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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sorgono - Via Iv Novembre 65 08038 Sorgono NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
La ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
- in via principale, annullare l'atto impugnato, in quanto illegittimo per le motivazioni esposte in ricorso, con ripetizione delle somme che venissero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
La C&C Srl Concessioni e Consulenze chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26 aprile 2025 e depositato in data 26 maggio 2025, Ricorrente_1 propone ricorso contro la C&C S.r.l. Concessionaria nel Comune di Sorgono del Servizio Accertamento e Riscossione della Tassa Rifiuti e contro il Comune di Sorgono avverso l'Atto n. 030/138/2025 (Cod. Contr. N. 1086/1-2-3)
- avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento della TARI (Periodo 2019-2020
2021-2022-2023-2024), datato 1.02.2025, emesso da C&C S.r.l. Concessionaria nel Comune di Sorgono del Servizio Accertamento e Riscossione, e notificato il 26.02.2025 con R.A.R..
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Con l'atto impugnato viene intimato il pagamento, a titolo di TARI, l'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, di € 1.999,00 entro 60 gg. dalla notifica o di € 2.227,00 decorso tale termine.
Con pec del 3 e 6 marzo u.s., veniva inoltrata, rispettivamente, al Comune di Sorgono e alla C&C S.r.l. istanza di riesame e annullamento in autotutela dell'atto di cui in oggetto, cui seguiva un riscontro, mediante pec del 13 marzo 2025, da parte della Società C&C, con il quale, sostenendo che l'accertamento era stato emesso per “omessa dichiarazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. n. 296/2006 e ss. mm. e ii.”, veniva “confermata la debenza del tributo nei termini indicati in atto”, con rigetto dell'istanza.
Motivi di ricorso
1) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 6 bis, c.1.
Detta disposizione introduce, a pena di annullabilità, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, informato ed effettivo, per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Nel caso de quo la Concessionaria piuttosto che attivare un contraddittorio con il contribuente, consentendogli di poter esercitare i diritti e le tutele apprestati dallo Statuto del Contribuente ha preferito procedere direttamente alla emanazione di un avviso di accertamento esecutivo, che, pertanto risulta annullabile.
2) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 7 e 241/1990, art. 3.
L'avviso impugnato è illegittimo, inoltre, ai sensi degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e 3 della Legge n. 241/1990, in quanto, nella motivazione, si limita a contenere generiche indicazioni in merito all'iter sotteso all'accertamento, ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La presenza nell'avviso di accertamento di formule stereotipate nonché il richiamo ad atti non allegati né riprodotti viola la fondamentale esigenza normativa sottesa alle succitate disposizioni, con conseguente nullità/annullabilità dell'atto impugnato.
In ogni caso, seppure si volesse accondiscendere al semplicistico e generico riferimento al “Catasto”, formulato nell'atto impugnato, esso sarebbe, comunque, illegittimo, in quanto, per la determinazione delle superfici tassabili, la “superficie catastale” può essere utilizzata, a regime, solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione di apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna.
In tal senso dispongono sia l'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147 che l'art. 7, c. 2 del regolamento TARI del Comune di Sorgono. Orbene, ad oggi, non risulta che detto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia sia stato emanato.
Infine, ma non da ultimo, l'avviso impugnato non fa alcun riferimento agli atti del Comune di Sorgono che legittimerebbero la Società C&C ad esercitare, per conto del medesimo Comune, il potere accertativo ad esso spettante per legge.
3) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 147/2013, art. 1, commi 641 e seguenti e D.lgs. n. 507/1993, art 62.
Il presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI è costituito dalla circostanza che l'interessato occupi quello specifico locale, a prescindere dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Nel caso di specie, per quanto concerne i locali di cui trattasi:
a) l'unità immobiliare contraddistinta dal F. 25, mapp. 390, sub 3, cat C/6, seppur cointestata anche alla ricorrente (in quanto pervenuta per successione legittima ed ancora in comunione ereditaria), costituisce, anche se accatastata separatamente, pertinenza del F. 25, mapp. 390, sub 2, abitazione principale del di lei germano Nominativo_1.
b) le unità contraddistinte dai mappali 390 sub 4 e 390 sub 5 non sono, né mai sono state, occupate dalla ricorrente e sono insuscettibili di produrre rifiuti in quanto non abitate e, da numerosi anni (quanto meno dall'anno 2007), prive di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria.
