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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6998/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. ROTOLO GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' _1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
L' costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. _1
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) comportano nel loro complesso una invalidità inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6998/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. ROTOLO GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione del 10/07/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' _1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
L' costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. _1
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) comportano nel loro complesso una invalidità inferiore rispetto a quanto stabilito dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, il 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno