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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
EPVBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina GOP Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.1.2024
da
(C.F. C.F. 1 ), nato il [...] Parte 1
a Cremona, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Gallesi,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via
- RICORRENTE -
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), nata il
23.10.1992 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia
Gallesi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza,
Via Abbondanza n.35, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
-· INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data
23.1.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in OV (PV) in data 7.9.2019, alle seguenti
CONDIZIONI
"1. I coniugi, si impegnano al reciproco rispetto;
2. Nella casa coniugale, di esclusiva proprietà della moglie, continuerà ad abitarvi quest'ultima;
3. Il sig. Parte 1 al momento in cui lascerà la casa coniugale provvederà a prelevare i propri effetti personali essendo l'arredamento di esclusiva proprietà della sig.ra Controparte_1
4. I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti di aver definito tutte le questioni economiche patrimoniali tra loro pendenti e non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
5. La sig.ra Controparte_1 si fa carico delle spese legali."
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 11/2024 emessa in data
20.6.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte 1 e
Controparte_1 omologando le condizioni di separazione, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione e divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge".
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. - norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte." (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727) Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni di divorzio.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
Parte 1 Controparte 1 matrimonio celebrato in data 7.9.2019 a e
OV (PV) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 3, parte II, anno 2019, serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di OV (PV) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite concordate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti