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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/08/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
- dott. Gianluca PIANTADOSI GIUDICE
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione portato alla notifica in data 29.9.2020 ed iscritta al n.
1770 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Federica Sironi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in
TE, Via Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Mauro Controparte_1 C.F._2
Tosoni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in
Cremella, Via Confalonieri n. 1, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Anna Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in TE, Via. De Gasperi n. 84, giusta procura agli atti telematici;
pagina 1 di 74 - (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_4 C.F._5
Giorgio Pagnoncelli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in TE, Via Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_5 C.F._6
Bassano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in
Cernusco Lombardone, Via Papa Giovanni XXIII n. 20, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTI
Oggetto: Impugnazione testamento e riduzione per lesione di legittima.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento in merito all'effettiva consistenza e all'effettivo valore dell'intero asse ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione , deceduta a TE il 21.10.2013, anche per il Persona_1
tramite della collazione di quanto ricevuto in vita dalla de cuius per via di donazioni dirette, in ragione degli assunti tutti dedotti in sede di narrativa:
accertare e dichiarare che il SInor odierno attore nonchè coniuge della de cuius, veniva Parte_1
pretermesso dalla successione testamentaria della moglie e, preso atto della formale ed espressa Persona_1
rinuncia di esso al legato testamentario, e altresì, laddove necessario, la donazione disposta in favore della IG CP_1
con atto in data 30.07.2013, rep n. 68720, racc. n. 21894 a rogito Dott. Notaio in Missaglia sino a totale Persona_2
concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della de cuius, tenuto conto, in ogni caso, del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale di TE, via Martiri della Resistenza 13;
Nella denegata ipotesi in cui il legato testamentario a favore dell'odierno attore venga considerato in conto di legittima, accertata la lesione della quota di riserva in capo al SInor ridurre proporzionalmente tutte Parte_1
le disposizioni testamentarie sino a totale concorrenza della predetta riserva al netto del legato medesimo e altresì, laddove necessario, la donazione disposta in favore della IG con atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. 21894 a CP_1
rogito Dott. Notaio in Missaglia. Persona_2
pagina 2 di 74 Accertata l'indebita e illegittima sottrazione da parte della SI dall'asse ereditario della de Controparte_1
cuius, sul conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) c/o Istituto di credito svizzero UBS di SS cointestato ai coniugi, della complessiva somma di € 92.635,00 (diconsi novantaduemilaseicentotrentacinque,00 euro) pari al 50% del saldo attivo del suddetto conto alla data di apertura della successione de qua, da considerarsi quale parte di pertinenza della de cuius, condannare la SI a restituire la predetta somma, da imputarsi alla massa ereditaria, Controparte_1
ovvero ogni altra somma dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate dall'apertura della successione ad oggi;
Accertata la nullità delle donazioni pecuniarie effettuate dalla de cuius alla IG e di cui alla CP_1
documentazione prodotta al num. 7 fascicolo attoreo, condannare la SI a restituire la somma di € Controparte_1
153.374,90 (diconsi centocinquantatremilatrecentosettantaquattro,90 euro), da imputarsi alla massa ereditaria, oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate;
Nella denegata ipotesi in cui i versamenti di denaro operati dalla de cuius a favore della IG Controparte_1
per complessive € 153.374,90 (prodotti al doc. num. 7 – fascicolo attoreo) venissero considerati a tutti gli effetti di legge validi ed efficaci ridurre, quando necessario, al fine del positivo esperimento dell'azione di riduzione in capo al SInor
altresì le predette donazioni secondo l'ordine cronologico di esse, a far data dalla più recente, Parte_1
condannando, per l'effetto, la SI alla restituzione delle somme eccedenti la quota di riserva di essa;
Controparte_1
Accertata e riconosciuta la qualifica di erede in capo al SInor in via subordinata, ferma Parte_1
restando la necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegra della quota di legittima del SInor
accertare e dichiarare ex art. 735 c.p.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui Parte_1
attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di Controparte_1
TE di via Martiri della Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria rigettando la pretesa dei fratelli , eredi testamentari, all'assegnazione dell'unità Pt_2
immobiliare medesima;
Dare atto che la SI rinunciava al legato in sostituzione di legittima rivendicando, a sua Controparte_1
volta, la propria quota di legittima;
Dichiarare che la massa ereditaria si compone di:
un patrimonio immobiliare relictum costituito da appartamento e box in TE Via XXV Aprile n. 79 proprietà ½
; Appartamento e num. 2 box in TE Via Martiri della Resistenza 15 proprietà 1/1 (casa coniugale ove risiede allo stato pagina 3 di 74 ; Terreno agricolo nel Comune di TE, per la proprietà di ½; Terreni in Comune di Verderio Parte_1
proprietà ½; Terreni in Comune di AL d'AD proprietà ½);
un patrimonio immobiliare donatum consistente nelle numero tre donazioni dirette effettuate in vita dalla de cuius a favore dei tre figli (atto in data 19.02.1999 rep. n. 33639, racc. n. 5825, a rogito Dr. di Missaglia, da Persona_2
al figlio (doc. 12); atto in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. Persona_1 Pt_5 [...]
di Missaglia, da al figlio (doc. 11); atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. Per_2 Persona_1 Pt_4
21894 a rogito Dott. di Missaglia da alla IG (doc. 10) Persona_2 Persona_1 CP_1
Patrimonio mobiliare costituito da:
Saldo attivo del conto corrente bancario n. 004001-50267 per € 25.561,18, intestato alla de cuius presso la BPM
Banca OL di IL, filiale di TE
Deposito titoli n. 00401 – 2405100000 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca Parte_1
OL di IL, filiale di TE in proprietà al 50% tra la de cuius e il marito
Rapporto 00214478 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca OL di Parte_1
IL, filiale di TE
Per un valore nominale, alla data della morte, di € 73.116,05 (allo stato residuano circa € 50.000,00) pari alla quota di pertinenza della de cuius, al lordo delle spese successivamente maturate per le esequie funebri (circa € 2500,00 per la tumulazione;
oltre € 4000,00 per le esequie funebri) della stessa de cuius (docc. 2 e 5 fascicolo attoreo) nonché delle spese
Per_ successorie (oltre € 9000,00 il 24.02.2016 per il Notaio , oltre le spese di bollo e di rendicontazione, così come si evince dagli estratti conto agli atti, per poco meno di € 20.000,00 (diconsi ventimila euro); (doc. 5);
• 50% Saldo attivo del conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) presso l'Istituto di credito svizzero UBS di
SS pari, alla data della morte della de cuius, ad € 92.617,95 (doc. 8 fascicolo attoreo)
• Versamenti/donazioni brevi manu per € 153.374,90 effettuati dalla de cuius a favore della IG Controparte_1
(doc. 7 fascicolo attoreo)
• Dichiarare che il SInor nell'aprile del 2013 in esecuzione di un accordo con la moglie Parte_1
, quando ancora in vita, procedeva legittimamente e in maniera efficace a divisione anticipata della Persona_1
quota di essa pari al 50% del patrimonio mobiliare facente capo ad entrambi i coniugi c/o , filiale di Controparte_2
AL d'AD, e c/o , filiale di OR, quota di circa € 707.517,10, salvo errori e come Controparte_3
meglio in fatto, tra i tre figli e che incassavano, ciascuno, l'importo di € 200.000,00 Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 74 (duecentomila), imputando la somma indicata alla massa ereditaria e i suddetti versamenti in conto della quota di legittima di ciascuno dei tre figli in relazione alla successione della defunta;
Persona_1
• Dichiarare le domande avversarie relative alle asserite donazioni indirette a favore dei figli e Pt_4 Pt_5
infondate in fatto e in diritto essendo prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, subordinatamente, dichiarare che gli acquisti operati dal SInor con atto a rogito Notaio nel 1980 (doc. 33) e dal SInor Parte_4 Per_3 Pt_5
con atto a rogito Notaio nel 1989 (doc. 34) non costituiscono donazioni indirette a favore dei suddetti e,
[...] Per_3
allo stesso modo, che l'edificazione del capannone in cui essi esercitano la propria attività lavorativa avveniva a spese degli stessi non individuandosi alcuna donazione indiretta a riguardo;
• Rigettare tutte le domande formulate dai convenuti , e in Controparte_1 Parte_3 Parte_2
quanto infondate in fatto e in diritto sia con riferimento alle pretese restitutorie nei confronti dell'odierno attore Pt_1
sia con riferimento ai manufatti in pietra e alle pentole in rame, tenuto conto, in particolare, a tale riguardo, del
[...]
Per_ contenuto del verbale di inventario del 26.02.2015 a repertorio n. 70035 e raccolta num. 22693 Notaio di Missaglia
(doc. 2), nonché di ogni altra domanda, anche di natura risarcitoria, dagli stessi formulata;
• Imputare ogni eventuale somma di pertinenza della de cuius che il SInor dovesse risultare Parte_1
avere incassato e/o appreso in conto della quota di legittima dello stesso, al netto delle spese da quest'ultimo sostenute e anticipate per conto della massa ereditaria e da imputarsi ad essa;
NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
• Individuata la massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare, previa sanatoria/regolarizzazione degli immobili come da prescrizione del CTU e giusta impegno condiviso formulato da tutte le odierne parti all'udienza del 23.02.2023 la divisione dei cespiti con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e attribuzione a ciascun coerede della propria quota, ricomprendendo in essa i beni già ricevuti con ogni più utile conguaglio in denaro, tenuto conto altresì delle spese di sanatoria nonchè, in ogni caso, degli obblighi restitutori in capo alla SI
; Controparte_1
• Attribuire al SInor la propria quota, ricomprendendo nella stessa la casa di abitazione di esso, Parte_1
sita al piano terra di via Martiri della Resistenza n. 15, comprensiva di giardino pertinenziale e a suo tempo adibita a residenza coniugale e dei relativi arredi, e tutti i terreni di TE, Verderio e AL D'AD, quali quote parte di ½ di lotti di cui il detiene già l'altra metà in proprietà, nonché la quota parte di ½ dell'unità immobiliare sita Parte_1
in TE via XX Aprile n. 79 di cui detiene già l'altra metà in proprietà, con ogni più utile conguaglio Parte_1
pagina 5 di 74 in denaro, anche tenuto conto degli oneri di sanatoria come individuati dal CTU e fatto in ogni caso salvo, nella denegata ipotesi di assegnazione a terzi del suddetto immobile, il diritto di abitazione dell'odierno attore sulla casa originariamente adibita a residenza coniugale sita in TE (LC), Via Martiri della Resistenza n. 15.
• Tenuto conto che la de cuius ha inteso nominare quali eredi testamentari in un'unica quota i nipoti Parte_3
e in luogo della IG nonché madre degli stessi (cui riservava l'usufrutto),
[...] Parte_2 Controparte_1
effettuare conguaglio e/o compensazione tra la quota di essi e il maggior debito della SI nei Controparte_1
confronti della massa ereditaria, definendo il credito di essi nei confronti della madre e fermo restando l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma a saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riferimento al procedimento cautelare per sequestro conservativo num. 1770/2020-1 incardinato da e accolto, con riferimento al reclamo avverso il predetto Parte_1
procedimento cautelare (proc. n. 25/2021 R.G.), promosso dalla SI e rigettato dal Giudice Dr. Controparte_1
Colasanti Dario, nonché con riferimento all'istanza di sequestro conservativo avanzata dai SInori e Parte_2 [...]
contro e rigettata dal Giudice Dr. Lombardi Mirco con Ordinanza del 28.04.2021 in Parte_3 Parte_1
seno al corrente procedimento, essendo stata pronunciata in esito ai procedimenti citati riserva e rinvio alla definizione del giudizio di merito per la regolamentazione definitiva delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le istanze istruttorie tutte formulate, sia in via diretta che indiretta e di cui a tutti i propri scritti difensivi, cui ci si riporta.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere dalle risultanze del giudizio qualcosa di difforme rispetto a quanto prodotto, relativamente alle somme donazioni in denaro, per complessivi € 153.374,90
accertare e dichiarare in ogni caso l'avvenuta prescrizione del diritto alle somme per decorso del termine ai sensi dell'art. 2950 cod. civ. relativamente agli anni 1999, 2000, 2002, 2009;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare che le somme, per complessivi € 153.374,90, a titolo di prestito sono state interamente restituite alla SI e che nulla è più dovuto;
PE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 6 di 74 Tutto quanto esposto, previa ogni più opportuna ricognizione sull'effettivo valore e sulla consistenza dell'asse ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione: Persona_1
1. preso atto della formale ed espressa rinuncia della SI , odierna convenuta, al legato testamentario, Controparte_1
accertare e dichiarare che la stessa veniva pretermessa dalla successione testamentaria della madre e Persona_4
ridurre le disposizioni testamentarie proporzionalmente sino alla totale concorrenza dell'intera quota di riserva della stessa, quale IG della de cuis;
2. nella denegata ipotesi in cui il legato testamentario a favore dell'odierna convenuta venga considerato in conto di legittima, accertata la lesione della quota di riserva in capo alla SI , ridurre proporzionalmente le Controparte_1
disposizioni testamentarie e le donazioni fino alla totale concorrenza della predetta riserva, al netto de legato medesimo;
3. previa individuazione della massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare la divisione dei cespiti, con attribuzione a ciascun erede della propria quota, ricomprendendo nelle rispettive quote di ciascun erede, i beni
Per_ dai medesimi ricevuti in vita dalla defunta, e nella specie la donazione dell' 8.3.2013 - Rep. N. 68720 - Notaio
compresi i manufatti in pietra posti ad arredo del giardino del predetto immobile ottenuto con tale donazione e disponendo,
ove necessario, i conguagli in denaro del caso;
4. in ogni caso attribuendo alla quota di competenza della SI.ra l'immobile sito in TE, Via Martiri Controparte_1
della Resistenza n.15, comprensivo di arredi anche esterni e i n. 3 box, ordinando sin da ora lo sgombero immediato del
Cont box censito al Fg. 9 643 sub 5, unitamente all'autovetture del SI. ed ogni altro bene di sua Parte_1
pertinenza;
Per_ 5. accertare e dichiarare che in data 30.7.2013 è intervenuta l'unica donazione - Rep. 68720- Notaio dr. in favore della SI.ra e che nessuna donazione in danaro o di altri beni immobili è mai intervenuta in precedenza;
Controparte_1
5. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'attore e rigettare le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto in relazione alle indebite sottrazioni di danaro in
Italia ed in Svizzera, ampiamente sconfessate;
IN VIA RICONVENZIONALE:
1. accertato e dichiarato che i manufatti in pietra asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.15, rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei SI.ri e e condannare questi ultimi a conferire alla massa Pt_4 Parte_5 Pt_1
ereditaria i beni mobili in questione o il loro valore;
pagina 7 di 74 2. accertato e dichiarato che le pentole in rame, asportate dall'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15,
rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei
SI.ri e condannare questi ultimi a conferire alla massa ereditaria i beni mobili in questione o, Pt_4 Parte_5
ove gli stessi non siano più nella disponibilità dei SI.ri condannarli a corrispondere alla massa ereditaria un CP_1
importo pari al valore di detti beni;
3. condannare i SI.ri e alla restituzione pro quota delle somme anticipate dalla SI.ra Pt_4 Parte_5 CP_1
per la dichiarazione di successione della SI.ra nell'anno 2014 e 2015;
[...] Persona_1
4. condannare in solido tra loro i SI.ri , e al pagamento della somma di € 1.800,0 a Pt_4 Pt_5 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni causati per l'asportazione dei manufatti in pietra, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Cont 5. accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del box censito al Fg. 9 643 sub 5 - via Martiri Della Resistenza n.
15 - TE P T cat. C\6, posta in essere dal SI. e per l'effetto condannare il medesimo al rilascio Parte_1
immediato e al pagamento della somma di € 5.700,00 a titolo di indennità di occupazione del predetto box dall'anno 2016,
oltre alle somme che matureranno in corso di causa;
6. alla luce delle nuove prodizioni documentali, Voglia il Giudice revocare la misura cautelare disposta nei confronti della
SI.ra e disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo;
Controparte_1
IN VIA ULTERIORE:
- condannare il SI. ex art.96 cpc, al pagamento in favore della SI.ra della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia oltre alla refusione delle spese sostenute anche a titolo di contributo unificato e spese di mediazione;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui si accerti la pretesa creditoria vantata dall'attore in relazione alle indebite sottrazioni di danaro in Svizzera, dichiarare semmai dovuta e da restituire alla massa ereditaria la somma di € 36.000,00 quale 50% di competenza della de cuius o di quella maggiore o minore aggiornata al corretto cambio franco svizzero\euro all'anno 2013
così ottenuta: € 114.500 - € 42.500,00 = € 72.00,00\2= € 36.00,00;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si formula istanza, attraverso la Rappresentanza Svizzera in Italia o il Consolato Generale d'Italia a Lugano di acquisizione della Legge che regola i rapporti bancari e la relativa attività di trasparenza nei rapporti di conto corrente, al pagina 8 di 74 fine di poter richiedere ed ottenere la documentazione del c\c acceso presso USB filiale di SS (CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
- si formula istanza da espletarsi mediante rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c. ordinando la trasmissione per via diplomatica, per l'esecuzione dei mezzi istruttori, di tutti i documenti relativi al c\c acceso presso USB filiale di SS
(CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
Si chiede altresì di ammettersi CTU contabile sul rapporto finanziario 0236-332987 volta:
1. all'accertamento della gestione del predetto rapporto di c\c e della esatta conversione franco svizzero\euro quantomeno relativamente all'anno 2013;
2. alla verifica della amministrazione del conto titoli collegato a tale rapporto;
3. alla quantificazione degli importi presenti sul rapporto finanziario 0236-332987;
4. all'analisi dei prelievi operati nel periodo che va dal 17 Aprile al 29 Maggio 2013.
Si chiede ammettersi CTU contabile affinché si accerti ed esamini, con l'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico presso gli Istituti di credito italiani e/o esteri:
- quali rapporti di conto corrente italiani e/o esteri fossero intestati o cointestati alla de cuis e la consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti emergono:
1) conto corrente BPM n.50267, filiale di TE (doc. R);
2) conto corrente Intesa AO n.4888, filiale di AL d'AD;
3) conto corrente , filiale di OR (doc. O) ; Controparte_3
4) conto corrente UBS n.236-332987-01, filiale di SS.
- quali rapporti di conto corrente di cui la de cuius era intestataria o cointestataria sono stati chiusi dal SI. Parte_1
ra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incassati dallo stesso in seguito alle chiusure;
[...]
- i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalla de cuius e la consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti emergevano:
1) deposito titoli BPM n.2405100000, filiale di TE (doc. Q);
2) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242, filiale di AL d'AD ;
Cont 3) dossier titoli , filiale di OR;
Controparte_3
- quali depositi / dossier titoli di cui la de cuius era intestataria o cointestataria sono stati chiusi dal SI. Parte_1
tra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dallo stesso in virtù di dette chiusure;
pagina 9 di 74 - le operazioni bancarie realizzate dal SI. successivamente alla morte della SI.ra Parte_1 Persona_1
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di cui la de cuius era intestataria o cointestataria e gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dal medesimo.
Alla luce degli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il CTU l'asse ereditario di detti beni della SI.ra Persona_1
tenendo, altresì conto, di interessi, cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa ereditaria,
accertando anche eventuali debiti.
Si chiede, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti gli opportuni rilevamenti planimetrici e fotografici,
assunte opportune informazioni a tal fine espressamente autorizzato ad accedere presso gli Uffici pubblici, a prendere visione di documenti e farsene rilasciare copia, disporsi CTU volta a determinare quali siano i beni immobili di cui al relictum:
a) appartamento e n.2 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15;
b) quota di ½ di appartamento e box sito in TE, Via XXV aprile n.79
c) quota di ½ di terreno agricolo sito in TE, Via Casa Rossa
d) quota di ½ di terreno agricolo sito in Verderio, Via per Porto d'AD
e) quota di ½ di terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD, Via Toscanini di cui al donatum;
f) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in data PE Parte_4
19.2.1990;
g) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in data PE Parte_5
19.2.1990;
h) appartamento e n.3 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, donati dalla SI.ra alla IG PE
in data 30.7.2013; Controparte_1
i) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, oggetto di donazione indiretta della SI.ra al figlio PE
in data 18.7.1980; Parte_4
j) immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. oggetto di donazione Parte_4
indiretta dalla SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
(doc. U) PE Pt_4
k) immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. oggetto di donazione Parte_5
indiretta della SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
(doc. U) PE Pt_5
pagina 10 di 74 l) capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli e avendo la stessa pagato le spese
[...] PE Pt_4 Pt_5
di costruzione;
m) capannone industriale sito in TE, Via Campi n.33, oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli PE
e in data 7.2.1989; Pt_4 Parte_5
n) descriva gli immobili per cui è causa, indicandone titolarità e provenienza, dati catastali, ubicazione, coerenze, esistenza di diritti reali a favore di terzi, nonché il valore attuale di mercato ed il valore al momento dell'apertura della successione;
o) accerti se le costruzioni in oggetto presentino irregolarità edilizie e, in caso affermativo, elenchi le irregolarità
riscontrate, indicando con quale spesa possano essere sanate;
p) stimi altresì il CTU l'ammontare dell'indennità di occupazione a carico del SInor per il garage Parte_1
occupato sito TE via Martiri della Resistenza n. 15, occupato dal 2016.
Sulla base della massa ereditaria così ricostruita determini il CTU l'esatta consistenza dell'asse ereditario della SI.ra e le quote di ciascun erede, specificando si da ora che nell'individuazione delle quote e nella successiva Persona_1
divisione dovrà tenersi conto di quanto già nel possesso della SI.ra , per averlo ricevuto dalla de cuius Controparte_1
quando la stessa era ancora in vita, disponendo ove del caso gli opportuni conguagli in denaro o le opportune restituzioni.
Accerti il C.T.U. sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta , le spese sostenute per Controparte_1
l'estinzione dei debiti derivanti dalla dichiarazione di successione della SI.ra . Persona_1
Considerato che parte attrice ed i convenuti e hanno omesso di fornire tutti i dati e documenti Pt_4 Parte_5
necessari per l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, rendendo, perciò, necessaria la richiesta CTU, la convenuta chiede che le corrispondenti spese vengano poste ad esclusivo carico dell'attore e dei convenuti Controparte_1 Pt_4
e Parte_5
Si richiede che il Giudice adito Voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c l'esibizione dei seguenti documenti:
a) alla UBS di SS, di tutta la documentazione relativa al conto corrente n.236-332987-01, intestato ai SI.ri Parte_1
dal 23.5.2013 alla chiusura dello stesso;
[...] Persona_1
b) ai SIg. e i libretti bancari e\o estratti di conto corrente presso la Banca Provinciale Parte_4 Pt_5
Lombarda (ex Cariplo) ora , al fine di verificare le giacenze nel 1980 e nel 1989, e\o versamenti e\o Controparte_2
emolumenti negli anni in cui sono stati pagati il capannone e terreni con ordine di esibizione alla suddetta banca, oggi
, ove i convenuti non ottemperino alla produzione;
Controparte_2
pagina 11 di 74 c) ai SIg.ri e il cassetto previdenziale per tutti i periodi dal mese di gennaio 1980 al Parte_5 Parte_4
1989 con lo scopo di individuare possibili rapporti di lavoro subordinato. Tale documento appare necessario ed indispensabile, ai fini della decisione della presente controversia, in quanto si evidenzierebbe in modo incontrovertibile la
CP percezione di un reddito sicuro. All' l'esibizione di detta documentazione, ove i convenuti non ottemperino alla produzione;
d) al SI. copia della iscrizione e modulo di frequenza degli anni scolastici frequentati presso il Collegio Parte_5
Celana, con ordine di esibizione al suddetto Istituto, ove il convenuto non ottemperi alla produzione;
e) al SI. della documentazione relativa alla situazione, dal 1.10.2013 a oggi, del deposito titoli Parte_1
n.240510 aperto presso Banca OL di IL e cointestato allo stesso SI. e alla SI.ra Parte_1 [...]
con ordine di esibizione al predetto istituto di credito ove l'attore non ottemperi alla produzione. Ciò in quanto PE
la SI.ra all'apertura della successione, era unica intestataria del conto corrente n.00401-50267 aperto presso PE
BPM, filiale di TE. Successivamente all'apertura della successione il SI. ha prelevato da detto Parte_1
conto corrente la somma di € 22.000,00;
f) in vita la SI.ra era cointestataria col marito dei seguenti rapporti: Persona_1
a) conto corrente n.1000/4888 Intesa AO;
b) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242;
c) dossier titoli;
Controparte_3
d) conto corrente presso;
Controparte_3
nonché era unica intestataria di un dossier titoli . Controparte_3
Per stessa ammissione del SI. detti rapporti sono stati tutti chiusi dall'attore tra aprile e maggio 2013, Parte_1
mentre la SI.ra si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Lecco. PE
Ai fini di una più esatta ricostruzione dei saldi di detti rapporti al momento della loro chiusura, al SI. Parte_1
l'esibizione della documentazione relativa alle operazioni svolte su detti rapporti dal 1.4.2013 al 31.5.2013, con ordine di esibizione ai suddetti istituti di credito ove l'attore non ottemperi alla produzione;
ORDINARE ex art. 258 e ss. c.p.c. l'ispezione dei seguenti luoghi, al fine di dimostrare l'appropriazione di alcuni dei manufatti in pietra e il loro nuovo ricovero:
-Sede Della Società Rottami ON Srl - Via Martiri Della Resistenza, 21 – TE;
-Terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD (Bg)- Via Toscanini.
pagina 12 di 74 - Si chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
SULLA MANCATA ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SULLA NON IDENTICITA' DEL
PROCEDIMENTO A SUO TEMPO PROPOSTO DAL SIG. E SULLA NON CONVOCAZIONE E Parte_1
PARTECIPAZIONE DEI CONVENUTI LOSA
1. Vero che non le è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_3
?
[...]
2. Vero che non è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. a sua moglie, SI.ra , in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 Controparte_1
genitoriale sul minore ? Parte_3
3. Vero che non è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. a sua IG ? Parte_1 Parte_2
4. Vero che non ha mai ricevuto la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. Parte_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli 1-3:
SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc). Testimone_1
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e sul Parte_2 Parte_3
capitolo 4 e sui capitoli 1-3 la SI.ra ; Controparte_1
SUI PRESTITI EFFETTUATI IN VITA DALLA DE CU ALLA SIG.RA . Controparte_1
1A.Vero che nelle date del 2.10.2002 e 18.10.2002 il SI. non era presente nel luogo in cui erano altresì Parte_1
presenti la SI.ra e la SI.ra e nulla ha potuto vedere di cosa facevano madre e IG? Controparte_1 Persona_1
2B. Vero che lei era presente nel locale ufficio-caldaia di proprietà di di via Martiri della Resistenza 15 al Controparte_1
piano terra, il giorno 22.7.2013 all'atto della firma della scrittura che le si rammostra?
3C. Vero che lei ha visto sottoscrivere la copia che le si rammostra dalla SI.ra nel locale ufficio-caldaia Persona_1
di proprietà di di via Martiri della Resistenza 15 al piano terra unitamente alla SI.ra e al SI. Controparte_1 CP_1
? Pt_2
Si indicano a testi:
pagina 13 di 74 Sui Capitoli 1A-2B: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc); Sui Capitolo 2B-3C: il SI. Testimone_1
residente a [...]. Testimone_2
SULLA DONAZIONE ALLA SIG.RA EL GIORNO 30.7.2013 Controparte_1
1D.Vero che in data 22.7.2013 si recò presso la residenza della SI.ra e le fu impedito dai SIg.ri Persona_1
e di procedere ai lavori per cui era stato convocato? Parte_1 Parte_4 Parte_5
2E. Vero che la SI.ra era in grado di intendere e volere e che è stata proprio la stessa a volerla presso Persona_1
la sua residenza?
3F.Vero che prima di procedere ad una donazione lei è solito accertare il consenso di tutti i legittimi eredi, onde evitare violazioni della quota legittima spettante agli stessi?
4F. Vero che il 30.07.13 la SI.ra si è recata consapevolmente presso il suo studio sito in Missaglia e Persona_1
senza alcuna costrizione?
Si indicano a testi:
Dott. - via Giuseppe Garibaldi, 101- Missaglia (Lc); Persona_2
Il SI. – la SI.ra residente a [...] e la SI.ra Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
(MB).
SUI PRELIEVI EFFETTUATI DALLA SIG.RA MANZONI PRESSO IL CONTO CORRENTE SVIZZERO CP_1
( ) Controparte_7
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli: Parte_1
1G.Vero che la SI.ra ha richiesto la documentazione del rapporto n. 236-332987-01 cointestato alla SI.ra CP_1
e al SI. per Voluntary Disclosure? PE Parte_1
2H. Vero che lei a tale richiesta ha espresso un diniego e non ha fornito alcun documento utile?
3HH. Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.236-332987-01 Parte_1 Persona_1
aperto presso UBS di SS?
4HI Vero che al momento dell'apertura della successione, 21.10.2013, il saldo del conto corrente era pari a CHF
199.421,00, ovvero € 161.566,07, di cui € 80.783,04 di competenza della de cuius?
5 HL Vero che nel 2015 il SI. ha attivato la procedura di collaborazione attiva, a seguito della quale ha Parte_1
chiuso il conto corrente n.236332987-01 aperto presso UBS di SS, all'epoca con saldo di CHF 63.666,00, ovvero €
pagina 14 di 74 Cont 58.641,87, e riportato in Italia l'intero capitale accreditandolo sul conto corrente n.1335 , Controparte_3
intestato esclusivamente al medesimo?
Si indicano a testi su capitoli 3HH-4HI-5HL:
SI. ; il SI. presso UBS di SS;
il direttore della UBI Banca di OR. Testimone_1 Testimone_5
SULLE APPROPRIAZIONI DEGLI IMPORTI E DEI BENI DI COMPETENZA DELLA DE CU DA PARTE DEL SIG.
. Parte_1
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sul capitolo: Parte_1
1I. Vero che gli assegni bancari n.5178942480-10 del 4.7.2013, intestato a , n.5178942482-12 del Controparte_1
11.3.2015, intestato a , e n.5178942481-11 del 11.3.2015, intestato a , ciascuno Parte_5 Parte_4
portante la somma di € 200.000,00, sono stati tutti firmati da lei e tratti sul conto corrente Controparte_3
n.1335, intestato al lei?
Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli: Parte_2
1L. Vero che i rapporti con la nonna, SI.ra , erano sempre stati improntati sulla assoluta fiducia e Persona_1
trasparenza nei vostri confronti?
2M.Vero che SI.ra , non ha mai parlato di accordi tra lei e il SI. per l'importo di € Persona_1 Parte_1
800.000,00 da dividere tra i figli prima dell'ottobre 2013?
3M. Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo 1L consegnò denari propri, Parte_1
depositati sul conto corrente n.1335 a sè intestato? Controparte_3
Si indica a teste sui capitoli:1L-3M il SI. . Testimone_1
LE DONAZIONI INDIRETTE
Si chiede pertanto di ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli: Controparte_1
1N. Vero che alla data del 18.7.1980 il SI. era un apprendista\collaboratore della società familiare? Parte_4
2N. Vero che all'epoca era ancora a carico della famiglia in attesa di raggiungere l'età che gli consentisse di poter accedere all'abilitazione obbligatoria per la patente dei camion?
3N. Vero che in tale periodo presso la società familiare non esisteva un magazzino che consentisse il deposito e trasporto di merci?
4N. Vero che il SI. all'epoca caricava e scaricava i materiali da cliente a cliente giacché non vi era lo Parte_1
spazio necessario per trattenere il materiale in casa via Martiri della Resistenza n. 15 – sede dell'azienda familiare?
pagina 15 di 74 5N. Vero che all'epoca era vietato, attesa l'età, al SI. di guidare un camion? Parte_4
6N. Vero che l'oggetto sociale della società è il trasporto di materiali quali carta, ferro, ecc. da un cliente all'altro attraverso l'ausilio dei camion?
2O. Vero che il SI. all'età di diciassette anni non aveva un contratto di lavoro? Parte_5
3O. Vero che suo fratello, il SI. , nel 1989 era uno studente e più precisamente frequentava l'istituto di Parte_5
ragioneria presso il Collegio S. Carlo di Celana?
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del SI. sul seguente capitolo: Parte_5
4O. Vero che lei, SI. , nel 1989 era uno studente e più precisamente frequentava l'istituto di ragioneria Parte_5
presso il Collegio S. Carlo di Celana?
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1P. Vero che lei e sua moglie, la SI.ra avete accompagnato la SI.ra presso lo Controparte_1 Persona_1
sportello della banca di AL al fine di ottenere gli assegni per acquistare il capannone di via Campi N. 33 a TE?
2Q. Vero che vennero tratti N. 4 assegni dal SI. e dai coniugi e Parte_4 Parte_1 Persona_1
per pagare il saldo del prezzo di acquisto del capannone sito in TE, frazione Novate Brianza, Via Campi n.33,
acquistato in data 7.2.1989 ed intestato al SI. ed al SI. diciassettenne? Parte_4 Parte_5
3Q. Vero che erano tutti assegni circolari disposti dai conti correnti della SI.ra Persona_1
Sui Capitoli 1P-2Q-3Q si indica a teste: il SI. - via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc). Testimone_1
Si chiede altresì di ammettersi interrogatorio formale della SI.ra su tutti i capitoli 1P-2Q-3Q. Controparte_1
SULL'USUFRUTTO DEI BENI AL SIG. E LE DONAZIONI ALLA SIG.RA E Parte_1 Controparte_1
AI CONVENUTI LOSA. SULLA RESTITUZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA.
Sul punto si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1R. Vero che nel giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, pertinenza dei due appartamenti che compongono l'immobile di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e , erano Controparte_1 Pt_2 Parte_3
collocati, sino alla mattina del 25.7.2020, manufatti d'epoca in pietra quali capitelli, fontane, vasi, macine?
2R.Vero che i manufatti in pietra erano di proprietà della SI.ra e che costituivano arredi pertinenziali Persona_1
del giardino?
3R Vero che in occasione dell'inventario redatto dal Notaio in data 26.2.2015 con riferimento ai beni della Persona_2
Per_ de cuius, i SI.ri e chiesero al Notaio di procedere Parte_1 Parte_4 Parte_5
pagina 16 di 74 all'inventario dei beni presenti in giardino, ivi inclusi i manufatti e lo stesso indicò che non era necessario inventariare gli stessi in quanto costituivano accessori della casa ex art. 817 cc e, quindi, erano da intendersi di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e ? Controparte_1 Pt_2 Parte_3
2S. Vero che il giorno 25.7.2020 i SIg.ri e con un altro soggetto, identificato poi Parte_1 Pt_4 Pt_5
come il SI. , con un ragno meccanico hanno asportato tutti i manufatti dal giardino, come le foto che le si Persona_5
rammostrano? (doc. I-V)
Per_ 3S. Vero che il Notaio in occasione dell'inventario del 26.2.2015, chiese al SI. se in giardino Parte_1
erano presenti beni di proprietà del medesimo e che lo stesso rispose con un diniego?
4S. Vero che la SI collezionava padelle di rame? PE
5SS. Vero che il giorno 25.7.2020 tutte le padelle in rame venivano prelavate dal garage e caricate su un camion come da foto che le si rammostra? (doc. H e S)
3RR. Vero che sono stati procurati danni al giardino antistante all'immobile e che tali danni necessitano dell'intervento di un giardiniere e di un idraulico? (doc. V)
4 SS. Vero che il SI. le ha venduto i manufatti presenti nel giardino? Parte_1
5TT. Vero che lei dichiarava di avere un regolare contratto di vendita e acquisto per procedere all'asportazione il giorno
25.7.2020?
6UU. Vero che non ha inventariato detti manufatti perché pertinenze dell'immobile di TE, Via Martiri della Resistenza
n.15;
7VV. Vero che all'atto della donazione fu fatto presente al SI. la circostanza che tali beni erano parte integrante CP_1
dell'immobile?
8 XX. Vero che il SI. non si è opposto e all'atto della redazione dell'inventario era chiaramente a conoscenza CP_1
della circostanza di cui sopra?
9 WW Vero che lei, SI.ra , in occasione di quanto accaduto il 25.7.2020, ha sporto regolare denuncia Parte_2
querela innanzi ai Carabinieri della Stazione di TE?
Sui Capitoli 1R- 2R- 2S- 4S-3RR -5SS-5TT si indica a teste: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Testimone_1
Calolziocorte (Lc);
Sui Capitoli 2S-4SS- 5TT si indica a teste: il SI. . Persona_5
pagina 17 di 74 Sui Capitoli: 1R-2R-3R-3S- 6UU-7VV-8XX si indica a teste: Dr. Via Giuseppe Garibaldi, 101 Missaglia Persona_2
(LC).
Sui Capitoli: 1R-2R-3R la SI.ra residente a [...] e la SI.ra Testimone_3 Tes_4
(MB).
[...]
Interrogatorio formale dei convenuti e sui capitoli: 1R-5TT-4SS-2S-2R- 9WW. Parte_2 Parte_3
SUI PROCEDIMENTI PENALI
Sul punto si richiede interrogatorio formale della controparte sui capitoli: Parte_1
1T.Vero che lei ha conferito mandato di fiducia all'Avv. Pagnoncelli Giorgio per assisterlo in processo penale contro sua
IG?
2T. Vero che lei era a conoscenza che l'Avv. Pagnoncelli era già l'avvocato di suo figlio sua Parte_4
controparte, nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecco?
SUI RAPPORTI INTERPERSONALI TRA LA FAMIGLIA E I SIGG.RI , Parte_6 Parte_1
E . Parte_4 Parte_5
Si chiede l'interrogatorio formale delle controparti su tutti i seguenti capitoli: Parte_2 Parte_3
2U. Vero che il SI. occupa il garage della SI.ra sito in TE via Martiri della Resistenza n. Parte_1 CP_1
15 dal 2016 e non lo ha mai voluto liberare?
3V. Vero che il SI. ha divelto la serratura del garage di cui al capitolo precedente ed è stata sporta Parte_1
regolare denuncia? (doc. J)
5W. Vero che in passato avete avuto sempre ottimi rapporti con il nonno e la nonna e vi siete occupati di loro?
6Z. Vero che la SI.ra si è occupata dell'accudimento e delle cure mediche con il SI. , della SI.ra CP_1 Pt_2 PE
sino alla morte e del SI. sino al 2015? Parte_1
7AA. Vero che avete assistito ad episodi di aggressione da parte del SI. nei confronti di vostra madre e Parte_1
anche da parte degli zii e , addirittura da parte di questi ultimi con armi? (doc. K-M) Parte_4 Pt_5
Per_ 8BB. Vero che il 2.03.2015 è morto il vostro cane di nome (doc. F- L)
9CC. Vero che dal consulto con il veternario avete appreso che è deceduto per avvelenamento?
10DD. Vero che nel garage del SI. sito in via Martiri della Resistenza 15, è stato rinvenuto una scatola Parte_1
di metaldeide, noto veleno?
pagina 18 di 74 11EE. Vero che ci sono i cartelli per il sistema di videosorveglianza in via Martiri della Resistenza 15 e che erano stati apposti sulla facciata dell'immobile già nel 2019 e che erano ben visibili come le foto le si rammostrano? 8 (doc. N)
Si indica altresì a teste su tutti i capitoli di prova: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc); Testimone_1
Si chiede l'interrogatorio formale delle controparti e sui seguenti capitoli: Parte_4 Parte_5
12FF. Vero che lei e suo fratello eravate a conoscenza della donazione intervenuta in favore di vostra sorella e nulla avete mai opposto?
SUI PRESUNTI FALLIMENTI DELLA SIG.RA Controparte_1
13GG. Vero che lei era l'amministratore delle società indicate dall'attore all'udienza del 3.12.2020 – rg. 1770-1/2020 in occasione della richiesta di sequestro chiesto nei confronti della SI.ra i cui documenti risultano nel fascicolo CP_1
attoreo?
14HH. Vero che la SI.ra non è mai stata dichiarata fallita e mai è stata protestata? Si indica altresì a Controparte_1
teste sui capitoli di prova: il SI. . Testimone_1
PROVA CONTRARIA
Si chiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati per la prova diretta, sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi.
ISTANZA RINNOVAZIONE CTU
All'udienza del 16.5.2024 la convenuta ha chiesto la rinnovazione della CTU per le ragioni ivi espresse;
Controparte_1
in particolare l'avv. TOSONI, con riguardo alla perizia e specificamente alla valutazione dei terreni, che il CTU determina nel relativo valore come differenza tra ricavi e costi di una ipotizzata operazione immobiliare, rileva tre macro errori: 1) la determinazione dei ricavi per un'errata valorizzazione dei piani interrati (le superfici accessorie, da quantificare come fatto dal CTU per fabbricati esistenti, in sintesi li quantifica troppo poco), con decremento del ricavo finale e conseguente decremento del valore del terreno;
2) la determinazione dei costi per una non completa applicazione del metodo scelto (la tabella dei costi di costruzione redatta dall'ordine degli architetti della provincia di Grosseto), quantificando costi maggiori che determinano un decremento del ricavo finale e conseguentemente un decremento del valore dei terreni;
3) la determinazione della capacità volumetrica del mappale 644 (nell'ipotesi progettuale ipotizzata dal CTU vi è un raddoppio della volumetria disponibile). Per l'effetto, chiede, anche in questa sede, la rinnovazione della CTU con riferimento alla stima dei terreni con incarico ad altro consulente.si insiste nella richiesta di rinnovazione CTU con riferimento alla stima dei terreni con incarico ad altro consulente.
pagina 19 di 74 IN OGNI CASO:
Con l'integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso come per legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare, di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, si chiede sin d'ora disporsi CTU volta a determinare l'esatta consistenza dell'asse ereditario della SI.ra e le quote di ciascun erede. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e CPA come per legge in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115.
Per i convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni Parte_2 Parte_3
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
1. dare atto dell'intervenuta rinuncia, da parte del SI. al legato testamentario e della Parte_1
conseguente sua richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie fino alla concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della de cuius;
2. dare atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della SI.ra al legato testamentario e della sua Controparte_1
conseguente richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie proporzionalmente sino alla totale concorrenza dell'intera quota di riserva della stessa, quale IG della de cuius;
3. con riferimento alle disposizioni testamentarie della SI.ra nella parte in cui istituisce eredi i SI.ri PE
e , attribuendo agli stessi l'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, Pt_2 Parte_3
rigettare le domande delle controparti sul punto e, quindi, dichiarare le suddette disposizioni testamentarie valide e confermarle, tenendone conto nell'individuazione delle quote di ciascun singolo erede;
4. individuare la massa ereditaria da dividere (relictum e donatum e in cui si dovrà tenere conto di:
1. tutte le donazioni dirette ed indirette a favore dei figli tutti;
2. denari e titoli incamerati dal SI. e/o dagli altri convenuti;
CP_1
3. Interessi;
4. cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa;
5. canoni di locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79);
5. determinare le quote di ogni singolo erede sulla base della massa da dividere;
pagina 20 di 74 6. ordinare la divisione dei cespiti, con attribuzione a ciascun erede della propria quota, ricomprendendo nelle rispettive quote i beni già acquisiti da ciascun erede, disponendo, ove necessario, i conguagli in denaro del caso tra gli stessi;
7. in ogni caso attribuire alla quota di competenza dei SI.ri e l'appartamento al Pt_2 Parte_3
piano terra dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, con tutto quanto l'arreda e correda, anche avendo riguardo al giardino e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga disposta la riduzione della donazione effettuata dalla SI.ra alla IG in data 30.7.2013 (rep.n.68720, racc.n.21894 a rogito Notaio PE Controparte_1
dell'appartamento posto al primo piano del predetto immobile, in cui gli esponenti vivono, attribuire Persona_2
anch'esso alla quota di competenza dei SI.ri e . Pt_2 Parte_3
In via riconvenzionale:
8. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 22.000,00, prelevata a mezzo assegno in data 25.10.2013, dal conto corrente BPM intestato alla
[...]
de cuius,
9. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 80.783,04, pari al 50% del saldo del conto corrente UBS di SS n.236-332987-01,
[...]
10. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 710.017,10, incamerata dallo stesso, in data antecedente al decesso della moglie, a mezzo della
[...]
chiusura dei conti correnti e dei depositi titoli intestati e cointestati con la de cuius, aperti presso Intesa AO e
[...]
CP_3
11. condannare l'odierno attore a restituire alla massa ereditaria i predetti importi di cui ai punti 8, 9 e 10 che precedono o quella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
12. in subordine condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria la differenza tra la propria Parte_1
quota di legittima e gli importi di cui punti 8, 9 e 10, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
13. accertato e dichiarato che le pentole in rame, asportate dall'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n.15, rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei SI.ri e condannare questi ultimi a conferire alla massa ereditaria i beni mobili in Pt_4 Parte_5
pagina 21 di 74 questione o, ove gli stessi non siano più nella loro disponibilità, condannarli a corrispondere alla massa ereditaria un importo pari al valore di detti beni;
14. accertato e dichiarato che i manufatti in pietra, asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri
della Resistenza n.15, sono di proprietà dei SI.ri e , accertata e dichiarata la loro indebita e Pt_2 Parte_3
illegittima sottrazione, da parte dei SI.ri e condannare questi ultimi a restituire i predetti beni Pt_4 Parte_5
ai SI.ri e o, ove gli stessi non siano più nella disponibilità dei SI.ri condannarli a Pt_2 Parte_3 CP_1
corrispondere ai SI.ri un importo pari al 50% del valore degli stessi;
Pt_2
15. condannare in solido tra loro i SI.ri e a risarcire ai SI.ri e Pt_1 Pt_4 Parte_5 Pt_2
, per la quota di spettanza dei medesimi, i danni causati al giardino dell'immobile sito in TE, Via Parte_3
Martiri della Resistenza n.15, in occasione dell'asporto dei manufatti in pietra di cui al punto 14 che precede, pari a complessivi € 1.800,00 o quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa;
16. nell'ipotesi in cui dovesse risultare, in corso di causa, che la SI.ra ha incamerato € 153.374,90, Controparte_1
così come sostenuto dall'attore e dai figli del medesimo, condannare la predetta convenuta a restituire alla massa ereditaria gli importi percepiti, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi;
17. nella misura in cui le elargizioni di denaro di cui al punto 16 vengano qualificate come donazioni effettuate dalla
SI.ra in favore della IG, imputare detti importi alla quota ereditaria di competenza della SI.ra PE CP_1
con condanna della stessa a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione
[...]
medio tempore maturati e maturandi;
In via riconvenzionale subordinata:
18. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda sub 9 e in corso di causa venga accertato che la SI.ra ha prelevato dal conto corrente UBS di SS n. 236-332987-01 e trattenuto per Controparte_1
sé la complessiva somma di € 57.250,00 di competenza della defunta madre, o quella diversa, maggiore o minore somma,
che risulterà in corso di causa,
18.1 condannare la SI.ra a restituire agli eredi la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione medio Controparte_1
tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza della medesima, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
pagina 22 di 74 18.2 condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria il 50% del saldo attivo presente sul conto Parte_1
corrente UBS di SS n.236-332987-01 al momento della chiusura del medesimo (dicembre 2015), pari a complessivi €
29.320,94, o quella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza del medesimo, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
19. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga rigettata la domanda di cui al punto 10 e vanga accertato in corso di causa che la somma di € 710.017,10, incamerata dal SI. in data antecedente al decesso della Parte_1
moglie, a mezzo della chiusura dei conti correnti e dei depositi titoli intestati e cointestati con la stessa, fosse di competenza della de cuius, considerato che detta somma è stata distribuiti tra i 3 figli ed il marito della de cuius
19.1.1 condannare i 3 figli della de cuius, SI.ri oggi convenuti, a restituire alla massa ereditaria la somma di € CP_1
200.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza dei medesimi, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
19.1.2 condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria la somma di € 110.017,10, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza del medesimo, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
In ogni caso:
20. con l'integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, ivi incluse le spese della fase cautelare, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
21. condannare i SI.ri e il SI. ex art.96 cpc, al pagamento Parte_1 Parte_4 Parte_5
in favore dei SI.ri della somma che verrà ritenuta di giustizia;
Pt_2
22. condannare i SI.ri e ex art.8, comma 4bis, D.Lgs.28/10, Parte_1 Parte_4 Parte_5
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato, dovuto per il presente giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione n.207/20, instaurato avanti all'Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Lecco senza giustificato motivo;
pagina 23 di 74 23. disporre, ex art.89 cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute a pag.4 e 5 della comparsa di costituzione del SI. e, più precisamente, della seguente frase: “L'iniziativa della famiglia Parte_5 CP_1
(evidentemente i ricorrenti e agiscono di concerto con la madre nel corso della
[...] Parte_2 Parte_3
causa civile già pendente) ha il solo scopo, anche nel presente procedimento, di vessare il SI. padre Parte_1
dell'esponente, già oltremodo oggetto di attacchi verbali e di svariate azioni di malanimo da parte della IG”.
In via istruttoria
A. La richiesta di CTU
Disporsi CTU con la formulazione del seguente quesito:
“Accerti e verifichi il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti,
all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito italiani e/o esteri che presso le PP.AA. e ad avvalersi di collaboratori ove necessario:
a) quali siano i beni mobili e immobili facenti parte della massa ereditaria (relictum e donatum), quantificando il valore degli stessi all'apertura della successione (21.10.2013), con particolare riferimento
1) quanto ai beni mobili: quelli risultanti dal verbale di inventario (doc.2 parte attrice);
le pentole di rame (doc.23);
i manufatti in pietra. (doc.24);
2) quanto agli immobili:
2.1 di cui al relictum a. appartamento e n.2 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15 (doc.4);
b. quota di ½ di appartamento e box sito in TE, Via XXV aprile n.79 (doc.5)
c. quota di ½ di terreno agricolo sito in TE, Via Casa Rossa (doc.5)
d. quota di ½ di terreno agricolo sito in Verderio, Via per Porto d'AD (doc.5)
e. quota di ½ di terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD, Via Toscanini (doc.5)
2.2 di cui al donatum f. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in PE Parte_4
data 19.2.1990 (doc.11 parte attrice);
g. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in PE Parte_5
data 19.2.1990 (doc.12 parte attrice);
pagina 24 di 74 h. appartamento e n.3 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, donati dalla SI.ra alla IG PE
in data 30.7.2013 (doc.14); Controparte_1
i. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, oggetto di donazione indiretta della SI.ra al figlio PE
in data 18.7.1980 (doc.25); Parte_4
j. immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. oggetto di Parte_4
donazione indiretta dalla SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
PE Pt_4
k. immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. oggetto di Parte_5
donazione indiretta della SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
PE Pt_5
l. capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli e avendo la stessa pagato le spese
[...] PE Pt_4 Pt_5
di costruzione;
m. capannone industriale sito in TE, Via Campi n.33, oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai PE
figli e in data 7.2.1989 (doc.26); Pt_4 Parte_5
B. I costi per la costruzione (lavori edili, impianti, documentazione e progetto) dei seguenti immobili:
- villa con due appartamenti e autorimessa sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. Parte_4
edificata nel 1993;
[...]
- villa unifamiliare sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. edificata nel Parte_5
2000;
- capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
edificato nel 2000;
[...]
C. l'ammontare dei canoni di locazione corrisposti dai conduttori (SI.ra prima e SI. Parte_7 Persona_7
ora) dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79, dall'apertura della successione (doc.27);
D. quali rapporti di conto corrente italiani e/o esteri fossero intestati o cointestati alla defunta e la Persona_1
consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti risultano i seguenti:
1) conto corrente filiale di TE (doc.5 parte attrice); CP_8
2) conto corrente Intesa AO n.4888, filiale di AL d'AD (doc.11);
3) conto corrente , filiale di OR;
Controparte_3
4) conto corrente UBS n.236-332987-01, filiale di SS (doc.28);
pagina 25 di 74 E. quali rapporti di conto corrente, di cui la de cuius era intestataria o cointestataria, sono stati chiusi dal SI.
tra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dal medesimo o da soggetti terzi in seguito a dette Parte_1
chiusure;
F. i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalla defunta e la Persona_1
consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti risultavano i seguenti:
1) deposito titoli BPM n.2405100000, filiale di TE (doc.5 parte attrice);
2) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242, filiale di AL d'AD (doc.12);
3) dossier titoli , filiale di OR (doc.13); Controparte_3
G. quali depositi / dossier titoli, di cui la de cuius era intestataria o cointestataria, sono stati chiusi dal SI. Parte_1
ra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dal medesimo o da soggetti terzi in seguito a dette chiusure;
[...]
H. le operazioni bancarie effettuate dal SI. successivamente alla morte della SI.ra Parte_1 [...]
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di PE
cui la de cuius era intestataria o cointestataria e gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dal medesimo o da soggetti terzi;
I. le operazioni bancarie effettuate dalla SI.ra successivamente alla morte della SI.ra Controparte_1 [...]
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di PE
cui la de cuius era intestataria o cointestataria gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dalla medesima o da soggetti terzi (doc.28);
J. le donazioni in denaro effettuate dalla SI.ra in favore dei figli , e Persona_1 Pt_4 CP_1 Pt_5
ivi compreso il pagamento delle spese notarili relative agli atti di donazione immobiliare in favore dei SI.ri
[...]
e del 19.2.1999 (complessive £ 44.000.000), quantificandone il valore all'apertura della Pt_4 Parte_5
successione (doc.7 parte attrice e doc.29);
K. i debiti gravanti sulla massa ereditaria;
L. i danni riportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, a seguito dell'asportazione, in data 25.7.2020, dei manufatti in pietra ivi allocati e la loro quantificazione, nonché i costi necessari per il ripristino dei luoghi.
pagina 26 di 74 Alla luce degli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il CTU l'asse ereditario della SI.ra tenendo, Persona_1
altresì, conto di interessi, cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa e dei canoni di locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79.
Sulla base della massa ereditaria così ricostruita, determini il CTU le quote di ogni singolo erede, tenuto conto delle disposizioni testamentarie e con imputazione a ciascuno di stessi di quanto ricevuto rispettivamente in vita dalla de cuius o comunque già acquisito dalla massa, specificando gli eventuali conguagli dovuti”.
Considerato che, a differenza degli odierni esponenti, parte attrice ed i convenuti e hanno Pt_4 Parte_5
omesso di fornire tutti i dati e documenti necessari per l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, rendendo, quindi,
indispensabile la richiesta CTU, i SI.ri chiedono che le relative spese vengano poste ad esclusivo carico dell'attore e Pt_2
dei convenuti.
***
B. Interrogatorio formale dei SIg.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_4 Parte_5
nonché di prova per testi
Gli esponenti chiedono che sia disposto l'interrogatorio formale dell'attore, e dei convenuti, Parte_1 CP_1
e su tutti i capitoli, nonché la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...] Parte_4 Parte_5
Sulle donazioni indirette
1) Vero che alla data del 18.7.1980 il SI. diciassettenne, era studente, come risulta dal contratto di Parte_4
Per_ compravendita del 18.7.1980, a rogito Notaio , che si produce sub 25? [testi: , , Testimone_6 Testimone_7
, ] Testimone_8 CP_9
2) Vero che il SI. iniziava la propria collaborazione col padre, nella ditta di famiglia, nel 1981 come Parte_4
apprendista? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
3) Vero che nel 1981 la aveva sede presso l'immobile sito in TE, Via Martiri della Controparte_10
Resistenza n.15, privo di un magazzino? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
4) Vero che nel 1981 e sino al momento in cui l'attività è stata spostata nel terreno sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.21, l'attività della ditta individuale consisteva nel trasporto dei materiali che venivano Parte_1
ritirati presso un cliente e portati direttamente ad un altro cliente mediante l'utilizzo di apposito camion? [testi: Tes_6
, , , ]
[...] Testimone_7 Testimone_8 CP_9
5) Vero che il SI. conseguiva la patente di guida dei camion all'età di 21 anni? [testi: ] Parte_4 Testimone_1
pagina 27 di 74 6) Vero che l'acquisto, in data 18.7.1980, del terreno agricolo di 6.000 mq, sito in TE e censito alla partita 1642/1189
col mapp.644 avvenne per la somma di £ 12.000.000 come da doc.25, che si rammostra? [testi: Notaio ] Persona_9
7) Vero che in data 28.9.1985 il SI. costituiva col padre, SI. la società Parte_4 Parte_1 [...]
con capitale sociale pari a £ 20.000.000, di cui il 50%, pari a £ 10.000.000, veniva Controparte_11
versato dal SI. come da doc.30 che si rammostra? [testi: Notaio ] Parte_4 Persona_9
8) Vero che fu la SI.ra a fornire al figlio la provvista per il versamento della propria quota del capitale Persona_1
sociale di cui al capitolo che precede? [teste: ] Testimone_1
9) Vero che in data 7.2.1989 la SI.ra si recò presso l'allora Banca Provinciale Lombarda, Persona_1
filiale di AL d'AD, accompagnata dalla IG e dal SI. , chiedendo l'emissione di n.4 assegni CP_1 Testimone_1
circolari e, specificatamente: assegno n.0550066581-12 del 7.2.1989, portante la somma di £ 38.000.000 intestato al SI.
(doc.31); Parte_4
assegno n.0211348965 del 7.2.1989, portate la somma di £ 1.000.000, intestato al SI. Parte_4
(doc.32);
assegno n.0550066581-11 del 7.2.1989, portante la somma di £ 48.000.000 intestati ai SI.ri e Persona_1
(doc.33); Parte_1
assegno n.0211348966 del 7.2.1989, portate la somma di £ 1.000.000, intestati ai SI.ri e Persona_1
(doc.34)? [testi: ] Parte_1 Testimone_1
10) Vero che i suddetti assegni di cui al capitolo che precede vennero utilizzati dal SI. e dai Parte_4
coniugi e per pagare il saldo del prezzo di acquisto del capannone sito in TE, Parte_1 Persona_1
frazione Novate Brianza, Via Campi n.33, acquistato in data 7.2.1989 ed intestato al SI. ed al SI. Parte_4
all'epoca diciassettenne, come da contratto di compravendita che si produce sub 26? [testi: Parte_5 [...]
] Tes_1
11) Vero che alla data del 7.2.1989 il SI. all'epoca diciassettenne, era studente e precisamente Parte_5
frequentava l'istituto di ragioneria presso il Collegio S. Carlo di Celana? [testi: ; ] Testimone_1 CP_9
12) Vero che con atto in data 24.4.1991 il SI. acquistava dal padre, SI. la quota del Parte_5 Parte_1
15% del capitale sociale della società per la somma di £ 12.000.000 come da Controparte_11
doc.35 che si rammostra? [testi: Notaio Persona_2
pagina 28 di 74 13) Vero che fu la SI.ra a fornire al figlio la provvista per l'acquisto della quota di capitale sociale di Persona_1
cui al capitolo che precede? [teste: ] Testimone_1
14) Vero che i costi della realizzazione e costruzione, effettuata nel 1993, dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.19, di proprietà del SI. vennero pagati dalla SI.ra che pagò in Parte_4 Persona_1
contanti, le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa?
[testi: ] Testimone_1
15) Vero che i costi della realizzazione e costruzione, effettuata nel 2000, dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.23, di proprietà del SI. vennero pagati dalla SI.ra che pagò in contanti Parte_5 Persona_1
le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa? [testi:
[...]
] Tes_1
16) Vero che i costi di realizzazione e costruzione nel 2000 del capannone industriale di proprietà dei SI.ri e Pt_4
sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, vennero pagati dalla SI.ra che Parte_5 Persona_1
pagò le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa? [testi:
] Testimone_1
17) Vero che le spese notarili relative agli atti di donazione del 19.2.1999 (doc.11 e 12 parte attrice) dei coniugi
[...]
e in favore dei figli e a rogito Notaio PE Parte_1 Parte_4 Parte_5 Persona_2
pari a complessive £ 44.000.000, furono integralmente corrisposte dalla SI.ra a mezzo di 4 assegni Persona_1
(doc.29):
a. assegno bancario n.8011826301-11, portante la somma di £ 15.000.000, tratto su Banca Provinciale Lombarda
AO, filiale di AL d'AD;
b. assegno circolare n.4300075582-10, portante la somma di £ 12.000.000, tratto su Banca OL di Bergamo
– Credito Varesino, filiale di AL d'AD;
c. assegno circolare n.3300060736-11, portante la somma di £ 10.000.000, tratto su Banca OL di Bergamo –
Credito Varesino filiale di AL d'AD;
d. assegno bancario n.8011826302-12, portante la somma di £ 7.000.000, tratto su Banca Provinciale Lombarda
AO, filiale di AL d'AD? [testi: Notaio Persona_2
Sulle operazioni compiute dal SI. sui rapporti bancari cointestati con la moglie o intestati alla stessa Parte_1
pagina 29 di 74 18) Vero che il SI. in data 25.10.2013, prelevava dal conto corrente n.00401-50267, aperto presso la Parte_1
filiale di TE di BPM, intestato alla SI.ra a mezzo incasso dell'assegno bancario n.0540820696-00 Persona_1
tratto in data 17.10.2013, la somma di € 22.000,00, come risulta dai documenti 8 e 9 che si rammostrano? [testi:
[...]
] Tes_1
19) Vero che al conto corrente n.00401-50267, aperto presso la filiale di TE di BPM era collegato il deposito titoli n.240510 cointestato ai SI.ri e [testi: ; ; Parte_1 Persona_1 Testimone_1 Testimone_9 [...]
Tes_10
20) Vero che in data 25.10.2013 veniva effettuata una smobilitazione di titoli dal deposito titoli BPM n.240510, cointestato ai SI.ri e con relativo accredito sul conto corrente BPM n.00401-50267, intestato Parte_1 Persona_1
alla SI.ra in data 30.10.2013, come risulta dal doc.5 di parte attrice che si rammostra? [testi: Persona_1 [...]
] Tes_1
21) Vero che dal 17.4.2013 al 29.5.2013 la SI.ra è stata ricoverata nel reparto di rianimazione Persona_1
dell'Ospedale di Lecco come da doc.10 che si rammostra? [testi: Dott. ; Dott. Testimone_11 Testimone_12 [...]
] Tes_1
22) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.1000/4888 aperto Parte_1 Persona_1
presso la filiale di AL d'AD di Intesa AO, come risulta dal documento 11 che si rammostra? [testi:
[...]
; Tes_1 Testimone_13
23) Vero che tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 il SI. ha prelevato dal conto corrente n.1000/4888 Intesa Parte_1
AO la complessiva somma di € 362.987,70 e che dopo detti prelievi il saldo del predetto conto corrente era pari a €
0,00 e che successivamente a detti prelievi ha effettuato la richiesta di chiusura del medesimo, come risulta dal doc.11
che si rammostra? [testi: ; Testimone_1 Testimone_13
24) Vero che i prelievi effettuati tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 dal SI. dal conto corrente n.1000/4888 Parte_1
Intesa AO venivano da questi accreditati sul conto corrente n.1335, intestato al medesimo, aperto presso UBI –
Banca OL di Bergamo filiale di OR, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e a p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
25) Vero che i coniugi e erano cointestatari del deposito amministrato n.3100/23242, Parte_1 Persona_1
aperto presso la filiale di AL d'AD di Intesa AO, come risulta dal documento 12 che si rammostra? [testi:
; Testimone_1 Testimone_13
pagina 30 di 74 26) Vero che tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 il SI. ha effettuato operazioni sul suddetto deposito Parte_1
amministrato n.3100/23242 Intesa AO, successivamente alle quali il saldo era pari ad € 0,00 e ha chiuso il deposito,
come risulta dal doc.12 che si rammostra e ha girato gli importi di cui ai suddetti titoli su un conto titoli intestato a sé,
aperto presso UBI – Banca OL di Bergamo filiale di OR, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; Testimone_1 Testimone_13
] Tes_14
27) Vero che i coniugi e erano cointestatari del dossier titoli aperto presso la filiale Parte_1 Persona_1
di OR di UBI – Banca OL di Bergamo avente controvalore al 29.4.2013 di € 557.048,88, come da doc.13 che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
28) Vero che tra il 29.4.2013 e il 28.5.2013 il SI. ha effettuato effettuato operazioni sul suddetto dossier Parte_1
titoli aperto presso la filiale di OR di UBI – Banca OL di Bergamo, successivamente ai quali il saldo era pari ad €
0,00 e che ha chiuso il medesimo e ha girato gli importi di cui ai suddetti titoli su un dossier titoli intestato a sé stesso,
aperto presso il medesimo istituto di credito, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
Cont 29) Vero che la SI.ra era intestataria del dossier titoli aperto presso la filiale di OR di Persona_1
[...]
, avente controvalore al 29.4.2013 di € 461,63, come da doc.13 che si rammostra? [testi: Controparte_3 [...]
; ] Tes_1 Tes_14
30) Vero che tra il 29.4.2013 e il 28.5.2013 il SI. ha effettuato operazioni sul suddetto dossier titoli, Parte_1
intestato alla moglie, chiudendo il medesimo e girando i titoli presenti sullo stesso su un dossier titoli intestato solo a sé,
aperto presso il medesimo istituto di credito, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
31) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente aperto presso la filiale Parte_1 Persona_1
di OR di ? [testi: ; ] Controparte_3 Testimone_1 Tes_14
32) Vero che tra il 17.4.2013 al 29.5.2013 il SI. ha chiuso il conto corrente Parte_1 Controparte_3
cointestato con la moglie come dal medesimo ammesso a pag.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16
[...]
della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021, incamerando il relativo saldo? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
Cont 33) Vero che i prelievi effettuati tra il 17.4.2013 al 29.5.2013 dal SI. dal conto corrente Parte_1
[...]
cointestato con la moglie venivano da questi accreditati sul conto corrente n.1335, intestato Controparte_3
pagina 31 di 74 esclusivamente al medesimo, aperto presso lo stesso istituto di credito come dal medesimo ammesso a pag.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; Testimone_1 [...]
Tes_14
34) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.236-332987-01 Parte_1 Persona_1
aperto presso UBS di SS, come risulta dal documento 28 che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Testimone_5
35) Vero che al momento dell'apertura della successione, 21.10.2013, il saldo del conto corrente di cui al capitolo che precede era pari a CHF 199.421,00, ossia € 161.566,07, di cui € 80.783,04 di competenza della de cuius PE
, come ammesso dall'attore a p.4 dell'atto di citazione, p.7 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.13 della
[...]
memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021 e come risulta dal documento 8 di parte attrice che si rammostra? [testi:
[...]
; ] Tes_1 Testimone_5
36) Vero che nel 2015 il SI. ha attivato la procedura di collaborazione attiva, a seguito della quale ha Parte_1
chiuso il conto corrente n.236-332987-01, aperto presso UBS di SS, all'epoca con saldo di CHF 63.666,00, ovvero €
Cont 58.641,87 ed ha riportato in Italia l'intero capitale, accreditandolo sul conto corrente n.1335 Controparte_3
intestato sè, come dal medesimo ammesso a pag.8 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.14 della memoria
[...]
ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ; ] Testimone_1 Tes_14 Testimone_5
Sugli assegni da € 200.000,00 consegnati dal SI. ai figli Parte_1
37) Vero che gli assegni bancari n.5178942480-10 del 4.7.2013 (intestato a ), n.5178942482-12 del Controparte_1
11.3.2015 (intestato a ) e n.5178942481-11 del 11.3.2015 (intestato a ), ciascuno Parte_5 Parte_4
portante la somma di € 200.000,00, sono stati firmati dal SI. e tratti sul conto corrente Parte_1 [...]
n.1335, intestato al come da doc.22 di parte attrice che si rammostra? [testi: Controparte_3 Parte_1
] Testimone_1
38) Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo che precede consegnò denari Parte_1
Cont propri, depositati sul conto corrente n.1335 a sè intestato? [testi: ] Controparte_3 Testimone_1
39) Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo 37 che precede indicò agli Parte_1
stessi che si trattava di anticipo sulla propria successione, come dallo stesso ammesso anche alla pag.11 della memoria autorizzata del 12.3.2021: “Con le appena descritte operazioni bancarie [assegni da € 200.000,00] – evidentemente note alla e ai di lei figli e dagli stessi faziosamente e temerariamente sottaciute - non soltanto il SInor Controparte_1
pagina 32 di 74 ha ampiamente rimpinguato le casse di tutta quanta la famiglia – IG compresa – ma ha ancora una volta CP_1
dimostrato il suo benevolo intento di trattare tutti quanti i figli in egual modo.”? [testi: ] Testimone_1
Sulla titolarità delle somme presenti sui conti correnti e depositi titoli cointestati ai coniugi
40) Vero che a far tempo dal 1962 (anno del matrimonio - doc.36 - tra i SI.ri e la Parte_1 Persona_1
SI.ra ha attivamente coadiuvato il marito ed i figli (quando gli stessi hanno iniziato a lavorare) nella Persona_1
gestione dell'attività familiare (dapprima impresa individuale “ costituita nel 1967, dal 1985 “ Parte_1 [...]
– doc.30 - e dal 1991 “ – doc.35), Controparte_11 Controparte_12
gestendo la contabilità, tenendo i contatti coi clienti e coi fornitori, organizzando il programma di lavoro quotidiano,
compresi i viaggi per il trasporto dei materiali e la relativa logistica e partecipando attivamente alle decisioni relative agli investimenti (mobiliari e immobiliari) della società, gestendo i denari sia ufficiali che non ed in particolare gestendo ed amministrando i pagamenti in contanti che pervenivano all'attività? [testi: , , Testimone_1 Testimone_6 Tes_7
, , ]
[...] Testimone_8 CP_9
41) Vero che dal 1962 sino alla sua morte la SI.ra (a parte il periodo del suo ricovero in ospedale) si occupava PE
in via esclusiva della gestione di tutti i rapporti bancari intrattenuti dai coniugi? [testi: , Testimone_1 Tes_14
, , Testimone_13 Testimone_5 CP_9 Testimone_15
42) Vero che prima del matrimonio con il SI. e quindi fino al 1962, la SI.ra Parte_1 Persona_1
lavorava come magliaia a [testi: , , , ] CP_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
43) Vero che la SI.ra lasciò il proprio lavoro di magliaia a per accudire la famiglia e per Persona_1 CP_3
collaborare con l'azienda di famiglia? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
44) Vero che da quando la SI.ra lasciò il proprio lavoro di magliaia a accudì marito e i tre Persona_1 CP_3
figli e partecipò fattivamente e quotidianamente all'attività dell'azienda di famiglia? [testi: , Testimone_6 Tes_7
, , ]
[...] Testimone_8 CP_9
45) Vero che nel 1962 la SI.ra apriva presso l'allora , oggi BPM, filiale di TE, un Persona_1 CP_13
conto corrente intestato a sé su cui faceva confluire i risparmi derivati dalla propria attività lavorativa e, successivamente,
quanto ereditato alla morte dei genitori? [testi: ] Testimone_1
Sulle pentole di rame pagina 33 di 74 46) Vero che la SI.ra nel corso della sua vita aveva l'hobby di collezionare antichità ed in particolare Persona_1
ha collezionato pentole in rame? [testi: , , , , Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_16
, ]
[...] CP_9
47) Vero che alla data del 21.10.2013, ovvero all'apertura della successione della SI.ra erano custodite, nella PE
cantina dell'abitazione della stessa, sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, n.40 pentole di rame? [testi:
[...]
] Tes_1
48) Vero che in data 25.7.2020 i SI.ri e con l'aiuto di altri due Parte_1 Parte_4 Parte_5
uomini, asportavano dalla cantina sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, le pentole di rame di cui al capitolo che precede, come da documentazione fotografica (doc.23 e doc.S che si rammostra? [testi: Controparte_1 [...]
, , ] Tes_1 Testimone_17 Testimone_18
49) Vero che nell'occasione di cui al capitolo veniva allertata la Polizia Locale di TE, che effettuava un accesso in loco come da doc.37, che si rammostra? [testi: , , ] Testimone_1 Testimone_17 Testimone_18
Sui manufatti in pietra
50) Vero che nel giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, pertinenza dei due appartamenti che compongono l'immobile di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e , erano Controparte_1 Pt_2 Parte_3
collocati, sino al 25.7.2020, manufatti d'epoca in pietra quali capitelli, fontane, vasi, macine, ecc., come da doc.24 che si rammostra? [testi: , , , , ] Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_16
51) Vero che i manufatti in pietra di cui al capitolo che precede costituivano gli arredi del giardino dei due appartamenti di cui al capitolo che precede? [testi: ] Testimone_1
52) Vero che in occasione dell'inventario redatto dal Notaio in data 26.2.2015 con riferimento ai beni Persona_2
Per_ della de cuius, i SI.ri e chiesero al Notaio di procedere Parte_1 Parte_4 Parte_5
anche all'inventario dei beni presenti in giardino, ivi inclusi i manufatti in pietra e che lo stesso indicò che non era necessario inventariare gli stessi in quanto costituivano accessori della casa e, quindi, erano da intendersi di proprietà
della SI.ra e dei SI.ri e ? [testi: ; Notaio Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Testimone_1 Persona_2
; ] Testimone_19 Testimone_20
Per_ 53) Vero che il Notaio in occasione dell'inventario del 26.2.2015, chiese al SI. se in giardino Parte_1
erano presenti beni di proprietà del medesimo e che lo stesso rispose con un diniego? [testi: ; Notaio Testimone_1
; ] Persona_2 Testimone_19 Testimone_20
pagina 34 di 74 54) Vero che in data in data 25.7.2020 i SI.ri e con l'aiuto di Parte_1 Parte_4 Parte_5
altri due uomini, asportavano dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, i manufatti d'epoca in pietra ivi allocati, come da documentazione fotografica (doc.38) che si rammostra? [testi: , Testimone_1
, ] Testimone_17 Testimone_18
55) Vero che nell'occasione di cui al capitolo veniva allertata la Polizia Locale di TE, che effettuava un accesso in loco come da doc.37, che si rammostra? [testi: , , ] Testimone_1 Testimone_17 Testimone_18
56) Vero che i manufatti in pietra asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15,
venivano collocati nei giardini delle residenze dei SI.ri e e presso il capannone della ON Pt_4 Parte_5
Rottami Srl di cui i predetti sono soci, come da documentazione fotografica (doc.39) che si rammostra? [testi:
[...]
] Tes_1
Sui danni al giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15
57) Vero che in seguito all'asportazione dei manufatti in pietra da parte dei SI.ri residuavano nel giardino CP_1
dell'immobile di TE, Via Martiri della Resistenza n.15 i danni, come da documentazione fotografica (doc. 40) che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Testimone_21 Testimone_22
Sulla locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV Aprile n.79
58) Vero che il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2011 dai SI.ri e con la Parte_1 Persona_1
SI.ra avente ad oggetto l'immobile sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via XXV aprile n.79, al canone annuo Parte_7
di € 7.260,00 (doc.27 che si rammostra), si è concluso con il rilascio dell'immobile da parte della locataria in data
5.8.2014? [testi: Parte_7
59) Vero che a far tempo da dicembre 2013 sino alla data di risoluzione del contratto di locazione di cui al capitolo che precede la SI.ra ha corrisposto regolarmente i canoni di locazione previsti da contratto al SI. Parte_7 Parte_1
[testi:
[...] Parte_7
60) Vero che nel 2016 il SI. concedeva in locazione l'immobile sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via Parte_1
XXV aprile n.79, come da doc.41 che si rammostra? [testi: ] Persona_7
61) Vero che il canone di locazione relativo al contratto di cui al capitolo che precede viene percepito dal SI. Parte_1
[testi: ]
[...] Persona_7
Si indicano come testimoni:
, residente in [...](Bg); Testimone_6
pagina 35 di 74 , residente in [...](Bg); Testimone_7
, residente in [...](Bg); Testimone_8
, residente in [...]d'AD (Bg); CP_9
, residente in [...](Lc); Testimone_1
Dott. , residente in [...](Lc); Persona_9
Dott. con studio in Missaglia (Lc); Persona_2
, c/o BPM filiale di TE (Lc); Testimone_9
, c/o BPM filiale di TE (Lc); Testimone_10
Dott. , c/o Ospedale;
Testimone_11 CP_14
Dott. c/o Ospedale;
Testimone_12 CP_14
, c/o Intesa AO filiale di AL d'AD (Bg); Testimone_13
, c/o filiale di OR (Mb); Tes_14 Controparte_3
c/o UBS di SS;
Testimone_5
, residente in [...](Bg); Testimone_16
Assistente di Polizia Locale , c/o Comune di TE (Lc); Testimone_17
Assistente di Polizia Locale , c/o Comune di TE (Lc); Testimone_18
, residente in [...](Lc); Testimone_19
, residente in [...](Lc); Testimone_20
residente in [...]d'AD (Bg); Testimone_21
, residente in [...](Lc); Testimone_22
, residente in [...](Lc); Parte_7
, residente in [...](Lc); Persona_7
, c/o Banca Generali SpA filiale di TE (Lc). Testimone_15
C. Prova contraria
Si chiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati per la prova diretta o con altri indicandi, sui capitoli di prova delle controparti eventualmente ammessi e in particolare, con il seguente capitolo a prova contraria sul capitolo 20) di parte attrice e del convenuto Parte_4
pagina 36 di 74 62) Vero che le fotografie prodotte sub 40 dai SI.ri rappresentano lo stato del giardino dell'immobile di TE, Via Pt_2
Martiri della Resistenza n.15, in data 25.7.2020, dopo l'asportazione dei manufatti in pietra da parte dei SI.ri Pt_1
e [teste: ]. Pt_4 Parte_5 Testimone_1
D. Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.
I. Nel 1980 la SI.ra unitamente al marito, ha acquistato in nome e per conto del figlio un PE Parte_4
terreno di mq 6.000 sito in TE, fraz. Brugarolo, per il prezzo di £ 12.000.000 (doc.25).
Come emerge dal suddetto atto di compravendita, all'epoca il SI. era uno studente diciassettenne ed Parte_4
appare dunque poco probabile che il medesimo potesse avere le disponibilità economiche per il suddetto acquisto che,
quindi, deve essere stato effettuato con denari dei genitori, configurando in tal modo una donazione indiretta da parte dei
SI.ri e n favore del figlio. PE CP_1
A conferma di quanto sopra gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c.:
degli estratti conto, relativi al periodo 1.1.1980-18.7.1980, con ordine di esibizione a , all'epoca Controparte_2
Banca Provinciale Lombarda, filiale di AL d'AD;
II. Nel 1989 i SI.ri e quest'ultimo, minorenne, rappresentato dai genitori (SI.ra Parte_4 Parte_5
e SI. , hanno acquistato un capannone sito in TE, fraz. Novate, Via Campi n.33, Persona_1 Parte_1
per il prezzo di £ 98.000.000 (doc.26).
Come emerge dal suddetto atto di compravendita, all'epoca il SI. era diciassettenne ed appare dunque Parte_5
poco probabile che il medesimo potesse avere le disponibilità economiche per il suddetto acquisto che, quindi, deve essere stato effettuato con denari dei genitori, configurando in tal modo una donazione indiretta da parte dei SI.ri e PE
n favore del figlio. CP_1
Invero, per quanto noto agli esponenti, anche la quota di proprietà del SI. fu acquistato con denaro Parte_4
proveniente dai genitori.
A conferma di quanto sopra gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c.,
B) degli estratti conto, relativi al periodo 1.1.1989-7.2.1989, ovvero degli assegni consegnati al SI. Controparte_15
per l'acquisto del capannone in questione, con ordine di esibizione a , all'epoca Banca Provinciale
[...] Controparte_2
Lombarda, filiale di AL d'AD;
C) alla SI.ra che con la madre si recò in banca per l'emissione degli assegni, della documentazione Controparte_1
attestante l'emissione degli assegni consegnati al SI. per l'acquisto del capannone in questione, Controparte_15
pagina 37 di 74 con ordine di esibizione a , all'epoca Banca Provinciale Lombarda, filiale di AL d'AD, ove la Controparte_2
convenuta non ottemperi alla produzione;
III. Nel 1993 il SI. ha edificato, sul terreno di proprietà del medesimo, la propria abitazione (con una Parte_4
superficie di mq 529,60 – doc.42 pag.35) e nel 2000 il SI. ha edificato, sul terreno di proprietà del Parte_5
medesimo, la propria abitazione (con una superficie di mq 449 – doc.42 pag.40).
Entrambi i fratelli, nel 2000, inoltre, hanno edificato, su terreno di loro proprietà, il capannone sede della società dei medesimi (con una superficie di mq 538 oltre a mq 3.407 di area esterna pavimentata – doc.42 pag.44).
Appare evidente che i SI.ri e per quanto giovani imprenditori, non avrebbero potuto Parte_4 Parte_5
edificare immobili del valore di migliaia di euro senza l'ausilio della madre o, comunque, dei genitori.
Lo stesso SI. riconosce che si è trattato di spese ingenti (pag.10 prima memoria 183 SI. Parte_5 Pt_5
.
[...]
Alla luce dell'integrazione alla perizia dell'Arch. che si produce sub 43, considerando i valori medi dei costi di Tes_23
edificazione (comprensivi dei lavori edili, impiantistici e di finitura) negli anni 1990 – 1994 (periodo in cui è stato edificato l'immobile di proprietà del SI. , quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere un esborso di complessivi € Parte_4
423.904,29.
Parimenti, il SI. per la costruzione della propria abitazione (avvenuta tra il 2000 e il 2003), avrebbe Parte_5
dovuto sostenere un esborso di complessivi € 346.058,78.
Entrambi i fratelli, poi, per l'edificazione del capannone industriale sede della Rottami ON Srl (costruito tra il 2000 e il 2001), avrebbero dovuto sostenere esborsi per complessivi € 205.714,87.
Si badi che nessuno dei due convenuti indica di aver contratto mutui o finanziamenti per le suddette edificazioni, entrambi assumono di aver fatto fronte a dette ingenti spese solo coi propri risparmi.
Per quanto redditizia possa essere l'attività in cui i SI.ri sono subentrati al padre, gli esponenti dubitano che in CP_1
12 anni di lavoro il SI. (ovvero dal raggiungimento della maggiore età al momento dell'edificazione Parte_4
dell'immobile di proprietà) e in 10 anni di lavoro il SI. (ovvero dal raggiungimento della maggiore età Parte_5
al momento dell'edificazione dell'immobile di proprietà) abbiano potuto accumulare una tale fortuna: € 526.761,73 il primo e € 448.916,22 il secondo. Ciò anche se rispondesse al vero quanto affermato dal SI. - e copiato Parte_1
dal figlio (pag.20 prima memoria 183 parte attrice e pag.19 prima memoria 183 ) – ovvero che Pt_4 Parte_4
i figli maschi hanno iniziato a lavorare nell'impresa di famiglia a 13 anni.
pagina 38 di 74 Controprova di quanto sopra potrà essere agevolmente ricavata dalle dichiarazioni dei redditi dei SI.ri e Pt_4
gli esponenti chiedono quindi che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., Parte_5
D) ai SI.ri e della documentazione contabile (preventivi, fatture, ricevute e pagamenti) relativa Pt_4 Parte_5
all'edificazione delle residenze dei medesimi e del capannone sede della Rottami ON Srl;
E) all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi maturati dal SI. 1976 al Parte_4
2000 compresi;
F)all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi maturati dal SI. 1985 al Parte_5
2000 compresi;
G) all' dei contratti di lavoro e dell'estratto conto contributivo / Controparte_16
previdenziale del SI. dal 1976 al 2000 compresi;
Parte_4
H) all' dei contratti di lavoro e dell'estratto conto contributivo / Controparte_16
previdenziale del SI. dal 1985 al 2000 compresi;
Parte_5
IV. Come noto, la SI.ra all'apertura della successione, era unica intestataria del conto corrente n.00401-50267 PE
aperto presso BPM, filiale di TE. Successivamente all'apertura della successione il SI. ha Parte_1
prelevato da detto conto corrente la somma di € 22.000,00 (doc.8 e 9), operazione contestata dai SI.ri nella propria Pt_2
comparsa di costituzione.
Con la memoria del 12.3.2021 il SI. assume (pag.6) che detto prelievo “non costituisce, evidentemente, Parte_1
alcuna appropriazione indebita da parte del SInor odierno esponente, ai danni della massa ereditaria, Parte_1
quanto, piuttosto, il prelievo di parte della propria quota di pertinenza pari al 50% (€ 47.554,88) dei predetti titoli cointestati alla coppia coniugale ”. Persona_10
Gli esponenti hanno già avuto modo di argomentare in sede di prima memoria 183 cpc (pag.6) circa l'infondatezza di un tale assunto, posto che alla data di emissione dell'assegno (doc.8), come a quella di incasso (doc.9), nessuno dei titoli cointestati era stato liquidato, come emerge anche dalla stessa documentazione prodotta in atti dall'attore e, in particolare,
dal doc.5 di parte attrice, in cui vengono riprodotti gli estratti conti relativi al periodo 1.10.2013 – 30.9.2016 da cui risulta che il primo accredito derivante da vendita titoli è del 30.10.2013.
Ulteriore conferma di quanto sopra potrà all'occorrenza essere rinvenuta negli estratti conto del conto titoli. Gli esponenti chiedono, quindi, che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., a Banca OL di IL della documentazione pagina 39 di 74 relativa alla situazione, dal 1.10.2013 a oggi, del deposito titoli n.240510 aperto presso il predetto istituto e cointestato allo stesso SI. e alla SI.ra Parte_1 Persona_1
V. In vita la SI.ra era cointestataria col marito dei seguenti rapporti: Persona_1
A) conto corrente n.1000/4888 Intesa AO (doc.11);
B) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242 (doc.12);
Cont C)dossier titoli (doc.13); Controparte_3
D) conto corrente presso;
Controparte_3
nonché era unica intestataria di un dossier titoli (doc.13). Controparte_3
Per stessa ammissione del SI. detti rapporti sono stati tutti chiusi dall'attore tra aprile e maggio 2013, Parte_1
mentre la SI.ra si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Lecco (doc.10). PE
Ai fini di una più esatta ricostruzione dei saldi di detti rapporti al momento della loro chiusura, gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., ai suddetti istituti di credito, della documentazione relativa alle operazioni svolte su detti rapporti dal 1.4.2013 al 31.5.2013;
VI. In vita la SI.ra era inoltre cointestataria col marito del rapporto di conto corrente n.236-332987-01 Persona_1
aperto presso UBS di SS.
Rispetto a detto conto corrente il SI. ed i figli e adducono che lo stesso sia stato Parte_1 Pt_4 Pt_5
oggetto di diversi prelievi ad opera della SI.ra per complessivi € 114.500,00, che avrebbe trattenuto per Controparte_1
sé i relativi importi.
La SI.ra invece, pur riconoscendo i prelievi, adduce che parte degli stessi venivano reinvestiti, sempre Controparte_1
presso la UBS di SS, e parte venivano consegnati al padre ed ai fratelli.
Al fine di fare chiarezza sul punto gli esponenti hanno chiesto alla UBS di SS di avere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente in questione, con particolare riferimento alle operazioni compiute dalla SI.ra CP_1
Purtroppo, l'istituto di credito ha accolto solo parzialmente la richiesta degli esponenti e, per quanto oggetto del presente giudizio, ha inviato unicamente le ricevute relative all'operazione del 23.5.2013 (ovvero la prima delle operazioni che l'odierno attore ed i figli contestano alla SI.ra che si producono sub 28 e che a un primo sguardo paiono CP_1
parzialmente difformi da quelle prodotte sub 9 dall'attore.
pagina 40 di 74 Stante la difformità dei documenti qui allegati e di quelli prodotti in atti dall'attore, quindi, i SI.ri chiedono che Pt_2
venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., alla UBS di SS, di tutta la documentazione relativa al conto corrente n.236-332987-01, intestato ai SI.ri e dal 23.5.2013 alla chiusura dello stesso. Parte_1 Persona_1
V. Tra i beni caduti in successione vi è un appartamento sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via XXV aprile n.79, che il
SI. nel 2016, ha concesso in locazione detto immobile: il relativo contratto è stato regolarmente Parte_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di TE.
Considerato che i frutti di un bene caduto in successione fanno parte anch'essi del patrimonio da dividere tra gli eredi, al fine di verificare l'ammontare del canone di locazione percepito dal SI. e che dovrà essere diviso, pro Parte_1
quota, tra le parti in causa, gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c. del contratto di locazione dell'immobile in questione e delle ricevute di pagamento dei canoni percepiti dall'apertura della successione ad oggi, con ordine di esibizione al conduttore SI. per il contratto di locazione stipulato nel 2016 e le Persona_7
relative ricevute di pagamento dei canoni e alla SI.ra delle sole ricevute di pagamento dei canoni di locazione Parte_7
relative al contratto del 1.8.2011 (essendo il relativo contratto già in atti – doc.27), ovvero con ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate di copia della registrazione del contratto.
E. Sulla rogatoria internazionale ex art.204 cpc
Gli esponenti si associato alla richiesta formulata in memoria n.2 dalla SI.ra di ordinare, mediante Controparte_1
rogatoria internazionale ex art.204 c.p.c., la trasmissione per via diplomatica, per l'esecuzione dei mezzi istruttori, di tutti i documenti relativi al c\c acceso presso USB filiale di SS (CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
F. Sull'ispezione dei luoghi ex art.258 ss. cpc
Gli esponenti si associano alla richiesta formulata in memoria n.2 dalla SI.ra affinché venga ordinata, Controparte_1
ex art.258 e ss. c.p.c., l'ispezione dei seguenti luoghi, al fine di dimostrare l'appropriazione di alcuni dei manufatti in pietra e il loro nuovo ricovero:
- sede della società Rottami ON Srl, sita in TE (Lc), Via Martiri Della Resistenza n.21;
- terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD (Bg), Via Toscanini.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis così giudicare: Parte_4
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
pagina 41 di 74 Previo ogni più opportuno accertamento in ordine all'effettivo valore e all'effettiva consistenza dell'intero asse ereditario della de cuius , deceduta a TE il 21.10.2013, al momento dell'apertura della successione, in ragione Persona_1
degli assunti tutti dedotti in sede di narrativa:
Nel merito in via principale
- Preso atto della formale ed espressa rinuncia del SInor odierno attore, al legato testamentario, Parte_1
accogliere la domanda di riduzione dallo stesso proposta delle disposizioni testamentarie in misura proporzionale nonché
la donazione disposta in favore della IG con atto in data 30.07.2013, rep n. 68720, racc. n. 21894 a rogito Dott. CP_1
Notaio in Missaglia sino a totale concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della Persona_2
de cuius, comprensiva del diritto di abitazione sulla casa coniugale,
- Accertare e dichiarare ex art. 735 c.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di TE via Martiri della Controparte_1
Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria;
Nel merito in via riconvenzionale trasversale
- Accertata l'indebita e illegittima sottrazione da parte della SI dall'asse ereditario della de cuius, Controparte_1
sul conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) c/o Istituto di credito svizzero UBS di SS cointestato ai genitori,
della complessiva somma di € 92.635,00 (diconsi novantaduemilaseicentotrentacinque/00 euro), pari al 50% del saldo attivo del suddetto conto alla data di apertura della successione de qua, da considerarsi quale parte di pertinenza della de cuius, condannare la SI a restituire la predetta somma oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo Controparte_1
maturate conferendola alla massa ereditaria;
- Accertata la nullità delle elargizioni pecuniarie effettuate dalla de cuius alla IG , per tutti i motivi dedotti in CP_1
narrativa, condannare la SI a restituire la somma di € 153.374,90 (diconsi Controparte_1
centocinquantatremilatrecentosettantaquattro/90 euro) oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate conferendola alla massa ereditaria;
- Nella denegata ipotesi in cui i versamenti di denaro operati dalla de cuius a favore della IG per Controparte_1
complessive € 153.374,90 (prodotti al doc. num. 7 – fascicolo attoreo) venissero considerati a tutti gli effetti di legge validi ed efficaci ridurre, quando necessario, al fine del positivo esperimento dell'azione di riduzione in capo al SInor CP_1
pagina 42 di 74 altresì le predette donazioni secondo l'ordine cronologico di esse, a far data dalla più recente, condannando, per Pt_1
l'effetto, la SI alla restituzione delle somme eccedenti la quota di riserva di essa;
Controparte_1
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui, anche all'esito positivo dell'esperita azione di riduzione di parte attrice, il patrimonio relictum non fosse sufficiente a soddisfare la quota di riserva ex lege spettante al come Parte_4
individuata in narrativa, ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie e le donazioni a favore della SI
sino a totale concorrenza di essa Controparte_1
- Accertata e riconosciuta la qualifica di erede in capo al SInor in via subordinata, ferma restando la Parte_1
necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegra della quota di legittima del SInor Parte_1
accertare e dichiarare ex art. 735 c.p.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di TE di via Martiri Controparte_1
della Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria rigettando la pretesa dei fratelli , eredi testamentari, all'assegnazione dell'unità immobiliare medesima;
Pt_2
- Dare atto che la SI rinunciava al legato in sostituzione di legittima rivendicando, a sua volta, la Controparte_1
propria quota di legittima;
- Dichiarare che la massa ereditaria si compone di:
• un patrimonio immobiliare relictum costituito da appartamento e box in TE Via XXV Aprile n. 79 proprietà ½ ;
Appartamento e num. 2 box in TE Via Martiri della Resistenza 15 proprietà 1/1 (casa coniugale ove risiede allo stato
; Terreno agricolo nel Comune di TE, per la proprietà di ½; Terreni in Comune di Verderio Parte_1
proprietà ½; Terreni in Comune di AL d'AD proprietà ½);
• un patrimonio immobiliare donatum consistente nelle numero tre donazioni dirette effettuate in vita dalla de cuius a favore dei tre figli (atto in data 19.02.1999 rep. n. 33639, racc. n. 5825, a rogito Dr. di Missaglia, da Persona_2
al figlio (doc. 12); atto in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. Persona_1 Pt_5 [...]
di Missaglia, da al figlio (doc. 11); atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. Per_2 Persona_1 Pt_4
21894 a rogito Dott. di Missaglia da alla IG (doc. 10) Persona_2 Persona_1 CP_1
- Patrimonio mobiliare costituito da
• Saldo attivo del conto corrente bancario n. 004001-50267 per € 25.561,18, intestato alla de cuius presso la BPM Banca
OL di IL, filiale di TE
pagina 43 di 74 • Deposito titoli n. 00401 – 2405100000 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca Parte_1
OL di IL, filiale di TE in proprietà al 50% tra la de cuius e il marito
• Rapporto 00214478 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca OL di IL, Parte_1
filiale di TE
Per un valore nominale, alla data della morte, di € 73.116,05 (allo stato residuano circa € 50.000,00) pari alla quota di pertinenza della de cuius, al lordo delle spese successivamente maturate per le esequie funebri (circa € 2500,00 per la tumulazione;
oltre € 4000,00 per le esequie funebri) della stessa de cuius (docc. 2 e 5 fascicolo attoreo) nonché delle spese
Per_ successorie (oltre € 9000,00 il 24.02.2016 per il Notaio , oltre le spese di bollo e di rendicontazione, così come si evince dagli estratti conto agli atti, per poco meno di € 20.000,00 (diconsi ventimila euro);
(doc. 5);
• 50% Saldo attivo del conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) presso l'Istituto di credito svizzero UBS di SS
pari, alla data della morte della de cuius, ad € 92.617,95 (doc. 8 fascicolo attoreo)
• Versamenti/donazioni brevi manu per € 153.374,90 effettuati dalla de cuius a favore della IG (doc. 7 Controparte_1
fascicolo attoreo)
- Dichiarare che il SInor nell'aprile del 2013 in esecuzione di un accordo con la moglie Parte_1 PE
, quando ancora in vita, procedeva legittimamente e in maniera efficace a divisione anticipata della quota di essa
[...]
pari al 50% del patrimonio mobiliare facente capo ad entrambi i coniugi c/o , filiale di AL d'AD, e Controparte_2
c/o , filiale di OR, quota di circa € 707.517,10, salvo errori e come meglio in fatto, tra Controparte_3
i tre figli e che incassavano, ciascuno, l'importo di € 200.000,00 (duecentomila), imputando la Controparte_4 CP_1
somma indicata alla massa ereditaria e i suddetti versamenti in conto della quota di legittima di ciascuno dei tre figli in relazione alla successione della defunta;
Persona_1
- Dichiarare le domande avversarie relative alle asserite donazioni indirette a favore dei figli e infondate Pt_4 Pt_5
in fatto e in diritto essendo prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, subordinatamente, dichiarare che gli acquisti operati dal SInor con atto a rogito Notaio nel 1980 (doc. 33) e dal SInor con Parte_4 Per_3 Parte_5
atto a rogito Notaio nel 1989 (doc. 34) non costituiscono donazioni indirette a favore dei suddetti e, allo stesso Per_3
modo, che l'edificazione del capannone in cui essi esercitano la propria attività lavorativa avveniva a spese degli stessi non individuandosi alcuna donazione indiretta a riguardo;
pagina 44 di 74 - Rigettare tutte le domande formulate dai convenuti , e in quanto Controparte_1 Parte_3 Parte_2
infondate in fatto e in diritto sia con riferimento alle pretese restitutorie nei confronti dell'odierno attore Pt_1
sia con riferimento ai manufatti in pietra e alle pentole in rame, tenuto conto, in particolare, a tale riguardo, del
[...]
