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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.17666/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) e (C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania
[...] Parte_3 C.F._3
Viale Vittorio Veneto n. 131, presso lo studio dell'Avv. Elena Cassella, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore e riassunzione del processo interrotto;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Acireale Corso CP_1 C.F._4
Umberto n.166, presso lo studio dell'Avv. Carlo Francesco Grassi Bertazzi che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
(c.f. ), elett. domiciliato in Catania via Caronda Parte_4 CodiceFiscale_5
n.333 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rapisarda, deceduta in corso di causa, e a seguito della riassunzione i suoi eredi;
CONVENUTI
( D) Controparte_2 CodiceFiscale_6
CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 27.11.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
1
[...] hanno convenuto in giudizio e , nella qualità Parte_4 CP_1 Controparte_2 di eredi di , deceduto in data 15/07/2019, chiedendo di: “ritenuta la responsabilità Persona_1 del sig.
1. accertare e dichiarare che , e Persona_1 Controparte_3 CP_1
, quali eredi di sono responsabili, ciascuno limitatamente alla Controparte_2 Persona_1 propria quota - rispettivamente, di 1/3 la prima, e di 2/9 ciascuno i secondi - dei danni subiti dagli istanti per tutti i fatti descritti in narrativa;
2. accertare e dichiarare che i danni subiti dagli odierni istanti, per le circostanze di cui in narrativa, vanno liquidati nella somma di € 39.095,00 in favore di
, di € 134.935,00 in favore di e di € 76.949,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
- ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa - oltre
[...] le spese documentate pari a € 200,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 3. per l'effetto, condannare
, in ragione della propria quota di 1/3, a pagare, in favore di , la Controparte_3 Parte_1 somma di € 13.032,00; in favore di , la somma di € 44.978,00; in favore di Parte_2 Pt_3
, la somma di € 25.650,00; ovvero quelle altre somme che saranno accertate, oltre le spese
[...] documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 4. condannare , in ragione della propria quota di 2/9, a CP_1 pagare, in favore di , la somma di € 8.688,00; in favore di , la somma Parte_1 Parte_2 di € 29.986,00; in favore di , la somma di € 17.100,00; ovvero quelle altre somme Parte_3 che saranno accertate, oltre le spese documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 5. condannare in Controparte_2 ragione della propria quota di 2/9, a pagare, in favore di , la somma di € 8.688,00; in Parte_1 favore di la somma di € 29.986,00; in favore di , la somma di € Parte_2 Parte_3
17.100,00; ovvero quelle altre somme che saranno accertate, oltre le spese documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 6. condannare i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 27/10/2020, si è costituita in giudizio Parte_4 contestando la narrazione dei fatti e la misura esorbitante dei danni richiesti e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “reiectis adversis, preliminarmente dichiarare condizione di procedibilità
l'istituto della negoziazione assistita, non esperita dagli attori;
nel merito, per quanto in narrativa, dichiarare generica, inammissibile e/o comunque infondata nell'an debeatur la domanda avversa, oltre che abnorme nel quantum, non provato nel suo ammontare;
si chiede respingersi il mezzo istruttorio della prova testimoniale proposto perché inconducente ai fini del nesso di causalità
2 giuridica disciplinante la fattispecie che ci occcupa e, per l'effetto, si chiede condannarsi in solido gli attori alle spese, compensi ed onorario di causa”.
In data 29.12.2020, si è tardivamente costituito in giudizio contestando le pretese CP_1 attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda di risarcimento danni relativa a fatti estranei a quelli per cui il sig. è stato condannato in sede Persona_1 penale con sentenze passate in giudicato;
2. Rigettare, poiché assolutamente priva di alcun effettivo nesso causale, la domanda attorea così come formulata da parte attrice;
3. In subordine, nel non temuta ipotesi di accertamento del necessario nesso causale, riformare nel quantum la domanda proposta, poiché palesemente abnorme, ingiustificata e comunque non provata nel suo esatto ammontare;
il tutto con la necessaria conseguente riduzione nei limiti ritenuti da Codesto Ill.mo
Giudicante anche all'esito della fase istruttoria”.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova per testi (vedi verbale di udienza del 5/11/2021).
All'udienza del 30/10/2023, il giudizio è stato dichiarato interrotto per il decesso della convenuta
Parte_4
In data 25/01/2024, la parte attrice ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di e delle altre parti, ad esclusione di preso atto dell'intervenuta Pt_4 Parte_4 Controparte_2 rinuncia all'eredità con atto notarile registrato il 21/02/2020, il sig. ha rinunciato Controparte_2 all'eredità del sig. . Persona_1
All'udienza del 18/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, in diritto, va rilevato quanto segue.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni ovvero al danno-evento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (il c.d. danno-conseguenza)” (Cass. civ., n. 8477/2020,
Cass. civ., n. 4318/2019).
Compete, pertanto, al giudice civile esclusivamente l'individuazione e la quantificazione del danno risarcibile atteso che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo
3 all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso, al giudice adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (Cass. civ., n. 5660/2018).
In via generale, l'art. 2059 c.c. consente la riparazione dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, tra i quali rientra l'art. 185 c.p., secondo cui se il fatto illecito si configura come reato, è risarcibile anche il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
L'ambito che qui interessa è, quindi, quello del pregiudizio sofferto dalla persona offesa nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e cioè sia l'interesse alla propria integrità morale, sia quello all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale.
Sul punto, comunque, è utile ricordare che “la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegata e provata” (Cass. civ., n. 4470/18; Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008), dal momento che essa non determina alcuna modifica degli ordinari oneri probatori correlati alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
In relazione a tale posta di danno l'onere probatorio posto a carico della danneggiata è, però, agevolato dal fatto per cui la prova può fondarsi anche solo su elementi presuntivi e indiziari (Cass. civ., sez. I, n.
24643/2021; Cass. civ., sez. I, n. 11779/2021).
E' provata la responsabilità di per i fatti di rilevanza penale al medesimo imputati, Persona_1 in forza della sentenza definitiva del Giudice di Pace di Mascalucia n.182/2012 confermata dalla sentenza di appello n.18/2015 del Tribunale di Catania del 11 giugno 2015, che lo ha condannato al pagamento di €500,00 di multa, per i reati di ingiuria e minaccia ex artt. 81, 594 e 612 c.p., commessi ai danni degli odierni attori, nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede civile. In particolare, egli proferì contro gli attori le seguenti parole: “se non ve ne andate vi ammazzo, ve ne dovete andare, se non ve ne andate vi lancio un vaso in testa, vi ammazzo” e apostrofando “buttana, stuppagghiara scuffata” e altre ingiurie, nonché Parte_2 contro per averle detto: “ti spacco la faccia”. Parte_3
4 Con la sentenza penale definitiva n.58/2017 del Giudice di Pace di Mascalucia lo stesso è stato condannato al pagamento di €800,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede civile per i reati di cui agli artt.595 co.2 e 612 c.p.c. per avere apostrofato , in sede di Parte_1 udienza penale, innanzi al Giudice di Pace, come “ladro e truffatore”, nonché per aver minacciato in altra occasione un male ingiusto (proferendo le seguenti minacce “tu questa tenda non la devi montare sennò ammazzo te e tutta la tua famiglia”).
Con la sentenza definitiva n.25/2014 del Giudice di Pace di Mascalucia D'MI Giuseppe è stato condannato per i reati di ingiuria e minacce ex art.91 594 e 612 c.p. ai danni di sempre Parte_2 con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile (“puttana te ne devi andare.. .pazza scimunita... se non te ne vai a casa ti ammazzo”).
Questi i fatti accertati con vincolo di giudicato vincolante in tale sede civile.
La sentenza di primo grado n.121/2018 del Giudice di Pace di Mascalucia è invece stata seguita dalla pronuncia di appello di estinzione del reato per morte del reo (per minacce di morte al figlio e Pt_1 per tentate lesioni per avere tentato di lanciare un vaso senza tuttavia colpirlo).
