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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1943 2022
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. di RGL: 1943/2022
Il Sig. nato l'[...] a Melito di Porto Salvo (RC), CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Iaria, giusta procura in atti;
[...]
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Giovanni Controparte_1
Di Salvo;
-resistente-
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Angelo Labrini, Controparte_2
-resistente- Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 04/06/2022 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l' e l' in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2
legali rapp. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n. n.094202290015404/000, dei sottesi avvisi di addebito nn.
39420160001011922000, 39420160003485318000, 39420170001860225000,
39420180001225073000, 39420180004350984000, 39420190001582706000,
39420190004033252000 per intervenuta prescrizione quinquennale, notificato al ricorrente il 20.05.2022.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica degli avvisi e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva,
inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. CP_2
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma,
alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi.
Occorre osservare che nessuna contestazione vi è in ordine alla notifica delle cartelle e degli avvisi nelle date indicate in ricorso. Con riferimento agli atti interruttivi indicati dal concessionario è il caso di evidenziare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del
1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Nel caso in esame il concessionario non prova la corretta procedura di notificazione per compiuta giacenza per mancanza della prova (nella relata) dell'agente notificatore di aver tentato (anche se infruttuosamente) la consegna della raccomandata informativa. Quindi non basta la semplice prova della spedizione della raccomandata. Esclusivamente con la prova di tale tentativo di consegna della seconda raccomandata la notifica, per compiuta giacenza
è completa e legittima. In caso contrario la notifica è nulla.
Sicchè sotto tale profilo gli atti suindicati dal resistente non possono costituire prova di atti interruttivi.
Per altro verso, dalla documentazione offerta dal resistente concessionario, emerge come sia stato regolarmente notificato l'atto di intimazione n. 094202290015404/000 notificato al destinatario in data 20.05.2022.
Ciò posto è il caso di osservare che, con riferimento alla data di notifica delle cartelle e degli avvisi, l'atto di intimazione n. 094202290015404/000 ha interrotto la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39420160001011922000, n. 39420160003485318000, n. 39420170001860225000, notificati rispettivamente in data 13.05.2016, 23.11.2016,
02.10.2017, al contrario, detto atto interruttivo, è intervenuto allo scadere del termine quinquennale della notifica degli atti n. 39420180001225073000, n.
39420180004350984000, n. 39420190001582706000, n. 39420190004033252000.
Dunque, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dalla documentazione versata in atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data dell'insorgenza del credito, nei limiti sopradetti, il ricorso va parzialmente accolto e dunque dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento n. 094202290015404/000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito n.
39420160001011922000, n. 39420160003485318000, n. 39420170001860225000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti, con l'esclusione degli avvisi di addebito n.
39420180001225073000, n. 39420180004350984000, n. 39420190001582706000, n. 39420190004033252000 per i quale non è maturata la prescrizione essendo stata tempestivamente interrotta.
Quanto alle spese, considerata la parziale soccombenza, dovranno essere compensate per la metà e poste a carico dell' che non ha dato idonea prova della notifica Controparte_3
degli atti dalla stessa curati.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 094202290015404/000, limitatamente ai seguenti di addebito n.
39420160001011922000, n. 39420160003485318000, n. 39420170001860225000 per intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall' e dagli stessi portati;
CP_2
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1300,00 oltre ,
oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi e dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e
depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data
18/12/2025..
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo