Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2025, proposto da
Erpafin Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Arzano, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 9316 del 13.03.2025, con cui è stata disposta la sospensione dell’istruttoria relativa all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 presentata dalla ricorrente in data 16.11.2023 (prot. n. 30053),
e per l’accertamento, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., dell’obbligo del Comune di Arzano di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente, nonché della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzano;
Vista la nota di passaggio in decisione del 28.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Arzano, Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 9316 del 13.03.2025, con cui è stata disposta la sospensione dell’istruttoria relativa all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001 presentata dalla ricorrente in data 16.11.2023 (prot. n. 30053) e l’accertamento, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., dell’obbligo del Comune di Arzano di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- il Comune di Arzano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
- con ordinanza cautelare n. 877/2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare sulla base delle seguenti motivazioni: “ Considerato che:
- l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune non è fondata, atteso che lo stesso Ente, sia con il provvedimento di sospensione impugnato che con la precedente dichiarazione del 15.11.2024, ha ritenuto la pratica edilizia ancora pendente nonostante il decorso del termine di sessanta giorni;
- nel merito il ricorso appare assistito da fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato dispone una sospensione sine die del procedimento, motivata sulla base della mera pendenza del ricorso proposto dal Comune avverso la presupposta variante al Piano A.S.I., tutt’ora efficace, poiché non annullata, né sospesa;
- sussiste l’obbligo del Comune di provvedere espressamente sull’istanza;”.
- con nota di passaggio in decisione del 28.11.2025, parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso avendo il Comune rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della complessiva vicenda in commento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AL, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
AN AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AM | AR AR AL |
IL SEGRETARIO