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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 820/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 12/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 030600 454 2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 030600 329 2018 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avanti la Commissione Tributaria Regionale, avverso la sentenza n. 771 /01/2019 della
Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Foggia, che aveva accolto i ricorsi della società Resistente_1 s.r.l. relativi agli accertamenti fiscali per le annualità 2014 e 2015,chiedendone la integrale riforma.
Va premesso che la società Resistente_1 s.r.l. è stata sottoposta a verifiche fiscali per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.e che per le annualità 2014 e 2015, sono stati emessi due avvisi di accertamento che contestano vari rilievi fiscali, tra cui ammortamenti indeducibili, proventi immobiliari non dichiarati, rideterminazione dell'agevolazione ACE e altre questioni .Questi due atti sono stati tempestivamente opposti e la C.T.P. ha riunito i ricorsi relativi agli accertamenti predetti e con la decisione impugnata, oggetto del presente giudizio ha annullato gli atti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate contesta la decisione della C.T.P., ritenendo che: 1)La sentenza sia errata perché ha adottato una metodologia di esame del merito limitata e semplificata, basandosi su un unico rilievo
(mancato riconoscimento dei costi pluriennali di ammortamento) e trascurando di analizzare i singoli e autonomi rilievi accertativi per le annualità 2014 e 2015;2) La C.T.P. ha emesso una decisione "omnibus", annullando tutti gli atti impositivi senza un esame approfondito delle specificità dei singoli rilievi;
3)Alcuni rilievi non contestati dalla società sono stati erroneamente annullati dalla C.T.P
.L'appello risulta iscritto al n 820 2020 RGA
Si è costituita nei termini l'appellata contestando le argomentazioni difensive della Agenzia delle Entrate e concludendo per il rigetto dell'appello con spese.Ha depositato memorie illustrative nei termini.
Esaurita la discussione orale della causa,presente la sola Agenzia appellante,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con integrale riforma della decisione impugnata.
La questione sottoposta all'esame della Corte di Primo grado era ed è molto articolata e complessa e compiutamente esaminata hinc et inde.
Per contra il Giudice di Prime Cure si è limitato ad emettere una decisione molto sintetica soffermandosi su un unico punto in contestazione e cioè il disconoscimento dei costi pluriennali,senza esaminare funditus le singole contestazioni riferite alle due annualità,che per un verso potevano ritenersi comuni e per altro verso del tutto differenti.
Si può configurare nella fattispecie una parziale omessa motivazione ,ovvero una motivazione solo apparente che peraltro non è condivisibile considerato che l'agenzia aveva già in primo grado,e ribadito in questo grado di appello,di aver adottato un iter logico giuridico esatto e conforme alle norme di legge.
In particolare : per quanto riguarda i costi pluriennali di ammortamento iscritti a bilancio fin dal 2005,a nulla rileva che l'ufficio non li avesse disconosciuti per gli anni precedenti a quelli oggetto del presente giudizio,in virtù del principio della autonomia dei singoli anni di imposta
Pertanto questa parte della motivazione non può essere condivisa.
Le altre questioni di basilare rilevanza ben argomentate e documentate dall'AGENZIA,,non sono state affatto esaminate e considerate nella sentenza impugnata –(proventi immobiliari,ammortamenti indeducibili),questioni che appaiono fondate e soprattutto assolutamente condivisibili
Ex plurimis: La ripresa a tassazione per il 2013 di costi non di competenza di quell'anno perché di competenza dell'annualità successiva, non implica, in mancanza di una espressa volontà di parte, che quei costi possano essere automaticamente riattribuiti dall'Ufficio in sede di accertamento per il 2014.su questo punto la società appellata nulla di esauriente ha controdedotto;
avendo già in sede di ricorso per il
2013, contestato tale ripresa a tassazione, e il giudice ne ha disposto l'annullamento. Cosicché ove l'Ufficio avesse operato nel modo argomentato dalla ricorrente, essa avrebbe beneficiato due volte della medesima deduzione, dapprima per il 2013 in esito alla sentenza del giudice, e quindi per il 2014, per il riconoscimento operato in automatico dall'Ufficio.
In relazione alle spese di ristrutturazione, la ripresa a tassazione delle relative quote di ammortamento, è sempre possibile in caso di controllo dell'Ufficio ove la parte non ne documenti, come nella fattispecie,
l'effettività e anche su questo aspetto la società non è stata convincente.,anzi nell'ambito del controllo relativo alla deduzione delle quote di ammortamento del conto “quote ammortamento opere di ristrutturazione”, la parte su richiesta dei verificatori, ha prodotto un foglio excel denominato “OPERE DI
RISTRUTT. MANUTENZIONE / AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE”, nel quale il relativo costo storico era stato indicato solo per alcuni cespiti, non era stata indicata la quota di ammortamento e l'aliquota applicata ma solo la quota di ammortamento totale per l'anno 2012 dell'intera categoria,quindi assolutamente non convincente.
Così come per altre questioni non esaminate come si è detto nella decisione di primo grado
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia che liquida in E.5,000,00 per ogni grado ,oltre oneri accessorii.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 820/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 771/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 12/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 030600 454 2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 030600 329 2018 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avanti la Commissione Tributaria Regionale, avverso la sentenza n. 771 /01/2019 della
Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) di Foggia, che aveva accolto i ricorsi della società Resistente_1 s.r.l. relativi agli accertamenti fiscali per le annualità 2014 e 2015,chiedendone la integrale riforma.
Va premesso che la società Resistente_1 s.r.l. è stata sottoposta a verifiche fiscali per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.e che per le annualità 2014 e 2015, sono stati emessi due avvisi di accertamento che contestano vari rilievi fiscali, tra cui ammortamenti indeducibili, proventi immobiliari non dichiarati, rideterminazione dell'agevolazione ACE e altre questioni .Questi due atti sono stati tempestivamente opposti e la C.T.P. ha riunito i ricorsi relativi agli accertamenti predetti e con la decisione impugnata, oggetto del presente giudizio ha annullato gli atti impositivi.
L'Agenzia delle Entrate contesta la decisione della C.T.P., ritenendo che: 1)La sentenza sia errata perché ha adottato una metodologia di esame del merito limitata e semplificata, basandosi su un unico rilievo
(mancato riconoscimento dei costi pluriennali di ammortamento) e trascurando di analizzare i singoli e autonomi rilievi accertativi per le annualità 2014 e 2015;2) La C.T.P. ha emesso una decisione "omnibus", annullando tutti gli atti impositivi senza un esame approfondito delle specificità dei singoli rilievi;
3)Alcuni rilievi non contestati dalla società sono stati erroneamente annullati dalla C.T.P
.L'appello risulta iscritto al n 820 2020 RGA
Si è costituita nei termini l'appellata contestando le argomentazioni difensive della Agenzia delle Entrate e concludendo per il rigetto dell'appello con spese.Ha depositato memorie illustrative nei termini.
Esaurita la discussione orale della causa,presente la sola Agenzia appellante,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto con integrale riforma della decisione impugnata.
La questione sottoposta all'esame della Corte di Primo grado era ed è molto articolata e complessa e compiutamente esaminata hinc et inde.
Per contra il Giudice di Prime Cure si è limitato ad emettere una decisione molto sintetica soffermandosi su un unico punto in contestazione e cioè il disconoscimento dei costi pluriennali,senza esaminare funditus le singole contestazioni riferite alle due annualità,che per un verso potevano ritenersi comuni e per altro verso del tutto differenti.
Si può configurare nella fattispecie una parziale omessa motivazione ,ovvero una motivazione solo apparente che peraltro non è condivisibile considerato che l'agenzia aveva già in primo grado,e ribadito in questo grado di appello,di aver adottato un iter logico giuridico esatto e conforme alle norme di legge.
In particolare : per quanto riguarda i costi pluriennali di ammortamento iscritti a bilancio fin dal 2005,a nulla rileva che l'ufficio non li avesse disconosciuti per gli anni precedenti a quelli oggetto del presente giudizio,in virtù del principio della autonomia dei singoli anni di imposta
Pertanto questa parte della motivazione non può essere condivisa.
Le altre questioni di basilare rilevanza ben argomentate e documentate dall'AGENZIA,,non sono state affatto esaminate e considerate nella sentenza impugnata –(proventi immobiliari,ammortamenti indeducibili),questioni che appaiono fondate e soprattutto assolutamente condivisibili
Ex plurimis: La ripresa a tassazione per il 2013 di costi non di competenza di quell'anno perché di competenza dell'annualità successiva, non implica, in mancanza di una espressa volontà di parte, che quei costi possano essere automaticamente riattribuiti dall'Ufficio in sede di accertamento per il 2014.su questo punto la società appellata nulla di esauriente ha controdedotto;
avendo già in sede di ricorso per il
2013, contestato tale ripresa a tassazione, e il giudice ne ha disposto l'annullamento. Cosicché ove l'Ufficio avesse operato nel modo argomentato dalla ricorrente, essa avrebbe beneficiato due volte della medesima deduzione, dapprima per il 2013 in esito alla sentenza del giudice, e quindi per il 2014, per il riconoscimento operato in automatico dall'Ufficio.
In relazione alle spese di ristrutturazione, la ripresa a tassazione delle relative quote di ammortamento, è sempre possibile in caso di controllo dell'Ufficio ove la parte non ne documenti, come nella fattispecie,
l'effettività e anche su questo aspetto la società non è stata convincente.,anzi nell'ambito del controllo relativo alla deduzione delle quote di ammortamento del conto “quote ammortamento opere di ristrutturazione”, la parte su richiesta dei verificatori, ha prodotto un foglio excel denominato “OPERE DI
RISTRUTT. MANUTENZIONE / AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE”, nel quale il relativo costo storico era stato indicato solo per alcuni cespiti, non era stata indicata la quota di ammortamento e l'aliquota applicata ma solo la quota di ammortamento totale per l'anno 2012 dell'intera categoria,quindi assolutamente non convincente.
Così come per altre questioni non esaminate come si è detto nella decisione di primo grado
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia che liquida in E.5,000,00 per ogni grado ,oltre oneri accessorii.