ottobre 2024 e attribuita al signor
[...]
, riservata anche in questo caso la formulazione del quesito. Parte_1
Si chiede altresì disporsi CTU finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi e le pratiche finalizzate a regolarizzare la posizione amministrativa (edilizia, urbanistica, fiscale, eccetera…) degli immobili in questione all'esito dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'usucapione dei resistenti, oltre ai relativi costi e tempistiche, riservata anche in questo caso la formulazione del quesito. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, anche con riferimento a quelle delle eventualmente espletande CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc , dell'età di 92 anni, ha esposto di Parte_1 aver “da anni” concesso verbalmente in comodato, senza termine di durata, a CP_1
(genero) e (figlia) l'immobile di sua
[...] Controparte_2 proprietà sito in IN DE EC (MI), via Puccini n. 5, e di averne invano chiesto la restituzione, con formali diffide inviate loro dal suo legale (nel 2024), a causa di “atti di violenza, intimidazioni e soprusi” perpetrati dai comodatari nei suoi confronti, che lo hanno costretto ad allontanarsi “spontaneamente” dal predetto immobile, ove anch'egli abitava, ed a trasferirsi temporaneamente in un residence, per timore di subire pregiudizi all'integrità psico- fisica.
Ha dedotto che i comodatari sono tenuti a restituire l'immobile a semplice richiesta, ai sensi dell'art. 1810 c.c., essendo il comodato senza termine di durata, e che essi, con le condotte esposte nelle denunce-querele da lui sporte il 3 settembre 2023 ed il 3 ottobre 2024, “hanno
5 reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di comodato”, in “grave violazione degli obblighi derivanti dal contratto di comodato e dei principi generali di buona fede e correttezza”, sanciti dall'art. 1375 c.c..
Ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di comodato, di dichiarare cessato il contratto e di ordinare “la liberazione immediata dell'immobile”.
Ha chiesto pure il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, sia patrimoniali ex art. 2043 c.c., consistenti negli esborsi sostenuti per il “trasferimento forzato in altra abitazione”, sia non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., per il “turbamento psicologico” e la sofferenza patita in conseguenza delle intimidazioni, dei soprusi e delle vessazioni psicologiche, oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione “per tutto il periodo di permanenza nell'immobile”.
Radicatosi il contraddittorio, i resistenti hanno eccepito, preliminarmente, in rito:
- la carenza di jus postulandi in capo al procuratore avverso, per falsità della firma del ricorrente apposta in calce alla procura, ed hanno dichiarato di voler proporre, in via incidentale, querela di falso, previa sospensione del giudizio. In subordine, hanno chiesto
“annullarsi … la procura alla liti del 3 ottobre 2024” per incapacità naturale di intendere e di volere del , ai sensi dell'art. 428 c.c.; Parte_1
- l'improcedibilità delle domande per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'immobile oggetto di domanda di rilascio, in quanto non esattamente identificato, atteso che la villa di proprietà del ricorrente, sita in via
Puccini n. 5, si compone di tre separate unità, ciascuna con accesso autonomo: 1) tavernetta, porzione del piano rialzato/primo piano (sala cucina e bagno) e corrispondente porzione sovrastante del piano primo (zona notte), poste sulla sinistra entrando, in loro godimento;
2) residua (e maggiore) porzione del piano rialzato/primo, in godimento al ricorrente;
3) residua (e maggiore) porzione del piano primo, in godimento a , figlia del ricorrente;
Parte_3
- la nullità del ricorso anche per omessa “quantificazione” del periodo di presunta occupazione abusiva e della conseguente indennità risarcitoria, nonché per mancata descrizione,
6 quantificazione e indicazione dei criteri di determinazione dei danni morali e materiali lamentati.
Nel merito, i resistenti hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti, contestando l'esistenza del dedotto comodato ed eccependo, in ogni caso, la mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto, prevista dall'art. 1350, comma 1, n. 4), c.c. per i negozi concernenti immobili.
Hanno dedotto di avere il possesso esclusivo ultraventennale, sin dal febbraio 1987, dell'unità immobiliare sopra indicata al numero 1), della quale affermano di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione.
Hanno respinto ogni addebito in merito ai presunti comportamenti violenti e vessatori lamentati dal ricorrente, evidenziando che costui “versa in condizioni di salute, sia fisica che mentale, incompatibili con una obiettiva e lucida esposizione di fatti di tale gravità”, ed hanno pure contestato sia che egli abbia dovuto trasferirsi altrove a causa dei detti comportamenti, sia che sostenga costi per un altro alloggio.
In subordine, hanno richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 20448/2014, secondo cui il comodato di immobile pattuito per soddisfare esigenze abitative stabili del comodatario è a termine e soggiace alla disciplina posta dall'art. 1809 c.c., e non a quella prevista dall'art. 1810 c.c., sicché la restituzione del bene può essere richiesta dal comodante solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, nella specie indimostrato, tanto più che il ricorrente dispone, nel medesimo stabile, di una unità abitativa separata da quella da loro abitata.
Quanto alle richieste risarcitorie, hanno eccepito il difetto di prova della esistenza e della riconducibilità a loro dei presunti danni, come pure dell'ammontare.
Hanno concluso per la declaratoria di falsità della firma apposta alla procura alle liti, previa sospensione del giudizio e, in via subordinata gradata, per la declaratoria di improcedibilità delle domande e di nullità del ricorso, con assegnazione del termine per l'integrazione.
