TAR Bari, sez. II, sentenza 09/05/2026, n. 547
TAR
Sentenza 9 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale del parere

    La Corte ha ritenuto che il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sia un atto endoprocedimentale, in quanto non produce effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del privato. Il procedimento si conclude con un provvedimento distinto adottato dal Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Pertanto, l'impugnazione del parere è inammissibile per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Natura endoprocedimentale del concerto del Ministero della Cultura

    La Corte ha ritenuto che il concerto del Ministero della Cultura, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006, sia un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. L'unico atto impugnabile è il provvedimento conclusivo di VIA adottato dal Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio

    Le censure relative alla violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio sono state ritenute infondate. La Corte ha evidenziato che le carenze documentali riguardavano lo scenario di base, gli impatti su diverse componenti ambientali, l'approvvigionamento idrico, il suolo, il sottosuolo, il piano di scavo, gli impatti cumulativi e la dimensione dell'impianto, giustificando la valutazione di incompatibilità ambientale.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo e di leale collaborazione

    La Corte ha ritenuto che le censure relative alla violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo e di leale collaborazione non siano fondate, in quanto il decreto di VIA è stato adottato sulla base di un'attenta ponderazione comparativa degli interessi e non costituisce un pregiudiziale ostruzionismo. Sono state effettuate analisi tecniche e ambientali pertinenti.

  • Rigettato
    Mancato esercizio di un autonomo potere valutativo da parte del MASE

    La motivazione del decreto di VIA, basata sui pareri della Commissione tecnica e del Ministero della Cultura, è legittima in quanto la motivazione per relationem è ammessa se gli atti presupposti sono resi disponibili. Il decreto impugnato rinvia ai pareri negativi, ma la parte preambolare dimostra l'adesione del Ministero alle ragioni emerse durante l'istruttoria. La valutazione comparativa degli interessi è stata effettuata, analizzando vari profili tecnici e ambientali. Le censure sull'assenza di alternative ragionevoli sono infondate, poiché la ricorrente non ha fornito un'analisi adeguata delle opzioni di localizzazione. Sono state evidenziate criticità relative all'approvvigionamento idrico, agli impatti sul suolo e sottosuolo, al piano di scavo e agli impatti cumulativi, nonché alla dimensione dell'impianto.

  • Rigettato
    Idoneità dell'area di progetto

    La Corte ha disatteso le censure sull'idoneità dell'area di localizzazione. Ha chiarito che l'identificazione di aree idonee non è vincolante in sede autorizzativa o di VIA, dove si effettua una valutazione sito-specifica. La competenza ad adottare il provvedimento di VIA spetta al Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il Ministero della Cultura. La valutazione di compatibilità ambientale non può dipendere da pianificazioni urbanistiche, ma dall'esame del progetto e del sito.

  • Rigettato
    Violazione del quadro normativo in materia di VIA e del principio di precauzione

    La Corte ha ritenuto infondata l'affermazione che l'amministrazione non abbia evidenziato profili critici. La lettura dei provvedimenti dimostra l'emersione di molteplici problemi relativi allo scenario di base, agli impatti ambientali, all'approvvigionamento idrico, al suolo, al sottosuolo, al paesaggio e alle vibrazioni. Queste lacune hanno impedito la valutazione degli impatti sulla popolazione e sulla salute pubblica, giustificando la valutazione di incompatibilità ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 09/05/2026, n. 547
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 547
    Data del deposito : 9 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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