Con sentenza n.31/2016 del 24.02.2016 del Giudice di Pace è invece intervenuta l'assoluzione per depenalizzazione per il reato di cui all'art.594 c.p.
L'accertamento del detto fatto risulta invero dall'annotazione di P.G. del 02.11.2012 in atti e confermato dal teste dei Carabinieri , in occasione del quale gettò addosso Tes_1 Testimone_2 alla stessa un secchio di acqua sporca misto a candeggina.
La commissione di fatti illeciti costituenti reato da parte di ai danni degli attori, Persona_1 unitamente alle condanne inflitte in sede penale, costituiscono prova delle offese e delle minacce poste in essere da ai danni degli attori, che, sulla scorta di un vaglio presuntivo devono Persona_1 senz'altro ritenersi fonte di danno non patrimoniale sub specie di danno morale per la lesione dell'onore e della dignità.
Tuttavia, deve escludersi, per difetto di prova sul punto, che le dette condotte, seppur senz'altro causa di offesa all'onore e al decoro e fonte di sofferenza morale soggettiva, possano avere causato nella fattispecie concreta il rilevante danno biologico allegato dalla parte attrice e suffragato sulla scorta della mera produzione di una perizia di parte (in particolare, le pretese attoree ammontano a complessivi €250.979,00, oltre spese, interessi e rivalutazione, così ripartiti: €39.095,00 per Pt_1
, €134.935,00 per e €76.949,00 per con una richiesta
[...] Parte_2 Parte_3 complessiva contenuta entro il limite di €260.000,00).
Invero, non può ritenersi nella fattispecie raggiunta alcuna prova dell'esistenza del nesso causale tra le
5 condotte poste in essere dal D'MI ai danni degli attori e un possibile danno biologico inteso quale lesione psicofisica permanente. Invero, risulta non provato, oltre che inverosimile, che, seppur tenuto conto della gravità delle offese e minacce perpetrate, sicuramente lesive dell'onore e del decoro della persona, i danni da lesione dell'integrità psicofisica sub specie di danno biologico permanente allegate dagli attori possano essere riconducibili alle condotte lesive oggetto di vaglio in tale sede, ai fini del risarcimento del danno.
In assenza di prova sul punto in ordine all'insorgenza negli attori di eventuali disturbi depressivi o post traumatici da stress sub specie di danno biologico permanente, a causa delle dette condotte ingiuriose e minacciose, non può assumere a tal fine rilievo probante la sola produzione di perizie di parte, aventi valore di mera difesa, che non esonera il danneggiato dall'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine alla causalità tra danno evento e danni cd. conseguenza.
Inoltre, le perizie agli atti narrano di fatti ulteriori rispetto a quelli accertati in sede penale, che invero risultano essere episodi specifici per quanto senz'altro offensivi dell'onore della dignità e della reputazione, senza peraltro consentire di escludere ragionevolmente cause preesistenti o alternative di eventuali danni permanenti ivi indicati (gravi disturbi depressivi, etc), dovuti a fattori soggettivi ed estranei alle condotte poste in essere dal per gli episodi oggetto di vaglio in sede Persona_1 penale e anche per gli ulteriori episodi sopra riportati.
La consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 20347/2017 e Cass. n. 1614/2022;
Cass. n. 33503 del 27/12/2018).
Alcun ulteriore elemento di prova, né alcuna prova testimoniale è stata invero articolata sul punto, al fine di fondare la derivazione causale di una patologia depressiva, peraltro in capo a tutti e tre gli attori,
a causa delle condotte su descritte. Una CTU sul punto risulterebbe meramente esplorativa e volta a sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata, in assenza di prova del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza. Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che l'effetto preclusivo del giudicato penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non incide sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto, nonché del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati. Ne discende che, nel presente giudizio, l'onere della prova dei danni c.d. conseguenza grava sul danneggiato, anche tenuto conto del rilevante danno ivi preteso. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la condanna generica al risarcimento del
6 danno, emessa in sede penale, non preclude al giudice civile di rigettare la domanda risarcitoria qualora, all'esito dell'istruttoria, non risulti provato alcun danno concreto (Cass. Civ. 13513/2022).
Tuttavia, deve ritenersi senz'altro comprovato, anche sulla base di massime di esperienza e sulla scorta di un vaglio di tipo presuntivo che tiene conto delle concrete modalità del fatto e della gravità delle offese, che dai detti fatti lesivi siano discese delle conseguenze risarcibili sub specie di danno morale per le sofferenze morali soggettive patite dagli attori a seguito della lesione di beni quali la dignità, la reputazione e l'onore.
Si tratta di elementi tali da far presumere l'insorgenza negli attori di sofferenza soggettiva, di turbamento e di patema d'animo, cioè del danno morale al cui risarcimento hanno diritto ex artt. 2059
c.c. e 185 c.p. Per la sua liquidazione, pertanto, stante la natura "immateriale" di tale danno, non può che procedersi in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo in considerazione la natura e la gravità delle condotte tenute, nonché tenuto conto anche dello stesso disvalore penale del fatto che per l'ingiuria è stato addirittura depenalizzato e per gli altri reati è stato in concreto punito con delle multe di non rilevante entità (per €500,00 o €800,00) proprio in considerazione del concreto disvalore penale del fatto.
In considerazione di ciò, e tenuto conto separatamente dei fatti lesivi commessi ai danni di ciascun attore, la liquidazione equitativa del danno morale va operata in maniera distinta per ciascun attore, atteso che i vari fatti di reato sopra citati vedono gli attori quali persone offese in maniera distinta e differenziata e non collettivamente per tutti i fatti di reato sopra riportati.
In particolare, l'unico fatto di reato che vede quale persona offesa è il fatto oggetto Parte_3 di condanna nella sentenza n.182/2012 del Giudice di Pace, mentre le restanti sentenze e gli elementi di prova acquisiti agli atti per i restanti episodi, vedono quali persone offese, rispettivamente, il figlio o la nuora.
Tali danni non patrimoniali, quali danni morali conseguenti ai fatti di reato commessi, possono essere pertanto congruamente liquidati, in via meramente equitativa, nei confronti di e Parte_1 [...] nella somma di €6.000,00 cadauno e, nei confronti di della somma di Pt_2 Parte_3
€1.500,00, anche tenuto conto della minore età della stessa al tempo del fatto, somme da intendersi già liquidate all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza. Dovrà inoltre tenersi conto che la condanna è stata dagli attori richiesta pro quota, in quanto lo stesso attore è erede del padre. Parte_1
Risulta invece comprovata agli atti la rinuncia all'eredità del padre da parte del convenuto CP_2
. E' infine comprovata (vedi visura) oltre che invero incontestata (vedi difese da ultimo
[...] formulate) la qualità di erede dei propri genitori in capo al convenuto . CP_1
7 Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto , pro quota, quale erede dei CP_1 propri genitori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento della somma di
€4.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza, cadauno, rispettivamente nei confronti di Pt_1
e e della somma di €1.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza nei confronti
[...] Parte_2 di Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del soccombente e liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi ex D.M. n. 55/14 e succ. modif., dello scaglione di valore di riferimento secondo il criterio del decisum, con l'aumento del 10% ex art.4 co.2 d.m. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumace;
Controparte_2 condanna , quale erede di e di al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4 in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Parte_1
€4.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna , quale erede di e di , al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di Parte_2
€4.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna , quale erede di e di , al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di Parte_3
€1.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore degli attori, di CP_1
€2.807,20, oltre spese vive, spese generali al 15%, CPA e IVA e se dovute per legge;
nulla sulle spese al contumace.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) e (C.F. ), elettivamente domiciliati in Catania
[...] Parte_3 C.F._3
Viale Vittorio Veneto n. 131, presso lo studio dell'Avv. Elena Cassella, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore e riassunzione del processo interrotto;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Acireale Corso CP_1 C.F._4
Umberto n.166, presso lo studio dell'Avv. Carlo Francesco Grassi Bertazzi che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
(c.f. ), elett. domiciliato in Catania via Caronda Parte_4 CodiceFiscale_5
n.333 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rapisarda, deceduta in corso di causa, e a seguito della riassunzione i suoi eredi;
CONVENUTI
( D) Controparte_2 CodiceFiscale_6
CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/06/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 27.11.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
1
[...] hanno convenuto in giudizio e , nella qualità Parte_4 CP_1 Controparte_2 di eredi di , deceduto in data 15/07/2019, chiedendo di: “ritenuta la responsabilità Persona_1 del sig.
