CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. LE De IA - Consigliere relatore
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 174/2023 promossa in grado d'appello d a
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Barone Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salato
APPELLATO
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo CP_2
APPELLATO
All'udienza di discussione dell'11 settembre 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05/01/2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Trapani G.L., chiedendo il riconoscimento della
[...] illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogatogli senza preavviso e in assenza di giustificato motivo oggettivo, nonché l'accertamento del maggiore orario lavorativo svolto alle dipendenze della società e, per l'effetto, la condanna della resistente alla corresponsione dell'importo complessivo di € 13.000,00 (a titolo di indennità per licenziamento illegittimo e di indennità sostitutiva del mancato preavviso) e di € 17.000,00 (a titolo di: differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, lavoro festivo e sulla 13a e 14a mensilità e sul T.F.R.; indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto, per mancati riposi compensativi, per mancata fruizione dei permessi retribuiti, per mancato godimento delle ferie;
trattenute illegittime contabilizzate in busta paga per permessi non retribuiti) con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
A fondamento della propria pretesa, deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, con la qualifica di macellaio, dal 03/08/2020 al 31/08/2021, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio e Terziario;
- che il rapporto di lavoro era stato inizialmente formalizzato, con contratto del 30/07/2020, come a tempo determinato e part-time (n. 36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi, ripartite dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) e, successivamente, convertito in tempo pieno (dal 05/10/2020) e indeterminato (dal 02/02/2021), con l'orario di lavoro previsto dal CCNL di settore;
- di aver, tuttavia, lavorato “sin dall'inizio del rapporto di lavoro” con orario di lavoro coincidente agli orari di apertura del supermercato (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:30), fatta eccezione per il mercoledì in cui lavorava solo la mattina (dalle 8:00 alle 13:30), e di aver prestato la propria attività lavorativa anche per due domeniche al mese (dalle 8:00 alle 13:30), per un totale di 55 ore e mezza settimanali ed ulteriori n. 11 ore di lavoro festivo mensile;
- di aver, pertanto, usufruito di un riposo settimanale di sole 4 ore e mezza (il mercoledì pomeriggio) nelle settimane in cui aveva prestato lavoro festivo domenicale;
- di non aver, peraltro, usufruito dei permessi retribuiti (non figuranti in busta paga) né dei permessi non retribuiti (inseriti in busta paga nonostante la mancata fruizione, con illegittime trattenute) e neppure di tutte le ferie a disposizione (avendo goduto di 10 giorni di ferie nel 2020 e di 9 giorni nel 2021, con erronea indicazione in busta paga della fruizione di n. 24 giorni di ferie ad agosto 2021);
- di aver, infine, ricevuto in data 01/09/2021, senza il rispetto del termine di preavviso, lettera di licenziamento, datata 01/08/2021, per giustificato motivo oggettivo con la quale veniva comunicato che “A seguito di riduzione del personale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda”;
- di aver impugnato, in via stragiudiziale, il predetto atto, con lettera del 23/09/2021, inviata sia a mezzo pec sia tramite raccomandata a/r, lamentando l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e il mancato preavviso del recesso datoriale;
Instaurato il contradditorio, con memoria del 18/02/2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando gli orari di lavoro dedotti dal lavoratore tramite Controparte_1 ricostruzione di una diversa articolazione oraria che andava, fino al 04/10/2021, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:30 alle ore 19:30 (tranne il mercoledì pomeriggio), e dal 05/10/2021 (data di conversione del contratto a tempo pieno), dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 (tranne il mercoledì pomeriggio) e per “due/tre domeniche, per particolari e non previste esigenze lavorative”. Sosteneva, inoltre, la correttezza delle buste paga quanto alla indicazione dei permessi e delle ferie fruiti e, con riguardo al licenziamento impugnato, deduceva si fosse in presenza di “dimissioni volontarie del lavoratore”, il quale avrebbe chiesto “che la cessazione del rapporto di lavoro avvenisse a cura del datore di lavoro, per permettere al lavoratore di beneficiare dell'indennità di disoccupazione”.
Con memoria dell'01/09/2022 si costituiva in giudizio l' CP_2
Con sentenza n. 501/2022 del 22/11/2022, istruita oralmente la causa, il G.L. accoglieva parzialmente il ricorso proposto, dichiarando l'illegittimità del licenziamento impugnato e condannando la società convenuta al pagamento, in favore del lavoratore, dell'indennità ex art. 8 L. 604/1966 quantificabile in n. 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto della breve durata del rapporto lavorativo e delle dimensioni dell'azienda.
In particolare, riteneva non fornita dalla società resistente la prova della simulazione (consistente nell'accordo simulatorio tra le parti volto a far apparire le dimissioni rassegnate come licenziamento), essendo stati dedotti sul punto solo fatti indiziari (l'insofferenza del lavoratore) e stante la lettera di licenziamento formalizzata dal datore di lavoro;
altresì, riteneva non sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso e neppure dimostrata l'impossibilità di procedere al repechage, sì da riconoscere il diritto alla tutela indennitaria di cui all'art. 8 L. 604/1966.
Tuttavia, non reputava dimostrate le circostanze dedotte inerenti all'orario di lavoro osservato e alle ulteriori voci retributive richieste, non essendo emersa dall'istruttoria orale una risultanza concorde ed omogenea circa l'orario lavorativo effettivamente espletato (tenuto conto che, una parte dei testimoni, ha riferito lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo la fascia oraria 8:00-13:30 e 16:00-20:30, e l'altra parte, invece, quella delle 8:30-13:00 e 16:30-20:00).
Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 quale, col primo motivo di gravame, lamenta la mancata condanna della società datrice alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, pur riconosciuta la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (e non per dimissioni volontarie), evidenziando come controparte non avesse contestato l'allegata fittizietà del termine di preavviso indicato nella lettera di licenziamento e, anzi, avesse dichiarato espressamente nei propri scritti difensivi di aver predisposto la suddetta lettera soltanto successivamente al
27/08/2021. Quale secondo motivo d'appello, censura la sentenza impugnata per le mancata condanna della al pagamento degli emolumenti retributivi non corrisposti e non CP_1 contabilizzati in busta paga (contestando, in particolar modo, quella di agosto 2021), dovuti “a prescindere dall'orario di lavoro svolto”, quali 14a mensilità per l'anno 2021, indennità per permessi retribuiti non goduti e indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Col terzo motivo si duole del mancato accertamento del maggiore orario di lavoro svolto e, della conseguente mancata condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione del maggior orario di lavoro ordinario, straordinario e festivo svolto (insistendo, in particolare, sulla comprovata circostanza, per espressa ammissione di controparte nella propria memoria costitutiva, dell'espletamento di lavoro festivo domenicale) e delle differenze sulla 13a, 14a e sul TFR, nonché delle indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto e quella per mancati riposi compensativi. Col quarto motivo di gravame, insiste sulla regolarizzazione della propria posizione contributiva, in conseguenza dell'accoglimento delle superiori doglianze. Infine, censura il capo delle spese, ritenendo erronea la compensazione delle spese di lite tra le parti, non avendo il primo Giudice dato adeguata rilevanza al rifiuto espresso dalla alla proposta transattiva dallo stesso formulata in udienza. CP_1
Si è costituita in questo grado la che, resistendo al gravame, ha chiesto la CP_1 conferma della pronuncia di prime cure. L' si è costituito con memoria del 05/02/2025, rimettendosi alle determinazioni di CP_2 questa Corte ai fini della eventuale regolarizzazione della posizione contributiva dell'appellante. All'udienza dell'11 settembre 2025, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** Il primo motivo di gravame è fondato. Per come ammesso dalla stessa società datrice, infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato “intimato verbalmente il 27.08.2021 e formalizzato nella lettera consegnata allo stesso in data 01.09.2021” (cfr. memoria di primo grado della pp. CP_1
3-4), risultando, pertanto, pacificamente fittizia la data (01/08/2021) riportata nella lettera di recesso datoriale (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di entrambe le parti). Essendo emerso dalla documentazione versata in atti il mancato preavviso del licenziamento irrogato, spetta al lavoratore appellante la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, così come calcolata (e non contestata) con note difensive dallo stesso depositate telematicamente il 28/08/2025, nell'ammontare di € 2.200,50.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, sono fondati in parte. Con riguardo al maggior orario lavorativo svolto, nonostante la discordanza delle prove testimoniali raccolte sul punto in primo grado, lo stesso risulta pacificamente ammesso dalla società datrice nei propri scritti difensivi di prime cure, avendo dedotto che il al momento dell'assunzione a tempo parziale e determinato, “lavorava dal lunedì Pt_1 al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle 16.30 alle ore 19.30, tranne il mercoledì che lavorava solo la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00” e che “dal mese di ottobre dell'anno 2021 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00, tranne il mercoledì che lavorava solo la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00” e che, a seguito della conversione in full- time e indeterminato, “non lavorava le domeniche ad eccezione di due/tre domeniche, per particolari e non previste esigenze lavorative” (cfr. memoria di primo grado, p. 2). L'articolazione oraria sopra riferita dallo stesso datore (in regime part-time di n. 39 ore settimanali e, in regime full-time, di n. 44 ore e mezza settimanali e n. 49 ore settimanali nelle settimane con lavoro festivo domenicale) è superiore, tanto a quella indicata nel contratto individuale di lavoro al momento dell'assunzione part-time (che riporta un orario di lavoro di n. 36 ore settimanali da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 - doc. 1 appellante) quanto a quella indicata nel CCNL di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi (art. 108 CCNL Commercio e Terziario). Ne deriva il riconoscimento delle differenze retributive per il maggiore orario svolto, per l'espletamento di lavoro festivo domenicale mattutino (da ottobre 2021, in regime orario full-time) e degli ulteriori importi conseguentemente maturati a titolo di 13a, 14a e TFR. Non spettano, invece, le indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto e per mancato riposi compensativi, tenuto conto che, finanche nelle settimane di lavoro domenicale festivo, il ha potuto godere di 24 ore di riposo settimanale (ripartite Pt_1 tra il mercoledì pomeriggio e la domenica pomeriggio – art. 125 CCNL), nonché delle 11 ore di riposo giornaliero (art. 108 CCNL) tra un turno e l'altro.
Del pari, non può riconoscersi l'indennità per permessi retribuiti non goduti, non avendo il lavoratore dimostrato di essersi assentato in determinati giorni e, per quei giorni, di averne fatto richiesta. Per quel che attiene, infine, all'indicazione in busta paga di trattenute illegittime per permessi non retribuiti in realtà mai fruiti, da un raffronto tra le buste paga e i LUL prodotti dalla società datrice in prime cure su richiesta del G.L., deve osservarsi che nella busta paga di settembre 2020 risulta la fruizione di permessi non retribuiti che, tuttavia, non trovano riscontro nel relativo LUL di settembre 2020, non risultando alcuna assenza né richiesta di permesso (cfr. fascicolo di primo grado). Con riguardo all'inserimento nella busta paga di agosto 2021 di ferie in realtà non godute, per le quali sarebbe spettata la relativa indennità sostitutiva, vale premettere che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e, di regola, irrinunciabile del lavoratore (sancito dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE: causa C-619/16 del 6.11.2018), salvo la possibilità di rinunciavi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per godere della indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute (Cass. Sez. L., Sentenza n. 21780 del 08/07/2022). Sul punto, la società appellata si limita ad affermare la – non dimostrata – correttezza della busta paga espressamente contestata e il valore probatorio della stessa, che tuttavia non può ritenersi sussistente, trattandosi di atto redatto unilateralmente dal datore successivamente (07.09.2021) alla cessazione del rapporto di lavoro (01.09.2021) e, comunque, non sottoscritto dal lavoratore;
sicché, diversamente da quanto sostenuto, non può valere a dimostrare l'effettiva fruizione dei giorni di ferie ivi indicati. Risultano, invero, logicamente condivisibili le argomentazioni di parte appellante (non specificatamente contestate dal datore, per come sopra anticipato), il quale deduce di aver usufruito, in luogo dei n. 24 giorni inseriti in busta paga, di soli n. 6 giorni di ferie ad agosto 2021 (col relativo diritto a poter usufruire ancora di n. 19 giorni) e di non aver avuto ragione di richiedere nel solo mese di agosto tutte le ferie annuali residue, soprattutto non essendo ancora, al tempo, a conoscenza della prossima cessazione del rapporto lavorativo (del quale sarebbe stato reso edotto verbalmente il 