Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale n. 1268 del 2025, proposto da
EN IA IA EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Rancatore e Rossella Galluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via IAno Stabile n. 182.
PER L’ESECUZIONE
della sentenza n. 1514/2024, resa a definizione del procedimento R.G. n. 321/2024 dal Tribunale Ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 31 dicembre 2024 e notificata in data 3 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025, il dott. AN LU, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra EN IA IA EN ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 24 luglio 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 1514/2024, disponendo l’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;
ii) nominare sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
iii) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale Ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente.
b) Con sentenza n. 1514/2024, pubblicata in data 31 dicembre 2024 e notificata in data 3 gennaio 2025, il Tribunale ha accolto la domanda, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e condannando il Ministero convenuto ad erogare in suo favore l’importo complessivo di € 1.500,00, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
c) Nonostante la rituale notifica della sentenza e il decorso dei termini di legge, l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al comando giudiziale. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione rilasciata in data 18 luglio 2025.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito il 19 dicembre 2025 con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale Ordinario;
ii) all’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 3 gennaio 2025, nonché al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla sig.ra EN IA IA EN, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente istituita dall’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, la somma dovuta per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari a complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori nella misura di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
8 – L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
9 – Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero. Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “ Indirizzi PEC per il PAT”.
10 – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453), da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 1514/2024, pubblicata in data 31 dicembre 2024, corrispondendo alla sig.ra EN IA IA EN, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la somma dovuta per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari a complessivi € 1.500,00, oltre accessori come in motivazione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o un dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione, ove il Ministero non provveda entro il termine assegnato;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato, se ed in quanto dovuto, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN LU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LU | FA CA |
IL SEGRETARIO