Nel merito, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
In via riconvenzionale, hanno proposto domande di annullamento della procura alle liti rilasciata il 3 ottobre 2024 e di accertamento dell'intervenuto acquisto in capo a loro, per
7 usucapione, della comproprietà, in pari quote, dell'unità immobiliare da essi abitata, come sopra indicata al numero 1).
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla domanda riconvenzionale, nella quale ne ha eccepito la inammissibilità per omessa contestuale richiesta dell'istanza di differimento dell'udienza, ex art. 418 cpc.
Il giudice ha vanamente esperito il tentativo di conciliazione e stante l'eccezione di improcedibilità, ha assegnato il termine per la mediazione che, regolarmente instaurata, si è conclusa con esito negativo.
Respinte le richieste istruttorie, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo ella sentenza, con termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
2. Si osserva, preliminarmente, che l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza è infondata, sia perché l'immobile di cui il ricorrente chiede il rilascio è stato indicato dal ricorrente nell'intera villa (cfr. le note depositate il 15 gennaio 2025, in replica alla riconvenzionale ed alle difese avverse, pag. 4), sia perché il periodo di permanenza asseritamente abusiva è desumibile dalle difese e dalla documentazione in atti. Inoltre, i danni materiali e morali sono, sia pure genericamente, indicati, mentre la loro liquidazione è stata chiesta in via equitativa.
3. I resistenti non hanno interesse ad accertare la falsità della procura alle liti rilasciata in data 3 ottobre 2024 ed a proporre, perciò, querela di falso, in quanto il ricorrente ha rilasciato nuova procura alle liti in data 13 dicembre 2024 (doc. 6) ed avverso quest'ultima nessuna doglianza o contestazione hanno sollevato, sicché la questione è divenuta irrilevante ai fini della decisione, perché superata dalla successiva produzione. Analoghe considerazioni valgono in merito alla domanda di annullamento, che ha ad oggetto sempre e solo la procura del 3 ottobre 2024.
4. L'accertamento dell'esistenza del contratto di comodato richiede necessariamente la contestuale disamina della domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione, che è contrapposta ed incompatibile con essa.
La domanda riconvenzione è inammissibile, ai sensi dell'art. 418 cpc, a mente del quale il resistente che propone domanda riconvenzionale “deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima”, chiedere al giudice il
8 differimento dell'udienza. Poiché i resistenti non hanno formulato detta istanza, essi sono decaduti dal potere di proporre la domanda riconvenzionale, che, perciò, non può essere esaminata. Tuttavia, le loro deduzioni possono essere valutate come eccezione riconvenzionale, stante il noto principio giurisprudenziale secondo cui “L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n.15359).
Nel merito, l'eccezione di usucapione è infondata.
E' pacifico, sulla base delle allegazioni delle parti, che la villa per cui è causa, di proprietà di
, è stata abitata, sin dagli anni sessanta, dalla sua famiglia, composta dalla Parte_1 moglie e dalle due figlie, e che, allorché queste ultime si sono sposate (prima e, poi, Pt_3 nel 1986, , il ricorrente, d'accordo con la moglie, ne ha destinato a ciascuna di esse CP_2 una porzione, perché vi abitassero con i rispettivi mariti, ciò che entrambe hanno fatto.
E', perciò, incontroverso che, in forza di un accordo verbale, il ricorrente, quanto meno dal febbraio 1987, ha concesso in godimento esclusivo alla resistente - che già abitava CP_2 insieme ai genitori la maggior parte dell'immobile (ossia tutto, salvo quello abitato dalla famiglia di – ed al di lei marito, una porzione della villa, gratuitamente. Pt_3
L'esatta individuazione della porzione concessa in uso esclusivo è controversa, giacché i resistenti la indicano in quella sopra descritta al numero 1), mentre, a detta del ricorrente, essa concerne la sola camera da letto col bagno a servizio, ma non anche la sala da pranzo, che dice essere sempre stata utilizzata in comune tra loro.
I fatti esposti sono, come si è detto, pacifici, mentre ne è controversa la qualificazione giuridica: secondo il ricorrente, i resistenti hanno il godimento dell'immobile quali comodatari, mentre questi ultimi si affermano possessori da ben oltre vent'anni, in forza del potere di fatto esercitato sul bene, ai sensi dell'art. 1141 c.c.
La tesi dei resistenti non merita accoglimento, in quanto non è suffragata dalle risultanze processuali.
9 Essendo incontroverso che ha trasferito gratuitamente ai resistenti il Parte_1 godimento della porzione immobiliare in contestazione, perché la utilizzassero come casa familiare, è indubbio che costoro fossero, all'epoca, comodatari, ricorrendo tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale previsto dall'art. 1803 c.c., per il quale non è prevista la forma scritta ad substantiam, non ricadendo esso nella previsione normativa invocata (art. 1350 c.c..
Cfr. Cass. n.11620/1990).
Essi sono titolari di un diritto personale di godimento e, come tali, detentori qualificati del bene, sicché non è configurabile in capo a loro l'animus possidendi utile ad usucapire, ex art. 1141, primo comma, c.c. (“Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”).
I resistenti hanno dedotto di possedere il bene in contestazione perché, quanto meno da febbraio 1987, “ne usano e ne godono come proprietari, in via esclusiva, sia rispetto ai loro congiunti …, sia rispetto ai terzi”, visto che esso “è munito di chiavi di accesso individuali e specifiche”, delle quali nessun altro detiene copia;
hanno stabilito là la residenza stabile, insieme alla figlia, e ivi ricevono la corrispondenza;
pagano “in via esclusiva le spese e gli oneri di qualunque genere afferenti all'immobile”, sia ordinari che straordinari, e, in particolare, la TARI;
nessuno “ha mai contestato il loro possesso uti domini”, se non di recente, ma allorché già era maturato il termine ventennale per usucapire.
Orbene, perché sia configurabile possesso utile ai fini dell'usucapione è indispensabile che il detentore muti il titolo del godimento: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore” (art. 1141, comma secondo ,
c.c.).
I resistenti, tuttavia, non hanno allegato, già in astratto, condotte idonee a dimostrare inequivocabilmente l'interversione nel possesso, perché i fatti indicati non sono incompatibili con il possesso avverso e nessuno di essi integra l'opposizione prevista dalla disposizione citata, che deve necessariamente estrinsecarsi in atti esteriori, che manifestano, anche solo implicitamente, l'intenzione di negare l'altrui diritto e di escludere costui dal possesso mediato.
E, infatti, non sono incompatibili col comodato (a) la circostanza che essi abbiano sostenuto
10 spese per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del bene e per la sua utilizzazione (i.e. pagamento della tassa sui rifiuti), stante il disposto dell'art. 1808 c.c., che riconosce al comodatario il diritto al rimborso solo delle spese straordinarie, purché necessarie ed urgenti, così implicitamente, ma inequivocabilmente, ammettendo che il comodato sussiste anche allorché il comodatario sostenga esborsi per l'uso del bene, e (b) neppure il fatto che la porzione immobiliare da essi detenuta sia munita di chiavi in loro esclusivo possesso, giacché il comodatario ben può avere (e, di regola, ha) il godimento esclusivo (anziché comune) del bene concessogli (in uso promiscuo). Nel caso in esame, gli stessi resistenti hanno allegato che la porta di accesso alla porzione da essi rivendicata è munita di chiave di cui essi hanno l'esclusiva disponibilità sin dal 1987, allorché fu loro data in godimento, sicché tale circostanza non configura un atto di opposizione al ricorrente, finalizzato ad escluderlo dal possesso, verificatosi nel corso del rapporto, idoneo a dimostrare l'interversione della detenzione qualificata in possesso.
L'eccezione di usucapione deve essere rigettata.
Per converso, è accertata l'esistenza di un rapporto di comodato avente ad oggetto la porzione immobiliare abitata dai resistenti, porzione che è pacificamente in loro godimento (esclusivo, quanto alla tavernetta ed al piano primo, mentre, quanto al piano terra/rialzato è controverso se il comodato sia esclusivo o promiscuo, ossia con contestuale uso da parte del proprietario e possessore).
5. Ciò detto, la domanda del ricorrente di “accertamento del diritto alla immediata restituzione dell'immobile” è infondata.
Il rapporto dedotto in lite deve essere qualificato come comodato ex art. 1809 c.c., conformemente all'orientamento giurisprudenziale richiamato dai resistenti. Ciò in quanto è incontroverso che la porzione immobiliare in contestazione è stata concessa in godimento alla figlia ed al genero del ricorrente per soddisfare le esigenze abitative della famiglia, allorché si è formata. Sebbene non sia stato convenuto un termine, esso non ricade nella fattispecie prevista dall'art. 1810 c.c. (“Comodato senza determinazione di durata”), giacché risulta provato l'uso abitativo cui era destinato;
conseguentemente, l'obbligo di restituzione, in capo al comodatario, sussiste “quando se ne è servito in conformità al contratto” (art. 1809 c.c.) e, quindi, nella
11 fattispecie, allorché i resistenti cesseranno di utilizzarlo come casa familiare, circostanza non ricorrente, allo stato (cfr. Cass. Civ. n. 13592/2011 e n. 2711/2017: “il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i coniugi. Ne consegue che il rilascio dell'immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2, solo nell'ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità”. In termini, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072).
6. La domanda di condanna al rilascio dell'immobile, fondata sul diverso profilo della dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, quali “principi generali del diritto civile che disciplinano i rapporti contrattuali”, non può essere accolta.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, l'inadempimento contrattuale dei resistenti per violazione dell'obbligo legale di comportarsi lealmente durante l'esecuzione del contratto, ex art. 1375
c.c.. Tuttavia, “il rimedio generale della risoluzione per inadempimento non può essere utilizzato in relazione al contratto di comodato, che è contratto essenzialmente gratuito”, in quanto esso è previsto a tutela dei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. civ. Sez. III Sent.,
18/03/2014, n. 6203). In caso di inadempimento del comodatario, al comodante è consentito di chiedere la restituzione anticipata del bene dato in comodato (art. 1804 c.c.), ma esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, quali il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene, e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante (Cass. ult. cit.), situazione che non ricorre, e nemmeno
è stata allegata, nel caso in esame.
Per completezza, giova evidenziare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha articolato mezzi istruttori, per dimostrare i lamentati atti di violenza ed intimidazione patiti, essendosi limitato a versare in atti due denunce-querele che, in quanto di provenienza
12 unilaterale dello stesso , non hanno idoneo valore probatorio circa l'effettiva Parte_1 esistenza delle circostanze narrate.
La domanda deve essere respinta e, con essa, quelle conseguenziali risarcitorie.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1. accerta l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in IN DE EC, via Puccini n. 5, come indicata in motivazione;
2. rigetta le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
3. dichiara il difetto di interesse dei resistenti ad accertare la presunta falsità della sottoscrizione apposta dal ricorrente alla procura alle liti rilasciata in data 3 ottobre 2024;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai resistenti;
5. condanna e alla refusione, in favore di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre al Parte_1
15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA se dovute, ed € 286,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Milano, 08/07/2025 .
Il Giudice Francesca Savignano
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Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37697/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPECCHI FIAMMETTA ANNA RICORRENTE contro (C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PAZZINI
[...] C.F._3
ANDREA RESISTENTI OGGETTO: comodato. CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare che l'occupazione dell'immobile sito in IN DE EC, Via Puccini n. 5 da parte dei resistenti è avvenuta e avviene sulla base di contratto di comodato a uso gratuito;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla immediata restituzione Parte_1 dell'immobile sito in IN DE EC, Via Puccini n. 5, a causa dei gravi comportamenti posti in essere dai comodanti, Sigg.ri e . Parte_1 CP_1
3. Condannare i convenuti al rilascio immediato dell'immobile in favore del ricorrente, con contestuale restituzione delle chiavi e liberazione da persone e cose appartenenti ai convenuti.
4. Condannare i convenuti al pagamento di una indennità di occupazione per tutto il periodo di permanenza nell'immobile, da determinarsi in via equitativa ex art. 1591 c.c.
5. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, da liquidarsi anche questi in via equitativa, oltre agli interessi legali.
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6. Condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, competenze e onorari di causa.
PER PARTE RESISTENTE: A) Prima di tutto 1. dichiarare la falsità
- della firma che figura apposta nella procura alla lite, accertando che la sottoscrizione che ivi figura non è autografa in quanto non vergata dal signor;
Parte_1
- ergo, della relativa autentica a firma del legale avversario.
2. A tal fine, sospendere il giudizio in attesa della definizione della querela di falso.
3. Adottare comunque ogni consequenziale provvedimento di legge in relazione all'accertamento della falsità. B) In subordine e all'esito della querela di falso Preliminarmente Dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/10, adottando i conseguenti provvedimenti. In via pregiudiziale di rito Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo, assegnando a controparte termine per integrare la domanda. Nel merito In via principale rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone gli esponenti. In via riconvenzionale i) annullare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 428 c.c., la procura alla lite del 3 ottobre 2024, prodotta a corredo del ricorso introduttivo del presente giudizio, adottando ogni provvedimento inerente e conseguente;
ii) accertare e dichiarare che i resistenti
-sig. , nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_1 CodiceFiscale_4 in IN DE EC (MI), Via Puccini n. 5;
- sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, residente in [...]; C.F._5 sono comproprietari per quote uguali (50% ciascuno) dell'immobile sito in IN DE EC (MI), via Puccini, 5, come descritto alle pagg. 4 / 5 del presente atto, oltre che delle pertinenti quote di comproprietà delle parti comuni del compendio in questione, salvo errore e come meglio in fatto, per averlo usucapito a far data almeno dal 1° febbraio 1987, per via di possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrotto protrattosi dalla predetta data e per oltre
2 un ventennio, per l'effetto adottando ogni ulteriore provvedimento – ivi compresa la rettifica dei dati catastali ove occorrente - e comunque ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle formalità del caso. In via istruttoria Si chiede sin da ora, occorrendo e in caso di contestazioni ex adverso, ammettersi interrogatorio formale di controparte e prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dall'allocuzione “vero che”.
1) almeno dal mese di febbraio del 1987 i resistenti abitano nell'immobile di cui si tratta (sito in IN DE EC, via Puccini, 5 e come descritto alle pagg. 4 / 6 del presente atto e al capitolo 6 che segue) e ne usano e godono come proprietari, in via esclusiva sia rispetto ai loro congiunti (incluso il ricorrente), sia rispetto ai terzi in genere;
2) l'immobile di cui si tratta è al civico 5 della via Puccini di IN DE EC;
3) almeno dal mese di febbraio del 1987 la corrispondenza viene recapitata ai resistenti al civico 5 di via Puccini, IN DE EC;
4) i resistenti hanno più volte chiesto al IN DE EC, anche di recente, di Parte_2 rettificare la numerazione del civico di cui si tratta;
5) il Comune di IN DE EC non ha mai riscontrato le richieste dei resistenti di cui al capitolo precedente;
6) l'immobile sito in IN DE EC, via Puccini, 5 – diviso in tre unità abitative - è così composto
- tavernetta con box adiacente: da sempre nel possesso esclusivo dei resistenti;
- piano terra / rialzato: è diviso in due parti: una più piccola (sala, cucina e bagnetto di servizio dei resistenti); un'altra molto più grande, dove dal 1985 abitava il ricorrente con la moglie, deceduta nel 2015, così composta: veranda, cucina, salone, corridoio, tre camere e due bagni.