Per_ contenuto del verbale di inventario del 26.02.2015 a repertorio n. 70035 e raccolta num. 22693 Notaio di Missaglia
(doc. 2), nonché di ogni altra domanda, anche di natura risarcitoria, dagli stessi formulata;
- Imputare ogni eventuale somma di pertinenza della de cuius che il SInor dovesse risultare avere Parte_1
incassato e/o appreso in conto della quota di legittima dello stesso, al netto delle spese da quest'ultimo sostenute e anticipate per conto della massa ereditaria e da imputarsi ad essa;
In via di ulteriore subordine
- Individuata la massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare, previa sanatoria/regolarizzazione degli immobili come da prescrizione del CTU e giusta impegno condiviso formulato da tutte le odierne parti all'udienza del
23.02.2023 la divisione dei cespiti con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e attribuzione a ciascun coerede della propria quota, ricomprendendo in essa i beni già ricevuti con ogni più utile conguaglio in denaro, tenuto conto altresì delle spese di sanatoria nonchè, in ogni caso, degli obblighi restitutori in capo alla SI;
Controparte_1
- Attribuire al SInor la propria quota pari a 3/12 (tredodicesimi) della massa ereditaria, Parte_4
ricomprendendo nella stessa il terreno ricevuto e di cui alla donazione in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. di Missaglia, (doc. 11) con ogni più utile conguaglio in denaro;
Persona_2
- Ricomprendere nella quota di la casa di abitazione dello stesso, sita al primo piano dell'immobile in Parte_1
via Martiri della Resistenza n. 15, respingendo la domanda di assegnazione avanzata dai nipoti e Parte_3 [...]
; Pt_2
- Tenuto conto che la de cuius ha inteso nominare quali eredi testamentari in un'unica quota i nipoti e Parte_3
in luogo della IG nonché madre degli stessi (cui riservava l'usufrutto), effettuare Parte_2 Controparte_1
conguaglio e/o compensazione tra la quota di essi e il maggior debito della SI nei confronti della Controparte_1
massa ereditaria, definendo il credito di essi nei confronti della madre e fermo restando l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma a saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riferimento ai giudizi cautelari, ivi compreso il reclamo.
In via istruttoria:
pagina 45 di 74 Si reiterano le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 cpc.
Per il convenuto : “In via preliminare e cautelare: previa ogni opportuna declaratoria, confermare Parte_5
il rigetto della richiesta di sequestro conservativo in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, e quindi carente dei presupposti specifici (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).
Nel merito: accogliere tutte le conclusioni di parte attrice e rigettare ogni diversa richiesta delle altre Parte_1
parti processuali.
Rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dai convenuti , e Parte_5 Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti delle parti processuali , e Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Con espressa riserva di articolare mezzi di prova e depositare documenti entro il termine di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 21.10.2013 è deceduta in TE , lasciando il marito, Persona_1 Pt_1
e i tre figli , e , questi ultimi a loro volta sposati e con figli.
[...] Pt_4 CP_1 Pt_5
Il successivo 2.4.2014 la IG ha fatto pubblicare il testamento olografo datato CP_1
14.11.2006, con il quale la de cuius ha lasciato “l'usufrutto di tutto a mio marito e ha Pt_1
nominato “eredi universali dei miei beni in parti uguali, i miei due figli e e i figli di Pt_4 Pt_5
mia IG con l'usufrutto a lei”, specificando altresì che “nella quota dei figli di è compresa CP_1
tutta la casa in TE via Martiri della Resistenza 15” e che “il contenuto dell'appartamento sotto
<< piano terra >> verrà diviso in parti uguali dopo la morte di mio marito”.
In data 26.2.2015 è stato redatto l'inventario dei beni.
2. - Con atto di citazione portato alla notifica il 29.9.2020, ha qualificato Parte_1
l'usufrutto ricevuto in eredità dalla moglie come legato in sostituzione di legittima e ha dichiarato di volervi espressamente rinunciare, ritenendo peraltro di essere stato leso nella propria quota di legittima.
A suffragio di tale argomentazione, l'attore ha chiarito che l'asse ereditario risulta formato,
quanto al relictum, da un patrimonio immobiliare del valore di euro 233.050,00, da un patrimonio mobiliare che al momento dell'apertura della successione ammontava ad euro 73.116,05, oltre ad un pagina 46 di 74 conto corrente svizzero cointestato ai coniugi la cui quota parte caduta in eredità è pari ad euro
92.617,95.
Quanto al donatum, la moglie in vita ha effettuato le seguenti donazioni: in data 19.2.1999 la quota di 2/10 di un terreno al figlio , il cui valore è di euro 142.215,00; in data 19.2.1999 la Pt_5
quota di 3/10 di un terreno al figlio , il cui valore è 94.810,00; in data 30.7.2013 un immobile Pt_4
alla IG per euro 149.800,00. A tali importi devono poi essere sommati ulteriori euro CP_1
153.374,90 circa, che la de cuius ha elargito – dal 1999 al 2013 – alla IG mediante CP_1
versamento di contante o bonifici bancari: potendosi qualificare tali dazioni di denaro come donazioni e trattandosi di liberalità sprovviste della forma scritta, l'attore ne ha eccepito la nullità. Ha poi censurato la donazione fatta dalla moglie alla IG in data 30.7.2013, sostenendo che laconsorte non fosse in quel periodo in pieno possesso delle proprie facoltà.
Ciò premesso, la massa ereditaria sarebbe da stimarsi in euro 938.983,85 circa e la quota di legittima spettante all'attore ammonterebbe ad euro 234.746,00, cifra di gran lunga superiore al valore dell'usufrutto, stimato sul valore del relictum, per euro 58.262,50.
In aggiunta, l'attore ha contestato la condotta della IG , la quale, dopo la morte della CP_1
moglie, avrebbe prelevato dal conto corrente svizzero in più riprese la somma di euro 114.500,00, sottraendola di fatto all'asse ereditario.
Pertanto, il ha rinunciato formalmente al legato ricevuto al fine di vedersi riconosciuta CP_1
la quota di legittima spettantegli alla luce della riduzione delle disposizioni testamentarie ed eventualmente delle donazioni fatte in vita dalla de cuius. Ha poi chiesto il sequestro conservativo sui beni della IG , alla luce dei prelievi fatti dal conto corrente svizzero (conteggiati nei limiti CP_1
della quota della de cuius per circa euro 92.635,00) e delle donazioni ritenute nulle (per euro
153.374,90), che imporrebbero alla IG un onere restitutorio di euro 246.009,90.
2.1 - Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione del padre, non avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria prima dell'instaurazione del giudizio.
Nel merito, ha dichiarato di rinunciare a sua volta al legato ricevuto in sostituzione di legittima.
pagina 47 di 74 Con riferimento alle censure paterne, ha anzitutto chiarito che la donazione del 30.7.2013 dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza non può dirsi affetta da alcun vizio del consenso, posto che la madre era ancora perfettamente capace al momento della donazione e che l'immobile è successivamente confluito nel fondo patrimoniale istituito in data 9.12.2013. Peraltro,
l'attore starebbe attualmente occupando con propri oggetti personali il box pertinenziale all'appartamento: ha quindi manifestato la necessità di provvedere all'immediata liberazione del bene e di porre a carico del padre il pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo di complessivi euro 5.700,00.
Quanto alle somme asseritamente donatele dalla madre tra il 1999 e il 2013, ha sostenuto di avere restituito tutti gli importi alla madre e che, ad ogni buon conto, qualsivoglia pretesa relativa alle somme ricevute negli anni 1999, 2000, 2002 e 2009 risulterebbe oramai prescritta.
Con riferimento al conto corrente svizzero, ha dichiarato di aver operato in virtù della delega concessale dai genitori, di aver prelevato le somme su richiesta del padre e dei fratelli e di averle poi restituite agli stessi in territorio svizzero, senza aver tenuto nulla per sé.
La convenuta ha poi confutato la condotta paterna, asserendo che il quando la moglie CP_1
era ancora in vita ma ricoverata in ospedale, avrebbe prelevato da conti correnti e depositi titoli cointestati ingenti somme (circa 800.000,00 euro) successivamente riversate su un conto corrente intestato solo a lui: tali importi, unitamente a quelli relativi a beni mobili non inventariati ma facenti parte dell'eredità materna – quali pentole di rame del valore di euro 5.000,00 e manufatti in pietra per euro 17.312,50 sottratti dal padre e dai fratelli – dovrebbero essere ricompresi nella massa ereditaria.
Per l'effetto, eccepita l'improcedibilità della domanda, la convenuta ha rinunciato al legato in sostituzione di legittima, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, oltre che la condanna del padre e dei fratelli alla corresponsione del valore delle pentole in rame e dei manufatti in legno sottratti e la condanna del padre al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo del box pertinenziale al proprio appartamento di TE.
2.2 - Si sono costituiti in giudizio con unica difesa e , figli di Parte_2 Parte_3
i quali hanno sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni e le istanze materne. In Controparte_1
particolare, con riguardo alle somme che l'attore avrebbe prelevato dai conti correnti cointestati con la pagina 48 di 74 de cuius e incamerato, quantificate in euro 812.800,14, hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dell'attore fino alla concorrenza di tale cifra, che dovrà essere restituita all'asse Parte_1
ereditario.
2.3 - Si è costituito in giudizio pure , che ha invece aderito alla ricostruzione Parte_4
paterna della vicenda, riconoscendo la legittimità delle pretese dell'attore e rassegnando le medesime conclusioni. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della sorella alla restituzione delle CP_1
somme prelevate indebitamente dal conto corrente svizzero e delle somme donatele dalla madre sprovviste del requisito della forma scritta.
2.4 - Si è costituito in giudizio anche l'altro fratello , aderendo anch'egli alle Parte_5
domande paterne e negando di avere asportato pentolame o manufatti in pietra, oggetti che – in ogni caso – erano di esclusiva proprietà del padre, poiché da questi reperiti nell'ambito della propria attività
lavorativa.
3. - Con decreto del 15.10.2020 è stata fissata apposita udienza (del 3.12.2020) per decidere dell'istanza di sequestro cautelare promossa dall'attore nei confronti della IG . Con ordinanza CP_1
riservata del 16/21.12.2020 l'attore è stato autorizzato ad eseguire il sequestro conservativo su crediti,
somme di denaro, altri beni mobili e immobili d fino alla concorrenza della somma di Controparte_1
euro 215.000,00.
Il provvedimento è stato reclamato con esito negativo.
4. - Alla prima udienza del 4.2.2021, la convenuta ha dato atto di avere Controparte_1
avviato un procedimento di mediazione con l'intenzione di estenderla a tutto l'oggetto del giudizio: il
Giudice ha invitato tutte le parti a partecipare attivamente a detto procedimento.
Nelle more, è stata fissata udienza di discussione dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dai convenuti all'udienza dell'1.4.2021 le parti hanno discusso sul punto e, con ordinanza del Pt_2
28.4.2021, la richiesta è stata rigettata.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., alla luce delle istanze istruttorie delle parti, è stato dato immediato ingresso ad una C.T.U., affidata al geom. , il quale ha CP_17
giurato all'udienza del 21.9.2021 e, dopo alcuni rinvii, ha depositato l'elaborato peritale in data
21.1.2023.
pagina 49 di 74 Le parti hanno quindi chiesto e ottenuto un primo termine per prendere posizione sulle
CP_1 risultanze della C.T.U., a seguito delle quali il geom. è stato chiamato a fornire chiarimenti,
depositati il 28.2.2023. Alla luce dei rilievi critici delle parti, sono stati disposti ulteriori chiarimenti,
che il C.T.U. ha evaso con depositi del 2.11.2023, del 20.3.2024 e del 29.4.2024.
Nel frattempo la causa è stata istruita mediante escussione dei testi (sorella Testimone_24
della de cuius), (moglie di ), Testimone_25 Parte_4 Testimone_26
(moglie di ), (fratello della de cuius) e (marito di Parte_5 Testimone_7 Testimone_1
e padre di e ). Controparte_1 Parte_2 Parte_3
All'udienza del 25.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. - La convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, avendo l'attore avviato tale procedura su un oggetto non sovrapponibile a quello della presente vertenza.
Rileva il Giudicante come il difetto della condizione di procedibilità conseguente alla difformità tra l'oggetto e il titolo dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito sussista solo qualora nel giudizio di merito la domanda abbia un petitum più ampio di quello dell'istanza di mediazione e si fondi su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti “ragioni della pretesa”. Di contro, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,
essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda. L'obbligo di cui all' art. 4 comma 2 D.Lgs.
4.3.2010 n. 28 – che prevede l'esplicitazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa – va riferito, quindi, al nucleo più
SInificativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva della parte che promuove il giudizio.
Nel caso di specie, la mediazione promossa dall'attore (relativo doc. 6), avente ad oggetto
“successione testamentaria”, prendeva le mosse dal testamento olografo della de cuius, per poi pagina 50 di 74 concentrarsi sulla richiesta restitutoria - avanzata anche in questa sede - delle somme asseritamente prelevate dalla IG dal conto corrente svizzero. La successiva mediazione n. 207/2020 CP_1
promossa dalla convenuta (docc. 15 e 16 dei convenuti ha invece interessato i Controparte_1 Pt_2
profili relativi alla richiesta della medesima di vedersi rimborsate le somme corrisposte per le pratiche della successione, ma è stata ampliata, su istanza dei convenuti a tutte le questioni oggetto del Pt_2
presente contenzioso, nel frattempo instaurato.
Alla luce delle questioni di fatto sottostanti ai due procedimenti di mediazione (da identificarsi nelle vicende successorie, scaturite dalla pubblicazione del testamento olografo della de cuius) e della ricomprensione della pressoché totalità delle puntuali richieste avanzate dalle parti in sede giudiziale, la condizione di procedibilità della domanda risulta validamente assolta.
6. - Passando al merito, deve anzitutto rilevarsi che tanto l'attore quanto la convenuta CP_1
hanno dichiarato espressamente di voler rinunciare ai legati in sostituzione di legittima disposti
[...]
in loro favore dalla de cuius. Tale possibilità è riconosciuta dall'art. 551 c.c., a mente del quale “se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”.
Ciò presuppone che risulti chiaramente la volontà del testatore di disporre un legato in sostituzione di legittima, atteso che, in assenza di una dichiarazione univoca, il legato si dovrebbe presumere in conto di legittima.
Nel caso di specie, la qualificazione dei legati in sostituzione della legittima non è stata oggetto di contestazione tra le parti e, in effetti, dalla determinazione della de cuius emerge in modo inequivocabile la volontà di istituire due legati in sostituzione di legittima. Infatti, nel testamento olografo del 14.11.2006 si legge: “lascio l'usufrutto di tutto a mio marito NO eredi Pt_1
universali dei miei beni in tre parti uguali, i miei due figli e e i figli di mia IG Pt_4 Pt_5
con l'usufrutto a lei”. CP_1
Pertanto, deve prendersi atto delle valide rinunce dell'attore e della convenuta Controparte_1
ai legati in sostituzione di legittima.
pagina 51 di 74 7. - Le domande svolte dall'attore e dalla IG convenuta impongono la ricostruzione CP_1
della massa ereditaria, al fine di individuare l'ammontare delle quote di legittima spettanti agli eredi e accertare l'eventuale lesione subita da uno o più di essi.
Con riferimento al reclictum, la ricostruzione dell'asse ereditario può senz'altro muovere dal verbale di inventario del 26.2.2015 (doc. 2 dell'attore), dal quale emerge il seguente patrimonio:
a) Crediti:
- saldo del conto corrente bancario n. 00401-50267 intestato alla de cuius e ammontante, all'apertura della successione, ad euro 25.561,18;
- deposito titoli n. 00401-2405100000 cointestato alla de cuius e all'attore, ove alla data di apertura della successione risultavano depositati titoli per un controvalore di pertinenza della de cuius
(50% del totale) di euro 42.770,20;
- rapporto 00214478 cointestato alla de cuius e all'attore, ove alla data di apertura della successione risultavano custoditi titoli per un controvalore di pertinenza della de cuius (50% del totale)
pari ad euro 4.784,67.
Così per complessivi euro 73.116,05.
b) Beni immobili:
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale;
- quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699;
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annesse cantina e n. 2 autorimesse;
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351;
- quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini;
c) Beni mobili contenuti nell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15, già
abitazione coniugale della de cuius e dell'attore, stimati – quanto alla quota di spettanza della de cuius
(50% del totale) – in euro 8.959,50.
pagina 52 di 74 Sulla scorta delle argomentazioni svolte in causa, deve affermarsi che l'elencazione contenuta nel citato verbale di inventario non sia ritenuta esaustiva pressoché da tutte le parti per quanto concerne il relictum e che debba essere integrata con riferimento al donatum. Per tale ragione, si impone la puntuale disamina e quantificazione di tutti i beni che – a detta dell'uno o dell'altro erede – dovrebbero essere ricompresi nell'asse ereditario.
Partendo dagli immobili, la stima dei beni facenti parte del patrimonio relitto della de cuius è
stata oggetto di numerose contestazioni, che hanno imposto – da un lato – un'analisi dettagliata delle singole questioni sollevate e – dall'altra – il ricorso ad una C.T.U., affidata al geom. . CP_17
Preme chiarire, con riguardo alle operazioni peritali, che l'ampiezza del patrimonio di PE
e le allegazioni delle parti hanno reso poco agevole l'effettuazione delle stime richieste e hanno
[...]
comportato la necessità di sottoporre al Consulente dell'Ufficio diversi chiarimenti circa le indagini esperite. Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che le conclusioni peritali e, più in generale, le
CP_1 operazioni svolte dal geom. possano essere condivise e utilizzate proficuamente per quantificare il valore dei beni, alla luce delle numerose relazioni e integrazioni depositate dal perito e del metodo di indagine utilizzato, che risulta esente da vizi e ben motivato.
Tanto precisato, il Collegio in punto di relictum trae i seguenti convincimenti:
a) Crediti:
Non vi sono contestazioni circa l'ammontare dei singoli conti correnti e depositi titoli al momento dell'apertura della successione, che quindi devono essere confermati in complessivi euro
73.116,05.
La convenuta ha più volte affermato che dal conto corrente bancario n. 00401- Controparte_1
50267 intestato alla de cuius aperto presso la Banca OL di IL (doc. 5 dell'attore), in data
25.10.2013 – ossia quattro giorni dopo il decesso della madre – sono stati distratti euro 22.000,00 e tale operazione sarebbe stata effettuata dall'attore. Non si è però raggiunta prova in corso di causa.
b) Beni immobili: (valori alla data di apertura della successione)
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale: la quota caduta in successione è stata stimata in euro 60.000,00 (da cui detrarre circa euro
3.000,00 per costi di sanatoria);
pagina 53 di 74 - quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699: sul terreno, alla data di apertura della successione, insiste un piccolo immobile al rustico non regolarizzato. La quota è quindi stata calcolata in euro 41.000,00, di cui euro 9.000,00 riferiti al rustico (da cui detrarre euro 2.650,00 per costi di regolarizzazione);
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annessa cantina e n. 2 autorimesse: l'immobile è stato stimato in euro 110.882,40 (da cui detrarre euro
8.500,00 per costi di sanatoria);
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351: la quota è stata stimata in euro 27.300,00;
- quota di ½ dei terrei siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini: sul terreno di cui al mappale 1613, alla data di apertura della successione, insiste un fabbricato costruito abusivamente e successivamente sanato, che tuttavia non risulta ancora conforme alle schede catastali e che deve quindi essere oggetto di intervento. La quota è stata valutata euro 24.000,00. Per la regolarizzazione del fabbricato sono stati calcolati costi per euro 24.300,00,
comprensivi delle opere di demolizione, rifacimento di nuova copertura, fornitura e posa di opere in lattoneria.
8. - Con riferimento al donatum, le parti sono concordi nel ricomprendere all'interno della massa ereditaria della de cuius tre donazioni, effettuate rispettivamente in data 19.2.1999 ai figli e e in data 30.7.2013 alla IG . Pt_4 Pt_5 CP_1
Più precisamente, in data 19.2.1999 la de cuius ha donato al figlio e al figlio Parte_4
rispettivamente la quota di 2/10 e di 3/10 dei terreni siti in TE, mappali 4040 e Parte_5
4041 (docc. 11 e 12 dell'attore), mentre in data 30.7.2013 ha donato alla IG Controparte_1
l'appartamento sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 15, unitamente a tre autorimesse (doc. 10 dell'attore).
Il valore dei beni immobili donati alla data di apertura della successione è stato individuato dal
C.T.U. come segue:
- quota di 2/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: il valore complessivo del Parte_4
terreno di cui al mappale 4040 è stato indicato in euro 448.613,96, di modo che la quota dei 2/10 risulta pagina 54 di 74 essere pari ad euro 89.722,79. Quanto, invece, al mappale 4041, il valore complessivo del terreno è
stato individuato in euro 161.277,50 e conseguentemente la quota di 2/10 ha un valore di euro
32.255,45.
- quota di 3/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: il valore complessivo del Parte_5
terreno di cui al mappale 4040 è stato individuato in euro 448.613,96, di modo che la quota dei 3/10
risulta essere pari ad euro 134.584,19. Quanto, invece, al mappale 4041, il valore complessivo del terreno è stato ricostruito in euro 161.277,50 e conseguentemente la quota di 3/10 ha un valore di euro
48.383,17.
- intera proprietà dell'appartamento e delle autorimesse donate a il 30.7.2013: Controparte_1
complessivi euro 153.540,60.
9. - Con riferimento ad altre poste attive, le parti non sono concordi nella ricomprensione di ulteriori voci nell'asse ereditario. Nel passarle in disamina, il Collegio principia – secondo un criterio logico – da quelle avanzate dall'attore alle quali hanno aderito anche i figli Parte_1
convenuti e . Pt_4 Pt_5
9.1 - L'attore ha esposto che i coniugi erano cointestatari del conto corrente svizzero n. 236-
332987-01 aperto presso la UBS di SS, che al 31.10.2013 aveva un saldo netto di CHF 199.421,00
(doc. 8 dell'attore), dei quali la metà, ossia CHF 99.710,50, sarebbe entrato in successione poiché afferenti alla quota della de cuius. L'attore asserisce che, dopo la morte della madre, la IG CP_1
abbia prelevato e trattenuto per sé euro 114.500,00 dei quali ha quindi chiesto la restituzione.
La convenuta, d'altro canto, ha confermato di avere sì effettuato i prelievi in parola, ma in virtù
della delega conferitale sul conto dai genitori e su espressa richiesta del padre e dei fratelli, ai quali ha successivamente consegnato le somme, poi prontamente reinvestite altrove dai fratelli e dal padre.
Orbene, non è contestato e risulta provato documentalmente (doc. 9 dell'attore) che la convenuta abbia effettivamente prelevato le somme indicate dall'attore. È peraltro pacifico che le somme depositate sul conto corrente di SS ammontassero, al 31.10.2013, a CHF 199.421,00 e che la metà di tale importo costituisse la quota della de cuius, caduta in successione. Avuto riguardo al tasso di cambio corrente al 21.10.2013, data di apertura della successione, ossia 1,2352, le somme pagina 55 di 74 appena indicate equivalgono a complessivi euro 161.448,34 e quindi, con riguardo alla quota di
, ad euro 80.724,17. Persona_1
Nonostante le allegazioni della convenuta, non vi è in atti la prova che tali somme – prelevate certamente da – siano poi state consegnate e suddivise con gli altri eredi, di modo che Controparte_1
l'intera cifra di euro 114.500,00 deve ritenersi essere rimasta nella disponibilità della convenuta.
L'attore ha chiesto la restituzione dell'intera somma, ma può essere oggetto di restituzione diretta unicamente la parte eccedente la quota della de cuius, che risultava quindi di spettanza dell'attore (pari ad euro 114.500,00 – 80.724,17 = 33.775,83), mentre il restante ammontare (di euro
80.724,17) deve essere imputato all'asse ereditario e conteggiato nella quota ereditaria ricevuta dalla convenuta, anche ai fini dell'accertamento della lesione della legittima invocata dall'attore e dalla stessa Controparte_1
9.2 - L'attore ha poi contestato alla convenuta di avere ricevuto dalla madre, quando quest'ultima era in vita, in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2013, ingenti donazioni di denaro contante o tramite bonifico bancario, per complessivi euro 153.374,90 e spiegando che tale somma emergerebbe da alcuni documenti manoscritti della de cuius (prodotti al doc. 7 dell'attore)
consegnati in custodia al notaio, nei quali ha tenuto traccia delle elargizioni operate Persona_1
in favore della IG. In particolare, la de cuius ha indicato puntualmente data e ammontare delle dazioni, premurandosi di sottoscrivere ella stessa tali note, unitamente alla IG.
pur confermando di avere ricevuto tali importi, ha dichiarato di averli Controparte_1
integralmente restituiti, come si ricaverebbe da un documento sottoscritto da lei stessa, dal marito
[...]
e dalla madre in data 22.7.2013 (doc. N, memoria istruttoria n. 1 della convenuta Tes_1 CP_1
), nel quale la convenuta dichiara “di aver restituito tutte le somme in denaro compreso assegni
[...]
cambiati con firma di mia mamma e restituito tutti i soldi ad oggi a mia mamma . Persona_1
Quanto all'utilizzabilità del documento in parola, osserva il Collegio come sia stato prodotto per la prima volta in sede di reclamo (r.g. 25/2021) quale documento R, tempestivamente disconosciuto dalla difesa attorea, sia nella propria comparsa di costituzione in quel procedimento, sia nella prima udienza della presente causa successiva al deposito del documento (cfr. verbale d'udienza del
4.2.2021): a tale disconoscimento si sono associate anche le difese dei convenuti e Parte_5
pagina 56 di 74 . A fronte del rituale disconoscimento, la convenuta non ha proposto alcuna istanza Parte_4
di verificazione né si è offerta di produrre in giudizio l'originale del documento. Conseguentemente, la scrittura privata in parola deve essere valutata alla stregua di tutte le altre risultanze documentali in atti,
senza che possa valere quale prova privilegiata di effettiva restituzione delle somme.
In concreto, dalla movimentazione dei conti correnti intestati alla de cuius non si evince alcuna entrata che possa essere ricondotta alle somme in commento;
peraltro, la convenuta non ha saputo indicare date specifiche di effettuazione delle restituzioni, né ha prodotto documentazione ulteriore attestante il versamento di tali cospicui importi. La stessa dichiarazione del 22.7.2013, a ben vedere, non pare idonea ad avvalorare la tesi di stante l'assoluta genericità della stessa anche Controparte_1
con riguardo all'ammontare delle somme asseritamente restituite.
Deve pertanto fondatamente concludersi che la somma di euro 153.374,90 sia stata effettivamente erogata alla IG e che quest'ultima non l'abbia mai restituita. CP_1
Ciò posto, tuttavia, le singole dazioni devono essere analizzate in modo autonomo, giacchè
talune di esse possono essere qualificate come vere e proprie donazioni, mentre altre sono state indicate dalla de cuius stessa come prestiti.
Come si evince a chiare lettere dalle note manoscritte dalla de cuius (doc. 7 cit. dell'attore),
ha qualificato come donazioni le erogazioni effettuate in data 2.10.2002 (euro Persona_1
30.987,41) e in data 18.10.2002 (euro 20.658,28), mentre ha indicato come prestiti, con obbligo di restituzione in capo alla IG, i versamenti dell'1.4.1999 per 50 milioni di lire (pari ad euro
25.822,84), del 30.4.1999 per 60 milioni di lire (pari ad euro 30.987,41), del 10.5.1999 per 7 milioni di lire (pari ad euro 3.615,19), del 5.4.2000 per 15 milioni di lire (pari ad euro 7.746,85), del 9.6.2000 per
1.955.500 lire (ari ad euro 1.009,93) e del 10.6.2000 per 15 milioni di lire (pari ad euro 7.746,85). Per
le dazioni del 18.5.2009 (euro 17.600,00), del 18.5.2009 (euro 10.000,00), del 13.12.2012 (euro
10.000,00) e del giugno 2013 (euro 15.000,00), mancando una espressa qualificazione da parte della de cuius e non potendosi presupporre la sussistenza dello spirito di liberalità tipico delle donazioni
(essendo questo un elemento che deve essere specificamente allegato e provato), deve concludersi che siano stati corrisposti a titolo di prestito.
pagina 57 di 74 Pertanto, le donazioni del 2.10.2002 e del 18.10.2002, attesa la mancata redazione per atto pubblico, devono essere dichiarate nulle: le somme donate devono quindi essere fatte confluire nella massa ereditaria, per complessivi euro 51.645,69.
Le ulteriori dazioni, classificate dalla de cuius come “prestiti” e quindi di fatto riconducibili alla fattispecie contrattuale del mutuo, devono essere sottoposte al vaglio della prescrizione, avendo la convenuta sollevato tempestivamente la relativa eccezione. A tal fine, deve anzitutto essere individuato il termine da cui decorre la prescrizione, osservando che non è stato indicato dalle parti un termine per la restituzione delle somme mutuate. In mancanza di fissazione del termine per la restituzione, soccorre l'art. 1817 c.c. che prevede che sia stabilito dal Giudice, dietro istanza di parte.
Nel caso di specie, tale domanda non è stata promossa né dalla de cuius quando era ancora in vita, né da alcuna delle parti in corso di causa o in epoca antecedente, di modo che dovrà essere applicato il disposto dell'art. 1183 comma 1 c.c., che prevede che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può eSIerla immediatamente”. Ne deriva che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla dazione stessa delle somme.
Conseguentemente, alla data di apertura della successione risultavano già prescritte le poste versate in data 1.4.1999, 30.4.1999, 10.5.1999, 5.4.2000, 9.6.2000 e 10.6.2000.
Sono invece caduti in successione i crediti derivanti dai prestiti effettuati in data 18.5.2009,
12.12.2012 e nel giugno 2013. Di questi ultimi importi, devono ritenersi prescritti quelli del 18.5.2009, atteso che l'odierna causa è stata incardinata nel 2020 e non risultano antecedenti atti interruttivi del decorso della prescrizione decennale.
Le rimanenti somme, per complessivi euro 25.000,00, sono quindi entrate a far parte dell'attivo ereditario, con la precisazione che la quota di credito spettante alla convenuta (2/12) Controparte_1
si è estinta per confusione, permanendo quindi in capo agli altri eredi la quota di 10/12, pari ad euro
20.33,33.
10. - Si passano ora in rassegna le contestazioni mosse dalla convenuta Controparte_1
10.1 - La sostiene che il padre abbia prelevato – prima della morte della madre – dai CP_1
conti correnti cointestati tra i coniugi circa euro 800.000,00 e che tali somme siano state riversate nei conti correnti intestati unicamente all'attore.
pagina 58 di 74 Quest'ultimo, unitamente ai figli e che hanno aderito alle difese paterne, ha Pt_4 Pt_5
sostenuto che gli importi prelevati siano stati distribuiti in parti uguali ai tre figli, mediante assegni di euro 200.000,00 e che medesimo importo sia stato da lui trattenuto: siffatta operazione avrebbe concretizzato il volere dei genitori di spartire, prima della dipartita di , parte del Persona_1
denaro che sarebbe poi caduto in successione. In aggiunta, l'attore ha chiarito che la liquidità depositata su tutti i conti correnti dei coniugi (sia intestati al solo che cointestati con la de Parte_1
cuius) sia da attribuire unicamente all'attività lavorativa svolta dall'attore, posto che la moglie ha sempre di fatto svolto l'attività di casalinga.
Rileva il Collegio come non sono contestati e risultano documentalmente i giroconti effettuati da dai conti correnti cointestati tra i coniugi a conti correnti intestati unicamente a Parte_1
sé e più precisamente:
- conto corrente cointestato n. 1000-4888 (che risultava chiuso alla data di Controparte_2
apertura della successione): bonifici e giroconti da marzo a maggio 2013 per complessivi euro
362.487,70, di cui riferibili alla de cuius euro 181.243,85 (doc. 8 della convenuta;
Controparte_1
- rendiconto titoli su deposito amministrato cointestato n. 3100/23242 (che alla data di apertura della successione risultava con saldo pari ad euro 0,00): giroconto del 26.4.2013 dell'intero saldo di euro 494.074,36 sul conto corrente 8049/04093134, con quota riferibile alla de cuius pari ad euro
247.037,18 (doc. 12 della convenuta;
Controparte_1
- dossier titoli cointestato n. 145/126368/0 (che non viene Controparte_3
menzionato in sede di inventario) su cui alla data del 29.4.2013 erano depositati valori per euro
557.048,88, dei quali riferibili alla de cuius euro 278.524,44 (doc. 13 della convenuta CP_1
);
[...]