27.08.2021 e formalmente l'01.09.2021). La Corte ha ritenuto necessario, stante le superiori considerazioni, il conferimento di incarico a c.t.u. contabile, le cui conclusioni – rispetto alle quali parte appellante non ha mosso contestazione alcuna - conducono ad individuare un credito complessivo in favore di nei confronti della datrice pari ad € 7.425,39 per tutte le Parte_1 CP_1 voci sopra riconosciute. A tale importo deve aggiungersi la somma spettante a titolo di indennità di mancato preavviso, erroneamente omessa nel quesito formulato al c.t.u. e tuttavia validamente enucleata alla stregua dei parametri contrattuali applicabili in complessivi € 2.200,50. Non meritano apprezzamento gli ulteriori rilievi mossi da parte appellata – in merito al contestato computo della voce retributiva denominata “elemento di garanzia retributiva” che la ritiene doversi circoscrivere in base al CCNL applicabile ai soli lavoratori CP_1 dipendenti dall'1.1.2015 al 31.10.2017, avendone il c.t.u. consivisibilmente accertato l'intervenuto pagamento in favore del anche oltre la data indicata (periodo Pt_1 gennaio – luglio 2021) a significarne il connotato di trattamento di miglior favore stabilmente riconosciuto al lavoratore. Al condannatorio per le differenze retributive accertate segue l'obbligo dell'azienda di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del nei confronti Pt_1 dell' CP_2
Per la ragioni che precedono la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, condannandosi la al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 9.625,89 (di cui € 2.200,50 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed
€ 7.452,39, a titolo di credito complessivo calcolato dal c.t.u. contabile) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1 giugno 2025 al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore appellante. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si CP_1 liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo in atti, con Parte_1 compensazione nei confronti dell' e spese di consulenza definitivamente poste a carico CP_2 dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Trapani in data 22 novembre 2022, condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di € 9.625,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1 giugno 2025 al soddisfo. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al versamento CP_1 della contribuzione previdenziale correlata alle differenze retributive sopra riconosciute. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 in favore di delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Parte_1 rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 2.906,00 per il grado di appello, oltre ,per entrambi, spese generali, iva e cpa.. Compensa le spese del doppio grado nei confronti dell' CP_2
Pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. nel presente grado CP_1 espletata. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Palermo 11 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
LE De IA IA G. Di RC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. LE De IA - Consigliere relatore
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 174/2023 promossa in grado d'appello d a
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Barone Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salato
APPELLATO
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo CP_2
APPELLATO
All'udienza di discussione dell'11 settembre 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05/01/2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Trapani G.L., chiedendo il riconoscimento della
[...] illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogatogli senza preavviso e in assenza di giustificato motivo oggettivo, nonché l'accertamento del maggiore orario lavorativo svolto alle dipendenze della società e, per l'effetto, la condanna della resistente alla corresponsione dell'importo complessivo di € 13.000,00 (a titolo di indennità per licenziamento illegittimo e di indennità sostitutiva del mancato preavviso) e di € 17.000,00 (a titolo di: differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro straordinario, lavoro festivo e sulla 13a e 14a mensilità e sul T.F.R.; indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto, per mancati riposi compensativi, per mancata fruizione dei permessi retribuiti, per mancato godimento delle ferie;
trattenute illegittime contabilizzate in busta paga per permessi non retribuiti) con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.