1. accertare e dichiarare che , e Persona_1 Controparte_3 CP_1
, quali eredi di sono responsabili, ciascuno limitatamente alla Controparte_2 Persona_1 propria quota - rispettivamente, di 1/3 la prima, e di 2/9 ciascuno i secondi - dei danni subiti dagli istanti per tutti i fatti descritti in narrativa;
2. accertare e dichiarare che i danni subiti dagli odierni istanti, per le circostanze di cui in narrativa, vanno liquidati nella somma di € 39.095,00 in favore di
, di € 134.935,00 in favore di e di € 76.949,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
- ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa - oltre
[...] le spese documentate pari a € 200,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 3. per l'effetto, condannare
, in ragione della propria quota di 1/3, a pagare, in favore di , la Controparte_3 Parte_1 somma di € 13.032,00; in favore di , la somma di € 44.978,00; in favore di Parte_2 Pt_3
, la somma di € 25.650,00; ovvero quelle altre somme che saranno accertate, oltre le spese
[...] documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 4. condannare , in ragione della propria quota di 2/9, a CP_1 pagare, in favore di , la somma di € 8.688,00; in favore di , la somma Parte_1 Parte_2 di € 29.986,00; in favore di , la somma di € 17.100,00; ovvero quelle altre somme Parte_3 che saranno accertate, oltre le spese documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 5. condannare in Controparte_2 ragione della propria quota di 2/9, a pagare, in favore di , la somma di € 8.688,00; in Parte_1 favore di la somma di € 29.986,00; in favore di , la somma di € Parte_2 Parte_3
17.100,00; ovvero quelle altre somme che saranno accertate, oltre le spese documentate, interessi e rivalutazione, comunque contenendo la domanda complessivamente entro il limite di € 260.000,00; 6. condannare i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 27/10/2020, si è costituita in giudizio Parte_4 contestando la narrazione dei fatti e la misura esorbitante dei danni richiesti e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “reiectis adversis, preliminarmente dichiarare condizione di procedibilità
l'istituto della negoziazione assistita, non esperita dagli attori;
nel merito, per quanto in narrativa, dichiarare generica, inammissibile e/o comunque infondata nell'an debeatur la domanda avversa, oltre che abnorme nel quantum, non provato nel suo ammontare;
si chiede respingersi il mezzo istruttorio della prova testimoniale proposto perché inconducente ai fini del nesso di causalità
2 giuridica disciplinante la fattispecie che ci occcupa e, per l'effetto, si chiede condannarsi in solido gli attori alle spese, compensi ed onorario di causa”.
In data 29.12.2020, si è tardivamente costituito in giudizio contestando le pretese CP_1 attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda di risarcimento danni relativa a fatti estranei a quelli per cui il sig. è stato condannato in sede Persona_1 penale con sentenze passate in giudicato;
2. Rigettare, poiché assolutamente priva di alcun effettivo nesso causale, la domanda attorea così come formulata da parte attrice;
3. In subordine, nel non temuta ipotesi di accertamento del necessario nesso causale, riformare nel quantum la domanda proposta, poiché palesemente abnorme, ingiustificata e comunque non provata nel suo esatto ammontare;
il tutto con la necessaria conseguente riduzione nei limiti ritenuti da Codesto Ill.mo
Giudicante anche all'esito della fase istruttoria”.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova per testi (vedi verbale di udienza del 5/11/2021).