- piano primo: è diviso in due parti: una parte insiste sulla porzione dell'immobile al piano rialzato / terra dei resistenti ed è la loro zona notte, collegata al piano di sotto da una piccola scala a chiocciola;
vi si trovano un bagno e due camere da letto;
l'altra parte è completamente sovrapposta al piano terra / rialzato del ricorrente ed è composta da terrazzo, cucina, salone, corridoio, tre camere da letto ed è abitata dalla sorella della resistente, OR
[...]
. Parte_3
7) la porzione che si trova sul lato sinistro del compendio (entrando nella proprietà dal cancello principale, una volta in giardino, guardando la scalinata centrale e un ulivo vicino) appartiene i resistenti;
8) la porzione a destra del compendio, al piano terra / rialzato, appartiene al ricorrente;
quella a destra, al piano di sopra, appartiene alla OR;
Parte_3
3 9) le singole unità abitative del compendio di via Puccini, 5 sopra descritte sono divise tra loro, essendo tre unità abitative diverse e del tutto indipendenti, con entrate separate e chiavi diverse per ogni unità abitativa;
10) nessuno – tra congiunti dei resistenti e terzi – possiede o detiene – né ne ha mai chiesto - copia ad alcun titolo delle chiavi dell'unità abitativa posseduta dai resistenti;
11) l'assetto di fatto dell'immobile de quo sopra descritto era stato deciso dal ricorrente e dalla sua consorte, OR CP_3
12) la tavernetta dell'immobile di cui è causa si è allagata nel 2011 ed è andata pressoché distrutta;
il resistente signor ha provveduto a sistemarla in quello stesso anno CP_1 con mezzi suoi, insieme al signor Parte_4
13) nell'immobile in questione i resistenti vivono stabilmente dal mese di febbraio 1987 con la loro figlia OR , ivi hanno preso la residenza e lì da sempre ricevono la Parte_5 corrispondenza;
14) sempre dal mese di febbraio 1987 i resistenti pagano in via esclusiva le spese e gli oneri di qualunque genere afferenti all'immobile di IN DE EC, via Puccini, 5, descritto al capitolo 6 e alla relativa proprietà;
15) nel mese di aprile del 1989 il signor ha curato a proprio nome le pratiche CP_1 inerenti alla Tari, dichiarando di essere nel possesso dell'immobile suddetto a far data da febbraio del 1987, come da doc. 4 che si rammostra;
16)sempre dal mese di febbraio 1987 i resistenti pagano direttamente ed esclusivamente tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti all'immobile in questione;
17) mai nessuno – né tra i congiunti né tra i terzi in genere – ha mai contestato ai resistenti il loro possesso uti domini dell'immobile da loro posseduto, prima dell'iniziativa assunta da controparte e di cui ai doc. avv. 2 e 3 che si rammostrano;
18) negli ultimi mesi, almeno dal mese di giugno 2024, la badante del ricorrente – OR
- ha sempre impedito ai resistenti e alla loro figlia, OR Persona_1 Pt_5
, di entrare nell'unita abitativa occupata dal signor tutte le volte che
[...] Parte_1 essi hanno tentato di andare a trovarlo;
19) anche la OR , sempre almeno da giugno del 2024, ha Parte_3 sistematicamente ostacolato le visite dei resistenti e della OR al ricorrente Parte_5 presso la sua abitazione di IN DE EC, via Puccini, 5. Si indicano a testi su tutte le circostanze di cui sopra i signori
- Sindaco pro tempore del Comune di IN DE EC (MI);
- piazza Risorgimento n.5/A, Cernusco S/N (MI); Parte_4
- via Pancaldo, 12, Milano;
Testimone_1
- via Puccini, 15, IN DE EC (MI); Controparte_4
- via Gramsci, 2, IN DE EC (MI); Testimone_2
4 - via Gramsci, 2, IN DE EC (MI); CP_5
- riservata l'indicazione del recapito;
Controparte_6
- , piazza Borrelli, Sensale (CZ). Controparte_7
Con riserva di indicare i rispettivi recapiti ove occorrente. Si chiede disporsi CTU medico legale sulla persona del resistente ai fini dell'accertamento delle sue condizioni di salute fisica e mentale rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, riservata la formulazione del quesito. Si chiede altresì disporsi CTU grafologica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla procura alla lite del 3 ottobre 2024 e attribuita al signor
[...]
, riservata anche in questo caso la formulazione del quesito. Parte_1
Si chiede altresì disporsi CTU finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi e le pratiche finalizzate a regolarizzare la posizione amministrativa (edilizia, urbanistica, fiscale, eccetera…) degli immobili in questione all'esito dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'usucapione dei resistenti, oltre ai relativi costi e tempistiche, riservata anche in questo caso la formulazione del quesito. Istruttoria per il resto riservata. Nelle spese Spese e compensi del presente giudizio interamente rifusi, anche con riferimento a quelle delle eventualmente espletande CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc , dell'età di 92 anni, ha esposto di Parte_1 aver “da anni” concesso verbalmente in comodato, senza termine di durata, a CP_1
(genero) e (figlia) l'immobile di sua
[...] Controparte_2 proprietà sito in IN DE EC (MI), via Puccini n. 5, e di averne invano chiesto la restituzione, con formali diffide inviate loro dal suo legale (nel 2024), a causa di “atti di violenza, intimidazioni e soprusi” perpetrati dai comodatari nei suoi confronti, che lo hanno costretto ad allontanarsi “spontaneamente” dal predetto immobile, ove anch'egli abitava, ed a trasferirsi temporaneamente in un residence, per timore di subire pregiudizi all'integrità psico- fisica.
Ha dedotto che i comodatari sono tenuti a restituire l'immobile a semplice richiesta, ai sensi dell'art. 1810 c.c., essendo il comodato senza termine di durata, e che essi, con le condotte esposte nelle denunce-querele da lui sporte il 3 settembre 2023 ed il 3 ottobre 2024, “hanno
5 reso intollerabile la prosecuzione del rapporto di comodato”, in “grave violazione degli obblighi derivanti dal contratto di comodato e dei principi generali di buona fede e correttezza”, sanciti dall'art. 1375 c.c..
Ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di comodato, di dichiarare cessato il contratto e di ordinare “la liberazione immediata dell'immobile”.
Ha chiesto pure il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, sia patrimoniali ex art. 2043 c.c., consistenti negli esborsi sostenuti per il “trasferimento forzato in altra abitazione”, sia non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., per il “turbamento psicologico” e la sofferenza patita in conseguenza delle intimidazioni, dei soprusi e delle vessazioni psicologiche, oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione “per tutto il periodo di permanenza nell'immobile”.
Radicatosi il contraddittorio, i resistenti hanno eccepito, preliminarmente, in rito:
- la carenza di jus postulandi in capo al procuratore avverso, per falsità della firma del ricorrente apposta in calce alla procura, ed hanno dichiarato di voler proporre, in via incidentale, querela di falso, previa sospensione del giudizio. In subordine, hanno chiesto
“annullarsi … la procura alla liti del 3 ottobre 2024” per incapacità naturale di intendere e di volere del , ai sensi dell'art. 428 c.c.; Parte_1
- l'improcedibilità delle domande per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'immobile oggetto di domanda di rilascio, in quanto non esattamente identificato, atteso che la villa di proprietà del ricorrente, sita in via
Puccini n. 5, si compone di tre separate unità, ciascuna con accesso autonomo: 1) tavernetta, porzione del piano rialzato/primo piano (sala cucina e bagno) e corrispondente porzione sovrastante del piano primo (zona notte), poste sulla sinistra entrando, in loro godimento;
2) residua (e maggiore) porzione del piano rialzato/primo, in godimento al ricorrente;
3) residua (e maggiore) porzione del piano primo, in godimento a , figlia del ricorrente;
Parte_3
- la nullità del ricorso anche per omessa “quantificazione” del periodo di presunta occupazione abusiva e della conseguente indennità risarcitoria, nonché per mancata descrizione,
6 quantificazione e indicazione dei criteri di determinazione dei danni morali e materiali lamentati.
Nel merito, i resistenti hanno fornito una diversa ricostruzione dei fatti, contestando l'esistenza del dedotto comodato ed eccependo, in ogni caso, la mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto, prevista dall'art. 1350, comma 1, n. 4), c.c. per i negozi concernenti immobili.
Hanno dedotto di avere il possesso esclusivo ultraventennale, sin dal febbraio 1987, dell'unità immobiliare sopra indicata al numero 1), della quale affermano di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione.
Hanno respinto ogni addebito in merito ai presunti comportamenti violenti e vessatori lamentati dal ricorrente, evidenziando che costui “versa in condizioni di salute, sia fisica che mentale, incompatibili con una obiettiva e lucida esposizione di fatti di tale gravità”, ed hanno pure contestato sia che egli abbia dovuto trasferirsi altrove a causa dei detti comportamenti, sia che sostenga costi per un altro alloggio.
In subordine, hanno richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 20448/2014, secondo cui il comodato di immobile pattuito per soddisfare esigenze abitative stabili del comodatario è a termine e soggiace alla disciplina posta dall'art. 1809 c.c., e non a quella prevista dall'art. 1810 c.c., sicché la restituzione del bene può essere richiesta dal comodante solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, nella specie indimostrato, tanto più che il ricorrente dispone, nel medesimo stabile, di una unità abitativa separata da quella da loro abitata.
Quanto alle richieste risarcitorie, hanno eccepito il difetto di prova della esistenza e della riconducibilità a loro dei presunti danni, come pure dell'ammontare.
Hanno concluso per la declaratoria di falsità della firma apposta alla procura alle liti, previa sospensione del giudizio e, in via subordinata gradata, per la declaratoria di improcedibilità delle domande e di nullità del ricorso, con assegnazione del termine per l'integrazione.
Nel merito, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
In via riconvenzionale, hanno proposto domande di annullamento della procura alle liti rilasciata il 3 ottobre 2024 e di accertamento dell'intervenuto acquisto in capo a loro, per
7 usucapione, della comproprietà, in pari quote, dell'unità immobiliare da essi abitata, come sopra indicata al numero 1).
Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla domanda riconvenzionale, nella quale ne ha eccepito la inammissibilità per omessa contestuale richiesta dell'istanza di differimento dell'udienza, ex art. 418 cpc.
Il giudice ha vanamente esperito il tentativo di conciliazione e stante l'eccezione di improcedibilità, ha assegnato il termine per la mediazione che, regolarmente instaurata, si è conclusa con esito negativo.