A fondamento della propria pretesa, deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, con la qualifica di macellaio, dal 03/08/2020 al 31/08/2021, con inquadramento nel IV livello CCNL Commercio e Terziario;
- che il rapporto di lavoro era stato inizialmente formalizzato, con contratto del 30/07/2020, come a tempo determinato e part-time (n. 36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi, ripartite dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) e, successivamente, convertito in tempo pieno (dal 05/10/2020) e indeterminato (dal 02/02/2021), con l'orario di lavoro previsto dal CCNL di settore;
- di aver, tuttavia, lavorato “sin dall'inizio del rapporto di lavoro” con orario di lavoro coincidente agli orari di apertura del supermercato (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:30), fatta eccezione per il mercoledì in cui lavorava solo la mattina (dalle 8:00 alle 13:30), e di aver prestato la propria attività lavorativa anche per due domeniche al mese (dalle 8:00 alle 13:30), per un totale di 55 ore e mezza settimanali ed ulteriori n. 11 ore di lavoro festivo mensile;
- di aver, pertanto, usufruito di un riposo settimanale di sole 4 ore e mezza (il mercoledì pomeriggio) nelle settimane in cui aveva prestato lavoro festivo domenicale;
- di non aver, peraltro, usufruito dei permessi retribuiti (non figuranti in busta paga) né dei permessi non retribuiti (inseriti in busta paga nonostante la mancata fruizione, con illegittime trattenute) e neppure di tutte le ferie a disposizione (avendo goduto di 10 giorni di ferie nel 2020 e di 9 giorni nel 2021, con erronea indicazione in busta paga della fruizione di n. 24 giorni di ferie ad agosto 2021);
- di aver, infine, ricevuto in data 01/09/2021, senza il rispetto del termine di preavviso, lettera di licenziamento, datata 01/08/2021, per giustificato motivo oggettivo con la quale veniva comunicato che “A seguito di riduzione del personale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda”;
- di aver impugnato, in via stragiudiziale, il predetto atto, con lettera del 23/09/2021, inviata sia a mezzo pec sia tramite raccomandata a/r, lamentando l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e il mancato preavviso del recesso datoriale;
Instaurato il contradditorio, con memoria del 18/02/2022 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando gli orari di lavoro dedotti dal lavoratore tramite Controparte_1 ricostruzione di una diversa articolazione oraria che andava, fino al 04/10/2021, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:30 alle ore 19:30 (tranne il mercoledì pomeriggio), e dal 05/10/2021 (data di conversione del contratto a tempo pieno), dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 (tranne il mercoledì pomeriggio) e per “due/tre domeniche, per particolari e non previste esigenze lavorative”. Sosteneva, inoltre, la correttezza delle buste paga quanto alla indicazione dei permessi e delle ferie fruiti e, con riguardo al licenziamento impugnato, deduceva si fosse in presenza di “dimissioni volontarie del lavoratore”, il quale avrebbe chiesto “che la cessazione del rapporto di lavoro avvenisse a cura del datore di lavoro, per permettere al lavoratore di beneficiare dell'indennità di disoccupazione”.
Con memoria dell'01/09/2022 si costituiva in giudizio l' CP_2
Con sentenza n. 501/2022 del 22/11/2022, istruita oralmente la causa, il G.L. accoglieva parzialmente il ricorso proposto, dichiarando l'illegittimità del licenziamento impugnato e condannando la società convenuta al pagamento, in favore del lavoratore, dell'indennità ex art. 8 L. 604/1966 quantificabile in n. 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto della breve durata del rapporto lavorativo e delle dimensioni dell'azienda.
In particolare, riteneva non fornita dalla società resistente la prova della simulazione (consistente nell'accordo simulatorio tra le parti volto a far apparire le dimissioni rassegnate come licenziamento), essendo stati dedotti sul punto solo fatti indiziari (l'insofferenza del lavoratore) e stante la lettera di licenziamento formalizzata dal datore di lavoro;
altresì, riteneva non sussistente il giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso e neppure dimostrata l'impossibilità di procedere al repechage, sì da riconoscere il diritto alla tutela indennitaria di cui all'art. 8 L. 604/1966.
Tuttavia, non reputava dimostrate le circostanze dedotte inerenti all'orario di lavoro osservato e alle ulteriori voci retributive richieste, non essendo emersa dall'istruttoria orale una risultanza concorde ed omogenea circa l'orario lavorativo effettivamente espletato (tenuto conto che, una parte dei testimoni, ha riferito lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo la fascia oraria 8:00-13:30 e 16:00-20:30, e l'altra parte, invece, quella delle 8:30-13:00 e 16:30-20:00).
Per la parziale riforma della predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 quale, col primo motivo di gravame, lamenta la mancata condanna della società datrice alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, pur riconosciuta la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (e non per dimissioni volontarie), evidenziando come controparte non avesse contestato l'allegata fittizietà del termine di preavviso indicato nella lettera di licenziamento e, anzi, avesse dichiarato espressamente nei propri scritti difensivi di aver predisposto la suddetta lettera soltanto successivamente al
27/08/2021. Quale secondo motivo d'appello, censura la sentenza impugnata per le mancata condanna della al pagamento degli emolumenti retributivi non corrisposti e non CP_1 contabilizzati in busta paga (contestando, in particolar modo, quella di agosto 2021), dovuti “a prescindere dall'orario di lavoro svolto”, quali 14a mensilità per l'anno 2021, indennità per permessi retribuiti non goduti e indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Col terzo motivo si duole del mancato accertamento del maggiore orario di lavoro svolto e, della conseguente mancata condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione del maggior orario di lavoro ordinario, straordinario e festivo svolto (insistendo, in particolare, sulla comprovata circostanza, per espressa ammissione di controparte nella propria memoria costitutiva, dell'espletamento di lavoro festivo domenicale) e delle differenze sulla 13a, 14a e sul TFR, nonché delle indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto e quella per mancati riposi compensativi. Col quarto motivo di gravame, insiste sulla regolarizzazione della propria posizione contributiva, in conseguenza dell'accoglimento delle superiori doglianze. Infine, censura il capo delle spese, ritenendo erronea la compensazione delle spese di lite tra le parti, non avendo il primo Giudice dato adeguata rilevanza al rifiuto espresso dalla alla proposta transattiva dallo stesso formulata in udienza. CP_1
Si è costituita in questo grado la che, resistendo al gravame, ha chiesto la CP_1 conferma della pronuncia di prime cure. L' si è costituito con memoria del 05/02/2025, rimettendosi alle determinazioni di CP_2 questa Corte ai fini della eventuale regolarizzazione della posizione contributiva dell'appellante. All'udienza dell'11 settembre 2025, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** Il primo motivo di gravame è fondato. Per come ammesso dalla stessa società datrice, infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato “intimato verbalmente il 27.08.2021 e formalizzato nella lettera consegnata allo stesso in data 01.09.2021” (cfr. memoria di primo grado della pp. CP_1
3-4), risultando, pertanto, pacificamente fittizia la data (01/08/2021) riportata nella lettera di recesso datoriale (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di entrambe le parti). Essendo emerso dalla documentazione versata in atti il mancato preavviso del licenziamento irrogato, spetta al lavoratore appellante la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, così come calcolata (e non contestata) con note difensive dallo stesso depositate telematicamente il 28/08/2025, nell'ammontare di € 2.200,50.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, sono fondati in parte. Con riguardo al maggior orario lavorativo svolto, nonostante la discordanza delle prove testimoniali raccolte sul punto in primo grado, lo stesso risulta pacificamente ammesso dalla società datrice nei propri scritti difensivi di prime cure, avendo dedotto che il al momento dell'assunzione a tempo parziale e determinato, “lavorava dal lunedì Pt_1 al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle 16.30 alle ore 19.30, tranne il mercoledì che lavorava solo la mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00” e che “dal mese di ottobre dell'anno 2021 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00, tranne il mercoledì che lavorava solo la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00” e che, a seguito della conversione in full- time e indeterminato, “non lavorava le domeniche ad eccezione di due/tre domeniche, per particolari e non previste esigenze lavorative” (cfr. memoria di primo grado, p. 2). L'articolazione oraria sopra riferita dallo stesso datore (in regime part-time di n. 39 ore settimanali e, in regime full-time, di n. 44 ore e mezza settimanali e n. 49 ore settimanali nelle settimane con lavoro festivo domenicale) è superiore, tanto a quella indicata nel contratto individuale di lavoro al momento dell'assunzione part-time (che riporta un orario di lavoro di n. 36 ore settimanali da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 - doc. 1 appellante) quanto a quella indicata nel CCNL di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi (art. 108 CCNL Commercio e Terziario). Ne deriva il riconoscimento delle differenze retributive per il maggiore orario svolto, per l'espletamento di lavoro festivo domenicale mattutino (da ottobre 2021, in regime orario full-time) e degli ulteriori importi conseguentemente maturati a titolo di 13a, 14a e TFR. Non spettano, invece, le indennità per fruizione di riposi settimanali inferiori al dovuto e per mancato riposi compensativi, tenuto conto che, finanche nelle settimane di lavoro domenicale festivo, il ha potuto godere di 24 ore di riposo settimanale (ripartite Pt_1 tra il mercoledì pomeriggio e la domenica pomeriggio – art. 125 CCNL), nonché delle 11 ore di riposo giornaliero (art. 108 CCNL) tra un turno e l'altro.
Del pari, non può riconoscersi l'indennità per permessi retribuiti non goduti, non avendo il lavoratore dimostrato di essersi assentato in determinati giorni e, per quei giorni, di averne fatto richiesta. Per quel che attiene, infine, all'indicazione in busta paga di trattenute illegittime per permessi non retribuiti in realtà mai fruiti, da un raffronto tra le buste paga e i LUL prodotti dalla società datrice in prime cure su richiesta del G.L., deve osservarsi che nella busta paga di settembre 2020 risulta la fruizione di permessi non retribuiti che, tuttavia, non trovano riscontro nel relativo LUL di settembre 2020, non risultando alcuna assenza né richiesta di permesso (cfr. fascicolo di primo grado). Con riguardo all'inserimento nella busta paga di agosto 2021 di ferie in realtà non godute, per le quali sarebbe spettata la relativa indennità sostitutiva, vale premettere che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e, di regola, irrinunciabile del lavoratore (sancito dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia UE: causa C-619/16 del 6.11.2018), salvo la possibilità di rinunciavi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per godere della indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute (Cass. Sez. L., Sentenza n. 21780 del 08/07/2022). Sul punto, la società appellata si limita ad affermare la – non dimostrata – correttezza della busta paga espressamente contestata e il valore probatorio della stessa, che tuttavia non può ritenersi sussistente, trattandosi di atto redatto unilateralmente dal datore successivamente (07.09.2021) alla cessazione del rapporto di lavoro (01.09.2021) e, comunque, non sottoscritto dal lavoratore;
sicché, diversamente da quanto sostenuto, non può valere a dimostrare l'effettiva fruizione dei giorni di ferie ivi indicati. Risultano, invero, logicamente condivisibili le argomentazioni di parte appellante (non specificatamente contestate dal datore, per come sopra anticipato), il quale deduce di aver usufruito, in luogo dei n. 24 giorni inseriti in busta paga, di soli n. 6 giorni di ferie ad agosto 2021 (col relativo diritto a poter usufruire ancora di n. 19 giorni) e di non aver avuto ragione di richiedere nel solo mese di agosto tutte le ferie annuali residue, soprattutto non essendo ancora, al tempo, a conoscenza della prossima cessazione del rapporto lavorativo (del quale sarebbe stato reso edotto verbalmente il 27.08.2021 e formalmente l'01.09.2021). La Corte ha ritenuto necessario, stante le superiori considerazioni, il conferimento di incarico a c.t.u. contabile, le cui conclusioni – rispetto alle quali parte appellante non ha mosso contestazione alcuna - conducono ad individuare un credito complessivo in favore di nei confronti della datrice pari ad € 7.425,39 per tutte le Parte_1 CP_1 voci sopra riconosciute. A tale importo deve aggiungersi la somma spettante a titolo di indennità di mancato preavviso, erroneamente omessa nel quesito formulato al c.t.u. e tuttavia validamente enucleata alla stregua dei parametri contrattuali applicabili in complessivi € 2.200,50. Non meritano apprezzamento gli ulteriori rilievi mossi da parte appellata – in merito al contestato computo della voce retributiva denominata “elemento di garanzia retributiva” che la ritiene doversi circoscrivere in base al CCNL applicabile ai soli lavoratori CP_1 dipendenti dall'1.1.2015 al 31.10.2017, avendone il c.t.u. consivisibilmente accertato l'intervenuto pagamento in favore del anche oltre la data indicata (periodo Pt_1 gennaio – luglio 2021) a significarne il connotato di trattamento di miglior favore stabilmente riconosciuto al lavoratore. Al condannatorio per le differenze retributive accertate segue l'obbligo dell'azienda di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del nei confronti Pt_1 dell' CP_2
Per la ragioni che precedono la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, condannandosi la al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 complessivo di € 9.625,89 (di cui € 2.200,50 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed
€ 7.452,39, a titolo di credito complessivo calcolato dal c.t.u. contabile) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1 giugno 2025 al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore appellante. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata e si CP_1 liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo in atti, con Parte_1 compensazione nei confronti dell' e spese di consulenza definitivamente poste a carico CP_2 dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Trapani in data 22 novembre 2022, condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di € 9.625,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1 giugno 2025 al soddisfo. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al versamento CP_1 della contribuzione previdenziale correlata alle differenze retributive sopra riconosciute. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_1 in favore di delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, Parte_1 rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 2.906,00 per il grado di appello, oltre ,per entrambi, spese generali, iva e cpa.. Compensa le spese del doppio grado nei confronti dell' CP_2
Pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. nel presente grado CP_1 espletata. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Palermo 11 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
LE De IA IA G. Di RC