All'udienza del 30/10/2023, il giudizio è stato dichiarato interrotto per il decesso della convenuta
Parte_4
In data 25/01/2024, la parte attrice ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di e delle altre parti, ad esclusione di preso atto dell'intervenuta Pt_4 Parte_4 Controparte_2 rinuncia all'eredità con atto notarile registrato il 21/02/2020, il sig. ha rinunciato Controparte_2 all'eredità del sig. . Persona_1
All'udienza del 18/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, in diritto, va rilevato quanto segue.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “La sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni ovvero al danno-evento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (il c.d. danno-conseguenza)” (Cass. civ., n. 8477/2020,
Cass. civ., n. 4318/2019).
Compete, pertanto, al giudice civile esclusivamente l'individuazione e la quantificazione del danno risarcibile atteso che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo
3 all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso, al giudice adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (Cass. civ., n. 5660/2018).
In via generale, l'art. 2059 c.c. consente la riparazione dei danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, tra i quali rientra l'art. 185 c.p., secondo cui se il fatto illecito si configura come reato, è risarcibile anche il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
L'ambito che qui interessa è, quindi, quello del pregiudizio sofferto dalla persona offesa nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e cioè sia l'interesse alla propria integrità morale, sia quello all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, la cui tutela sia ricollegabile a norme di rango costituzionale.
Sul punto, comunque, è utile ricordare che “la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegata e provata” (Cass. civ., n. 4470/18; Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008), dal momento che essa non determina alcuna modifica degli ordinari oneri probatori correlati alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
In relazione a tale posta di danno l'onere probatorio posto a carico della danneggiata è, però, agevolato dal fatto per cui la prova può fondarsi anche solo su elementi presuntivi e indiziari (Cass. civ., sez. I, n.
24643/2021; Cass. civ., sez. I, n. 11779/2021).
E' provata la responsabilità di per i fatti di rilevanza penale al medesimo imputati, Persona_1 in forza della sentenza definitiva del Giudice di Pace di Mascalucia n.182/2012 confermata dalla sentenza di appello n.18/2015 del Tribunale di Catania del 11 giugno 2015, che lo ha condannato al pagamento di €500,00 di multa, per i reati di ingiuria e minaccia ex artt. 81, 594 e 612 c.p., commessi ai danni degli odierni attori, nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede civile. In particolare, egli proferì contro gli attori le seguenti parole: “se non ve ne andate vi ammazzo, ve ne dovete andare, se non ve ne andate vi lancio un vaso in testa, vi ammazzo” e apostrofando “buttana, stuppagghiara scuffata” e altre ingiurie, nonché Parte_2 contro per averle detto: “ti spacco la faccia”. Parte_3
4 Con la sentenza penale definitiva n.58/2017 del Giudice di Pace di Mascalucia lo stesso è stato condannato al pagamento di €800,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede civile per i reati di cui agli artt.595 co.2 e 612 c.p.c. per avere apostrofato , in sede di Parte_1 udienza penale, innanzi al Giudice di Pace, come “ladro e truffatore”, nonché per aver minacciato in altra occasione un male ingiusto (proferendo le seguenti minacce “tu questa tenda non la devi montare sennò ammazzo te e tutta la tua famiglia”).
Con la sentenza definitiva n.25/2014 del Giudice di Pace di Mascalucia D'MI Giuseppe è stato condannato per i reati di ingiuria e minacce ex art.91 594 e 612 c.p. ai danni di sempre Parte_2 con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile (“puttana te ne devi andare.. .pazza scimunita... se non te ne vai a casa ti ammazzo”).
Questi i fatti accertati con vincolo di giudicato vincolante in tale sede civile.
