Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errata metodologia di esame del merito da parte della CTP

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha ritenuto che il Giudice di primo grado si sia limitato a una decisione sintetica, soffermandosi su un unico punto in contestazione (il disconoscimento dei costi pluriennali) senza esaminare le singole contestazioni riferite alle due annualità, configurando una parziale omessa motivazione o una motivazione solo apparente.

  • Accolto
    Errata annullamento di rilievi non contestati dalla società

    La Corte ha ritenuto fondate e condivisibili le argomentazioni dell'Agenzia riguardo a questioni non esaminate nella sentenza impugnata, come i proventi immobiliari e gli ammortamenti indeducibili, e ha evidenziato come la società non abbia controdedotto in modo esauriente su specifici punti, come la ripresa a tassazione di costi non di competenza e le spese di ristrutturazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 29
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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