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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1416/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SPIRITO GIOVANNA e QUADRINO
MONICA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 17/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Monte San Biagio in Via dei Ciclamini n 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra ai sensi Parte_1
dell'articolo 337 sexies cc nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
[...]
si trasferisce nella unità immobiliare dei suoi genitori collocata al piano di sopra Parte_2
dell'appartamento assegnato alla Signora 2) Le figlie e Pt_1 Persona_1 Per_2
restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...] responsabilità genitoriale in base alla normativa sull'affido condiviso, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna ma frequenteranno abitualmente il padre, il quale eserciterà il diritto di visita compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni delle figlie. Per le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive i genitori prenderanno accordi volta per volta, previo avviso l'una dell'altro, a seconda delle esigenze. 3) La Sig.ra percepirà l'assegno unico e universale in quanto Pt_1
collocataria della prole. 4) si impegna a corrispondere a titolo di Parte_2 mantenimento 350,00 euro per le figlie e oltre al 50 % delle spese Per_1 Per_2
straordinarie che riguarderanno le spese scolastiche, le spese mediche e quelle relative alle attività ludiche e ricreative. 5) Il Sig. si impegna ad estinguere il debito Parte_2
nei confronti della (n. contratto 9535047). Attualmente la rata del finanziamento è CP_1 pari ad euro 409,59. 6) La Sig.ra si impegna a trovare un impiego al fine di Parte_1 assolvere ai suoi bisogni di mantenere, educare ed istruire le figlie e al fine di estinguere un diverso debito contratto con la Compass Gruppo Mediobanca, il cui importo della rata mensile è all'incirca pari ad euro 352,04 (n: CO 0000 22827731). 7) La vettura Fiat Punto targata EJ 934 VZ è intestata al Sig. e rimane in suo esclusivo possesso. 8) La Parte_2 vettura Fiat 500 targata DZ 238 RH è intestata alla Sig.ra e rimane in suo esclusivo Pt_1
possesso”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 01/12/2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 114, Parte II, Serie A, dell'anno 2007), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SPIRITO GIOVANNA e QUADRINO
MONICA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 17/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Monte San Biagio in Via dei Ciclamini n 6 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra ai sensi Parte_1
dell'articolo 337 sexies cc nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi.
[...]
si trasferisce nella unità immobiliare dei suoi genitori collocata al piano di sopra Parte_2
dell'appartamento assegnato alla Signora 2) Le figlie e Pt_1 Persona_1 Per_2
restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...] responsabilità genitoriale in base alla normativa sull'affido condiviso, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna ma frequenteranno abitualmente il padre, il quale eserciterà il diritto di visita compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni delle figlie. Per le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive i genitori prenderanno accordi volta per volta, previo avviso l'una dell'altro, a seconda delle esigenze. 3) La Sig.ra percepirà l'assegno unico e universale in quanto Pt_1
collocataria della prole. 4) si impegna a corrispondere a titolo di Parte_2 mantenimento 350,00 euro per le figlie e oltre al 50 % delle spese Per_1 Per_2
straordinarie che riguarderanno le spese scolastiche, le spese mediche e quelle relative alle attività ludiche e ricreative. 5) Il Sig. si impegna ad estinguere il debito Parte_2
nei confronti della (n. contratto 9535047). Attualmente la rata del finanziamento è CP_1 pari ad euro 409,59. 6) La Sig.ra si impegna a trovare un impiego al fine di Parte_1 assolvere ai suoi bisogni di mantenere, educare ed istruire le figlie e al fine di estinguere un diverso debito contratto con la Compass Gruppo Mediobanca, il cui importo della rata mensile è all'incirca pari ad euro 352,04 (n: CO 0000 22827731). 7) La vettura Fiat Punto targata EJ 934 VZ è intestata al Sig. e rimane in suo esclusivo possesso. 8) La Parte_2 vettura Fiat 500 targata DZ 238 RH è intestata alla Sig.ra e rimane in suo esclusivo Pt_1
possesso”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 01/12/2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 114, Parte II, Serie A, dell'anno 2007), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino