Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/05/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00547/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale Via e Vas, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del parere negativo n. 323 del 31 maggio 2024, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, comunicato alla ricorrente solamente con nota MASE prot. n. 124248 del 5.07.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDIS S.R.L. il 6 dicembre 2024:
- della nota prot. n. 27740-P del 26.09.2024 con la quale il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa, i pareri e contributi endo-procedimentali richiamati nel parere del Ministero della Cultura, ossia:
(i) la nota della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani prot. 5465-P del 15.05.2024;
(ii) la nota del Servizio II della DG ABAP n. 110556551 del 19.06.2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDIS S.R.L. il 4 febbraio 2025:
- del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 446 del 6.12.2024, adottato di concerto con il Ministero della Cultura e trasmesso con nota prot. n. 227468 dell’11.12.2024, con il quale è stato espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrofotovoltaico, con potenza complessiva di 90 MW, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di LI NO (FG), in località “Capo d’Acqua”, e ET (FG), dotato di un sistema di accumulo (BESS) da 50 MWh e di una unità di produzione di idrogeno da 20 MW”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi il parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 323 del 31 maggio 2024, e il parere negativo espresso dal MIC con nota prot. n. 27740-P del 26.09.2024, entrambi già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
1. Con parere n. 323 del 31 maggio 2024 -gravato con il ricorso principale- la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa in senso negativo in merito alla compatibilità ambientale del Progetto Agrivoltaico denominato “ Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico con potenza complessiva di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di LI NO (FG), in località "Capo d'Acqua", e di ET (FG), dotato di un sistema di accumulo (BESS) da 50 MWh, e di una unità di produzione di idrogeno da 20 MW, e delle relative opere ed infrastrutture connesse ”, in risposta a specifica istanza presentata dalla società Edis s.r.l. in data 18 gennaio 2023.
2. Con successiva nota prot. n. 27740-P del 26 settembre 2024 - gravata dalla società con motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2024 - la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale avviata su iniziativa della Edis s.r.l. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006.
3. Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 446 del 6 dicembre 2024, adottato di concerto con il Ministero della Cultura e trasmesso con nota prot. n. 227468 dell’11.12.2024, - fatto oggetto di motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2025- è stato espresso “ giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrofotovoltaico, con potenza complessiva di 90 MW, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di LI NO (FG), in località “Capo d’Acqua”, e ET (FG), dotato di un sistema di accumulo (BESS) da 50 MWh e di una unità di produzione di idrogeno da 20 MW”, così come progettato dalla ricorrente.
4. Con il ricorso principale è stato domandato l’annullamento del parere e degli atti presupposti sulla base delle seguenti censure sinteticamente esposte dalla stessa ricorrente:
- il parere reso dalla VI sarebbe viziato da un chiaro deficit istruttorio e motivazionale nonché da un manifesto eccesso (se non anche sviamento) di potere in quanto l’Amministrazione – lungi dal compiere la valutazione di impatto ambientale ad essa demandata – si è limitata a rilevare presunte carenze della documentazione trasmessa dalla Società proponente, attenzionando aspetti meramente formalistici (e, a tutto voler concedere, certamente superabili), trascurando altresì l’interesse pubblico alla realizzazione del Progetto e la localizzazione dell’impianto in area ex lege idonea;
- in violazione del principio del dissenso costruttivo e del più generale obbligo di leale collaborazione e soccorso istruttorio, inoltre, la VI non avrebbe indicato eventuali soluzioni progettuali alternative e/o integrazioni che avrebbero invece consentito l’autorizzazione dell’opera.
5. Con motivi aggiunti di ricorso depositati il 6 dicembre 2024 è stato domandato l’annullamento della nota della Soprintendenza speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza sulla base delle seguenti censure:
I. SULL’IDONEITÀ DELL’AREA DI PROGETTO.
-Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e ss del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del R.R. n. 24/2010 e del PPTR Puglia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
II. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ULTERIORI RILIEVI DEL PARERE TECNICO-ISTRUTTORIO DEL MIC (E DELLA NOTA DELLA SOPRINTENDENZA IVI RICHIAMATA).
-Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del PPTR Puglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità.;
III. SULLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DISSENSO COSTRUTTIVO E DI LEALE COLLABORAZIONE.
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.;
IV. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis della legge 400/1988. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti.