Inoltre, la ricorrente è oggettivamente impossibilitata a occupare detti locali e a produrre, in essi, dei rifiuti.
Infatti, risiede e dimora stabilmente nel Comune di Cagliari (al quale paga la Tari per gg. 365 all'anno).
Ne discende che, in relazione al caso di specie, difetta, in toto, il presupposto impositivo, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, perché palesemente esorbitante dal riferito perimetro applicativo della normativa di riferimento.
4) Invalidità dell'atto per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi.
L'atto impugnato è incomprensibile in ordine alla portata delle richieste formulate dalla Società
Concessionaria nei confronti della ricorrente con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Tale omissione si pone in evidente contrasto con il principio di trasparenza ed il diritto di difesa del contribuente ed in conflitto con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente. Con controdeduzioni depositate in data 2 agosto 2025 si è costituita in giudizio la C&C S.r.l. Concessioni e
Consulenze, in persona del legale rappresentante, Nominativo_2, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce, dall'avvocato Difensore_1.
La C&C SRL controdeduce:
1- Insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo.
Inconferente al caso di specie si rivela il richiamo all'articolo 6, comma 1-bis, della legge 212/2000 per la presunta violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, insussistente per i tributi locali.
Anzitutto, il decreto ministeriale del 24.4.2024, emanato dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che dovranno essere gli Enti locali a recepire la novella nei propri regolamenti.
Il preambolo del decreto in parola richiama espressamente il comma 3-bis dell'articolo 1 dello Statuto del
Contribuente il quale prevede che le disposizioni di quest'ultimo “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”.
Attraverso la “Nota di approfondimento-Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” del 3.5.2024 con specifico riferimento agli atti esclusi dal contraddittorio, l'EL ha evidenziato che, nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell'Ente (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dell'Amministrazione locale.
2- L'avviso risulta adeguatamente motivato. Pretestuosa, oltreché marcatamente infondata, si rivela la censura sul presunto difetto motivazionale dell'avviso gravato.
Invero, nell'atto venivano richiamati gli estremi catastali del cespite oggetto di imposizione, le tariffe, la superficie tassabile, il lasso di tempo considerato, il numero di occupanti nonché le quote fissa e variabile, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento;
sul frontespizio dell'avviso, infine, veniva espressamente indicata la motivazione sottesa alla sua emissione, vale a dire l'omessa dichiarazione.
3- Nel merito.
Parimenti prive di pregio si appalesano le restanti argomentazioni enucleate ex adverso, inidonee a scalfire la fondatezza della pretesa impositiva.
Infine, la modalità di calcolo degli interessi veniva esplicitamente indicata sul frontespizio dell'accertamento.
La causa viene trattata in camera di consiglio nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti, si riserva la decisione.
Nell'udienza del 11 febbraio 2026 il giudice, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 6bis, c.1. – è fondato ed è assorbente dei restanti motivi di impugnazione.
Il D. Lgs. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) ha introdotto, dopo l'art. 6 della legge
212/2000, l'art. 6 bis in materia di contraddittorio preventivo che così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, sono stati individuati gli atti esclusi dall'obbligo di contradditorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) in seguito alle modifiche introdotte dal D. lgs.
219/2023.
Il decreto non individua però gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
Infatti, il preambolo recita testualmente: “Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n.
219 del 2023, che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto «valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» e che le «regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela»”.
Il decreto ha principalmente elencato provvedimenti che, come detto, non si rintracciano all'interno del procedimento di riscossione dei tributi locali.
Di interesse per i tributi locali è però la definizione di atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato, chiarendo che trattasi di “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”.
Orbene, stando al tenore del chiarimento del Decreto ministeriale non sono soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascono dall'elaborazione di dati informatici per i quali poco avrebbe da controdedurre il contribuente in fase di contraddittorio.
