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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CE DI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 26/11/2025, lette le note depositate dall'avv. EO AE nell'interesse di , ritenuta la causa Parte_1 matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2023 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
EO AE, AO EO e NC EO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI CATANIA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , dipendente civile a tempo indeterminato del Parte_1 Controparte_1 presso la Prefettura di Siracusa, con ricorso depositato in data 07.01.2023, premettendo di essere caregiver del padre, , disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Parte_2
L. n. 104/1992 e di essere in missione presso il Commissariato di Avola sino al mese di giugno 2023, ha contestato variamente la legittimità della procedura di mobilità del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile di livello non dirigenziale pubblicata nel mese di settembre 2022 e, precisamente, i “Criteri Trasferibili-Mobilità 2022” ivi allegati nella parte in cui non prevedevano la possibilità di essere trasferiti nelle sedi comunali in caso di semplice assistenza al parente disabile. Il dipendente, ritenendo di avere diritto ad essere trasferito presso il Commissariato di
PS di Avola, ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il suo diritto ad essere trasferito presso il Commissariato della Polizia di Stato di Avola, nella posizione giuridica ed economica in atto rivestita, a decorrere dal 16/1/2023, con disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo;
2) condannare il ad adottare gli atti conseguenti di gestione del rapporto di lavoro;
3) Controparte_1 condannarlo altresì alle spese processuali”
2. Il , con memoria tardivamente depositata in data 21.5.2024, ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto decesso del disabile;
ha contestato variamente la fondatezza Parte_2 del ricorso e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo giudice adito dichiarare cessata la materia del contendere e accertare la legittimità dell'operato del con ogni consequenziale CP_1 statuizione in ordine alle spese di lite”.
3. Il ricorrente, con note del 24.11.2024, ha precisato che la morte del padre ha determinato “la cessazione della materia del contendere relativamente ai punti 1) e 2) del petitum del ricorso, non essendo più possibile accogliere l'istanza di mobilità”; ha chiesto, tuttavia, la condanna al pagamento delle spese di lite.
4. La causa, transitata nel ruolo dello scrivente magistrato, è stata discussa e decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta.
5. A fronte del sopravvenuto decesso del padre del ricorrente risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Orbene, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n.
14194/2004).
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto, come nella specie, dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano al giudice, come nel caso di specie, conclusioni conformi in tal senso.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, in assenza di concorde volontà delle parti, le stesse devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè rivolgendo attenzione
«alle ragioni addotte dalla parte attrice e del loro originario fondamento» (Cass. 11494/2004).
Nella specie, la domanda attorea sarebbe stata fondata.
Occorre prendere le mosse dall'interpretazione dell'invocato art. 33 della L. n. 104 del
1992 che attribuisce al “lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” (comma
3) il diritto di scegliere - ove possibile - la “sede di lavoro” più vicina al domicilio della persona da assistere nonché il diritto di non essere trasferito, senza consenso, ad altra sede (comma
5).
È opinione unanime e consolidata quella secondo cui entrambi i diritti (diritto alla scelta della sede e diritto all'inamovibilità del lavoratore) non sono da considerare quali diritti assoluti o illimitati atteso che gli stessi - benché espressione di interessi costituzionalmente rilevanti - necessitano inevitabilmente di essere bilanciati con le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro.
Sul punto, invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide, “Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto” (in tali termini, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27/03/2008, n. 7945).
La Suprema Corte ha inoltre statuito che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede non può che gravare sul datore di lavoro atteso che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza dello stesso: “in tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste” (così Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/10/2017, n. 23857).
Nel caso di specie, il non ha fornito alcuna prova concreta di Controparte_1 impedimenti specifici al trasferimento del ricorrente, limitandosi ad applicare in modo rigido i c.d. “criteri trasferibili – mobilità 2022” allegati alla nota n. 58752/2022.
Orbene, è indubbio che il - nel predisporre in modo oggettivo e Controparte_1 predeterminato le varie precedenze - abbia inteso bilanciare, in astratto, da una parte, il diritto al lavoro e alla salute del personale disabile e, dall'altra, l'interesse dell'amministrazione ad una buona ed efficiente organizzazione.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che l'esclusione aprioristica dai trasferimenti verso i comuni dei dipendenti che assistono parenti disabili appare in concreto contraria al disposto di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992; tale previsione contiene un onere sproporzionato in danno a tale ultimi dipendenti specie nel caso in cui, pur essendovi una carenza di organico, non sia stata presentata alcuna domanda di trasferimento da parte del personale disabile.
Inoltre, il non ha documentato “che sussiste una grave carenza di Controparte_1 organico presso la ” e, conseguentemente, che “la ragione oggettiva di non Controparte_2 coprire la vacanza del posto in organico presso il Commissariato di Avola si ravvisa nella necessità di non depauperare le risorse umane necessarie al funzionamento della suddetta Prefettura”.
Tanto basta per ritenere che il ricorso avrebbe meritato accoglimento.
6. Conclusivamente va provveduto, anche in punto di spese, come in dispositivo.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente che liquida in € 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Siracusa, il 27/11/2025
IL GIUDICE
CE DI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CE DI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.