6. Con successivi motivi aggiunti depositati il 4 febbraio 2025, è stato domandato l’annullamento del decreto del Mase sulla base delle seguenti censure:
PARTE I – SULL’ILLEGITTIMITÀ, SOTTO PLURIMI E ASSORBENTI PROFILI, DEL DECRETO MASE N. 446 DEL 6.12.2024.
I. Sull’illegittimità del Decreto di VIA per mancato esercizio di un autonomo potere dell’Amministrazione procedente. Difetto di motivazione.
Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 quater, comma 3, 5, comma 1, e 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
PARTE II - IN ORDINE ALLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO N. 446 DEL 6.12.2024 NONCHÉ, ANCOR PRIMA E PER LE MEDESIME RAGIONI, DEI PARERI RESI DALLA CT VIA E DAL MIC.
II. Sulla violazione dell’obbligo di dissenso costruttivo e di leale collaborazione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 11/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa.
III. Sulla violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1 lett. b, della l. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE.
PARTE III - SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL MASE IN VIA DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DEI PARERI RESI DALLA VI E DAL MIC.
IV. SULL’IDONEITÀ DELL’AREA DI PROGETTO.
Violazione e falsa applicazione degli art. 20 e ss del D.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del R.R. n. 24/2010 e del PPTR Puglia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
V. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE DELLA VI N. 323 DEL 31.05.2024
«I. Sulla illegittimità delle valutazioni di merito espresse nel parere istruttorio reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale – VIA e VAS con parere n. 323 del 31 maggio 2024.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e del d.m. 10.9.2010. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del DPR n. 120/2017. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. I.2. Sull’illegittimità dei rilievi sub a), in merito alle asserite carenze della documentazione presentata dalla Proponente. I.3. Sull’illegittimità dei rilievi sub b), in merito agli impatti cumulativi. I.4. Sull’illegittimità dei rilievi sub c), in merito al profilo paesaggistico. I.5. Sull’illegittimità dei rilievi sub d), in merito alla dimensione dell’impianto
II. Sulla violazione del quadro normativo di riferimento in materia di VIA e del principio di precauzione.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191, § 2, del Trattato FUE, e art. 3-ter del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
VI. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE DEL MIC PROT. N. 27740-P DEL 26.09.2024 (E DELLA NOTA DELLA SOPRINTENDENZA IVI RICHIAMATA)
«II. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ULTERIORI RILIEVI DEL PARERE TECNICO-ISTRUTTORIO DEL MIC (E DELLA NOTA DELLA SOPRINTENDENZA IVI RICHIAMATA).
Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del d.m. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del PPTR Puglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità.
IV. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis della legge 400/1988. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione dell’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 41 CDFUE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti rilevanti.
7. Il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
8. Le parti hanno depositato memorie di precisazione delle reciproche conclusioni.
9. Il ricorso principale è inammissibile in quanto volto ad ottenere l’annullamento del parere tecnico-istruttorio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC che va qualificato alla stregua di atto di carattere endoprocedimentale, così come la giurisprudenza del Tar adito ha ritenuto di affermare con la sentenza n. 1210 del 2025. Con la sopra citata pronuncia la Sezione ha ritenuto che “- La valutazione di impatto ambientale è il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente medesimo. Tale procedimento, che registra la partecipazione tanto delle Amministrazioni coinvolte quanto del pubblico, si conclude, a seguito di una complessa istruttoria di carattere tecnico, con un provvedimento espresso, così come richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento (direttiva 2011/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. Per i progetti di competenza statale compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), -come nella specie- il procedimento è scandito dall’acquisizione di pareri, tra i quali quello della Commissione tecnica PNRR – PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (in precedenza, Ministero della transizione ecologica). L’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, infatti, che “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi, del MASE) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”. 9.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha natura di atto endoprocedimentale e, in quanto tale, esso non produce effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del privato dal momento che il procedimento si conclude con un distinto provvedimento adottato dal Direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura. Si rammenta, in proposito, che i pareri sono atti emessi nell’esercizio della funzione consultiva da una P.a. al fine di illuminare e indirizzare l’azione degli organi di amministrazione attiva. Essi sono, di regola, mere dichiarazioni di giudizio, inidonee a produrre effetti esterni e inquadrati nella fase preparatoria del procedimento. Nel caso di specie, avuto riguardo alla sequenza procedimentale descritta dalla norma sopra citata, il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si atteggia quale atto endoprocedimentale perché la sua adozione fa sorgere esclusivamente l’obbligo, per gli ulteriori attori del procedimento, di provvedere. Non si tratta, pertanto, di parere vincolante, e cioè di un apporto consultivo che impone all’organo di amministrazione attiva di conformarsi al suo contenuto, caso questo in cui può parlarsi a giusta ragione di atto di arresto procedimentale che fa sorgere immediatamente l’interesse a impugnare. La difesa della società ricorrente ha dato eccessivo risalto, da questo punto di vista, al fatto che la Commissione predisponga al termine dell’attività istruttoria uno schema di provvedimento di VIA. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomento sopravvalutato dal momento che, da un lato, la mera predisposizione di uno schema di provvedimento non è elemento sintomatico della natura del parere ben potendo, il giudizio tecnico della Commissione, essere sovvertito dall’organo di amministrazione attiva; d’altro canto, non è senza significato il fatto che quando il legislatore intende accordare al parere carattere vincolante lo qualifica espressamente come tale. Va quindi confermato che l’impugnazione del parere negativo espresso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai fini della valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico è inammissibile per carenza di interesse sorgendo, detta imprescindibile condizione dell’azione, solo con l’adozione del provvedimento conclusivo, frutto di autonoma manifestazione di volontà provvedimentale del Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 10.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse.”
10. Del pari inammissibili sono i primi motivi aggiunti di ricorso con i quali la società ricorrente censura le valutazioni compiute dalla Soprintendenza speciale per il PNRR-PNIEC presso il Ministero della cultura ai fini del concerto richiesto dall’articolo 25 del decreto legislativo 152 del 2006 per l’adozione del provvedimento di VIA.
10.1. La disciplina recata dall’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 permette, infatti, di configurare anche il concerto del Direttore generale del Ministero della cultura alla stregua di un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, prova ne sia il fatto che la giurisprudenza ha affermato che “Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha l'obbligo di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) entro i termini previsti dalla legge, anche in presenza di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di mancata espressione del parere dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali (art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006). (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, Sentenza, 05/12/2025, n. 268). Unico atto impugnabile in quanto dotato del carattere provvedimentale è dunque quello adottato dal Direttore generale del Ministero della Transizione ecologica, non a caso qualificato espressamente dal legislatore “provvedimento di VIA”.
11. Sono infondati i motivi aggiunti con i quali la società ricorrente ha domandato l’annullamento del decreto adottato dal M.A.S.E.
Sotto tale aspetto va rilevato che il sindacato giurisdizionale sollecitato dalla società ricorrente deve essere circoscritto, in particolare, alla Prima parte dei vizi enucleati dalla difesa, ossia la parte relativa all’illegittimità, sotto plurimi e assorbenti profili, del decreto MASE n. 446 del 6.12.2024 perché si tratta dei vizi propri del provvedimento.
11.1. La ricorrente afferma che “il Decreto impugnato si appalesa illegittimo in quanto il MASE si è limitato a prendere acriticamente atto dei pareri (non vincolanti) espressi dalla CT VIA e dal MIC in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, senza operare la (doverosa) autonoma valutazione in ordine alla validità dello stesso”.
11.2. Ad avviso della ricorrente il MASE avrebbe abdicato al ruolo attribuitogli dalla normativa di settore e, in particolare, dall’art. 3 quater, co. 2, del TUA che prevede che “l’attività della PA deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”; dall’art. 5, co. 1, lett. b) e c) del TUA che stabilisce che la VIA è strettamente correlata agli impatti ambientali del progetto, definiti come “effetti significativi … sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati”; e dall’art. 25, co. 3 del TUA il quale precisa che, all’esito della fase istruttoria, l’Autorità competente adotta “il provvedimento di VIA” che “contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione”. Il MASE - sostiene la deducente - in qualità di Autorità competente a esprimersi sull’istanza avanzata dalla Società, non può limitarsi ad aderire alle posizioni esposte da un organo con funzioni meramente istruttorie (quale la CT VIA) ovvero dal MIC, ma deve procedere a una effettiva attività valutativa, onde adottare un provvedimento che abbia un percorso motivazionale autonomo rispetto a quello espresso nelle medesime posizioni.” Se il MASE avesse esercitato correttamente le proprie prerogative in materia avrebbe dovuto tener conto del fatto che nei confronti del Progetto, in virtù della natura agri-voltaica e della collocazione integrale al di fuori delle aree c.d. non idonee ai sensi del D.M. 10.09.2010 (nonché, per la maggior parte, in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, del D.lgs. n. 199/2021), “non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico” (Cons. Stato, sent. n. 8029/2023); l’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto, strategico ai fini della implementazione del PNRR, come affermato dalla giurisprudenza di riferimento secondo cui “la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)” (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 2983/2021) e, da ultimo, dal Regolamento UE n. 2577/2022 secondo cui la realizzazione di impianti FER prevale su altri interessi in potenziale conflitto (sul punto, cfr., TAR Bari, II, sent. n. 529/2023, secondo cui “Assume rilievo anche il Regolamento U.E. n. 2577/2022 che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli”); la circostanza che l’impianto è localizzato in un sito privo di vincoli paesaggistici e culturali, e che i suddetti Enti si erano limitati a rilevare in via del tutto apodittica un possibile “stravolgimento” del contesto agrario di riferimento, laddove invece la Società aveva puntualmente dimostrato come le caratteristiche agri-voltaiche del Progetto garantiranno non solo la salvaguardia ma altresì la valorizzazione del contesto agricolo tradizionale.
12. Le censure così come articolate sono tutte infondate.
12.1. Il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal MASE in ordine al progetto della ricorrente è stato adottato in base allo schema di motivazione previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 241 del 1990. Il decreto ministeriale impugnato rinvia alla emanazione dei pareri negativi della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura. La motivazione per relationem è del resto pienamente legittima nell’ordinamento giuridico a condizione che gli atti sulla base dei quali è stata adottata la decisione siano messi a disposizione del destinatario del provvedimento. Siffatta particolare dinamica non implica, tuttavia, l’acritico recepimento del contenuto dell’atto presupposto da parte dell’Amministrazione decidente. La parte preambolare del provvedimento e, in particolare, il riferimento alle numerose norme di settore richiamate rendono edotto l’interprete circa la convinta adesione del Ministero competente alle ragioni emerse durante la fase istruttoria.
12.2. La motivazione del provvedimento di VIA, così come risultante dai presupposti pareri tecnici adottati è frutto di un’attenta ponderazione comparativa di interessi rilevanti e, contrariamente a quanto opinato dalla difesa della ricorrente, non si è risolta in un pregiudiziale ostruzionismo nei riguardi dell’impianto progettato né ha comportato una rinuncia all’esercizio delle prerogative proprie delle Autorità competenti.
Risulta al contrario effettuata la compiuta analisi dei seguenti profili:
a) analisi dei dati vettoriali;
b) analisi dello studio di impatto ambientale redatto dalla ricorrente;
c) verifica di compatibilità delle lavorazioni meccaniche con le colture;
d) sulle fasce di mitigazione.
Sono infondate le censure mosse ai provvedimenti impugnati in ragione della asserita assenza di “una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto”.
Sul punto, è sufficiente osservare che la società ha fornito solo un esame dell’alternativa zero e degli impatti connessi alla non realizzazione del progetto, in evidente violazione di quanto previsto dall’art. 22 e dall’allegato VII alla Parte seconda del d. lgs. 152/2006 in relazione ai contenuti minimi delle informazioni di supporto alla VIA. Infatti, la ricorrente non solo non ha fornito un’analisi delle possibili opzioni di realizzazione dell’opera in altre aree (cd. alternative di localizzazione) ma, con affermazioni del tutto generiche, ha fatto riferimento ad iniziative simili ed all’importanza che queste vengano realizzate. È evidente che questa non può essere considerata un’analisi delle alternative in senso tecnico ove solo si tenga presente che la ratio delle norme di riferimento è di giustificare la scelta progettuale oggetto di VIA, grazie alla comparazione con le altre possibili sotto vari profili, alla luce degli impatti ad esse riconducibili.
Particolare attenzione è stata dedicata al tema dei pozzi per l’approvvigionamento e alla documentazione relativa all’approvvigionamento idrico, all’analisi di impatto dell’impianto sul suolo e sul sottosuolo; così come sono emerse criticità in relazione al piano preliminare di scavo e agli impatti cumulativi arrecato dall’eventuale insediamento dell’impianto.
E’ stata correttamente posta in risalto la reale dimensione dell’impianto in termini di consistenza del numero dei pannelli e dei tracker e della reale potenza di immissione che viene citata in maniera non univoca nella misura di 90MW o di 115MW”.