Sono, invece, soggette all'obbligo tutte quelle situazioni nelle quali il Comune accerta una situazione diversa da quella che ha inteso dichiarare il contribuente o non ha dichiarato. Gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della TARI implicano una serie di attività nella determinazione della tassa (superficie, numero degli occupanti, giorni di presenza, ecc.) che eccedono il mero incrocio dei dati rilevati dalle banche dati dell'amministrazione e dunque non possono sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Pertanto, prima della notifica, gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione devono essere preceduti obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo ex art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
Anche l'EL (citato da parte resistente nelle sue controdeduzioni) nella “Nota di approfondimento - Atti esclusi dal contraddittorio preventivo - Decreto Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze del
24 aprile 2024)”, in data 3 maggio 2024, ha ritenuto che “[…], anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune”.
Nel caso in esame è evidente come l'attività di accertamento sottostante all'atto impugnato non è stata una mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero una mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente (tant'è che trattasi di omessa dichiarazione), e che dunque non poteva sfociare in un “atto automatizzato, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione”.
L'indicazione contenuta nell'avviso di accertamento impugnato che “non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo …” non vale di certo ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo del contraddittorio preventivo.
Infine e ad ogni buon conto, va tenuto presente che l'obbligo riguarda gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024
e ciò in forza dell'art 7 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n.39, i vigore dal 7 luglio 2024 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.
U. 28/05/2024, n. 123) che così dispone: “1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma
1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo. […]”.
Dal tenore di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dl 39/2024 si evince chiaramente, tra l'altro, che anche per gli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-bis, legge 212/2000, anche se solo per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso il 1° febbraio 2025 e notificato il 26 febbraio 2025 per cui andavano applicate le disposizioni di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per i motivi suesposti, l'atto impugnato, non essendo stato preceduto dal contraddittorio con la contribuente così come previsto, a pena di annullabilità dall'art. 6 bis della legge 212/2000, è illegittimo e va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo nella misura delle spese vive sostenute - contributo unificato - in quanto la ricorrente si è difesa personalmente.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la resistente C&C Srl Concessioni e Consulenze al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in € 30,00 (trenta/00).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sorgono - Via Iv Novembre 65 08038 Sorgono NU
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 030 138 2025 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
La ricorrente chiede che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia:
- in via principale, annullare l'atto impugnato, in quanto illegittimo per le motivazioni esposte in ricorso, con ripetizione delle somme che venissero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Resistente/Appellato:
La C&C Srl Concessioni e Consulenze chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26 aprile 2025 e depositato in data 26 maggio 2025, Ricorrente_1 propone ricorso contro la C&C S.r.l. Concessionaria nel Comune di Sorgono del Servizio Accertamento e Riscossione della Tassa Rifiuti e contro il Comune di Sorgono avverso l'Atto n. 030/138/2025 (Cod. Contr. N. 1086/1-2-3)
- avviso di accertamento esecutivo e contestuale invito al pagamento della TARI (Periodo 2019-2020
2021-2022-2023-2024), datato 1.02.2025, emesso da C&C S.r.l. Concessionaria nel Comune di Sorgono del Servizio Accertamento e Riscossione, e notificato il 26.02.2025 con R.A.R..
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Con l'atto impugnato viene intimato il pagamento, a titolo di TARI, l'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, di € 1.999,00 entro 60 gg. dalla notifica o di € 2.227,00 decorso tale termine.
Con pec del 3 e 6 marzo u.s., veniva inoltrata, rispettivamente, al Comune di Sorgono e alla C&C S.r.l. istanza di riesame e annullamento in autotutela dell'atto di cui in oggetto, cui seguiva un riscontro, mediante pec del 13 marzo 2025, da parte della Società C&C, con il quale, sostenendo che l'accertamento era stato emesso per “omessa dichiarazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. n. 296/2006 e ss. mm. e ii.”, veniva “confermata la debenza del tributo nei termini indicati in atto”, con rigetto dell'istanza.
Motivi di ricorso
1) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 6 bis, c.1.
Detta disposizione introduce, a pena di annullabilità, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, informato ed effettivo, per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Nel caso de quo la Concessionaria piuttosto che attivare un contraddittorio con il contribuente, consentendogli di poter esercitare i diritti e le tutele apprestati dallo Statuto del Contribuente ha preferito procedere direttamente alla emanazione di un avviso di accertamento esecutivo, che, pertanto risulta annullabile.
2) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 7 e 241/1990, art. 3.
L'avviso impugnato è illegittimo, inoltre, ai sensi degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e 3 della Legge n. 241/1990, in quanto, nella motivazione, si limita a contenere generiche indicazioni in merito all'iter sotteso all'accertamento, ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La presenza nell'avviso di accertamento di formule stereotipate nonché il richiamo ad atti non allegati né riprodotti viola la fondamentale esigenza normativa sottesa alle succitate disposizioni, con conseguente nullità/annullabilità dell'atto impugnato.
In ogni caso, seppure si volesse accondiscendere al semplicistico e generico riferimento al “Catasto”, formulato nell'atto impugnato, esso sarebbe, comunque, illegittimo, in quanto, per la determinazione delle superfici tassabili, la “superficie catastale” può essere utilizzata, a regime, solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione di apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna.
In tal senso dispongono sia l'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147 che l'art. 7, c. 2 del regolamento TARI del Comune di Sorgono. Orbene, ad oggi, non risulta che detto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia sia stato emanato.
Infine, ma non da ultimo, l'avviso impugnato non fa alcun riferimento agli atti del Comune di Sorgono che legittimerebbero la Società C&C ad esercitare, per conto del medesimo Comune, il potere accertativo ad esso spettante per legge.
3) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 147/2013, art. 1, commi 641 e seguenti e D.lgs. n. 507/1993, art 62.
Il presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI è costituito dalla circostanza che l'interessato occupi quello specifico locale, a prescindere dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti.
Nel caso di specie, per quanto concerne i locali di cui trattasi:
a) l'unità immobiliare contraddistinta dal F. 25, mapp. 390, sub 3, cat C/6, seppur cointestata anche alla ricorrente (in quanto pervenuta per successione legittima ed ancora in comunione ereditaria), costituisce, anche se accatastata separatamente, pertinenza del F. 25, mapp. 390, sub 2, abitazione principale del di lei germano Nominativo_1.
b) le unità contraddistinte dai mappali 390 sub 4 e 390 sub 5 non sono, né mai sono state, occupate dalla ricorrente e sono insuscettibili di produrre rifiuti in quanto non abitate e, da numerosi anni (quanto meno dall'anno 2007), prive di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria.
Inoltre, la ricorrente è oggettivamente impossibilitata a occupare detti locali e a produrre, in essi, dei rifiuti.
Infatti, risiede e dimora stabilmente nel Comune di Cagliari (al quale paga la Tari per gg. 365 all'anno).
Ne discende che, in relazione al caso di specie, difetta, in toto, il presupposto impositivo, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, perché palesemente esorbitante dal riferito perimetro applicativo della normativa di riferimento.
4) Invalidità dell'atto per omessa motivazione sulle modalità di calcolo degli interessi.
L'atto impugnato è incomprensibile in ordine alla portata delle richieste formulate dalla Società
Concessionaria nei confronti della ricorrente con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi richiesti.
Tale omissione si pone in evidente contrasto con il principio di trasparenza ed il diritto di difesa del contribuente ed in conflitto con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente. Con controdeduzioni depositate in data 2 agosto 2025 si è costituita in giudizio la C&C S.r.l. Concessioni e
Consulenze, in persona del legale rappresentante, Nominativo_2, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce, dall'avvocato Difensore_1.
La C&C SRL controdeduce:
1- Insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo.
Inconferente al caso di specie si rivela il richiamo all'articolo 6, comma 1-bis, della legge 212/2000 per la presunta violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, insussistente per i tributi locali.
Anzitutto, il decreto ministeriale del 24.4.2024, emanato dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che dovranno essere gli Enti locali a recepire la novella nei propri regolamenti.
Il preambolo del decreto in parola richiama espressamente il comma 3-bis dell'articolo 1 dello Statuto del
Contribuente il quale prevede che le disposizioni di quest'ultimo “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”.
Attraverso la “Nota di approfondimento-Atti esclusi dal contraddittorio preventivo” del 3.5.2024 con specifico riferimento agli atti esclusi dal contraddittorio, l'EL ha evidenziato che, nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell'Ente (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati), oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dell'Amministrazione locale.
2- L'avviso risulta adeguatamente motivato. Pretestuosa, oltreché marcatamente infondata, si rivela la censura sul presunto difetto motivazionale dell'avviso gravato.