- dossier titoli intestato unicamente alla de cuius: valore da Controparte_3
ultimo depositato euro 461,63 (doc. 13 della convenuta;
Controparte_1
- conto corrente intestato alla de cuius presso Banca OL di IL n. 00401-50267 dal quale il padre in data 26.10.2013 avrebbe prelevato euro 22.000,00.
pagina 59 di 74 Non sono stati rinvenuti, invece, documenti relativi al conto corrente presso la Controparte_3
, che la convenuta asserisce essere stato esistente mentre la madre era in vita e del quale,
[...]
tuttavia, non è stato indicato né il numero né l'ammontare.
Dalla documentazione in atti, quindi, le somme inerenti all'eredità materna distratte dall'attore ammonterebbero a complessivi euro 729.267,10.
Ciò premesso, la prospettazione attorea appare convincente.
10.1.1 - Con riguardo alla prima questione, relativa alla ripartizione delle somme prelevate dai conti correnti comuni e riferibili astrattamente alle quote della de cuius, sono agli atti gli assegni (doc.
22 reclamo) di euro 200.000,00 con beneficiari (datato 4.7.2013), Controparte_1 Parte_4
(datato 11.3.2015) e (datato 11.3.2015), che risultano essere stati regolarmente Parte_5
incassati dai tre figli per espressa dichiarazione dei convenuti e e per prova Parte_5 Pt_4
documentale (doc. 22 cit.) per quanto concerne la convenuta La percezione di tali Controparte_1
somme da parte della convenuta non è stata dalla medesima smentita e comunque è stata ulteriormente confermata dalle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 19.9.2023. In particolare, la teste sorella della de cuius, ha ricordato che “prima di morire, mia sorella ha fatto tre Testimone_24
assegni da 200.000,00 euro ciascuno, dandone uno ad ognuno dei tre figli. Io ho visto questi assegni.
In sostanza mia sorella voleva che i soldi che c'erano sul conto corrente intestato col marito e che appartenevano ad entrambi venissero dati ai tre figli nell'importo che ho detto. Sul conto corrente residuavano anche altri soldi di spettanza di mio cognato . Del pari, anche la teste Parte_1
moglie di ha dichiarato che “subito dopo la morte di mia Testimone_26 Parte_5
suocera, mio marito mi ha informato del fatto che suo padre gli aveva detto che la defunta moglie voleva lasciare a ciascuno dei tre figli 200.000,00 euro e che ad questi soldi li aveva già dati. CP_1
Mio marito e anche suo fratello avevano detto al loro padre che non intendevano in quel Pt_4
momento ricevere quel denaro, ma che lo lasciavano a disposizione del padre. Poiché nel 2015 mio suocero si era accorto della mancanza di denaro, ha dato i 200.000,00 a e , che li Pt_4 Pt_5
hanno presi. A questi soldi non sono stati dati perché li aveva già presi prima”. Da ultimo, CP_1
anche il teste , marito della convenuta ha confermato che “mia suocera Testimone_1 Controparte_1
pagina 60 di 74 in mia presenza ha chiesto al marito di firmare 3 assegni da 200.000,00 euro per ognuno dei Pt_1
tre figli. Mia moglie ha subito incassato il suo”.
La ricostruzione offerta da parte attrice si è dimostrata perfettamente coerente a tutte le risultanze documentali e orali, di modo che deve ritenersi che tali importi (pari a complessivi euro
600.000,00 a fronte dei prelievi effettuati dall'attore per complessivi euro 729.267,10) siano effettivamente stati percepiti dai convenuti, tramite gli assegni loro consegnati dal padre.
10.1.2 - Quanto alla seconda questione, relativa alla provenienza o meno delle somme dall'attività lavorativa svolta dall'attore, dall'assunzione delle prove testimoniali emerge un quadro non perfettamente coincidente con le prospettazioni dell'attore e della convenuta. In particolare, dal complesso delle dichiarazioni rese deve giungersi alla conclusione che abbia di fatto Persona_1
contribuito all'attività svolta dal marito e dai figli, sebbene tale prestazione lavorativa avesse carattere saltuario e limitato a pochi specifici incombenti, essendosi la de cuius dedicata per gran parte del proprio tempo all'accudimento della prole e alle necessità casalinghe del nucleo famigliare. Ciò anche in considerazione del fatto che i figli e hanno intrapreso l'attività lavorativa al fianco Pt_4 Pt_5
del padre in giovane età, subito dopo le scuole medie, fornendo così in prima persona l'aiuto maggiore all'interno dell'impresa famigliare.
I fratelli della de cuius, e , sentiti come testi, hanno Testimone_24 Testimone_7
dichiarato, rispettivamente: “mi risulta che mia sorella abbia aiutato suo marito nell'attività di impresa sia per ricevere ordini dai clienti, sia per rispondere alle telefonate che però erano poche, sia per recarsi in banca per verificare la copertura di assegni. Ad un certo punto, ma ora non ricordo quando, nell'attività si è aggiunto il figlio , non appena terminate le scuole medie. Quando Pt_4
si è sposato, sua moglie si è aggiunta nell'attività, che nel frattempo è aumentata di molto. Pt_4
Anche ha iniziato a lavorare nell'azienda paterna una volta finita la terza media” ( Pt_5 Tes_24
; “mia sorella era innanzitutto una casalinga e si occupava dei figli e del marito. Se però
[...]
capitava di dover rispondere ad una telefonata di qualche cliente o fornitore e capitava di dover pesare dei camion, in mancanza del marito, provvedeva lei. Mi risulta che nell'attività di si Pt_1
sia da primo aggiunto il figlio non appena terminata la terza media, nel senso che andava ad Pt_4
pagina 61 di 74 aiutare il padre, ma non so dire in che forma. So che poi si è aggiunto anche , ma non so dire Pt_5
quando” ( ). Testimone_7
Anche i testi e (mogli e Testimone_26 Testimone_25 Testimone_1
marito dei convenuti) hanno di fatto tratteggiato un quadro simile a quello dipinto dai fratelli della madre:
- “quando ho conosciuto mia suocera, anche prima del mio fidanzamento perché
frequentavamo la stessa Parrocchia, mi risulta che facesse prevalentemente la casalinga e si limitasse di rispondere alle chiamate dei clienti in maniera occasionale. Io ho sempre visto che la contabilità la teneva mia NA , che fra l'altro era anche la mia vicina di casa una volta Testimone_25
sposato ” (teste Pt_4 Tes_26
- “Non appena mi sono sposata, mia suocera ha passato a me la contabilità dell'impresa, che gestivo con il ragionier Castelli che si occupava delle dichiarazioni dei redditi. Io tenevo la prima nota, la fatturazione e mi occupavo del pagamento dei clienti. Prima di me, di questa attività di occupava mia suocera ma si trattava di un'attività molto più semplificata perché il lavoro veniva svolto da mio suocero come ambulante e mia suocera poteva già contare sull'aiuto di mio marito, che già dal periodo delle elementari nel pomeriggio aiutava suo padre. (…) Dopo che è iniziata la mia collaborazione, mia suocera si limitava a rispondere alle telefonate se qualche cliente aveva bisogno”
(teste ) Tes_25
- “io ho sempre visto mia suocera aiutare il marito nella attività di impresa. In particolare teneva i rapporti con clienti e fornitori e quindi teneva le pubbliche relazioni;
si occupava della contabilità e teneva in mano tutta la situazione patrimoniale relativa agli incassi o ai pagamenti.
Ricordo che fino a tarda sera era impegnata a smontare dai pezzi, quali lavatrici o altro, le parti di metallo più nobili. Ricordo altresì che aveva chiesto a me di poter avere a disposizione un telefono che, prima dell'introduzione dei cellulari, le consentisse di poter rispondere alle telefonate anche stando in casa e non nel magazzino” (teste . Pt_2
Attesa la ricostruzione dell'attività lavorativa svolta dalla de cuius, per come emergente dall'istruttoria, è ragionevole concludere che le disponibilità economiche della famiglia – pur non pagina 62 di 74 negando l'apporto dato dalla – siano da ricondursi in via prevalente all'attività lavorativa PE
svolta dal marito e dai due figli maschi.
Per concludere i ragionamenti alle somme in parola, è emerso dall'istruttoria che le stesse siano da ricondursi in prevalenza all'attività dell'attore e che, in ogni caso, rispetto all'importo totale prelevato dal medesimo (circa euro 729.000,00), la somma percepita da ciascuno Parte_1
dei tre figli (euro 200.000,00) sia più che satisfattiva delle pretese ereditarie. Perciò, alcun onere di restituzione può essere imposto all'attore, anche in considerazione del fatto che le somme astrattamente spettanti ai figli convenuti sono state agli stessi già corrisposte.
10.2 - vorrebbe poi che nell'asse ereditario venissero inseriti anche alcuni beni Controparte_1
mobili non citati nel verbale di inventario: pentole in rame e manufatti ornamentali in pietra che fino a pochi anni fa si trovavano nel giardino dell'abitazione coniugale dei genitori. Secondo la convenuta,
tali oggetti avrebbero un valore – quanto alla quota della de cuius – di euro 17.312,50 (manufatti in pietra) e di euro 5.000,00 (pentole di rame).
L'attore (e con lui i convenuti e ) ha invece sostenuto la sua Parte_4 Pt_5
esclusiva proprietà su detti beni mobili, avendoli comprati e reperiti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
L'assoluta genericità delle allegazioni della convenuta (che ha documentato l'esistenza di tali beni con alcune fotografie, inadatte però ad accertare la quantità e la fattura di detti beni e, quindi,
anche il loro valore), che non hanno trovato migliori puntualizzazioni nelle deposizioni testimoniali sul punto, porta al rigetto della domanda della convenuta.
In particolare, i testi escussi hanno dichiarato:
- teste “mio cognato aveva molte pentole di rame, anche antiche. Testimone_24
Recentemente ho avuto modo di vederne soltanto alcune appese al camino, ma non so dire se ci siano le altre. Li comprava nello svolgimento della sua attività e le conservava perché gli piacevano, come un hobby”.
- teste : “Mio cognato mi riferiva di avere una passione per le pentole in rame Testimone_7
e una volta me ne ha fatta vedere una, quando c'era ancora mia sorella”.
pagina 63 di 74 - teste “confermo che mio suocero aveva in casa delle pietre cave che Testimone_26
venivano riempite con fiori e abbellivano il giardino. Li trovava o li comprava lui”.
- teste “Nella casa di TE in via Martiri della Resistenza n.15 erano Testimone_25
presenti più sassi che mio suocero e mio marito avevano portato a casa nello svolgimento della loro attività. Erano sassi ornamentali, alcuni concavi, nei quali venivano messi i fiori. Poiché a mio suocero ne erano spariti due, lo stesso ha deciso di venderli, credo tutti insieme ad una sola persona.
(…) non so dire se dopo la morte di mia suocera mio suocero custodisse in cantina delle padelle in rame. Posso solo dire che mia suocera, del materiale in rame o anche di altri oggetti che potevano essere rivenduti e che mio suocero o mio marito portavano a casa dalla loro attività, aveva delle persone interessate alle quali rivendeva questi oggetti”.
Le dichiarazioni del teste , che apparentemente divergono da quelle degli altri Testimone_1
testimoni, in realtà non si pongono in netto contrasto con le stesse, giacchè il fatto che il testimone abbia visto “maneggiare” le pentole da parte della de cuius non comporta di per sé che tali beni fossero di proprietà di . Persona_1
10.3 - La IG convenuta ha poi richiesto che, nel computo delle donazioni effettuate dalla madre, vengano ricompresi gli acquisti di immobili effettuati dai fratelli e nel Pt_4 Pt_5
18.7.1980 e nel 7.5.1989, poiché la liquidità per le compravendite sarebbe stata fornita dai genitori. Del
pari, la madre avrebbe contribuito anche alla costruzione delle abitazioni private dei fratelli. Sul punto, sia i convenuti e sia l'attore hanno sostenuto che gli acquisti Parte_5 Parte_4
immobiliari in parola sarebbero stati conclusi con utilizzo di denaro proprio dei fratelli, i quali erano impiegati presso l'impresa paterna dal termine della terza media. L'intervento dei genitori negli atti di compravendita si sarebbe reso necessario unicamente perché all'atto del 18.7.1980 non era Pt_4
ancora maggiorenne (essendo nato il [...]) e, similmente, all'atto del 7.2.1989 anche non Pt_5
era maggiorenne (nato il [...]).
Come chiarito dalle parti e confermato anche dai testi, i convenuti e , Parte_4 Pt_5
terminati gli studi delle medie inferiori, hanno coadiuvato il padre nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Assumendo quindi che i convenuti abbiano iniziato a lavorare insieme al padre all'età di 13/14 anni,
nel 1980 avrebbe prestato la propria attività per almeno tre anni e medesima situazione che si Pt_4
pagina 64 di 74 sarebbe presentata nel 1989 per . Su questa base, è del tutto plausibile che entrambi i fratelli, Pt_5
rispettivamente nel 1980 e nel 1989, avessero messo da parte, grazie all'attività resa presso il padre,
risparmi sufficienti per acquistare i terreni e i fabbricati oggetto delle due compravendite, anche alla luce delle tabelle stipendiali in uso all'epoca (doc. 37 dell'attore), del fatto che dal 1981 Pt_4
spartisse a metà con il padre gli utili della società (doc. 35 dell'attore), poi divenuta s.r.l. nel 1984 (doc.
36 dell'attore) nonché del fatto che i genitori, nella richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare nel
1988 (doc. 3 del convenuto ) abbiano dato atto di voler procedere all'acquisto utilizzando i Pt_4
risparmi in denaro accumulati dal figlio minorenne. Peraltro, dagli atti di acquisto (docc. 33 e 34 dell'attore) non si evince in alcun modo che le somme corrisposte dai convenuti siano state prestate dai genitori, ma, anzi, le indicazioni – laddove presenti – confermano l'utilizzo di denaro proprio da parte di e Pt_4 Parte_5
Medesime considerazioni possono svolgersi con riferimento alle asserite donazioni effettuate dalla madre ai figli e per la costruzione degli immobili adibiti alle rispettive Pt_4 Pt_5
abitazioni, nonché del fabbricato industriale insistente sul mappale 4040.
In particolare, la costruzione dei predetti immobili e i relativi costi sono stati stimati dal C.T.U.
come segue:
- villa di : fine costruzione nel 2003, con oneri di costruzione pari ad euro Parte_5
474.627,38;
- villa di ON UR: fine costruzione nel 1994, con oneri di costruzione pari ad euro
396.667,31;
- fabbricato industriale insistente sul mappale 4040: agibilità concessa nel 2004, con oneri di costruzione pari ad euro 236.318,43 da dividersi tra i fratelli.
Ora, bisogna considerare che in tali date i convenuti lavoravano con il padre da almeno un ventennio (sempre assumendo che abbiano iniziato a lavorare a 13/14 anni) e che – in assenza di prova contraria, non fornita dalla convenuta – deve presumersi che essi abbiano avuto Controparte_1
sostanze proprie sufficienti a farsi carico degli oneri di costruzione. In mancanza di una puntuale e precisa allegazione da parte della convenuta e considerato che non emergono dagli atti indizi che pagina 65 di 74 possano comprovare un aiuto materno all'edificazione di tali immobili, la doglianza della sorella resta priva di riscontri.
10.4 - Da ultimo, ha lamentato l'occupazione sine titulo da parte del padre di Controparte_1
uno dei tre box donati dalla madre in data 30.7.2013 e, in particolare, di quello identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 9, mappale 643 sub. 5, Via Martiri della resistenza n. 15 p.t. cat. c/6 cl. 2 mq. 14.
Sul punto, l'attore nulla ha dedotto, dovendosi quindi dare per non contestato l'assunto dell'occupazione del box nei termini descritti dalla convenuta.
Può quindi essere accolta la domanda della convenuta, quantificando in euro 100,00 mensili la predetta indennità di occupazione, palesandosi tale somma equa rispetto alla metratura dell'autorimessa e alla sua collocazione, il tutto con decorrenza dal mese di settembre 2016 e fino al rilascio dell'immobile.
11. - Sulla scorta della ricostruzione effettuata nei paragrafi precedenti, l'asse ereditario va ricostruito come segue:
: CP_18
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale: euro 60.000,00;
- quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699: euro 41.000,00;
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annessa cantina e n. 2 autorimesse: euro 110.882,40;
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351: euro 27.300,00;
- quota di ½ dei terrei siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini: euro 24.000,00;
- crediti da istituti bancari riconosciuti in inventario (euro 73.116,05), crediti su c.c. UBS di
SS (euro 80.724,17) e crediti nei confronti della convenuta (25.000,00 euro): Controparte_1
complessivi euro 178.840,22.
Donatum:
- quota di 2/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: mappale 4040 euro Parte_4
89.722,79, mappale 4041 euro 32.255,45;
pagina 66 di 74 - quota di 3/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: mappale 4040 euro Parte_5
134.584,19, mappale 4041 euro 48.383,17;
- intera proprietà dell'appartamento e delle autorimesse donate a il 30.7.2013: Controparte_1
complessivi euro 153.540,60;
- donazioni nulle a euro 51.645,69. Controparte_1
Conseguentemente, all'apertura della successione, la massa ereditaria ammontava ad euro
952.154,51. Da tale importo devono essere tolte le spese sostenute per la successione, che hanno portato il conto corrente aperto presso banca BPM a circa euro 50.000,00. Deve poi tenersi conto del fatto che il credito di 25.000,00 euro, derivante dai prestiti concessi alla IG , deve essere CP_1
conteggiato solo per la quota di euro 20.833,33, ritenendosi la restante parte – astrattamente riferibile alla convenuta – estinta per confusione. La massa ereditaria da dividere ammonta, quindi, ad euro
924.871,79
Devono poi essere riconosciute le seguenti somme, da restituire o versare ad opera delle parti per i motivi di cui in narrativa:
- euro 33.775,83 che la convenuta deve restituire all'attore; Controparte_1
- euro 100,00 mensili con decorrenza da settembre 2016 e fino alla liberazione del box di proprietà della convenuta che l'attore deve versare a Controparte_1
12. - A questo punto può procedersi a quantificare le quote spettanti ai singoli eredi sull'ammontare del patrimonio della de cuius ricostruito in euro 924.871,79:
- all'attore (marito) spetta la quota di 3/12, pari ad euro 231.217,92; Parte_1
- a ciascuno dei tre figli, , e , spetta la quota di 2/12, ammontante ad Pt_4 Pt_5 CP_1
euro 154.145,28;
- la quota disponibile è pari a 3/12, ossia euro 231.217,92.
In base alle disposizioni testamentarie, quest'ultima deve essere divisa in parti uguali tra gli eredi universali , e i nipoti e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
che vengono a formare tre centri d'interessi distinti, di modo che a ciascuno va attribuito 1/3 della quota disponibile, pari ad euro 77.072,64.
Da tale ripartizione si forma lo schema che segue:
pagina 67 di 74 - quota euro 231.217,92; Parte_1
- quota : euro 231.217,92 (euro 154.145,28 + 77.072,64); Parte_4
- quota : euro 231.217,92 (euro 154.145,28 + 77.072,64); Parte_5
- quota euro 154.145,28; Controparte_1
- quota e : euro 77.072,64. Parte_2 Parte_3
Rispetto a dette quote, in corso di causa è emerso che gli eredi abbiano ricevuto le seguenti somme:
- nulla;
Parte_1
- : euro 121.978,24 (derivanti dalla donazione della quota di 2/10 dei terreni Parte_4
del 19.2.1999);
- : euro 182.967,36 (derivanti dalla donazione della quota di 3/10 dei terreni Parte_5
del 19.2.1999);
- euro 153.540,60 (derivanti dalla donazione dell'immobile del 30.7.2013) + Controparte_1
euro 51.645,69 (per donazioni dichiarate nulle) + euro 80.724,17 (derivanti dal conto corrente svizzero)
+ euro 20.833,33 (per crediti della de cuius) = complessivi euro 306.743,79;
- e : nulla. Parte_2 Parte_3
Per ristabilire le quote di legittima che risultano lese, il Collegio stima opportuno dividere i beni in comproprietà e disporre i seguenti conguagli:
A) Parte_1
- assegnazione in piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n. 15, piano terra, oltre a cantina e due box pertinenziali (valore euro 110.882,40);
- assegnazione della quota di ½ del terreno agricolo sito in TE, mappale 2699 su cui insiste un immobile a rustico (euro 41.000,00);
- assegnazione di tutte le somme attualmente contenute sul conto corrente n. 00401-50267, sul deposito titoli 00401-2405100000 e del rapporto n. 00214478 accesi presso la OL di CP_3
IL (circa euro 50.000,00);
pagina 68 di 74 - percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
B) : Parte_4
- assegnazione quota 2/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 121.978,24);
- assegnazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via XXV Aprile n. 79 e box pertinenziale (euro 60.000,00);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD (mappali 4771, 4769, 1613, 1545) e della quota di ½ del fabbricato insistente sul mappale 1613 (euro 24.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
C) : Parte_5
- assegnazione quota 3/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 182.967,36);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347/350/351 (euro
27.300,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
D) Controparte_1
- assegnazione immobile sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 14 e tre autorimesse pertinenziali donatele il 30.7.2013 (euro 153.540,60);
- onere di restituzione di euro 27.125,44 ciascuno, da versarsi a Parte_1 Pt_4
e , alla luce delle somme percepite dalla convenuta dal conto corrente di
[...] Parte_5
SS e per i prestiti ricevuti e non restituiti dalla de cuius di cui al §.
9.2. Si precisa che le somme spettanti alla convenuta per il conto corrente svizzero sono già state scorporate e resteranno nella disponibilità della convenuta, così come è già stata considerata l'estinzione di parte del credito di cui al
§.
9.2 per confusione;
pagina 69 di 74 - versamento in favore di e della liquidità utile al ristoro Parte_2 Parte_3
della quota ad essi spettante, pari ad euro 77.072,64;
E) e : Parte_2 Parte_3
- percezione della somma di euro 77.072,64, da versarsi ad onere di Controparte_1
13. - Ricapitolando, accertata la rinuncia di e ai legati in Parte_1 Controparte_1
sostituzione di legittima loro attribuiti dalla de cuius e accertata la lesione della quota di legittima dell'attore, è stato ricostruito l'asse ereditario (relictum + donatum) ed è stata disposta la divisione della massa ereditaria secondo le indicazioni sopra riportate, con previsione di dazioni in denaro a carico di ai fini del conguaglio delle quote ereditarie. Controparte_1
È inoltre stato accertato il diritto di di vedersi restituita dalla IG la Parte_1 CP_1
somma di euro 33.775,83 indebitamente prelevata dal conto corrente svizzero, nonché il diritto di di vedersi riconosciuta un'indennità di occupazione senza titolo, posta a carico del Controparte_1
padre, pari ad euro 100,00 mensili decorrenti dal mese di settembre 2016 e fino all'effettivo rilascio del box pertinenziale occupato da Parte_1
14. - Restano da liquidare le spese di lite.
Nel presente giudizio si sono delineati due distinti centri di interesse, tra loro contrapposti: il primo, costituito dall'attore e dai due figli convenuti e , i quali Parte_4 Parte_5
ultimi hanno fatto proprie le argomentazioni e le domande del padre;
il secondo, costituito dalla convenuta e dai di lei figli e quest'ultimi a loro Controparte_1 Parte_2 Parte_3
volta condividenti le istanze e le tesi della propria madre.
I convenuti e hanno visto rigettate per la Controparte_1 Parte_2 Parte_3
gran parte le contestazioni mosse nei confronti dell'attore e degli altri convenuti, per modo che vanno considerati soccombenti.
Pertanto, e in solido fra loro, vanno Controparte_1 Parte_2 Parte_3
condannati a rifondere le spese di lite all'attore nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M.
147/2022 per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 (pari al valore della massa ereditaria attiva), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 29.952,00 (di cui euro 759,00 per anticipazioni ed euro 29.193,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta,
pagina 70 di 74 nonché a ciascuno dei convenuti e per euro 29.193,00 (per Parte_4 Parte_5
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Non vanno liquidate autonomamente le spese di lite relative all'istanza cautelare promossa in corso di causa dai convenuti giacchè tali spese sono già ricomprese nella liquidazione appena Pt_2
effettuata, sulla scorta dell'esito finale della lite.
va invece condannata alla rifusione delle spese relative alla causa di sequestro Controparte_1
conservativo r.g. 1770-1/2020 in favore di che si liquidano in euro 8.000,00 (per Parte_1
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a quelle relative al procedimento di reclamo r.g. 25/2021 in favore di e , liquidate in euro 8.000,00 Parte_1 Parte_4
(per compensi) ciascuno, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna (ferma la solidarietà verso il C.T.U.), in quanto l'indagine peritale si è resa necessaria ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario nell'interesse di tutti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le altre domande e istanze, così provvede:
ACCERTA
la rinuncia di e di ai legati in sostituzione di legittima Parte_1 Controparte_1
rispettivamente attribuiti loro dalla de cuius con testamento olografo pubblicato il Persona_1
2.4.2014;
ACCERTA che l'asse ereditario, al netto delle spese di successione, ammonta ad euro 924.871,79;
DISPONE che l'asse ereditario sia diviso tra le parti come segue:
“A) Parte_1
- assegnazione in piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n. 15, piano terra, oltre a cantina e due box pertinenziali (valore euro 110.882,40);
pagina 71 di 74 - assegnazione della quota di ½ del terreno agricolo sito in TE, mappale 2699 su cui insiste un immobile a rustico (euro 41.000,00);
- assegnazione di tutte le somme attualmente contenute sul conto corrente n. 00401-50267, sul deposito titoli 00401-2405100000 e del rapporto n. 00214478 accesi presso la OL di CP_3
IL (circa euro 50.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
B) : Parte_4
- assegnazione quota 2/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 121.978,24);
- assegnazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via XXV Aprile n. 79 e box pertinenziale (euro 60.000,00);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD (mappali 4771, 4769, 1613, 1545) e della quota di ½ del fabbricato insistente sul mappale 1613 (euro 24.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
C) : Parte_5
- assegnazione quota 3/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 182.967,36);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347/350/351 (euro
27.300,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
D) Controparte_1
- assegnazione immobile sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 14 e tre autorimesse pertinenziali donatele il 30.7.2013 (euro 153.540,60);
pagina 72 di 74 - onere di restituzione di euro 27.125,44 ciascuno, da versarsi a Parte_1 Pt_4
e , alla luce delle somme percepite dalla convenuta dal conto corrente di
[...] Parte_5
SS e per i prestiti ricevuti e non restituiti dalla de cuius;
- versamento in favore di e della liquidità utile al ristoro Parte_2 Parte_3
della quota ad essi spettante, pari ad euro 77.072,64;
E) e : Parte_2 Parte_3
- percezione della somma di euro 77.072,64, da versarsi ad onere di Controparte_1
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro 33.775,83, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro 100,00 mensili Parte_1 Controparte_1
decorrenti dal mese di settembre 2016 e fino al rilascio del box occupato senza titolo, oltre interessi legali dalla domanda al rilascio;
CONDANNA
solidalmente e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 Parte_3
del presente giudizio in favore di:
- per euro 29.952,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
Parte_1
- e per euro 29.193,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, CPA ed Parte_4 Parte_5
IVA, se dovuta;
CONDANNA
a rifondere: Controparte_1
- a le spese del giudizio di sequestro conservativo e del reclamo 25/2021, per Parte_1
complessivi euro 16.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
- a le spese del reclamo 25/2021 per euro 8.000,00 oltre 15% spese generali, CPA Parte_4
ed IVA, se dovuta.
PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti processuali nella misura di 1/5 ciascuna.
pagina 73 di 74 Così deciso in Lecco nella camera di conSIlio di venerdì 22 agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 74 di 74
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott.ssa Marta PAGANINI GIUDICE
- dott. Gianluca PIANTADOSI GIUDICE
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione portato alla notifica in data 29.9.2020 ed iscritta al n.
1770 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
Federica Sironi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in
TE, Via Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (c.f. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Mauro Controparte_1 C.F._2
Tosoni del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in
Cremella, Via Confalonieri n. 1, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Anna Colombo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in TE, Via. De Gasperi n. 84, giusta procura agli atti telematici;
pagina 1 di 74 - (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Parte_4 C.F._5
Giorgio Pagnoncelli del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in TE, Via Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura agli atti telematici;
- (c.f. , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_5 C.F._6
Bassano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in
Cernusco Lombardone, Via Papa Giovanni XXIII n. 20, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTI
Oggetto: Impugnazione testamento e riduzione per lesione di legittima.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Previo ogni opportuno accertamento in merito all'effettiva consistenza e all'effettivo valore dell'intero asse ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione , deceduta a TE il 21.10.2013, anche per il Persona_1
tramite della collazione di quanto ricevuto in vita dalla de cuius per via di donazioni dirette, in ragione degli assunti tutti dedotti in sede di narrativa:
accertare e dichiarare che il SInor odierno attore nonchè coniuge della de cuius, veniva Parte_1
pretermesso dalla successione testamentaria della moglie e, preso atto della formale ed espressa Persona_1
rinuncia di esso al legato testamentario, e altresì, laddove necessario, la donazione disposta in favore della IG CP_1
con atto in data 30.07.2013, rep n. 68720, racc. n. 21894 a rogito Dott. Notaio in Missaglia sino a totale Persona_2
concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della de cuius, tenuto conto, in ogni caso, del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale di TE, via Martiri della Resistenza 13;
Nella denegata ipotesi in cui il legato testamentario a favore dell'odierno attore venga considerato in conto di legittima, accertata la lesione della quota di riserva in capo al SInor ridurre proporzionalmente tutte Parte_1
le disposizioni testamentarie sino a totale concorrenza della predetta riserva al netto del legato medesimo e altresì, laddove necessario, la donazione disposta in favore della IG con atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. 21894 a CP_1
rogito Dott. Notaio in Missaglia. Persona_2
pagina 2 di 74 Accertata l'indebita e illegittima sottrazione da parte della SI dall'asse ereditario della de Controparte_1
cuius, sul conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) c/o Istituto di credito svizzero UBS di SS cointestato ai coniugi, della complessiva somma di € 92.635,00 (diconsi novantaduemilaseicentotrentacinque,00 euro) pari al 50% del saldo attivo del suddetto conto alla data di apertura della successione de qua, da considerarsi quale parte di pertinenza della de cuius, condannare la SI a restituire la predetta somma, da imputarsi alla massa ereditaria, Controparte_1
ovvero ogni altra somma dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate dall'apertura della successione ad oggi;
Accertata la nullità delle donazioni pecuniarie effettuate dalla de cuius alla IG e di cui alla CP_1
documentazione prodotta al num. 7 fascicolo attoreo, condannare la SI a restituire la somma di € Controparte_1
153.374,90 (diconsi centocinquantatremilatrecentosettantaquattro,90 euro), da imputarsi alla massa ereditaria, oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate;
Nella denegata ipotesi in cui i versamenti di denaro operati dalla de cuius a favore della IG Controparte_1
per complessive € 153.374,90 (prodotti al doc. num. 7 – fascicolo attoreo) venissero considerati a tutti gli effetti di legge validi ed efficaci ridurre, quando necessario, al fine del positivo esperimento dell'azione di riduzione in capo al SInor
altresì le predette donazioni secondo l'ordine cronologico di esse, a far data dalla più recente, Parte_1
condannando, per l'effetto, la SI alla restituzione delle somme eccedenti la quota di riserva di essa;
Controparte_1
Accertata e riconosciuta la qualifica di erede in capo al SInor in via subordinata, ferma Parte_1
restando la necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegra della quota di legittima del SInor
accertare e dichiarare ex art. 735 c.p.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui Parte_1
attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di Controparte_1
TE di via Martiri della Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria rigettando la pretesa dei fratelli , eredi testamentari, all'assegnazione dell'unità Pt_2
immobiliare medesima;
Dare atto che la SI rinunciava al legato in sostituzione di legittima rivendicando, a sua Controparte_1
volta, la propria quota di legittima;
Dichiarare che la massa ereditaria si compone di:
un patrimonio immobiliare relictum costituito da appartamento e box in TE Via XXV Aprile n. 79 proprietà ½
; Appartamento e num. 2 box in TE Via Martiri della Resistenza 15 proprietà 1/1 (casa coniugale ove risiede allo stato pagina 3 di 74 ; Terreno agricolo nel Comune di TE, per la proprietà di ½; Terreni in Comune di Verderio Parte_1
proprietà ½; Terreni in Comune di AL d'AD proprietà ½);
un patrimonio immobiliare donatum consistente nelle numero tre donazioni dirette effettuate in vita dalla de cuius a favore dei tre figli (atto in data 19.02.1999 rep. n. 33639, racc. n. 5825, a rogito Dr. di Missaglia, da Persona_2
al figlio (doc. 12); atto in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. Persona_1 Pt_5 [...]
di Missaglia, da al figlio (doc. 11); atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. Per_2 Persona_1 Pt_4
21894 a rogito Dott. di Missaglia da alla IG (doc. 10) Persona_2 Persona_1 CP_1
Patrimonio mobiliare costituito da:
Saldo attivo del conto corrente bancario n. 004001-50267 per € 25.561,18, intestato alla de cuius presso la BPM
Banca OL di IL, filiale di TE
Deposito titoli n. 00401 – 2405100000 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca Parte_1
OL di IL, filiale di TE in proprietà al 50% tra la de cuius e il marito
Rapporto 00214478 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca OL di Parte_1
IL, filiale di TE
Per un valore nominale, alla data della morte, di € 73.116,05 (allo stato residuano circa € 50.000,00) pari alla quota di pertinenza della de cuius, al lordo delle spese successivamente maturate per le esequie funebri (circa € 2500,00 per la tumulazione;
oltre € 4000,00 per le esequie funebri) della stessa de cuius (docc. 2 e 5 fascicolo attoreo) nonché delle spese
Per_ successorie (oltre € 9000,00 il 24.02.2016 per il Notaio , oltre le spese di bollo e di rendicontazione, così come si evince dagli estratti conto agli atti, per poco meno di € 20.000,00 (diconsi ventimila euro); (doc. 5);
• 50% Saldo attivo del conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) presso l'Istituto di credito svizzero UBS di
SS pari, alla data della morte della de cuius, ad € 92.617,95 (doc. 8 fascicolo attoreo)
• Versamenti/donazioni brevi manu per € 153.374,90 effettuati dalla de cuius a favore della IG Controparte_1
(doc. 7 fascicolo attoreo)
• Dichiarare che il SInor nell'aprile del 2013 in esecuzione di un accordo con la moglie Parte_1
, quando ancora in vita, procedeva legittimamente e in maniera efficace a divisione anticipata della Persona_1
quota di essa pari al 50% del patrimonio mobiliare facente capo ad entrambi i coniugi c/o , filiale di Controparte_2
AL d'AD, e c/o , filiale di OR, quota di circa € 707.517,10, salvo errori e come Controparte_3
meglio in fatto, tra i tre figli e che incassavano, ciascuno, l'importo di € 200.000,00 Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 74 (duecentomila), imputando la somma indicata alla massa ereditaria e i suddetti versamenti in conto della quota di legittima di ciascuno dei tre figli in relazione alla successione della defunta;
Persona_1
• Dichiarare le domande avversarie relative alle asserite donazioni indirette a favore dei figli e Pt_4 Pt_5
infondate in fatto e in diritto essendo prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, subordinatamente, dichiarare che gli acquisti operati dal SInor con atto a rogito Notaio nel 1980 (doc. 33) e dal SInor Parte_4 Per_3 Pt_5
con atto a rogito Notaio nel 1989 (doc. 34) non costituiscono donazioni indirette a favore dei suddetti e,
[...] Per_3
allo stesso modo, che l'edificazione del capannone in cui essi esercitano la propria attività lavorativa avveniva a spese degli stessi non individuandosi alcuna donazione indiretta a riguardo;
• Rigettare tutte le domande formulate dai convenuti , e in Controparte_1 Parte_3 Parte_2
quanto infondate in fatto e in diritto sia con riferimento alle pretese restitutorie nei confronti dell'odierno attore Pt_1
sia con riferimento ai manufatti in pietra e alle pentole in rame, tenuto conto, in particolare, a tale riguardo, del
[...]
Per_ contenuto del verbale di inventario del 26.02.2015 a repertorio n. 70035 e raccolta num. 22693 Notaio di Missaglia
(doc. 2), nonché di ogni altra domanda, anche di natura risarcitoria, dagli stessi formulata;
• Imputare ogni eventuale somma di pertinenza della de cuius che il SInor dovesse risultare Parte_1
avere incassato e/o appreso in conto della quota di legittima dello stesso, al netto delle spese da quest'ultimo sostenute e anticipate per conto della massa ereditaria e da imputarsi ad essa;
NEL MERITO IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
• Individuata la massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare, previa sanatoria/regolarizzazione degli immobili come da prescrizione del CTU e giusta impegno condiviso formulato da tutte le odierne parti all'udienza del 23.02.2023 la divisione dei cespiti con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e attribuzione a ciascun coerede della propria quota, ricomprendendo in essa i beni già ricevuti con ogni più utile conguaglio in denaro, tenuto conto altresì delle spese di sanatoria nonchè, in ogni caso, degli obblighi restitutori in capo alla SI
; Controparte_1
• Attribuire al SInor la propria quota, ricomprendendo nella stessa la casa di abitazione di esso, Parte_1
sita al piano terra di via Martiri della Resistenza n. 15, comprensiva di giardino pertinenziale e a suo tempo adibita a residenza coniugale e dei relativi arredi, e tutti i terreni di TE, Verderio e AL D'AD, quali quote parte di ½ di lotti di cui il detiene già l'altra metà in proprietà, nonché la quota parte di ½ dell'unità immobiliare sita Parte_1
in TE via XX Aprile n. 79 di cui detiene già l'altra metà in proprietà, con ogni più utile conguaglio Parte_1
pagina 5 di 74 in denaro, anche tenuto conto degli oneri di sanatoria come individuati dal CTU e fatto in ogni caso salvo, nella denegata ipotesi di assegnazione a terzi del suddetto immobile, il diritto di abitazione dell'odierno attore sulla casa originariamente adibita a residenza coniugale sita in TE (LC), Via Martiri della Resistenza n. 15.
• Tenuto conto che la de cuius ha inteso nominare quali eredi testamentari in un'unica quota i nipoti Parte_3
e in luogo della IG nonché madre degli stessi (cui riservava l'usufrutto),
[...] Parte_2 Controparte_1
effettuare conguaglio e/o compensazione tra la quota di essi e il maggior debito della SI nei Controparte_1
confronti della massa ereditaria, definendo il credito di essi nei confronti della madre e fermo restando l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma a saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riferimento al procedimento cautelare per sequestro conservativo num. 1770/2020-1 incardinato da e accolto, con riferimento al reclamo avverso il predetto Parte_1
procedimento cautelare (proc. n. 25/2021 R.G.), promosso dalla SI e rigettato dal Giudice Dr. Controparte_1
Colasanti Dario, nonché con riferimento all'istanza di sequestro conservativo avanzata dai SInori e Parte_2 [...]
contro e rigettata dal Giudice Dr. Lombardi Mirco con Ordinanza del 28.04.2021 in Parte_3 Parte_1
seno al corrente procedimento, essendo stata pronunciata in esito ai procedimenti citati riserva e rinvio alla definizione del giudizio di merito per la regolamentazione definitiva delle spese.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si reiterano le istanze istruttorie tutte formulate, sia in via diretta che indiretta e di cui a tutti i propri scritti difensivi, cui ci si riporta.”
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere dalle risultanze del giudizio qualcosa di difforme rispetto a quanto prodotto, relativamente alle somme donazioni in denaro, per complessivi € 153.374,90
accertare e dichiarare in ogni caso l'avvenuta prescrizione del diritto alle somme per decorso del termine ai sensi dell'art. 2950 cod. civ. relativamente agli anni 1999, 2000, 2002, 2009;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare che le somme, per complessivi € 153.374,90, a titolo di prestito sono state interamente restituite alla SI e che nulla è più dovuto;
PE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
pagina 6 di 74 Tutto quanto esposto, previa ogni più opportuna ricognizione sull'effettivo valore e sulla consistenza dell'asse ereditario della de cuius al momento dell'apertura della successione: Persona_1
1. preso atto della formale ed espressa rinuncia della SI , odierna convenuta, al legato testamentario, Controparte_1
accertare e dichiarare che la stessa veniva pretermessa dalla successione testamentaria della madre e Persona_4
ridurre le disposizioni testamentarie proporzionalmente sino alla totale concorrenza dell'intera quota di riserva della stessa, quale IG della de cuis;
2. nella denegata ipotesi in cui il legato testamentario a favore dell'odierna convenuta venga considerato in conto di legittima, accertata la lesione della quota di riserva in capo alla SI , ridurre proporzionalmente le Controparte_1
disposizioni testamentarie e le donazioni fino alla totale concorrenza della predetta riserva, al netto de legato medesimo;
3. previa individuazione della massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare la divisione dei cespiti, con attribuzione a ciascun erede della propria quota, ricomprendendo nelle rispettive quote di ciascun erede, i beni
Per_ dai medesimi ricevuti in vita dalla defunta, e nella specie la donazione dell' 8.3.2013 - Rep. N. 68720 - Notaio
compresi i manufatti in pietra posti ad arredo del giardino del predetto immobile ottenuto con tale donazione e disponendo,
ove necessario, i conguagli in denaro del caso;
4. in ogni caso attribuendo alla quota di competenza della SI.ra l'immobile sito in TE, Via Martiri Controparte_1
della Resistenza n.15, comprensivo di arredi anche esterni e i n. 3 box, ordinando sin da ora lo sgombero immediato del
Cont box censito al Fg. 9 643 sub 5, unitamente all'autovetture del SI. ed ogni altro bene di sua Parte_1
pertinenza;
Per_ 5. accertare e dichiarare che in data 30.7.2013 è intervenuta l'unica donazione - Rep. 68720- Notaio dr. in favore della SI.ra e che nessuna donazione in danaro o di altri beni immobili è mai intervenuta in precedenza;
Controparte_1
5. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dall'attore e rigettare le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto in relazione alle indebite sottrazioni di danaro in
Italia ed in Svizzera, ampiamente sconfessate;
IN VIA RICONVENZIONALE:
1. accertato e dichiarato che i manufatti in pietra asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.15, rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei SI.ri e e condannare questi ultimi a conferire alla massa Pt_4 Parte_5 Pt_1
ereditaria i beni mobili in questione o il loro valore;
pagina 7 di 74 2. accertato e dichiarato che le pentole in rame, asportate dall'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15,
rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei
SI.ri e condannare questi ultimi a conferire alla massa ereditaria i beni mobili in questione o, Pt_4 Parte_5
ove gli stessi non siano più nella disponibilità dei SI.ri condannarli a corrispondere alla massa ereditaria un CP_1
importo pari al valore di detti beni;
3. condannare i SI.ri e alla restituzione pro quota delle somme anticipate dalla SI.ra Pt_4 Parte_5 CP_1
per la dichiarazione di successione della SI.ra nell'anno 2014 e 2015;
[...] Persona_1
4. condannare in solido tra loro i SI.ri , e al pagamento della somma di € 1.800,0 a Pt_4 Pt_5 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni causati per l'asportazione dei manufatti in pietra, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
Cont 5. accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del box censito al Fg. 9 643 sub 5 - via Martiri Della Resistenza n.
15 - TE P T cat. C\6, posta in essere dal SI. e per l'effetto condannare il medesimo al rilascio Parte_1
immediato e al pagamento della somma di € 5.700,00 a titolo di indennità di occupazione del predetto box dall'anno 2016,
oltre alle somme che matureranno in corso di causa;
6. alla luce delle nuove prodizioni documentali, Voglia il Giudice revocare la misura cautelare disposta nei confronti della
SI.ra e disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo;
Controparte_1
IN VIA ULTERIORE:
- condannare il SI. ex art.96 cpc, al pagamento in favore della SI.ra della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 7.000,00 o di quella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia oltre alla refusione delle spese sostenute anche a titolo di contributo unificato e spese di mediazione;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui si accerti la pretesa creditoria vantata dall'attore in relazione alle indebite sottrazioni di danaro in Svizzera, dichiarare semmai dovuta e da restituire alla massa ereditaria la somma di € 36.000,00 quale 50% di competenza della de cuius o di quella maggiore o minore aggiornata al corretto cambio franco svizzero\euro all'anno 2013
così ottenuta: € 114.500 - € 42.500,00 = € 72.00,00\2= € 36.00,00;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si formula istanza, attraverso la Rappresentanza Svizzera in Italia o il Consolato Generale d'Italia a Lugano di acquisizione della Legge che regola i rapporti bancari e la relativa attività di trasparenza nei rapporti di conto corrente, al pagina 8 di 74 fine di poter richiedere ed ottenere la documentazione del c\c acceso presso USB filiale di SS (CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
- si formula istanza da espletarsi mediante rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c. ordinando la trasmissione per via diplomatica, per l'esecuzione dei mezzi istruttori, di tutti i documenti relativi al c\c acceso presso USB filiale di SS
(CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
Si chiede altresì di ammettersi CTU contabile sul rapporto finanziario 0236-332987 volta:
1. all'accertamento della gestione del predetto rapporto di c\c e della esatta conversione franco svizzero\euro quantomeno relativamente all'anno 2013;
2. alla verifica della amministrazione del conto titoli collegato a tale rapporto;
3. alla quantificazione degli importi presenti sul rapporto finanziario 0236-332987;
4. all'analisi dei prelievi operati nel periodo che va dal 17 Aprile al 29 Maggio 2013.
Si chiede ammettersi CTU contabile affinché si accerti ed esamini, con l'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico presso gli Istituti di credito italiani e/o esteri:
- quali rapporti di conto corrente italiani e/o esteri fossero intestati o cointestati alla de cuis e la consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti emergono:
1) conto corrente BPM n.50267, filiale di TE (doc. R);
2) conto corrente Intesa AO n.4888, filiale di AL d'AD;
3) conto corrente , filiale di OR (doc. O) ; Controparte_3
4) conto corrente UBS n.236-332987-01, filiale di SS.
- quali rapporti di conto corrente di cui la de cuius era intestataria o cointestataria sono stati chiusi dal SI. Parte_1
ra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incassati dallo stesso in seguito alle chiusure;
[...]
- i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalla de cuius e la consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti emergevano:
1) deposito titoli BPM n.2405100000, filiale di TE (doc. Q);
2) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242, filiale di AL d'AD ;
Cont 3) dossier titoli , filiale di OR;
Controparte_3
- quali depositi / dossier titoli di cui la de cuius era intestataria o cointestataria sono stati chiusi dal SI. Parte_1
tra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dallo stesso in virtù di dette chiusure;
pagina 9 di 74 - le operazioni bancarie realizzate dal SI. successivamente alla morte della SI.ra Parte_1 Persona_1
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di cui la de cuius era intestataria o cointestataria e gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dal medesimo.
Alla luce degli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il CTU l'asse ereditario di detti beni della SI.ra Persona_1
tenendo, altresì conto, di interessi, cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa ereditaria,
accertando anche eventuali debiti.
Si chiede, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, compiuti gli opportuni rilevamenti planimetrici e fotografici,
assunte opportune informazioni a tal fine espressamente autorizzato ad accedere presso gli Uffici pubblici, a prendere visione di documenti e farsene rilasciare copia, disporsi CTU volta a determinare quali siano i beni immobili di cui al relictum:
a) appartamento e n.2 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15;
b) quota di ½ di appartamento e box sito in TE, Via XXV aprile n.79
c) quota di ½ di terreno agricolo sito in TE, Via Casa Rossa
d) quota di ½ di terreno agricolo sito in Verderio, Via per Porto d'AD
e) quota di ½ di terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD, Via Toscanini di cui al donatum;
f) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in data PE Parte_4
19.2.1990;
g) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in data PE Parte_5
19.2.1990;
h) appartamento e n.3 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, donati dalla SI.ra alla IG PE
in data 30.7.2013; Controparte_1
i) terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, oggetto di donazione indiretta della SI.ra al figlio PE
in data 18.7.1980; Parte_4
j) immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. oggetto di donazione Parte_4
indiretta dalla SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
(doc. U) PE Pt_4
k) immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. oggetto di donazione Parte_5
indiretta della SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
(doc. U) PE Pt_5
pagina 10 di 74 l) capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli e avendo la stessa pagato le spese
[...] PE Pt_4 Pt_5
di costruzione;
m) capannone industriale sito in TE, Via Campi n.33, oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli PE
e in data 7.2.1989; Pt_4 Parte_5
n) descriva gli immobili per cui è causa, indicandone titolarità e provenienza, dati catastali, ubicazione, coerenze, esistenza di diritti reali a favore di terzi, nonché il valore attuale di mercato ed il valore al momento dell'apertura della successione;
o) accerti se le costruzioni in oggetto presentino irregolarità edilizie e, in caso affermativo, elenchi le irregolarità
riscontrate, indicando con quale spesa possano essere sanate;
p) stimi altresì il CTU l'ammontare dell'indennità di occupazione a carico del SInor per il garage Parte_1
occupato sito TE via Martiri della Resistenza n. 15, occupato dal 2016.
Sulla base della massa ereditaria così ricostruita determini il CTU l'esatta consistenza dell'asse ereditario della SI.ra e le quote di ciascun erede, specificando si da ora che nell'individuazione delle quote e nella successiva Persona_1
divisione dovrà tenersi conto di quanto già nel possesso della SI.ra , per averlo ricevuto dalla de cuius Controparte_1
quando la stessa era ancora in vita, disponendo ove del caso gli opportuni conguagli in denaro o le opportune restituzioni.
Accerti il C.T.U. sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta , le spese sostenute per Controparte_1
l'estinzione dei debiti derivanti dalla dichiarazione di successione della SI.ra . Persona_1
Considerato che parte attrice ed i convenuti e hanno omesso di fornire tutti i dati e documenti Pt_4 Parte_5
necessari per l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, rendendo, perciò, necessaria la richiesta CTU, la convenuta chiede che le corrispondenti spese vengano poste ad esclusivo carico dell'attore e dei convenuti Controparte_1 Pt_4
e Parte_5
Si richiede che il Giudice adito Voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c l'esibizione dei seguenti documenti:
a) alla UBS di SS, di tutta la documentazione relativa al conto corrente n.236-332987-01, intestato ai SI.ri Parte_1
dal 23.5.2013 alla chiusura dello stesso;
[...] Persona_1
b) ai SIg. e i libretti bancari e\o estratti di conto corrente presso la Banca Provinciale Parte_4 Pt_5
Lombarda (ex Cariplo) ora , al fine di verificare le giacenze nel 1980 e nel 1989, e\o versamenti e\o Controparte_2
emolumenti negli anni in cui sono stati pagati il capannone e terreni con ordine di esibizione alla suddetta banca, oggi
, ove i convenuti non ottemperino alla produzione;
Controparte_2
pagina 11 di 74 c) ai SIg.ri e il cassetto previdenziale per tutti i periodi dal mese di gennaio 1980 al Parte_5 Parte_4
1989 con lo scopo di individuare possibili rapporti di lavoro subordinato. Tale documento appare necessario ed indispensabile, ai fini della decisione della presente controversia, in quanto si evidenzierebbe in modo incontrovertibile la
CP percezione di un reddito sicuro. All' l'esibizione di detta documentazione, ove i convenuti non ottemperino alla produzione;
d) al SI. copia della iscrizione e modulo di frequenza degli anni scolastici frequentati presso il Collegio Parte_5
Celana, con ordine di esibizione al suddetto Istituto, ove il convenuto non ottemperi alla produzione;
e) al SI. della documentazione relativa alla situazione, dal 1.10.2013 a oggi, del deposito titoli Parte_1
n.240510 aperto presso Banca OL di IL e cointestato allo stesso SI. e alla SI.ra Parte_1 [...]
con ordine di esibizione al predetto istituto di credito ove l'attore non ottemperi alla produzione. Ciò in quanto PE
la SI.ra all'apertura della successione, era unica intestataria del conto corrente n.00401-50267 aperto presso PE
BPM, filiale di TE. Successivamente all'apertura della successione il SI. ha prelevato da detto Parte_1
conto corrente la somma di € 22.000,00;
f) in vita la SI.ra era cointestataria col marito dei seguenti rapporti: Persona_1
a) conto corrente n.1000/4888 Intesa AO;
b) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242;
c) dossier titoli;
Controparte_3
d) conto corrente presso;
Controparte_3
nonché era unica intestataria di un dossier titoli . Controparte_3
Per stessa ammissione del SI. detti rapporti sono stati tutti chiusi dall'attore tra aprile e maggio 2013, Parte_1
mentre la SI.ra si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Lecco. PE
Ai fini di una più esatta ricostruzione dei saldi di detti rapporti al momento della loro chiusura, al SI. Parte_1
l'esibizione della documentazione relativa alle operazioni svolte su detti rapporti dal 1.4.2013 al 31.5.2013, con ordine di esibizione ai suddetti istituti di credito ove l'attore non ottemperi alla produzione;
ORDINARE ex art. 258 e ss. c.p.c. l'ispezione dei seguenti luoghi, al fine di dimostrare l'appropriazione di alcuni dei manufatti in pietra e il loro nuovo ricovero:
-Sede Della Società Rottami ON Srl - Via Martiri Della Resistenza, 21 – TE;
-Terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD (Bg)- Via Toscanini.
pagina 12 di 74 - Si chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
SULLA MANCATA ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E SULLA NON IDENTICITA' DEL
PROCEDIMENTO A SUO TEMPO PROPOSTO DAL SIG. E SULLA NON CONVOCAZIONE E Parte_1
PARTECIPAZIONE DEI CONVENUTI LOSA
1. Vero che non le è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_3
?
[...]
2. Vero che non è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. a sua moglie, SI.ra , in qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 Controparte_1
genitoriale sul minore ? Parte_3
3. Vero che non è mai stata notificata la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. a sua IG ? Parte_1 Parte_2
4. Vero che non ha mai ricevuto la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione di Lecco per la mediazione introdotta dal SI. Parte_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli 1-3:
SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc). Testimone_1
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e sul Parte_2 Parte_3
capitolo 4 e sui capitoli 1-3 la SI.ra ; Controparte_1
SUI PRESTITI EFFETTUATI IN VITA DALLA DE CU ALLA SIG.RA . Controparte_1
1A.Vero che nelle date del 2.10.2002 e 18.10.2002 il SI. non era presente nel luogo in cui erano altresì Parte_1
presenti la SI.ra e la SI.ra e nulla ha potuto vedere di cosa facevano madre e IG? Controparte_1 Persona_1
2B. Vero che lei era presente nel locale ufficio-caldaia di proprietà di di via Martiri della Resistenza 15 al Controparte_1
piano terra, il giorno 22.7.2013 all'atto della firma della scrittura che le si rammostra?
3C. Vero che lei ha visto sottoscrivere la copia che le si rammostra dalla SI.ra nel locale ufficio-caldaia Persona_1
di proprietà di di via Martiri della Resistenza 15 al piano terra unitamente alla SI.ra e al SI. Controparte_1 CP_1
? Pt_2
Si indicano a testi:
pagina 13 di 74 Sui Capitoli 1A-2B: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc); Sui Capitolo 2B-3C: il SI. Testimone_1
residente a [...]. Testimone_2
SULLA DONAZIONE ALLA SIG.RA EL GIORNO 30.7.2013 Controparte_1
1D.Vero che in data 22.7.2013 si recò presso la residenza della SI.ra e le fu impedito dai SIg.ri Persona_1
e di procedere ai lavori per cui era stato convocato? Parte_1 Parte_4 Parte_5
2E. Vero che la SI.ra era in grado di intendere e volere e che è stata proprio la stessa a volerla presso Persona_1
la sua residenza?
3F.Vero che prima di procedere ad una donazione lei è solito accertare il consenso di tutti i legittimi eredi, onde evitare violazioni della quota legittima spettante agli stessi?
4F. Vero che il 30.07.13 la SI.ra si è recata consapevolmente presso il suo studio sito in Missaglia e Persona_1
senza alcuna costrizione?
Si indicano a testi:
Dott. - via Giuseppe Garibaldi, 101- Missaglia (Lc); Persona_2
Il SI. – la SI.ra residente a [...] e la SI.ra Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
(MB).
SUI PRELIEVI EFFETTUATI DALLA SIG.RA MANZONI PRESSO IL CONTO CORRENTE SVIZZERO CP_1
( ) Controparte_7
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli: Parte_1
1G.Vero che la SI.ra ha richiesto la documentazione del rapporto n. 236-332987-01 cointestato alla SI.ra CP_1
e al SI. per Voluntary Disclosure? PE Parte_1
2H. Vero che lei a tale richiesta ha espresso un diniego e non ha fornito alcun documento utile?
3HH. Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.236-332987-01 Parte_1 Persona_1
aperto presso UBS di SS?
4HI Vero che al momento dell'apertura della successione, 21.10.2013, il saldo del conto corrente era pari a CHF
199.421,00, ovvero € 161.566,07, di cui € 80.783,04 di competenza della de cuius?
5 HL Vero che nel 2015 il SI. ha attivato la procedura di collaborazione attiva, a seguito della quale ha Parte_1
chiuso il conto corrente n.236332987-01 aperto presso UBS di SS, all'epoca con saldo di CHF 63.666,00, ovvero €
pagina 14 di 74 Cont 58.641,87, e riportato in Italia l'intero capitale accreditandolo sul conto corrente n.1335 , Controparte_3
intestato esclusivamente al medesimo?
Si indicano a testi su capitoli 3HH-4HI-5HL:
SI. ; il SI. presso UBS di SS;
il direttore della UBI Banca di OR. Testimone_1 Testimone_5
SULLE APPROPRIAZIONI DEGLI IMPORTI E DEI BENI DI COMPETENZA DELLA DE CU DA PARTE DEL SIG.
. Parte_1
Sul punto chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto sul capitolo: Parte_1
1I. Vero che gli assegni bancari n.5178942480-10 del 4.7.2013, intestato a , n.5178942482-12 del Controparte_1
11.3.2015, intestato a , e n.5178942481-11 del 11.3.2015, intestato a , ciascuno Parte_5 Parte_4
portante la somma di € 200.000,00, sono stati tutti firmati da lei e tratti sul conto corrente Controparte_3
n.1335, intestato al lei?
Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta sui capitoli: Parte_2
1L. Vero che i rapporti con la nonna, SI.ra , erano sempre stati improntati sulla assoluta fiducia e Persona_1
trasparenza nei vostri confronti?
2M.Vero che SI.ra , non ha mai parlato di accordi tra lei e il SI. per l'importo di € Persona_1 Parte_1
800.000,00 da dividere tra i figli prima dell'ottobre 2013?
3M. Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo 1L consegnò denari propri, Parte_1
depositati sul conto corrente n.1335 a sè intestato? Controparte_3
Si indica a teste sui capitoli:1L-3M il SI. . Testimone_1
LE DONAZIONI INDIRETTE
Si chiede pertanto di ammettersi interrogatorio formale della SI.ra sui seguenti capitoli: Controparte_1
1N. Vero che alla data del 18.7.1980 il SI. era un apprendista\collaboratore della società familiare? Parte_4
2N. Vero che all'epoca era ancora a carico della famiglia in attesa di raggiungere l'età che gli consentisse di poter accedere all'abilitazione obbligatoria per la patente dei camion?
3N. Vero che in tale periodo presso la società familiare non esisteva un magazzino che consentisse il deposito e trasporto di merci?
4N. Vero che il SI. all'epoca caricava e scaricava i materiali da cliente a cliente giacché non vi era lo Parte_1
spazio necessario per trattenere il materiale in casa via Martiri della Resistenza n. 15 – sede dell'azienda familiare?
pagina 15 di 74 5N. Vero che all'epoca era vietato, attesa l'età, al SI. di guidare un camion? Parte_4
6N. Vero che l'oggetto sociale della società è il trasporto di materiali quali carta, ferro, ecc. da un cliente all'altro attraverso l'ausilio dei camion?
2O. Vero che il SI. all'età di diciassette anni non aveva un contratto di lavoro? Parte_5
3O. Vero che suo fratello, il SI. , nel 1989 era uno studente e più precisamente frequentava l'istituto di Parte_5
ragioneria presso il Collegio S. Carlo di Celana?
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del SI. sul seguente capitolo: Parte_5
4O. Vero che lei, SI. , nel 1989 era uno studente e più precisamente frequentava l'istituto di ragioneria Parte_5
presso il Collegio S. Carlo di Celana?
Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1P. Vero che lei e sua moglie, la SI.ra avete accompagnato la SI.ra presso lo Controparte_1 Persona_1
sportello della banca di AL al fine di ottenere gli assegni per acquistare il capannone di via Campi N. 33 a TE?
2Q. Vero che vennero tratti N. 4 assegni dal SI. e dai coniugi e Parte_4 Parte_1 Persona_1
per pagare il saldo del prezzo di acquisto del capannone sito in TE, frazione Novate Brianza, Via Campi n.33,
acquistato in data 7.2.1989 ed intestato al SI. ed al SI. diciassettenne? Parte_4 Parte_5
3Q. Vero che erano tutti assegni circolari disposti dai conti correnti della SI.ra Persona_1
Sui Capitoli 1P-2Q-3Q si indica a teste: il SI. - via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc). Testimone_1
Si chiede altresì di ammettersi interrogatorio formale della SI.ra su tutti i capitoli 1P-2Q-3Q. Controparte_1
SULL'USUFRUTTO DEI BENI AL SIG. E LE DONAZIONI ALLA SIG.RA E Parte_1 Controparte_1
AI CONVENUTI LOSA. SULLA RESTITUZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA.
Sul punto si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1R. Vero che nel giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, pertinenza dei due appartamenti che compongono l'immobile di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e , erano Controparte_1 Pt_2 Parte_3
collocati, sino alla mattina del 25.7.2020, manufatti d'epoca in pietra quali capitelli, fontane, vasi, macine?
2R.Vero che i manufatti in pietra erano di proprietà della SI.ra e che costituivano arredi pertinenziali Persona_1
del giardino?
3R Vero che in occasione dell'inventario redatto dal Notaio in data 26.2.2015 con riferimento ai beni della Persona_2
Per_ de cuius, i SI.ri e chiesero al Notaio di procedere Parte_1 Parte_4 Parte_5
pagina 16 di 74 all'inventario dei beni presenti in giardino, ivi inclusi i manufatti e lo stesso indicò che non era necessario inventariare gli stessi in quanto costituivano accessori della casa ex art. 817 cc e, quindi, erano da intendersi di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e ? Controparte_1 Pt_2 Parte_3
2S. Vero che il giorno 25.7.2020 i SIg.ri e con un altro soggetto, identificato poi Parte_1 Pt_4 Pt_5
come il SI. , con un ragno meccanico hanno asportato tutti i manufatti dal giardino, come le foto che le si Persona_5
rammostrano? (doc. I-V)
Per_ 3S. Vero che il Notaio in occasione dell'inventario del 26.2.2015, chiese al SI. se in giardino Parte_1
erano presenti beni di proprietà del medesimo e che lo stesso rispose con un diniego?
4S. Vero che la SI collezionava padelle di rame? PE
5SS. Vero che il giorno 25.7.2020 tutte le padelle in rame venivano prelavate dal garage e caricate su un camion come da foto che le si rammostra? (doc. H e S)
3RR. Vero che sono stati procurati danni al giardino antistante all'immobile e che tali danni necessitano dell'intervento di un giardiniere e di un idraulico? (doc. V)
4 SS. Vero che il SI. le ha venduto i manufatti presenti nel giardino? Parte_1
5TT. Vero che lei dichiarava di avere un regolare contratto di vendita e acquisto per procedere all'asportazione il giorno
25.7.2020?
6UU. Vero che non ha inventariato detti manufatti perché pertinenze dell'immobile di TE, Via Martiri della Resistenza
n.15;
7VV. Vero che all'atto della donazione fu fatto presente al SI. la circostanza che tali beni erano parte integrante CP_1
dell'immobile?
8 XX. Vero che il SI. non si è opposto e all'atto della redazione dell'inventario era chiaramente a conoscenza CP_1
della circostanza di cui sopra?
9 WW Vero che lei, SI.ra , in occasione di quanto accaduto il 25.7.2020, ha sporto regolare denuncia Parte_2
querela innanzi ai Carabinieri della Stazione di TE?
Sui Capitoli 1R- 2R- 2S- 4S-3RR -5SS-5TT si indica a teste: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Testimone_1
Calolziocorte (Lc);
Sui Capitoli 2S-4SS- 5TT si indica a teste: il SI. . Persona_5
pagina 17 di 74 Sui Capitoli: 1R-2R-3R-3S- 6UU-7VV-8XX si indica a teste: Dr. Via Giuseppe Garibaldi, 101 Missaglia Persona_2
(LC).
Sui Capitoli: 1R-2R-3R la SI.ra residente a [...] e la SI.ra Testimone_3 Tes_4
(MB).
[...]
