Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03606/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, RA Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RA Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento di inidoneità concorsuale notificato alla ricorrente all'esito delle prove di efficienza fisica del concorso gravato in data 02.02.2024 e recante la seguente motivazione «la S.V. in data odierna è stata giudicata non idoneo (...) in quanto non ha raggiunto i parametri minimi indicati nella tabella in allegato 4 al bando di concorso anche in una sola delle discipline obbligatorie (.......) “Corsa piana 1000, prova obbligatoria, 02/02/2024 tempi/misura 5,32'', punteggio 0 , non superata» cui è conseguita la diretta esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 Allievi Finanzieri- anno 2023 «ai sensi dell'articolo 12 comma 3, del bando di concorso»;
- del verbale di valutazione della prova di efficienza fisica sostenuta dalla ricorrente stilato dall'amministrazione concorsuale in data 02 febbraio 2024 e conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, precisamente, lo scorso 27 marzo, nella parte in cui reca un giudizio di inidoneità concorsuale;
- del verbale n. 35 stilato dall'amministrazione in occasione delle prove di efficienza fisica tenutesi il 02.02.2024 e conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, precisamente lo scorso 27 marzo;
- ove interpretato in malam partem, dell'articolo 12, comma 3, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato;
- delle modalità in cui la procedente ha predisposto e fatto svolgere la prova di corsa piana dei 1000 metri nella giornata in cui è stata valutata la ricorrente: con eccessivo numero di concorrenti chiamati a gareggiare simultanea, con carente numero di cronometristi in loco nonché, altresì, senza la previa verifica del perfetto funzionamento degli strumenti utilizzati per la misurazione dei relativi tempi di prova;
- del verbale n. 01 del 30 novembre 2023 della Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, nella parte in cui ha stabilito modalità di svolgimento della corsa piana di 1000 metri non specifiche né, quindi, adeguate a garantire ai concorrenti di svolgere la prova al meglio delle loro potenzialità;
-della certificazione recante le caratteristiche e il collaudo del cronometro utilizzato dalla procedente per misurare i tempi di corsa nella giornata di prove in cui è stata valutata la ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 Allievi Finanzieri- 2023”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
Del diritto della ricorrente a ripetere la prova di efficienza fisica anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposita nonché di essere riammessa al prosieguo dell'iter concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. US AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 23 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
US AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AU | RA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.