Invero, nell'atto venivano richiamati gli estremi catastali del cespite oggetto di imposizione, le tariffe, la superficie tassabile, il lasso di tempo considerato, il numero di occupanti nonché le quote fissa e variabile, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento;
sul frontespizio dell'avviso, infine, veniva espressamente indicata la motivazione sottesa alla sua emissione, vale a dire l'omessa dichiarazione.
3- Nel merito.
Parimenti prive di pregio si appalesano le restanti argomentazioni enucleate ex adverso, inidonee a scalfire la fondatezza della pretesa impositiva.
Infine, la modalità di calcolo degli interessi veniva esplicitamente indicata sul frontespizio dell'accertamento.
La causa viene trattata in camera di consiglio nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti, si riserva la decisione.
Nell'udienza del 11 febbraio 2026 il giudice, sciogliendo la riserva, ha deciso che il ricorso è fondato e va accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 212/2000, art. 6bis, c.1. – è fondato ed è assorbente dei restanti motivi di impugnazione.
Il D. Lgs. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) ha introdotto, dopo l'art. 6 della legge
212/2000, l'art. 6 bis in materia di contraddittorio preventivo che così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, sono stati individuati gli atti esclusi dall'obbligo di contradditorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) in seguito alle modifiche introdotte dal D. lgs.
219/2023.
Il decreto non individua però gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, ma conferma espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 6-bis.
Infatti, il preambolo recita testualmente: “Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n.
219 del 2023, che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto «valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» e che le «regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela»”.
Il decreto ha principalmente elencato provvedimenti che, come detto, non si rintracciano all'interno del procedimento di riscossione dei tributi locali.
Di interesse per i tributi locali è però la definizione di atto automatizzato o sostanzialmente automatizzato, chiarendo che trattasi di “ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”.
Orbene, stando al tenore del chiarimento del Decreto ministeriale non sono soggetti all'obbligo del contraddittorio tutti gli atti che nascono dall'elaborazione di dati informatici per i quali poco avrebbe da controdedurre il contribuente in fase di contraddittorio.
Sono, invece, soggette all'obbligo tutte quelle situazioni nelle quali il Comune accerta una situazione diversa da quella che ha inteso dichiarare il contribuente o non ha dichiarato. Gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della TARI implicano una serie di attività nella determinazione della tassa (superficie, numero degli occupanti, giorni di presenza, ecc.) che eccedono il mero incrocio dei dati rilevati dalle banche dati dell'amministrazione e dunque non possono sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Pertanto, prima della notifica, gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione devono essere preceduti obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo ex art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
Anche l'EL (citato da parte resistente nelle sue controdeduzioni) nella “Nota di approfondimento - Atti esclusi dal contraddittorio preventivo - Decreto Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze del
24 aprile 2024)”, in data 3 maggio 2024, ha ritenuto che “[…], anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune”.
Nel caso in esame è evidente come l'attività di accertamento sottostante all'atto impugnato non è stata una mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero una mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente (tant'è che trattasi di omessa dichiarazione), e che dunque non poteva sfociare in un “atto automatizzato, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione”.
L'indicazione contenuta nell'avviso di accertamento impugnato che “non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo …” non vale di certo ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo del contraddittorio preventivo.
Infine e ad ogni buon conto, va tenuto presente che l'obbligo riguarda gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024
e ciò in forza dell'art 7 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n.39, i vigore dal 7 luglio 2024 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.
U. 28/05/2024, n. 123) che così dispone: “1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.
212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma
1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo. […]”.
Dal tenore di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dl 39/2024 si evince chiaramente, tra l'altro, che anche per gli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art.
6-bis, legge 212/2000, anche se solo per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.
Nel caso in esame, l'atto impugnato è stato emesso il 1° febbraio 2025 e notificato il 26 febbraio 2025 per cui andavano applicate le disposizioni di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per i motivi suesposti, l'atto impugnato, non essendo stato preceduto dal contraddittorio con la contribuente così come previsto, a pena di annullabilità dall'art. 6 bis della legge 212/2000, è illegittimo e va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo nella misura delle spese vive sostenute - contributo unificato - in quanto la ricorrente si è difesa personalmente.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la resistente C&C Srl Concessioni e Consulenze al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in € 30,00 (trenta/00).