Respinte le richieste istruttorie, la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo ella sentenza, con termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
2. Si osserva, preliminarmente, che l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza è infondata, sia perché l'immobile di cui il ricorrente chiede il rilascio è stato indicato dal ricorrente nell'intera villa (cfr. le note depositate il 15 gennaio 2025, in replica alla riconvenzionale ed alle difese avverse, pag. 4), sia perché il periodo di permanenza asseritamente abusiva è desumibile dalle difese e dalla documentazione in atti. Inoltre, i danni materiali e morali sono, sia pure genericamente, indicati, mentre la loro liquidazione è stata chiesta in via equitativa.
3. I resistenti non hanno interesse ad accertare la falsità della procura alle liti rilasciata in data 3 ottobre 2024 ed a proporre, perciò, querela di falso, in quanto il ricorrente ha rilasciato nuova procura alle liti in data 13 dicembre 2024 (doc. 6) ed avverso quest'ultima nessuna doglianza o contestazione hanno sollevato, sicché la questione è divenuta irrilevante ai fini della decisione, perché superata dalla successiva produzione. Analoghe considerazioni valgono in merito alla domanda di annullamento, che ha ad oggetto sempre e solo la procura del 3 ottobre 2024.
4. L'accertamento dell'esistenza del contratto di comodato richiede necessariamente la contestuale disamina della domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione, che è contrapposta ed incompatibile con essa.
La domanda riconvenzione è inammissibile, ai sensi dell'art. 418 cpc, a mente del quale il resistente che propone domanda riconvenzionale “deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima”, chiedere al giudice il
8 differimento dell'udienza. Poiché i resistenti non hanno formulato detta istanza, essi sono decaduti dal potere di proporre la domanda riconvenzionale, che, perciò, non può essere esaminata. Tuttavia, le loro deduzioni possono essere valutate come eccezione riconvenzionale, stante il noto principio giurisprudenziale secondo cui “L'inammissibilità della domanda riconvenzionale per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento della stessa possa essere apprezzato come eccezione, cioè a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto valere dalla parte attrice” (Cassazione civile sez. III, 21/06/2017, n.15359).
Nel merito, l'eccezione di usucapione è infondata.
E' pacifico, sulla base delle allegazioni delle parti, che la villa per cui è causa, di proprietà di
, è stata abitata, sin dagli anni sessanta, dalla sua famiglia, composta dalla Parte_1 moglie e dalle due figlie, e che, allorché queste ultime si sono sposate (prima e, poi, Pt_3 nel 1986, , il ricorrente, d'accordo con la moglie, ne ha destinato a ciascuna di esse CP_2 una porzione, perché vi abitassero con i rispettivi mariti, ciò che entrambe hanno fatto.
E', perciò, incontroverso che, in forza di un accordo verbale, il ricorrente, quanto meno dal febbraio 1987, ha concesso in godimento esclusivo alla resistente - che già abitava CP_2 insieme ai genitori la maggior parte dell'immobile (ossia tutto, salvo quello abitato dalla famiglia di – ed al di lei marito, una porzione della villa, gratuitamente. Pt_3
L'esatta individuazione della porzione concessa in uso esclusivo è controversa, giacché i resistenti la indicano in quella sopra descritta al numero 1), mentre, a detta del ricorrente, essa concerne la sola camera da letto col bagno a servizio, ma non anche la sala da pranzo, che dice essere sempre stata utilizzata in comune tra loro.
I fatti esposti sono, come si è detto, pacifici, mentre ne è controversa la qualificazione giuridica: secondo il ricorrente, i resistenti hanno il godimento dell'immobile quali comodatari, mentre questi ultimi si affermano possessori da ben oltre vent'anni, in forza del potere di fatto esercitato sul bene, ai sensi dell'art. 1141 c.c.
La tesi dei resistenti non merita accoglimento, in quanto non è suffragata dalle risultanze processuali.
9 Essendo incontroverso che ha trasferito gratuitamente ai resistenti il Parte_1 godimento della porzione immobiliare in contestazione, perché la utilizzassero come casa familiare, è indubbio che costoro fossero, all'epoca, comodatari, ricorrendo tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale previsto dall'art. 1803 c.c., per il quale non è prevista la forma scritta ad substantiam, non ricadendo esso nella previsione normativa invocata (art. 1350 c.c..
Cfr. Cass. n.11620/1990).
Essi sono titolari di un diritto personale di godimento e, come tali, detentori qualificati del bene, sicché non è configurabile in capo a loro l'animus possidendi utile ad usucapire, ex art. 1141, primo comma, c.c. (“Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”).
I resistenti hanno dedotto di possedere il bene in contestazione perché, quanto meno da febbraio 1987, “ne usano e ne godono come proprietari, in via esclusiva, sia rispetto ai loro congiunti …, sia rispetto ai terzi”, visto che esso “è munito di chiavi di accesso individuali e specifiche”, delle quali nessun altro detiene copia;
hanno stabilito là la residenza stabile, insieme alla figlia, e ivi ricevono la corrispondenza;
pagano “in via esclusiva le spese e gli oneri di qualunque genere afferenti all'immobile”, sia ordinari che straordinari, e, in particolare, la TARI;
nessuno “ha mai contestato il loro possesso uti domini”, se non di recente, ma allorché già era maturato il termine ventennale per usucapire.
Orbene, perché sia configurabile possesso utile ai fini dell'usucapione è indispensabile che il detentore muti il titolo del godimento: “Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore” (art. 1141, comma secondo ,
c.c.).
I resistenti, tuttavia, non hanno allegato, già in astratto, condotte idonee a dimostrare inequivocabilmente l'interversione nel possesso, perché i fatti indicati non sono incompatibili con il possesso avverso e nessuno di essi integra l'opposizione prevista dalla disposizione citata, che deve necessariamente estrinsecarsi in atti esteriori, che manifestano, anche solo implicitamente, l'intenzione di negare l'altrui diritto e di escludere costui dal possesso mediato.
E, infatti, non sono incompatibili col comodato (a) la circostanza che essi abbiano sostenuto
10 spese per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria del bene e per la sua utilizzazione (i.e. pagamento della tassa sui rifiuti), stante il disposto dell'art. 1808 c.c., che riconosce al comodatario il diritto al rimborso solo delle spese straordinarie, purché necessarie ed urgenti, così implicitamente, ma inequivocabilmente, ammettendo che il comodato sussiste anche allorché il comodatario sostenga esborsi per l'uso del bene, e (b) neppure il fatto che la porzione immobiliare da essi detenuta sia munita di chiavi in loro esclusivo possesso, giacché il comodatario ben può avere (e, di regola, ha) il godimento esclusivo (anziché comune) del bene concessogli (in uso promiscuo). Nel caso in esame, gli stessi resistenti hanno allegato che la porta di accesso alla porzione da essi rivendicata è munita di chiave di cui essi hanno l'esclusiva disponibilità sin dal 1987, allorché fu loro data in godimento, sicché tale circostanza non configura un atto di opposizione al ricorrente, finalizzato ad escluderlo dal possesso, verificatosi nel corso del rapporto, idoneo a dimostrare l'interversione della detenzione qualificata in possesso.
L'eccezione di usucapione deve essere rigettata.
Per converso, è accertata l'esistenza di un rapporto di comodato avente ad oggetto la porzione immobiliare abitata dai resistenti, porzione che è pacificamente in loro godimento (esclusivo, quanto alla tavernetta ed al piano primo, mentre, quanto al piano terra/rialzato è controverso se il comodato sia esclusivo o promiscuo, ossia con contestuale uso da parte del proprietario e possessore).
5. Ciò detto, la domanda del ricorrente di “accertamento del diritto alla immediata restituzione dell'immobile” è infondata.
Il rapporto dedotto in lite deve essere qualificato come comodato ex art. 1809 c.c., conformemente all'orientamento giurisprudenziale richiamato dai resistenti. Ciò in quanto è incontroverso che la porzione immobiliare in contestazione è stata concessa in godimento alla figlia ed al genero del ricorrente per soddisfare le esigenze abitative della famiglia, allorché si è formata. Sebbene non sia stato convenuto un termine, esso non ricade nella fattispecie prevista dall'art. 1810 c.c. (“Comodato senza determinazione di durata”), giacché risulta provato l'uso abitativo cui era destinato;
conseguentemente, l'obbligo di restituzione, in capo al comodatario, sussiste “quando se ne è servito in conformità al contratto” (art. 1809 c.c.) e, quindi, nella
11 fattispecie, allorché i resistenti cesseranno di utilizzarlo come casa familiare, circostanza non ricorrente, allo stato (cfr. Cass. Civ. n. 13592/2011 e n. 2711/2017: “il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i coniugi. Ne consegue che il rilascio dell'immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2, solo nell'ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità”. In termini, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072).
6. La domanda di condanna al rilascio dell'immobile, fondata sul diverso profilo della dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, quali “principi generali del diritto civile che disciplinano i rapporti contrattuali”, non può essere accolta.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, l'inadempimento contrattuale dei resistenti per violazione dell'obbligo legale di comportarsi lealmente durante l'esecuzione del contratto, ex art. 1375
c.c.. Tuttavia, “il rimedio generale della risoluzione per inadempimento non può essere utilizzato in relazione al contratto di comodato, che è contratto essenzialmente gratuito”, in quanto esso è previsto a tutela dei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. civ. Sez. III Sent.,
18/03/2014, n. 6203). In caso di inadempimento del comodatario, al comodante è consentito di chiedere la restituzione anticipata del bene dato in comodato (art. 1804 c.c.), ma esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, quali il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene, e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante (Cass. ult. cit.), situazione che non ricorre, e nemmeno
è stata allegata, nel caso in esame.
Per completezza, giova evidenziare che il ricorrente non ha fornito alcuna prova, e nemmeno ha articolato mezzi istruttori, per dimostrare i lamentati atti di violenza ed intimidazione patiti, essendosi limitato a versare in atti due denunce-querele che, in quanto di provenienza
12 unilaterale dello stesso , non hanno idoneo valore probatorio circa l'effettiva Parte_1 esistenza delle circostanze narrate.
La domanda deve essere respinta e, con essa, quelle conseguenziali risarcitorie.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1. accerta l'esistenza di un contratto di comodato tra le parti, avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in IN DE EC, via Puccini n. 5, come indicata in motivazione;
2. rigetta le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
3. dichiara il difetto di interesse dei resistenti ad accertare la presunta falsità della sottoscrizione apposta dal ricorrente alla procura alle liti rilasciata in data 3 ottobre 2024;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai resistenti;
5. condanna e alla refusione, in favore di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre al Parte_1
15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA se dovute, ed € 286,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Milano, 08/07/2025 .
Il Giudice Francesca Savignano
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