La sentenza di primo grado n.121/2018 del Giudice di Pace di Mascalucia è invece stata seguita dalla pronuncia di appello di estinzione del reato per morte del reo (per minacce di morte al figlio e Pt_1 per tentate lesioni per avere tentato di lanciare un vaso senza tuttavia colpirlo).
Con sentenza n.31/2016 del 24.02.2016 del Giudice di Pace è invece intervenuta l'assoluzione per depenalizzazione per il reato di cui all'art.594 c.p.
L'accertamento del detto fatto risulta invero dall'annotazione di P.G. del 02.11.2012 in atti e confermato dal teste dei Carabinieri , in occasione del quale gettò addosso Tes_1 Testimone_2 alla stessa un secchio di acqua sporca misto a candeggina.
La commissione di fatti illeciti costituenti reato da parte di ai danni degli attori, Persona_1 unitamente alle condanne inflitte in sede penale, costituiscono prova delle offese e delle minacce poste in essere da ai danni degli attori, che, sulla scorta di un vaglio presuntivo devono Persona_1 senz'altro ritenersi fonte di danno non patrimoniale sub specie di danno morale per la lesione dell'onore e della dignità.
Tuttavia, deve escludersi, per difetto di prova sul punto, che le dette condotte, seppur senz'altro causa di offesa all'onore e al decoro e fonte di sofferenza morale soggettiva, possano avere causato nella fattispecie concreta il rilevante danno biologico allegato dalla parte attrice e suffragato sulla scorta della mera produzione di una perizia di parte (in particolare, le pretese attoree ammontano a complessivi €250.979,00, oltre spese, interessi e rivalutazione, così ripartiti: €39.095,00 per Pt_1
, €134.935,00 per e €76.949,00 per con una richiesta
[...] Parte_2 Parte_3 complessiva contenuta entro il limite di €260.000,00).
Invero, non può ritenersi nella fattispecie raggiunta alcuna prova dell'esistenza del nesso causale tra le
5 condotte poste in essere dal D'MI ai danni degli attori e un possibile danno biologico inteso quale lesione psicofisica permanente. Invero, risulta non provato, oltre che inverosimile, che, seppur tenuto conto della gravità delle offese e minacce perpetrate, sicuramente lesive dell'onore e del decoro della persona, i danni da lesione dell'integrità psicofisica sub specie di danno biologico permanente allegate dagli attori possano essere riconducibili alle condotte lesive oggetto di vaglio in tale sede, ai fini del risarcimento del danno.
In assenza di prova sul punto in ordine all'insorgenza negli attori di eventuali disturbi depressivi o post traumatici da stress sub specie di danno biologico permanente, a causa delle dette condotte ingiuriose e minacciose, non può assumere a tal fine rilievo probante la sola produzione di perizie di parte, aventi valore di mera difesa, che non esonera il danneggiato dall'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine alla causalità tra danno evento e danni cd. conseguenza.
Inoltre, le perizie agli atti narrano di fatti ulteriori rispetto a quelli accertati in sede penale, che invero risultano essere episodi specifici per quanto senz'altro offensivi dell'onore della dignità e della reputazione, senza peraltro consentire di escludere ragionevolmente cause preesistenti o alternative di eventuali danni permanenti ivi indicati (gravi disturbi depressivi, etc), dovuti a fattori soggettivi ed estranei alle condotte poste in essere dal per gli episodi oggetto di vaglio in sede Persona_1 penale e anche per gli ulteriori episodi sopra riportati.
La consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 20347/2017 e Cass. n. 1614/2022;
Cass. n. 33503 del 27/12/2018).
Alcun ulteriore elemento di prova, né alcuna prova testimoniale è stata invero articolata sul punto, al fine di fondare la derivazione causale di una patologia depressiva, peraltro in capo a tutti e tre gli attori,
a causa delle condotte su descritte. Una CTU sul punto risulterebbe meramente esplorativa e volta a sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte danneggiata, in assenza di prova del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza. Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che l'effetto preclusivo del giudicato penale, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non incide sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto, nonché del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati. Ne discende che, nel presente giudizio, l'onere della prova dei danni c.d. conseguenza grava sul danneggiato, anche tenuto conto del rilevante danno ivi preteso. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la condanna generica al risarcimento del
6 danno, emessa in sede penale, non preclude al giudice civile di rigettare la domanda risarcitoria qualora, all'esito dell'istruttoria, non risulti provato alcun danno concreto (Cass. Civ. 13513/2022).