Interrogatorio formale dei convenuti e sui capitoli: 1R-5TT-4SS-2S-2R- 9WW. Parte_2 Parte_3
SUI PROCEDIMENTI PENALI
Sul punto si richiede interrogatorio formale della controparte sui capitoli: Parte_1
1T.Vero che lei ha conferito mandato di fiducia all'Avv. Pagnoncelli Giorgio per assisterlo in processo penale contro sua
IG?
2T. Vero che lei era a conoscenza che l'Avv. Pagnoncelli era già l'avvocato di suo figlio sua Parte_4
controparte, nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Lecco?
SUI RAPPORTI INTERPERSONALI TRA LA FAMIGLIA E I SIGG.RI , Parte_6 Parte_1
E . Parte_4 Parte_5
Si chiede l'interrogatorio formale delle controparti su tutti i seguenti capitoli: Parte_2 Parte_3
2U. Vero che il SI. occupa il garage della SI.ra sito in TE via Martiri della Resistenza n. Parte_1 CP_1
15 dal 2016 e non lo ha mai voluto liberare?
3V. Vero che il SI. ha divelto la serratura del garage di cui al capitolo precedente ed è stata sporta Parte_1
regolare denuncia? (doc. J)
5W. Vero che in passato avete avuto sempre ottimi rapporti con il nonno e la nonna e vi siete occupati di loro?
6Z. Vero che la SI.ra si è occupata dell'accudimento e delle cure mediche con il SI. , della SI.ra CP_1 Pt_2 PE
sino alla morte e del SI. sino al 2015? Parte_1
7AA. Vero che avete assistito ad episodi di aggressione da parte del SI. nei confronti di vostra madre e Parte_1
anche da parte degli zii e , addirittura da parte di questi ultimi con armi? (doc. K-M) Parte_4 Pt_5
Per_ 8BB. Vero che il 2.03.2015 è morto il vostro cane di nome (doc. F- L)
9CC. Vero che dal consulto con il veternario avete appreso che è deceduto per avvelenamento?
10DD. Vero che nel garage del SI. sito in via Martiri della Resistenza 15, è stato rinvenuto una scatola Parte_1
di metaldeide, noto veleno?
pagina 18 di 74 11EE. Vero che ci sono i cartelli per il sistema di videosorveglianza in via Martiri della Resistenza 15 e che erano stati apposti sulla facciata dell'immobile già nel 2019 e che erano ben visibili come le foto le si rammostrano? 8 (doc. N)
Si indica altresì a teste su tutti i capitoli di prova: il SI. -via Papa Giovanni XXIII n. 28 Calolziocorte (Lc); Testimone_1
Si chiede l'interrogatorio formale delle controparti e sui seguenti capitoli: Parte_4 Parte_5
12FF. Vero che lei e suo fratello eravate a conoscenza della donazione intervenuta in favore di vostra sorella e nulla avete mai opposto?
SUI PRESUNTI FALLIMENTI DELLA SIG.RA Controparte_1
13GG. Vero che lei era l'amministratore delle società indicate dall'attore all'udienza del 3.12.2020 – rg. 1770-1/2020 in occasione della richiesta di sequestro chiesto nei confronti della SI.ra i cui documenti risultano nel fascicolo CP_1
attoreo?
14HH. Vero che la SI.ra non è mai stata dichiarata fallita e mai è stata protestata? Si indica altresì a Controparte_1
teste sui capitoli di prova: il SI. . Testimone_1
PROVA CONTRARIA
Si chiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati per la prova diretta, sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi.
ISTANZA RINNOVAZIONE CTU
All'udienza del 16.5.2024 la convenuta ha chiesto la rinnovazione della CTU per le ragioni ivi espresse;
Controparte_1
in particolare l'avv. TOSONI, con riguardo alla perizia e specificamente alla valutazione dei terreni, che il CTU determina nel relativo valore come differenza tra ricavi e costi di una ipotizzata operazione immobiliare, rileva tre macro errori: 1) la determinazione dei ricavi per un'errata valorizzazione dei piani interrati (le superfici accessorie, da quantificare come fatto dal CTU per fabbricati esistenti, in sintesi li quantifica troppo poco), con decremento del ricavo finale e conseguente decremento del valore del terreno;
2) la determinazione dei costi per una non completa applicazione del metodo scelto (la tabella dei costi di costruzione redatta dall'ordine degli architetti della provincia di Grosseto), quantificando costi maggiori che determinano un decremento del ricavo finale e conseguentemente un decremento del valore dei terreni;
3) la determinazione della capacità volumetrica del mappale 644 (nell'ipotesi progettuale ipotizzata dal CTU vi è un raddoppio della volumetria disponibile). Per l'effetto, chiede, anche in questa sede, la rinnovazione della CTU con riferimento alla stima dei terreni con incarico ad altro consulente.si insiste nella richiesta di rinnovazione CTU con riferimento alla stima dei terreni con incarico ad altro consulente.
pagina 19 di 74 IN OGNI CASO:
Con l'integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, oltre rimborso come per legge. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare, di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti, si chiede sin d'ora disporsi CTU volta a determinare l'esatta consistenza dell'asse ereditario della SI.ra e le quote di ciascun erede. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e CPA come per legge in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115.
Per i convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni Parte_2 Parte_3
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
1. dare atto dell'intervenuta rinuncia, da parte del SI. al legato testamentario e della Parte_1
conseguente sua richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie fino alla concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della de cuius;
2. dare atto dell'intervenuta rinuncia, da parte della SI.ra al legato testamentario e della sua Controparte_1
conseguente richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie proporzionalmente sino alla totale concorrenza dell'intera quota di riserva della stessa, quale IG della de cuius;
3. con riferimento alle disposizioni testamentarie della SI.ra nella parte in cui istituisce eredi i SI.ri PE
e , attribuendo agli stessi l'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, Pt_2 Parte_3
rigettare le domande delle controparti sul punto e, quindi, dichiarare le suddette disposizioni testamentarie valide e confermarle, tenendone conto nell'individuazione delle quote di ciascun singolo erede;
4. individuare la massa ereditaria da dividere (relictum e donatum e in cui si dovrà tenere conto di:
1. tutte le donazioni dirette ed indirette a favore dei figli tutti;
2. denari e titoli incamerati dal SI. e/o dagli altri convenuti;
CP_1
3. Interessi;
4. cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa;
5. canoni di locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79);
5. determinare le quote di ogni singolo erede sulla base della massa da dividere;
pagina 20 di 74 6. ordinare la divisione dei cespiti, con attribuzione a ciascun erede della propria quota, ricomprendendo nelle rispettive quote i beni già acquisiti da ciascun erede, disponendo, ove necessario, i conguagli in denaro del caso tra gli stessi;
7. in ogni caso attribuire alla quota di competenza dei SI.ri e l'appartamento al Pt_2 Parte_3
piano terra dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, con tutto quanto l'arreda e correda, anche avendo riguardo al giardino e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga disposta la riduzione della donazione effettuata dalla SI.ra alla IG in data 30.7.2013 (rep.n.68720, racc.n.21894 a rogito Notaio PE Controparte_1
dell'appartamento posto al primo piano del predetto immobile, in cui gli esponenti vivono, attribuire Persona_2
anch'esso alla quota di competenza dei SI.ri e . Pt_2 Parte_3
In via riconvenzionale:
8. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 22.000,00, prelevata a mezzo assegno in data 25.10.2013, dal conto corrente BPM intestato alla
[...]
de cuius,
9. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 80.783,04, pari al 50% del saldo del conto corrente UBS di SS n.236-332987-01,
[...]
10. accertata e dichiarata l'indebita e illegittima sottrazione dalla massa ereditaria, da parte del SI. Parte_1
della somma di € 710.017,10, incamerata dallo stesso, in data antecedente al decesso della moglie, a mezzo della
[...]
chiusura dei conti correnti e dei depositi titoli intestati e cointestati con la de cuius, aperti presso Intesa AO e
[...]
CP_3
11. condannare l'odierno attore a restituire alla massa ereditaria i predetti importi di cui ai punti 8, 9 e 10 che precedono o quella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
12. in subordine condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria la differenza tra la propria Parte_1
quota di legittima e gli importi di cui punti 8, 9 e 10, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
13. accertato e dichiarato che le pentole in rame, asportate dall'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n.15, rientrano nell'asse ereditario della de cuius ed accertata e dichiarata la loro indebita e illegittima sottrazione da parte dei SI.ri e condannare questi ultimi a conferire alla massa ereditaria i beni mobili in Pt_4 Parte_5
pagina 21 di 74 questione o, ove gli stessi non siano più nella loro disponibilità, condannarli a corrispondere alla massa ereditaria un importo pari al valore di detti beni;
14. accertato e dichiarato che i manufatti in pietra, asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri
della Resistenza n.15, sono di proprietà dei SI.ri e , accertata e dichiarata la loro indebita e Pt_2 Parte_3
illegittima sottrazione, da parte dei SI.ri e condannare questi ultimi a restituire i predetti beni Pt_4 Parte_5
ai SI.ri e o, ove gli stessi non siano più nella disponibilità dei SI.ri condannarli a Pt_2 Parte_3 CP_1
corrispondere ai SI.ri un importo pari al 50% del valore degli stessi;
Pt_2
15. condannare in solido tra loro i SI.ri e a risarcire ai SI.ri e Pt_1 Pt_4 Parte_5 Pt_2
, per la quota di spettanza dei medesimi, i danni causati al giardino dell'immobile sito in TE, Via Parte_3
Martiri della Resistenza n.15, in occasione dell'asporto dei manufatti in pietra di cui al punto 14 che precede, pari a complessivi € 1.800,00 o quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà in corso di causa;
16. nell'ipotesi in cui dovesse risultare, in corso di causa, che la SI.ra ha incamerato € 153.374,90, Controparte_1
così come sostenuto dall'attore e dai figli del medesimo, condannare la predetta convenuta a restituire alla massa ereditaria gli importi percepiti, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi;
17. nella misura in cui le elargizioni di denaro di cui al punto 16 vengano qualificate come donazioni effettuate dalla
SI.ra in favore della IG, imputare detti importi alla quota ereditaria di competenza della SI.ra PE CP_1
con condanna della stessa a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione
[...]
medio tempore maturati e maturandi;
In via riconvenzionale subordinata:
18. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda sub 9 e in corso di causa venga accertato che la SI.ra ha prelevato dal conto corrente UBS di SS n. 236-332987-01 e trattenuto per Controparte_1
sé la complessiva somma di € 57.250,00 di competenza della defunta madre, o quella diversa, maggiore o minore somma,
che risulterà in corso di causa,
18.1 condannare la SI.ra a restituire agli eredi la predetta somma, oltre interessi e rivalutazione medio Controparte_1
tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza della medesima, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
pagina 22 di 74 18.2 condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria il 50% del saldo attivo presente sul conto Parte_1
corrente UBS di SS n.236-332987-01 al momento della chiusura del medesimo (dicembre 2015), pari a complessivi €
29.320,94, o quella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza del medesimo, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
19. nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga rigettata la domanda di cui al punto 10 e vanga accertato in corso di causa che la somma di € 710.017,10, incamerata dal SI. in data antecedente al decesso della Parte_1
moglie, a mezzo della chiusura dei conti correnti e dei depositi titoli intestati e cointestati con la stessa, fosse di competenza della de cuius, considerato che detta somma è stata distribuiti tra i 3 figli ed il marito della de cuius
19.1.1 condannare i 3 figli della de cuius, SI.ri oggi convenuti, a restituire alla massa ereditaria la somma di € CP_1
200.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza dei medesimi, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
19.1.2 condannare il SI. a restituire alla massa ereditaria la somma di € 110.017,10, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione medio tempore maturati e maturandi, ovvero imputare detta somma alla quota ereditaria di competenza del medesimo, con condanna a restituire alla massa ereditaria l'eventuale eccedenza, oltre interessi e rivalutazione medio tempore maturati e maturandi;
In ogni caso:
20. con l'integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio, ivi incluse le spese della fase cautelare, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
21. condannare i SI.ri e il SI. ex art.96 cpc, al pagamento Parte_1 Parte_4 Parte_5
in favore dei SI.ri della somma che verrà ritenuta di giustizia;
Pt_2
22. condannare i SI.ri e ex art.8, comma 4bis, D.Lgs.28/10, Parte_1 Parte_4 Parte_5
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato, dovuto per il presente giudizio, non avendo partecipato al procedimento di mediazione n.207/20, instaurato avanti all'Organismo di Mediazione
dell'Ordine degli Avvocati di Lecco senza giustificato motivo;
pagina 23 di 74 23. disporre, ex art.89 cpc, la cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute a pag.4 e 5 della comparsa di costituzione del SI. e, più precisamente, della seguente frase: “L'iniziativa della famiglia Parte_5 CP_1
(evidentemente i ricorrenti e agiscono di concerto con la madre nel corso della
[...] Parte_2 Parte_3
causa civile già pendente) ha il solo scopo, anche nel presente procedimento, di vessare il SI. padre Parte_1
dell'esponente, già oltremodo oggetto di attacchi verbali e di svariate azioni di malanimo da parte della IG”.
In via istruttoria
A. La richiesta di CTU
Disporsi CTU con la formulazione del seguente quesito:
“Accerti e verifichi il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti,
all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito italiani e/o esteri che presso le PP.AA. e ad avvalersi di collaboratori ove necessario:
a) quali siano i beni mobili e immobili facenti parte della massa ereditaria (relictum e donatum), quantificando il valore degli stessi all'apertura della successione (21.10.2013), con particolare riferimento
1) quanto ai beni mobili: quelli risultanti dal verbale di inventario (doc.2 parte attrice);
le pentole di rame (doc.23);
i manufatti in pietra. (doc.24);
2) quanto agli immobili:
2.1 di cui al relictum a. appartamento e n.2 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15 (doc.4);
b. quota di ½ di appartamento e box sito in TE, Via XXV aprile n.79 (doc.5)
c. quota di ½ di terreno agricolo sito in TE, Via Casa Rossa (doc.5)
d. quota di ½ di terreno agricolo sito in Verderio, Via per Porto d'AD (doc.5)
e. quota di ½ di terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD, Via Toscanini (doc.5)
2.2 di cui al donatum f. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in PE Parte_4
data 19.2.1990 (doc.11 parte attrice);
g. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, donato dalla SI.ra al figlio in PE Parte_5
data 19.2.1990 (doc.12 parte attrice);
pagina 24 di 74 h. appartamento e n.3 box siti in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, donati dalla SI.ra alla IG PE
in data 30.7.2013 (doc.14); Controparte_1
i. terreno sito in TE, Via Martiri della Resistenza, oggetto di donazione indiretta della SI.ra al figlio PE
in data 18.7.1980 (doc.25); Parte_4
j. immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. oggetto di Parte_4
donazione indiretta dalla SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
PE Pt_4
k. immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. oggetto di Parte_5
donazione indiretta della SI.ra al figlio avendo la stessa pagato le spese di costruzione;
PE Pt_5
l. capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai figli e avendo la stessa pagato le spese
[...] PE Pt_4 Pt_5
di costruzione;
m. capannone industriale sito in TE, Via Campi n.33, oggetto di donazione indiretta della SI.ra ai PE
figli e in data 7.2.1989 (doc.26); Pt_4 Parte_5
B. I costi per la costruzione (lavori edili, impianti, documentazione e progetto) dei seguenti immobili:
- villa con due appartamenti e autorimessa sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.19, di proprietà del SI. Parte_4
edificata nel 1993;
[...]
- villa unifamiliare sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.23, di proprietà del SI. edificata nel Parte_5
2000;
- capannone industriale sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, di proprietà dei SI.ri e Pt_4 Pt_5
edificato nel 2000;
[...]
C. l'ammontare dei canoni di locazione corrisposti dai conduttori (SI.ra prima e SI. Parte_7 Persona_7
ora) dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79, dall'apertura della successione (doc.27);
D. quali rapporti di conto corrente italiani e/o esteri fossero intestati o cointestati alla defunta e la Persona_1
consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti risultano i seguenti:
1) conto corrente filiale di TE (doc.5 parte attrice); CP_8
2) conto corrente Intesa AO n.4888, filiale di AL d'AD (doc.11);
3) conto corrente , filiale di OR;
Controparte_3
4) conto corrente UBS n.236-332987-01, filiale di SS (doc.28);
pagina 25 di 74 E. quali rapporti di conto corrente, di cui la de cuius era intestataria o cointestataria, sono stati chiusi dal SI.
tra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dal medesimo o da soggetti terzi in seguito a dette Parte_1
chiusure;
F. i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalla defunta e la Persona_1
consistenza degli stessi all'apertura della successione e di cui in atti risultavano i seguenti:
1) deposito titoli BPM n.2405100000, filiale di TE (doc.5 parte attrice);
2) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242, filiale di AL d'AD (doc.12);
3) dossier titoli , filiale di OR (doc.13); Controparte_3
G. quali depositi / dossier titoli, di cui la de cuius era intestataria o cointestataria, sono stati chiusi dal SI. Parte_1
ra il 17.4.2013 e il 29.5.2013 e gli importi incamerati dal medesimo o da soggetti terzi in seguito a dette chiusure;
[...]
H. le operazioni bancarie effettuate dal SI. successivamente alla morte della SI.ra Parte_1 [...]
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di PE
cui la de cuius era intestataria o cointestataria e gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dal medesimo o da soggetti terzi;
I. le operazioni bancarie effettuate dalla SI.ra successivamente alla morte della SI.ra Controparte_1 [...]
sui rapporti di conto corrente (italiani e/o esteri) e sui titoli azionari e/o obbligazionari (italiani e/o esteri) di PE
cui la de cuius era intestataria o cointestataria gli importi a seguito di dette operazioni incamerati dalla medesima o da soggetti terzi (doc.28);
J. le donazioni in denaro effettuate dalla SI.ra in favore dei figli , e Persona_1 Pt_4 CP_1 Pt_5
ivi compreso il pagamento delle spese notarili relative agli atti di donazione immobiliare in favore dei SI.ri
[...]
e del 19.2.1999 (complessive £ 44.000.000), quantificandone il valore all'apertura della Pt_4 Parte_5
successione (doc.7 parte attrice e doc.29);
K. i debiti gravanti sulla massa ereditaria;
L. i danni riportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, a seguito dell'asportazione, in data 25.7.2020, dei manufatti in pietra ivi allocati e la loro quantificazione, nonché i costi necessari per il ripristino dei luoghi.
pagina 26 di 74 Alla luce degli accertamenti di cui sopra, ricostruisca il CTU l'asse ereditario della SI.ra tenendo, Persona_1
altresì, conto di interessi, cedole e dividendi maturati su denari e titoli facenti parte della massa e dei canoni di locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV aprile n.79.
Sulla base della massa ereditaria così ricostruita, determini il CTU le quote di ogni singolo erede, tenuto conto delle disposizioni testamentarie e con imputazione a ciascuno di stessi di quanto ricevuto rispettivamente in vita dalla de cuius o comunque già acquisito dalla massa, specificando gli eventuali conguagli dovuti”.
Considerato che, a differenza degli odierni esponenti, parte attrice ed i convenuti e hanno Pt_4 Parte_5
omesso di fornire tutti i dati e documenti necessari per l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, rendendo, quindi,
indispensabile la richiesta CTU, i SI.ri chiedono che le relative spese vengano poste ad esclusivo carico dell'attore e Pt_2
dei convenuti.
***
B. Interrogatorio formale dei SIg.ri e Parte_1 Controparte_1 Parte_4 Parte_5
nonché di prova per testi
Gli esponenti chiedono che sia disposto l'interrogatorio formale dell'attore, e dei convenuti, Parte_1 CP_1
e su tutti i capitoli, nonché la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...] Parte_4 Parte_5
Sulle donazioni indirette
1) Vero che alla data del 18.7.1980 il SI. diciassettenne, era studente, come risulta dal contratto di Parte_4
Per_ compravendita del 18.7.1980, a rogito Notaio , che si produce sub 25? [testi: , , Testimone_6 Testimone_7
, ] Testimone_8 CP_9
2) Vero che il SI. iniziava la propria collaborazione col padre, nella ditta di famiglia, nel 1981 come Parte_4
apprendista? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
3) Vero che nel 1981 la aveva sede presso l'immobile sito in TE, Via Martiri della Controparte_10
Resistenza n.15, privo di un magazzino? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
4) Vero che nel 1981 e sino al momento in cui l'attività è stata spostata nel terreno sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.21, l'attività della ditta individuale consisteva nel trasporto dei materiali che venivano Parte_1
ritirati presso un cliente e portati direttamente ad un altro cliente mediante l'utilizzo di apposito camion? [testi: Tes_6
, , , ]
[...] Testimone_7 Testimone_8 CP_9
5) Vero che il SI. conseguiva la patente di guida dei camion all'età di 21 anni? [testi: ] Parte_4 Testimone_1
pagina 27 di 74 6) Vero che l'acquisto, in data 18.7.1980, del terreno agricolo di 6.000 mq, sito in TE e censito alla partita 1642/1189
col mapp.644 avvenne per la somma di £ 12.000.000 come da doc.25, che si rammostra? [testi: Notaio ] Persona_9
7) Vero che in data 28.9.1985 il SI. costituiva col padre, SI. la società Parte_4 Parte_1 [...]
con capitale sociale pari a £ 20.000.000, di cui il 50%, pari a £ 10.000.000, veniva Controparte_11
versato dal SI. come da doc.30 che si rammostra? [testi: Notaio ] Parte_4 Persona_9
8) Vero che fu la SI.ra a fornire al figlio la provvista per il versamento della propria quota del capitale Persona_1
sociale di cui al capitolo che precede? [teste: ] Testimone_1
9) Vero che in data 7.2.1989 la SI.ra si recò presso l'allora Banca Provinciale Lombarda, Persona_1
filiale di AL d'AD, accompagnata dalla IG e dal SI. , chiedendo l'emissione di n.4 assegni CP_1 Testimone_1
circolari e, specificatamente: assegno n.0550066581-12 del 7.2.1989, portante la somma di £ 38.000.000 intestato al SI.
(doc.31); Parte_4
assegno n.0211348965 del 7.2.1989, portate la somma di £ 1.000.000, intestato al SI. Parte_4
(doc.32);
assegno n.0550066581-11 del 7.2.1989, portante la somma di £ 48.000.000 intestati ai SI.ri e Persona_1
(doc.33); Parte_1
assegno n.0211348966 del 7.2.1989, portate la somma di £ 1.000.000, intestati ai SI.ri e Persona_1
(doc.34)? [testi: ] Parte_1 Testimone_1
10) Vero che i suddetti assegni di cui al capitolo che precede vennero utilizzati dal SI. e dai Parte_4
coniugi e per pagare il saldo del prezzo di acquisto del capannone sito in TE, Parte_1 Persona_1
frazione Novate Brianza, Via Campi n.33, acquistato in data 7.2.1989 ed intestato al SI. ed al SI. Parte_4
all'epoca diciassettenne, come da contratto di compravendita che si produce sub 26? [testi: Parte_5 [...]
] Tes_1
11) Vero che alla data del 7.2.1989 il SI. all'epoca diciassettenne, era studente e precisamente Parte_5
frequentava l'istituto di ragioneria presso il Collegio S. Carlo di Celana? [testi: ; ] Testimone_1 CP_9
12) Vero che con atto in data 24.4.1991 il SI. acquistava dal padre, SI. la quota del Parte_5 Parte_1
15% del capitale sociale della società per la somma di £ 12.000.000 come da Controparte_11
doc.35 che si rammostra? [testi: Notaio Persona_2
pagina 28 di 74 13) Vero che fu la SI.ra a fornire al figlio la provvista per l'acquisto della quota di capitale sociale di Persona_1
cui al capitolo che precede? [teste: ] Testimone_1
14) Vero che i costi della realizzazione e costruzione, effettuata nel 1993, dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.19, di proprietà del SI. vennero pagati dalla SI.ra che pagò in Parte_4 Persona_1
contanti, le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa?
[testi: ] Testimone_1
15) Vero che i costi della realizzazione e costruzione, effettuata nel 2000, dell'immobile sito in TE, Via Martiri della
Resistenza n.23, di proprietà del SI. vennero pagati dalla SI.ra che pagò in contanti Parte_5 Persona_1
le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa? [testi:
[...]
] Tes_1
16) Vero che i costi di realizzazione e costruzione nel 2000 del capannone industriale di proprietà dei SI.ri e Pt_4
sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.21, vennero pagati dalla SI.ra che Parte_5 Persona_1
pagò le imprese e gli artigiani all'uopo incaricati che si recavano per la riscossione presso l'abitazione della stessa? [testi:
] Testimone_1
17) Vero che le spese notarili relative agli atti di donazione del 19.2.1999 (doc.11 e 12 parte attrice) dei coniugi
[...]
e in favore dei figli e a rogito Notaio PE Parte_1 Parte_4 Parte_5 Persona_2
pari a complessive £ 44.000.000, furono integralmente corrisposte dalla SI.ra a mezzo di 4 assegni Persona_1
(doc.29):
a. assegno bancario n.8011826301-11, portante la somma di £ 15.000.000, tratto su Banca Provinciale Lombarda
AO, filiale di AL d'AD;
b. assegno circolare n.4300075582-10, portante la somma di £ 12.000.000, tratto su Banca OL di Bergamo
– Credito Varesino, filiale di AL d'AD;
c. assegno circolare n.3300060736-11, portante la somma di £ 10.000.000, tratto su Banca OL di Bergamo –
Credito Varesino filiale di AL d'AD;
d. assegno bancario n.8011826302-12, portante la somma di £ 7.000.000, tratto su Banca Provinciale Lombarda
AO, filiale di AL d'AD? [testi: Notaio Persona_2
Sulle operazioni compiute dal SI. sui rapporti bancari cointestati con la moglie o intestati alla stessa Parte_1
pagina 29 di 74 18) Vero che il SI. in data 25.10.2013, prelevava dal conto corrente n.00401-50267, aperto presso la Parte_1
filiale di TE di BPM, intestato alla SI.ra a mezzo incasso dell'assegno bancario n.0540820696-00 Persona_1
tratto in data 17.10.2013, la somma di € 22.000,00, come risulta dai documenti 8 e 9 che si rammostrano? [testi:
[...]
] Tes_1
19) Vero che al conto corrente n.00401-50267, aperto presso la filiale di TE di BPM era collegato il deposito titoli n.240510 cointestato ai SI.ri e [testi: ; ; Parte_1 Persona_1 Testimone_1 Testimone_9 [...]
Tes_10
20) Vero che in data 25.10.2013 veniva effettuata una smobilitazione di titoli dal deposito titoli BPM n.240510, cointestato ai SI.ri e con relativo accredito sul conto corrente BPM n.00401-50267, intestato Parte_1 Persona_1
alla SI.ra in data 30.10.2013, come risulta dal doc.5 di parte attrice che si rammostra? [testi: Persona_1 [...]
] Tes_1
21) Vero che dal 17.4.2013 al 29.5.2013 la SI.ra è stata ricoverata nel reparto di rianimazione Persona_1
dell'Ospedale di Lecco come da doc.10 che si rammostra? [testi: Dott. ; Dott. Testimone_11 Testimone_12 [...]
] Tes_1
22) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.1000/4888 aperto Parte_1 Persona_1
presso la filiale di AL d'AD di Intesa AO, come risulta dal documento 11 che si rammostra? [testi:
[...]
; Tes_1 Testimone_13
23) Vero che tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 il SI. ha prelevato dal conto corrente n.1000/4888 Intesa Parte_1
AO la complessiva somma di € 362.987,70 e che dopo detti prelievi il saldo del predetto conto corrente era pari a €
0,00 e che successivamente a detti prelievi ha effettuato la richiesta di chiusura del medesimo, come risulta dal doc.11
che si rammostra? [testi: ; Testimone_1 Testimone_13
24) Vero che i prelievi effettuati tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 dal SI. dal conto corrente n.1000/4888 Parte_1
Intesa AO venivano da questi accreditati sul conto corrente n.1335, intestato al medesimo, aperto presso UBI –
Banca OL di Bergamo filiale di OR, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e a p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
25) Vero che i coniugi e erano cointestatari del deposito amministrato n.3100/23242, Parte_1 Persona_1
aperto presso la filiale di AL d'AD di Intesa AO, come risulta dal documento 12 che si rammostra? [testi:
; Testimone_1 Testimone_13
pagina 30 di 74 26) Vero che tra il 26.4.2013 e il 2.5.2013 il SI. ha effettuato operazioni sul suddetto deposito Parte_1
amministrato n.3100/23242 Intesa AO, successivamente alle quali il saldo era pari ad € 0,00 e ha chiuso il deposito,
come risulta dal doc.12 che si rammostra e ha girato gli importi di cui ai suddetti titoli su un conto titoli intestato a sé,
aperto presso UBI – Banca OL di Bergamo filiale di OR, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; Testimone_1 Testimone_13
] Tes_14
27) Vero che i coniugi e erano cointestatari del dossier titoli aperto presso la filiale Parte_1 Persona_1
di OR di UBI – Banca OL di Bergamo avente controvalore al 29.4.2013 di € 557.048,88, come da doc.13 che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
28) Vero che tra il 29.4.2013 e il 28.5.2013 il SI. ha effettuato effettuato operazioni sul suddetto dossier Parte_1
titoli aperto presso la filiale di OR di UBI – Banca OL di Bergamo, successivamente ai quali il saldo era pari ad €
0,00 e che ha chiuso il medesimo e ha girato gli importi di cui ai suddetti titoli su un dossier titoli intestato a sé stesso,
aperto presso il medesimo istituto di credito, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
Cont 29) Vero che la SI.ra era intestataria del dossier titoli aperto presso la filiale di OR di Persona_1
[...]
, avente controvalore al 29.4.2013 di € 461,63, come da doc.13 che si rammostra? [testi: Controparte_3 [...]
; ] Tes_1 Tes_14
30) Vero che tra il 29.4.2013 e il 28.5.2013 il SI. ha effettuato operazioni sul suddetto dossier titoli, Parte_1
intestato alla moglie, chiudendo il medesimo e girando i titoli presenti sullo stesso su un dossier titoli intestato solo a sé,
aperto presso il medesimo istituto di credito, come dal medesimo ammesso a p.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021
e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
31) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente aperto presso la filiale Parte_1 Persona_1
di OR di ? [testi: ; ] Controparte_3 Testimone_1 Tes_14
32) Vero che tra il 17.4.2013 al 29.5.2013 il SI. ha chiuso il conto corrente Parte_1 Controparte_3
cointestato con la moglie come dal medesimo ammesso a pag.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16
[...]
della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021, incamerando il relativo saldo? [testi: ; ] Testimone_1 Tes_14
Cont 33) Vero che i prelievi effettuati tra il 17.4.2013 al 29.5.2013 dal SI. dal conto corrente Parte_1
[...]
cointestato con la moglie venivano da questi accreditati sul conto corrente n.1335, intestato Controparte_3
pagina 31 di 74 esclusivamente al medesimo, aperto presso lo stesso istituto di credito come dal medesimo ammesso a pag.10 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.16 della memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; Testimone_1 [...]
Tes_14
34) Vero che i coniugi e erano cointestatari del conto corrente n.236-332987-01 Parte_1 Persona_1
aperto presso UBS di SS, come risulta dal documento 28 che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Testimone_5
35) Vero che al momento dell'apertura della successione, 21.10.2013, il saldo del conto corrente di cui al capitolo che precede era pari a CHF 199.421,00, ossia € 161.566,07, di cui € 80.783,04 di competenza della de cuius PE
, come ammesso dall'attore a p.4 dell'atto di citazione, p.7 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.13 della
[...]
memoria ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021 e come risulta dal documento 8 di parte attrice che si rammostra? [testi:
[...]