Vanno disattese le censure mosse dalla società ricorrente in ordine alla idoneità ex lege dell’area di localizzazione del progetto in esame e, conseguentemente, sulla asserita natura obbligatoria, ma non vincolante del parere del Ministero della cultura (concertante sulla VIA) e sull’obbligo dell’autorità competente di provvedere sull’istanza di VIA nel caso in cui lo stesso MIC non si esprima nei termini (artt. 20, comma 8, e 22, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 199/2021).
Sul punto, è appena il caso di osservare che secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. p) d. lgs. 152/2006 “l’autorità competente” è la PA cui compete l’adozione dei provvedimenti di VIA, che, in sede statale, è il Ministero dell'ambiente in collaborazione con il Ministero della cultura (art. 7 bis, comma 4, d. lgs. 152/2006). Nel caso di specie, l’adozione del provvedimento di VIA spetta al direttore generale del Ministero dell’ambiente, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (art. 25, comma 2 bis, d. lgs. 152/2006).
È evidente quindi che non è la Commissione a doversi occupare dell’idoneità dell’area di localizzazione del progetto, essendo gli effetti del quadro normativo citato dal ricorrente (artt. 20 e 22 d. lgs. 199/2021) limitati all’ambito della tutela dei beni culturali, estranei alla competenza della Commissione, e paesaggistici, per i quali la valutazione della Commissione è limitata agli aspetti squisitamente naturalistici.
È opportuno precisare altresì che l’identificazione di aree idonee (ovvero non idonee) all’installazione di impianti FER, pur costituendo un utile riferimento per le scelte di localizzazione degli operatori, non è vincolante in sede autorizzativa (cfr. art. 20, comma 7, citato d. lgs. 199/2021 e paragrafo 17.1 delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010) e non lo è vieppiù in sede di VIA, dove si compie una valutazione sito-specifica, analizzando caso per caso i potenziali impatti sulle varie componenti ambientali riconducibili ad un dato progetto per valutarne la compatibilità.
Il giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Commissione non può cioè dipendere dalle normative o dalle pianificazioni urbanistiche e territoriali (nel cui ambito rientrano gli atti di individuazione delle aree idonee/non idonee), bensì dall’esame del progetto e della caratterizzazione del sito di impianto alla luce delle sue specifiche peculiarità ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici ambientali coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera.
La ricorrente ha poi dedotto la violazione del quadro normativo in materia di VIA e del principio di precauzione.
In particolare, la società osserva che l’istruttoria non avrebbe fatto emergere alcun effettivo profilo di criticità ambientale del progetto, ritenendo, pertanto, illegittima la posizione assunta dall’Amministrazione in quanto sussisterebbe – nel caso di specie – un’asserita presunzione di rispetto di tale principio che “non può essere superata dall’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici”.
La ricostruzione offerta è infondata.
In primo luogo, non corrisponde agli esiti dell’istruttoria l’affermazione in forza della quale l’Amministrazione non avrebbe evidenziato profili critici nelle proprie valutazioni.
Sul punto, è sufficiente una piana lettura dei provvedimenti oggetto di causa per comprendere che l’Amministrazione ha evidenziato molteplici problemi che affliggono il progetto e la relativa documentazione di supporto. Nel dettaglio si osserva che i rilievi di carenza e inadeguatezza del SIA riguardano in particolare quanto riferito circa lo scenario di base, cioè l’attuale contesto ambientale di riferimento, e i potenziali impatti su diverse componenti ambientali quali l’atmosfera, l’ambiente idrico, il suolo, il territorio e patrimonio agroalimentare e il paesaggio, oltre che in relazione al fattore fisico “vibrazioni”; tra l’altro, queste lacune non hanno consentito nemmeno di valutare gli impatti sulla popolazione e sulla salute pubblica. Tutto quanto precede vale per le aree impegnate dall’impianto agrivoltaico, dalle opere di connessione e dagli impianti di accumulo e di produzione di idrogeno verde.
Il quadro, ora sinteticamente illustrato, giustifica ampiamente la complessiva valutazione di incompatibilità ambientale del progetto, atteso che concorrono a tale conclusione, oltre che gli aspetti di incompatibilità cd. diretta, anche l’insufficiente trattazione di molteplici componenti progettuali e ambientali.
13. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto.
14. Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM AL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | NM AL |
IL SEGRETARIO