Tuttavia, deve ritenersi senz'altro comprovato, anche sulla base di massime di esperienza e sulla scorta di un vaglio di tipo presuntivo che tiene conto delle concrete modalità del fatto e della gravità delle offese, che dai detti fatti lesivi siano discese delle conseguenze risarcibili sub specie di danno morale per le sofferenze morali soggettive patite dagli attori a seguito della lesione di beni quali la dignità, la reputazione e l'onore.
Si tratta di elementi tali da far presumere l'insorgenza negli attori di sofferenza soggettiva, di turbamento e di patema d'animo, cioè del danno morale al cui risarcimento hanno diritto ex artt. 2059
c.c. e 185 c.p. Per la sua liquidazione, pertanto, stante la natura "immateriale" di tale danno, non può che procedersi in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo in considerazione la natura e la gravità delle condotte tenute, nonché tenuto conto anche dello stesso disvalore penale del fatto che per l'ingiuria è stato addirittura depenalizzato e per gli altri reati è stato in concreto punito con delle multe di non rilevante entità (per €500,00 o €800,00) proprio in considerazione del concreto disvalore penale del fatto.
In considerazione di ciò, e tenuto conto separatamente dei fatti lesivi commessi ai danni di ciascun attore, la liquidazione equitativa del danno morale va operata in maniera distinta per ciascun attore, atteso che i vari fatti di reato sopra citati vedono gli attori quali persone offese in maniera distinta e differenziata e non collettivamente per tutti i fatti di reato sopra riportati.
In particolare, l'unico fatto di reato che vede quale persona offesa è il fatto oggetto Parte_3 di condanna nella sentenza n.182/2012 del Giudice di Pace, mentre le restanti sentenze e gli elementi di prova acquisiti agli atti per i restanti episodi, vedono quali persone offese, rispettivamente, il figlio o la nuora.
Tali danni non patrimoniali, quali danni morali conseguenti ai fatti di reato commessi, possono essere pertanto congruamente liquidati, in via meramente equitativa, nei confronti di e Parte_1 [...] nella somma di €6.000,00 cadauno e, nei confronti di della somma di Pt_2 Parte_3
€1.500,00, anche tenuto conto della minore età della stessa al tempo del fatto, somme da intendersi già liquidate all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza. Dovrà inoltre tenersi conto che la condanna è stata dagli attori richiesta pro quota, in quanto lo stesso attore è erede del padre. Parte_1
Risulta invece comprovata agli atti la rinuncia all'eredità del padre da parte del convenuto CP_2
. E' infine comprovata (vedi visura) oltre che invero incontestata (vedi difese da ultimo
[...] formulate) la qualità di erede dei propri genitori in capo al convenuto . CP_1
7 Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto , pro quota, quale erede dei CP_1 propri genitori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento della somma di
€4.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza, cadauno, rispettivamente nei confronti di Pt_1
e e della somma di €1.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza nei confronti
[...] Parte_2 di Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del soccombente e liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi ex D.M. n. 55/14 e succ. modif., dello scaglione di valore di riferimento secondo il criterio del decisum, con l'aumento del 10% ex art.4 co.2 d.m. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumace;
Controparte_2 condanna , quale erede di e di al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4 in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Parte_1
€4.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna , quale erede di e di , al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di Parte_2
€4.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna , quale erede di e di , al pagamento, CP_1 Persona_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di della somma di Parte_3
€1.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore degli attori, di CP_1
€2.807,20, oltre spese vive, spese generali al 15%, CPA e IVA e se dovute per legge;
nulla sulle spese al contumace.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 04/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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