; ] Tes_1 Testimone_5
36) Vero che nel 2015 il SI. ha attivato la procedura di collaborazione attiva, a seguito della quale ha Parte_1
chiuso il conto corrente n.236-332987-01, aperto presso UBS di SS, all'epoca con saldo di CHF 63.666,00, ovvero €
Cont 58.641,87 ed ha riportato in Italia l'intero capitale, accreditandolo sul conto corrente n.1335 Controparte_3
intestato sè, come dal medesimo ammesso a pag.8 della memoria autorizzata del 12.3.2021 e p.14 della memoria
[...]
ex art.183 cpc n.1 del 3.5.2021? [testi: ; ; ] Testimone_1 Tes_14 Testimone_5
Sugli assegni da € 200.000,00 consegnati dal SI. ai figli Parte_1
37) Vero che gli assegni bancari n.5178942480-10 del 4.7.2013 (intestato a ), n.5178942482-12 del Controparte_1
11.3.2015 (intestato a ) e n.5178942481-11 del 11.3.2015 (intestato a ), ciascuno Parte_5 Parte_4
portante la somma di € 200.000,00, sono stati firmati dal SI. e tratti sul conto corrente Parte_1 [...]
n.1335, intestato al come da doc.22 di parte attrice che si rammostra? [testi: Controparte_3 Parte_1
] Testimone_1
38) Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo che precede consegnò denari Parte_1
Cont propri, depositati sul conto corrente n.1335 a sè intestato? [testi: ] Controparte_3 Testimone_1
39) Vero che il SI. quando consegnò ai figli gli assegni di cui al capitolo 37 che precede indicò agli Parte_1
stessi che si trattava di anticipo sulla propria successione, come dallo stesso ammesso anche alla pag.11 della memoria autorizzata del 12.3.2021: “Con le appena descritte operazioni bancarie [assegni da € 200.000,00] – evidentemente note alla e ai di lei figli e dagli stessi faziosamente e temerariamente sottaciute - non soltanto il SInor Controparte_1
pagina 32 di 74 ha ampiamente rimpinguato le casse di tutta quanta la famiglia – IG compresa – ma ha ancora una volta CP_1
dimostrato il suo benevolo intento di trattare tutti quanti i figli in egual modo.”? [testi: ] Testimone_1
Sulla titolarità delle somme presenti sui conti correnti e depositi titoli cointestati ai coniugi
40) Vero che a far tempo dal 1962 (anno del matrimonio - doc.36 - tra i SI.ri e la Parte_1 Persona_1
SI.ra ha attivamente coadiuvato il marito ed i figli (quando gli stessi hanno iniziato a lavorare) nella Persona_1
gestione dell'attività familiare (dapprima impresa individuale “ costituita nel 1967, dal 1985 “ Parte_1 [...]
– doc.30 - e dal 1991 “ – doc.35), Controparte_11 Controparte_12
gestendo la contabilità, tenendo i contatti coi clienti e coi fornitori, organizzando il programma di lavoro quotidiano,
compresi i viaggi per il trasporto dei materiali e la relativa logistica e partecipando attivamente alle decisioni relative agli investimenti (mobiliari e immobiliari) della società, gestendo i denari sia ufficiali che non ed in particolare gestendo ed amministrando i pagamenti in contanti che pervenivano all'attività? [testi: , , Testimone_1 Testimone_6 Tes_7
, , ]
[...] Testimone_8 CP_9
41) Vero che dal 1962 sino alla sua morte la SI.ra (a parte il periodo del suo ricovero in ospedale) si occupava PE
in via esclusiva della gestione di tutti i rapporti bancari intrattenuti dai coniugi? [testi: , Testimone_1 Tes_14
, , Testimone_13 Testimone_5 CP_9 Testimone_15
42) Vero che prima del matrimonio con il SI. e quindi fino al 1962, la SI.ra Parte_1 Persona_1
lavorava come magliaia a [testi: , , , ] CP_3 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
43) Vero che la SI.ra lasciò il proprio lavoro di magliaia a per accudire la famiglia e per Persona_1 CP_3
collaborare con l'azienda di famiglia? [testi: , , , ] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_9
44) Vero che da quando la SI.ra lasciò il proprio lavoro di magliaia a accudì marito e i tre Persona_1 CP_3
figli e partecipò fattivamente e quotidianamente all'attività dell'azienda di famiglia? [testi: , Testimone_6 Tes_7
, , ]
[...] Testimone_8 CP_9
45) Vero che nel 1962 la SI.ra apriva presso l'allora , oggi BPM, filiale di TE, un Persona_1 CP_13
conto corrente intestato a sé su cui faceva confluire i risparmi derivati dalla propria attività lavorativa e, successivamente,
quanto ereditato alla morte dei genitori? [testi: ] Testimone_1
Sulle pentole di rame pagina 33 di 74 46) Vero che la SI.ra nel corso della sua vita aveva l'hobby di collezionare antichità ed in particolare Persona_1
ha collezionato pentole in rame? [testi: , , , , Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_16
, ]
[...] CP_9
47) Vero che alla data del 21.10.2013, ovvero all'apertura della successione della SI.ra erano custodite, nella PE
cantina dell'abitazione della stessa, sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, n.40 pentole di rame? [testi:
[...]
] Tes_1
48) Vero che in data 25.7.2020 i SI.ri e con l'aiuto di altri due Parte_1 Parte_4 Parte_5
uomini, asportavano dalla cantina sita in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, le pentole di rame di cui al capitolo che precede, come da documentazione fotografica (doc.23 e doc.S che si rammostra? [testi: Controparte_1 [...]
, , ] Tes_1 Testimone_17 Testimone_18
49) Vero che nell'occasione di cui al capitolo veniva allertata la Polizia Locale di TE, che effettuava un accesso in loco come da doc.37, che si rammostra? [testi: , , ] Testimone_1 Testimone_17 Testimone_18
Sui manufatti in pietra
50) Vero che nel giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, pertinenza dei due appartamenti che compongono l'immobile di proprietà della SI.ra e dei SI.ri e , erano Controparte_1 Pt_2 Parte_3
collocati, sino al 25.7.2020, manufatti d'epoca in pietra quali capitelli, fontane, vasi, macine, ecc., come da doc.24 che si rammostra? [testi: , , , , ] Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_16
51) Vero che i manufatti in pietra di cui al capitolo che precede costituivano gli arredi del giardino dei due appartamenti di cui al capitolo che precede? [testi: ] Testimone_1
52) Vero che in occasione dell'inventario redatto dal Notaio in data 26.2.2015 con riferimento ai beni Persona_2
Per_ della de cuius, i SI.ri e chiesero al Notaio di procedere Parte_1 Parte_4 Parte_5
anche all'inventario dei beni presenti in giardino, ivi inclusi i manufatti in pietra e che lo stesso indicò che non era necessario inventariare gli stessi in quanto costituivano accessori della casa e, quindi, erano da intendersi di proprietà
della SI.ra e dei SI.ri e ? [testi: ; Notaio Controparte_1 Pt_2 Parte_3 Testimone_1 Persona_2
; ] Testimone_19 Testimone_20
Per_ 53) Vero che il Notaio in occasione dell'inventario del 26.2.2015, chiese al SI. se in giardino Parte_1
erano presenti beni di proprietà del medesimo e che lo stesso rispose con un diniego? [testi: ; Notaio Testimone_1
; ] Persona_2 Testimone_19 Testimone_20
pagina 34 di 74 54) Vero che in data in data 25.7.2020 i SI.ri e con l'aiuto di Parte_1 Parte_4 Parte_5
altri due uomini, asportavano dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15, i manufatti d'epoca in pietra ivi allocati, come da documentazione fotografica (doc.38) che si rammostra? [testi: , Testimone_1
, ] Testimone_17 Testimone_18
55) Vero che nell'occasione di cui al capitolo veniva allertata la Polizia Locale di TE, che effettuava un accesso in loco come da doc.37, che si rammostra? [testi: , , ] Testimone_1 Testimone_17 Testimone_18
56) Vero che i manufatti in pietra asportati dal giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15,
venivano collocati nei giardini delle residenze dei SI.ri e e presso il capannone della ON Pt_4 Parte_5
Rottami Srl di cui i predetti sono soci, come da documentazione fotografica (doc.39) che si rammostra? [testi:
[...]
] Tes_1
Sui danni al giardino dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n.15
57) Vero che in seguito all'asportazione dei manufatti in pietra da parte dei SI.ri residuavano nel giardino CP_1
dell'immobile di TE, Via Martiri della Resistenza n.15 i danni, come da documentazione fotografica (doc. 40) che si rammostra? [testi: ; ] Testimone_1 Testimone_21 Testimone_22
Sulla locazione dell'immobile sito in TE, Via XXV Aprile n.79
58) Vero che il contratto di locazione stipulato in data 1.8.2011 dai SI.ri e con la Parte_1 Persona_1
SI.ra avente ad oggetto l'immobile sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via XXV aprile n.79, al canone annuo Parte_7
di € 7.260,00 (doc.27 che si rammostra), si è concluso con il rilascio dell'immobile da parte della locataria in data
5.8.2014? [testi: Parte_7
59) Vero che a far tempo da dicembre 2013 sino alla data di risoluzione del contratto di locazione di cui al capitolo che precede la SI.ra ha corrisposto regolarmente i canoni di locazione previsti da contratto al SI. Parte_7 Parte_1
[testi:
[...] Parte_7
60) Vero che nel 2016 il SI. concedeva in locazione l'immobile sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via Parte_1
XXV aprile n.79, come da doc.41 che si rammostra? [testi: ] Persona_7
61) Vero che il canone di locazione relativo al contratto di cui al capitolo che precede viene percepito dal SI. Parte_1
[testi: ]
[...] Persona_7
Si indicano come testimoni:
, residente in [...](Bg); Testimone_6
pagina 35 di 74 , residente in [...](Bg); Testimone_7
, residente in [...](Bg); Testimone_8
, residente in [...]d'AD (Bg); CP_9
, residente in [...](Lc); Testimone_1
Dott. , residente in [...](Lc); Persona_9
Dott. con studio in Missaglia (Lc); Persona_2
, c/o BPM filiale di TE (Lc); Testimone_9
, c/o BPM filiale di TE (Lc); Testimone_10
Dott. , c/o Ospedale;
Testimone_11 CP_14
Dott. c/o Ospedale;
Testimone_12 CP_14
, c/o Intesa AO filiale di AL d'AD (Bg); Testimone_13
, c/o filiale di OR (Mb); Tes_14 Controparte_3
c/o UBS di SS;
Testimone_5
, residente in [...](Bg); Testimone_16
Assistente di Polizia Locale , c/o Comune di TE (Lc); Testimone_17
Assistente di Polizia Locale , c/o Comune di TE (Lc); Testimone_18
, residente in [...](Lc); Testimone_19
, residente in [...](Lc); Testimone_20
residente in [...]d'AD (Bg); Testimone_21
, residente in [...](Lc); Testimone_22
, residente in [...](Lc); Parte_7
, residente in [...](Lc); Persona_7
, c/o Banca Generali SpA filiale di TE (Lc). Testimone_15
C. Prova contraria
Si chiede, sin da ora, di essere ammessi a prova contraria, con i testi sopra indicati per la prova diretta o con altri indicandi, sui capitoli di prova delle controparti eventualmente ammessi e in particolare, con il seguente capitolo a prova contraria sul capitolo 20) di parte attrice e del convenuto Parte_4
pagina 36 di 74 62) Vero che le fotografie prodotte sub 40 dai SI.ri rappresentano lo stato del giardino dell'immobile di TE, Via Pt_2
Martiri della Resistenza n.15, in data 25.7.2020, dopo l'asportazione dei manufatti in pietra da parte dei SI.ri Pt_1
e [teste: ]. Pt_4 Parte_5 Testimone_1
D. Ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.
I. Nel 1980 la SI.ra unitamente al marito, ha acquistato in nome e per conto del figlio un PE Parte_4
terreno di mq 6.000 sito in TE, fraz. Brugarolo, per il prezzo di £ 12.000.000 (doc.25).
Come emerge dal suddetto atto di compravendita, all'epoca il SI. era uno studente diciassettenne ed Parte_4
appare dunque poco probabile che il medesimo potesse avere le disponibilità economiche per il suddetto acquisto che,
quindi, deve essere stato effettuato con denari dei genitori, configurando in tal modo una donazione indiretta da parte dei
SI.ri e n favore del figlio. PE CP_1
A conferma di quanto sopra gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c.:
degli estratti conto, relativi al periodo 1.1.1980-18.7.1980, con ordine di esibizione a , all'epoca Controparte_2
Banca Provinciale Lombarda, filiale di AL d'AD;
II. Nel 1989 i SI.ri e quest'ultimo, minorenne, rappresentato dai genitori (SI.ra Parte_4 Parte_5
e SI. , hanno acquistato un capannone sito in TE, fraz. Novate, Via Campi n.33, Persona_1 Parte_1
per il prezzo di £ 98.000.000 (doc.26).
Come emerge dal suddetto atto di compravendita, all'epoca il SI. era diciassettenne ed appare dunque Parte_5
poco probabile che il medesimo potesse avere le disponibilità economiche per il suddetto acquisto che, quindi, deve essere stato effettuato con denari dei genitori, configurando in tal modo una donazione indiretta da parte dei SI.ri e PE
n favore del figlio. CP_1
Invero, per quanto noto agli esponenti, anche la quota di proprietà del SI. fu acquistato con denaro Parte_4
proveniente dai genitori.
A conferma di quanto sopra gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c.,
B) degli estratti conto, relativi al periodo 1.1.1989-7.2.1989, ovvero degli assegni consegnati al SI. Controparte_15
per l'acquisto del capannone in questione, con ordine di esibizione a , all'epoca Banca Provinciale
[...] Controparte_2
Lombarda, filiale di AL d'AD;
C) alla SI.ra che con la madre si recò in banca per l'emissione degli assegni, della documentazione Controparte_1
attestante l'emissione degli assegni consegnati al SI. per l'acquisto del capannone in questione, Controparte_15
pagina 37 di 74 con ordine di esibizione a , all'epoca Banca Provinciale Lombarda, filiale di AL d'AD, ove la Controparte_2
convenuta non ottemperi alla produzione;
III. Nel 1993 il SI. ha edificato, sul terreno di proprietà del medesimo, la propria abitazione (con una Parte_4
superficie di mq 529,60 – doc.42 pag.35) e nel 2000 il SI. ha edificato, sul terreno di proprietà del Parte_5
medesimo, la propria abitazione (con una superficie di mq 449 – doc.42 pag.40).
Entrambi i fratelli, nel 2000, inoltre, hanno edificato, su terreno di loro proprietà, il capannone sede della società dei medesimi (con una superficie di mq 538 oltre a mq 3.407 di area esterna pavimentata – doc.42 pag.44).
Appare evidente che i SI.ri e per quanto giovani imprenditori, non avrebbero potuto Parte_4 Parte_5
edificare immobili del valore di migliaia di euro senza l'ausilio della madre o, comunque, dei genitori.
Lo stesso SI. riconosce che si è trattato di spese ingenti (pag.10 prima memoria 183 SI. Parte_5 Pt_5
.
[...]
Alla luce dell'integrazione alla perizia dell'Arch. che si produce sub 43, considerando i valori medi dei costi di Tes_23
edificazione (comprensivi dei lavori edili, impiantistici e di finitura) negli anni 1990 – 1994 (periodo in cui è stato edificato l'immobile di proprietà del SI. , quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere un esborso di complessivi € Parte_4
423.904,29.
Parimenti, il SI. per la costruzione della propria abitazione (avvenuta tra il 2000 e il 2003), avrebbe Parte_5
dovuto sostenere un esborso di complessivi € 346.058,78.
Entrambi i fratelli, poi, per l'edificazione del capannone industriale sede della Rottami ON Srl (costruito tra il 2000 e il 2001), avrebbero dovuto sostenere esborsi per complessivi € 205.714,87.
Si badi che nessuno dei due convenuti indica di aver contratto mutui o finanziamenti per le suddette edificazioni, entrambi assumono di aver fatto fronte a dette ingenti spese solo coi propri risparmi.
Per quanto redditizia possa essere l'attività in cui i SI.ri sono subentrati al padre, gli esponenti dubitano che in CP_1
12 anni di lavoro il SI. (ovvero dal raggiungimento della maggiore età al momento dell'edificazione Parte_4
dell'immobile di proprietà) e in 10 anni di lavoro il SI. (ovvero dal raggiungimento della maggiore età Parte_5
al momento dell'edificazione dell'immobile di proprietà) abbiano potuto accumulare una tale fortuna: € 526.761,73 il primo e € 448.916,22 il secondo. Ciò anche se rispondesse al vero quanto affermato dal SI. - e copiato Parte_1
dal figlio (pag.20 prima memoria 183 parte attrice e pag.19 prima memoria 183 ) – ovvero che Pt_4 Parte_4
i figli maschi hanno iniziato a lavorare nell'impresa di famiglia a 13 anni.
pagina 38 di 74 Controprova di quanto sopra potrà essere agevolmente ricavata dalle dichiarazioni dei redditi dei SI.ri e Pt_4
gli esponenti chiedono quindi che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., Parte_5
D) ai SI.ri e della documentazione contabile (preventivi, fatture, ricevute e pagamenti) relativa Pt_4 Parte_5
all'edificazione delle residenze dei medesimi e del capannone sede della Rottami ON Srl;
E) all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi maturati dal SI. 1976 al Parte_4
2000 compresi;
F)all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi relative ai redditi maturati dal SI. 1985 al Parte_5
2000 compresi;
G) all' dei contratti di lavoro e dell'estratto conto contributivo / Controparte_16
previdenziale del SI. dal 1976 al 2000 compresi;
Parte_4
H) all' dei contratti di lavoro e dell'estratto conto contributivo / Controparte_16
previdenziale del SI. dal 1985 al 2000 compresi;
Parte_5
IV. Come noto, la SI.ra all'apertura della successione, era unica intestataria del conto corrente n.00401-50267 PE
aperto presso BPM, filiale di TE. Successivamente all'apertura della successione il SI. ha Parte_1
prelevato da detto conto corrente la somma di € 22.000,00 (doc.8 e 9), operazione contestata dai SI.ri nella propria Pt_2
comparsa di costituzione.
Con la memoria del 12.3.2021 il SI. assume (pag.6) che detto prelievo “non costituisce, evidentemente, Parte_1
alcuna appropriazione indebita da parte del SInor odierno esponente, ai danni della massa ereditaria, Parte_1
quanto, piuttosto, il prelievo di parte della propria quota di pertinenza pari al 50% (€ 47.554,88) dei predetti titoli cointestati alla coppia coniugale ”. Persona_10
Gli esponenti hanno già avuto modo di argomentare in sede di prima memoria 183 cpc (pag.6) circa l'infondatezza di un tale assunto, posto che alla data di emissione dell'assegno (doc.8), come a quella di incasso (doc.9), nessuno dei titoli cointestati era stato liquidato, come emerge anche dalla stessa documentazione prodotta in atti dall'attore e, in particolare,
dal doc.5 di parte attrice, in cui vengono riprodotti gli estratti conti relativi al periodo 1.10.2013 – 30.9.2016 da cui risulta che il primo accredito derivante da vendita titoli è del 30.10.2013.
Ulteriore conferma di quanto sopra potrà all'occorrenza essere rinvenuta negli estratti conto del conto titoli. Gli esponenti chiedono, quindi, che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., a Banca OL di IL della documentazione pagina 39 di 74 relativa alla situazione, dal 1.10.2013 a oggi, del deposito titoli n.240510 aperto presso il predetto istituto e cointestato allo stesso SI. e alla SI.ra Parte_1 Persona_1
V. In vita la SI.ra era cointestataria col marito dei seguenti rapporti: Persona_1
A) conto corrente n.1000/4888 Intesa AO (doc.11);
B) deposito amministrato Intesa AO n.3100/23242 (doc.12);
Cont C)dossier titoli (doc.13); Controparte_3
D) conto corrente presso;
Controparte_3
nonché era unica intestataria di un dossier titoli (doc.13). Controparte_3
Per stessa ammissione del SI. detti rapporti sono stati tutti chiusi dall'attore tra aprile e maggio 2013, Parte_1
mentre la SI.ra si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Lecco (doc.10). PE
Ai fini di una più esatta ricostruzione dei saldi di detti rapporti al momento della loro chiusura, gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., ai suddetti istituti di credito, della documentazione relativa alle operazioni svolte su detti rapporti dal 1.4.2013 al 31.5.2013;
VI. In vita la SI.ra era inoltre cointestataria col marito del rapporto di conto corrente n.236-332987-01 Persona_1
aperto presso UBS di SS.
Rispetto a detto conto corrente il SI. ed i figli e adducono che lo stesso sia stato Parte_1 Pt_4 Pt_5
oggetto di diversi prelievi ad opera della SI.ra per complessivi € 114.500,00, che avrebbe trattenuto per Controparte_1
sé i relativi importi.
La SI.ra invece, pur riconoscendo i prelievi, adduce che parte degli stessi venivano reinvestiti, sempre Controparte_1
presso la UBS di SS, e parte venivano consegnati al padre ed ai fratelli.
Al fine di fare chiarezza sul punto gli esponenti hanno chiesto alla UBS di SS di avere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente in questione, con particolare riferimento alle operazioni compiute dalla SI.ra CP_1
Purtroppo, l'istituto di credito ha accolto solo parzialmente la richiesta degli esponenti e, per quanto oggetto del presente giudizio, ha inviato unicamente le ricevute relative all'operazione del 23.5.2013 (ovvero la prima delle operazioni che l'odierno attore ed i figli contestano alla SI.ra che si producono sub 28 e che a un primo sguardo paiono CP_1
parzialmente difformi da quelle prodotte sub 9 dall'attore.
pagina 40 di 74 Stante la difformità dei documenti qui allegati e di quelli prodotti in atti dall'attore, quindi, i SI.ri chiedono che Pt_2
venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c., alla UBS di SS, di tutta la documentazione relativa al conto corrente n.236-332987-01, intestato ai SI.ri e dal 23.5.2013 alla chiusura dello stesso. Parte_1 Persona_1
V. Tra i beni caduti in successione vi è un appartamento sito in TE (Lc), fraz. Brugarolo, Via XXV aprile n.79, che il
SI. nel 2016, ha concesso in locazione detto immobile: il relativo contratto è stato regolarmente Parte_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di TE.
Considerato che i frutti di un bene caduto in successione fanno parte anch'essi del patrimonio da dividere tra gli eredi, al fine di verificare l'ammontare del canone di locazione percepito dal SI. e che dovrà essere diviso, pro Parte_1
quota, tra le parti in causa, gli esponenti chiedono che venga ordinata l'esibizione, ex art.210 c.p.c. del contratto di locazione dell'immobile in questione e delle ricevute di pagamento dei canoni percepiti dall'apertura della successione ad oggi, con ordine di esibizione al conduttore SI. per il contratto di locazione stipulato nel 2016 e le Persona_7
relative ricevute di pagamento dei canoni e alla SI.ra delle sole ricevute di pagamento dei canoni di locazione Parte_7
relative al contratto del 1.8.2011 (essendo il relativo contratto già in atti – doc.27), ovvero con ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate di copia della registrazione del contratto.
E. Sulla rogatoria internazionale ex art.204 cpc
Gli esponenti si associato alla richiesta formulata in memoria n.2 dalla SI.ra di ordinare, mediante Controparte_1
rogatoria internazionale ex art.204 c.p.c., la trasmissione per via diplomatica, per l'esecuzione dei mezzi istruttori, di tutti i documenti relativi al c\c acceso presso USB filiale di SS (CH) n. rapporto finanziario 0236-332987 intestato a e Persona_1 Parte_1
F. Sull'ispezione dei luoghi ex art.258 ss. cpc
Gli esponenti si associano alla richiesta formulata in memoria n.2 dalla SI.ra affinché venga ordinata, Controparte_1
ex art.258 e ss. c.p.c., l'ispezione dei seguenti luoghi, al fine di dimostrare l'appropriazione di alcuni dei manufatti in pietra e il loro nuovo ricovero:
- sede della società Rottami ON Srl, sita in TE (Lc), Via Martiri Della Resistenza n.21;
- terreno agricolo e rustico siti in AL d'AD (Bg), Via Toscanini.
Per il convenuto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis rejectis così giudicare: Parte_4
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
pagina 41 di 74 Previo ogni più opportuno accertamento in ordine all'effettivo valore e all'effettiva consistenza dell'intero asse ereditario della de cuius , deceduta a TE il 21.10.2013, al momento dell'apertura della successione, in ragione Persona_1
degli assunti tutti dedotti in sede di narrativa:
Nel merito in via principale
- Preso atto della formale ed espressa rinuncia del SInor odierno attore, al legato testamentario, Parte_1
accogliere la domanda di riduzione dallo stesso proposta delle disposizioni testamentarie in misura proporzionale nonché
la donazione disposta in favore della IG con atto in data 30.07.2013, rep n. 68720, racc. n. 21894 a rogito Dott. CP_1
Notaio in Missaglia sino a totale concorrenza dell'intera quota di riserva dello stesso, quale coniuge della Persona_2
de cuius, comprensiva del diritto di abitazione sulla casa coniugale,
- Accertare e dichiarare ex art. 735 c.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di TE via Martiri della Controparte_1
Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria;
Nel merito in via riconvenzionale trasversale
- Accertata l'indebita e illegittima sottrazione da parte della SI dall'asse ereditario della de cuius, Controparte_1
sul conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) c/o Istituto di credito svizzero UBS di SS cointestato ai genitori,
della complessiva somma di € 92.635,00 (diconsi novantaduemilaseicentotrentacinque/00 euro), pari al 50% del saldo attivo del suddetto conto alla data di apertura della successione de qua, da considerarsi quale parte di pertinenza della de cuius, condannare la SI a restituire la predetta somma oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo Controparte_1
maturate conferendola alla massa ereditaria;
- Accertata la nullità delle elargizioni pecuniarie effettuate dalla de cuius alla IG , per tutti i motivi dedotti in CP_1
narrativa, condannare la SI a restituire la somma di € 153.374,90 (diconsi Controparte_1
centocinquantatremilatrecentosettantaquattro/90 euro) oltre interessi e rivalutazioni nel frattempo maturate conferendola alla massa ereditaria;
- Nella denegata ipotesi in cui i versamenti di denaro operati dalla de cuius a favore della IG per Controparte_1
complessive € 153.374,90 (prodotti al doc. num. 7 – fascicolo attoreo) venissero considerati a tutti gli effetti di legge validi ed efficaci ridurre, quando necessario, al fine del positivo esperimento dell'azione di riduzione in capo al SInor CP_1
pagina 42 di 74 altresì le predette donazioni secondo l'ordine cronologico di esse, a far data dalla più recente, condannando, per Pt_1
l'effetto, la SI alla restituzione delle somme eccedenti la quota di riserva di essa;
Controparte_1
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui, anche all'esito positivo dell'esperita azione di riduzione di parte attrice, il patrimonio relictum non fosse sufficiente a soddisfare la quota di riserva ex lege spettante al come Parte_4
individuata in narrativa, ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie e le donazioni a favore della SI
sino a totale concorrenza di essa Controparte_1
- Accertata e riconosciuta la qualifica di erede in capo al SInor in via subordinata, ferma restando la Parte_1
necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegra della quota di legittima del SInor Parte_1
accertare e dichiarare ex art. 735 c.p.c. la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui attuano una parziale divisione ereditaria attribuendo ai nipoti della de cuius, figli di , tutta la casa di TE di via Martiri Controparte_1
della Resistenza n. 15 e, per l'effetto, dichiarare sussistere anche in relazione a tale compendio immobiliare la comunione ereditaria rigettando la pretesa dei fratelli , eredi testamentari, all'assegnazione dell'unità immobiliare medesima;
Pt_2
- Dare atto che la SI rinunciava al legato in sostituzione di legittima rivendicando, a sua volta, la Controparte_1
propria quota di legittima;
- Dichiarare che la massa ereditaria si compone di:
• un patrimonio immobiliare relictum costituito da appartamento e box in TE Via XXV Aprile n. 79 proprietà ½ ;
Appartamento e num. 2 box in TE Via Martiri della Resistenza 15 proprietà 1/1 (casa coniugale ove risiede allo stato
; Terreno agricolo nel Comune di TE, per la proprietà di ½; Terreni in Comune di Verderio Parte_1
proprietà ½; Terreni in Comune di AL d'AD proprietà ½);
• un patrimonio immobiliare donatum consistente nelle numero tre donazioni dirette effettuate in vita dalla de cuius a favore dei tre figli (atto in data 19.02.1999 rep. n. 33639, racc. n. 5825, a rogito Dr. di Missaglia, da Persona_2
al figlio (doc. 12); atto in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. Persona_1 Pt_5 [...]
di Missaglia, da al figlio (doc. 11); atto in data 30.07.2013 rep. n. 68720, racc. n. Per_2 Persona_1 Pt_4
21894 a rogito Dott. di Missaglia da alla IG (doc. 10) Persona_2 Persona_1 CP_1
- Patrimonio mobiliare costituito da
• Saldo attivo del conto corrente bancario n. 004001-50267 per € 25.561,18, intestato alla de cuius presso la BPM Banca
OL di IL, filiale di TE
pagina 43 di 74 • Deposito titoli n. 00401 – 2405100000 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca Parte_1
OL di IL, filiale di TE in proprietà al 50% tra la de cuius e il marito
• Rapporto 00214478 intestato alla de cuius e al SInor presso la BPM Banca OL di IL, Parte_1
filiale di TE
Per un valore nominale, alla data della morte, di € 73.116,05 (allo stato residuano circa € 50.000,00) pari alla quota di pertinenza della de cuius, al lordo delle spese successivamente maturate per le esequie funebri (circa € 2500,00 per la tumulazione;
oltre € 4000,00 per le esequie funebri) della stessa de cuius (docc. 2 e 5 fascicolo attoreo) nonché delle spese
Per_ successorie (oltre € 9000,00 il 24.02.2016 per il Notaio , oltre le spese di bollo e di rendicontazione, così come si evince dagli estratti conto agli atti, per poco meno di € 20.000,00 (diconsi ventimila euro);
(doc. 5);
• 50% Saldo attivo del conto corrente (portafoglio n. 236-332987-01) presso l'Istituto di credito svizzero UBS di SS
pari, alla data della morte della de cuius, ad € 92.617,95 (doc. 8 fascicolo attoreo)
• Versamenti/donazioni brevi manu per € 153.374,90 effettuati dalla de cuius a favore della IG (doc. 7 Controparte_1
fascicolo attoreo)
- Dichiarare che il SInor nell'aprile del 2013 in esecuzione di un accordo con la moglie Parte_1 PE
, quando ancora in vita, procedeva legittimamente e in maniera efficace a divisione anticipata della quota di essa
[...]
pari al 50% del patrimonio mobiliare facente capo ad entrambi i coniugi c/o , filiale di AL d'AD, e Controparte_2
c/o , filiale di OR, quota di circa € 707.517,10, salvo errori e come meglio in fatto, tra Controparte_3
i tre figli e che incassavano, ciascuno, l'importo di € 200.000,00 (duecentomila), imputando la Controparte_4 CP_1
somma indicata alla massa ereditaria e i suddetti versamenti in conto della quota di legittima di ciascuno dei tre figli in relazione alla successione della defunta;
Persona_1
- Dichiarare le domande avversarie relative alle asserite donazioni indirette a favore dei figli e infondate Pt_4 Pt_5
in fatto e in diritto essendo prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, subordinatamente, dichiarare che gli acquisti operati dal SInor con atto a rogito Notaio nel 1980 (doc. 33) e dal SInor con Parte_4 Per_3 Parte_5
atto a rogito Notaio nel 1989 (doc. 34) non costituiscono donazioni indirette a favore dei suddetti e, allo stesso Per_3
modo, che l'edificazione del capannone in cui essi esercitano la propria attività lavorativa avveniva a spese degli stessi non individuandosi alcuna donazione indiretta a riguardo;
pagina 44 di 74 - Rigettare tutte le domande formulate dai convenuti , e in quanto Controparte_1 Parte_3 Parte_2
infondate in fatto e in diritto sia con riferimento alle pretese restitutorie nei confronti dell'odierno attore Pt_1
sia con riferimento ai manufatti in pietra e alle pentole in rame, tenuto conto, in particolare, a tale riguardo, del
[...]
Per_ contenuto del verbale di inventario del 26.02.2015 a repertorio n. 70035 e raccolta num. 22693 Notaio di Missaglia
(doc. 2), nonché di ogni altra domanda, anche di natura risarcitoria, dagli stessi formulata;
- Imputare ogni eventuale somma di pertinenza della de cuius che il SInor dovesse risultare avere Parte_1
incassato e/o appreso in conto della quota di legittima dello stesso, al netto delle spese da quest'ultimo sostenute e anticipate per conto della massa ereditaria e da imputarsi ad essa;
In via di ulteriore subordine
- Individuata la massa ereditaria da dividere e le quote di ogni singolo erede, ordinare, previa sanatoria/regolarizzazione degli immobili come da prescrizione del CTU e giusta impegno condiviso formulato da tutte le odierne parti all'udienza del
23.02.2023 la divisione dei cespiti con conseguente scioglimento della comunione ereditaria e attribuzione a ciascun coerede della propria quota, ricomprendendo in essa i beni già ricevuti con ogni più utile conguaglio in denaro, tenuto conto altresì delle spese di sanatoria nonchè, in ogni caso, degli obblighi restitutori in capo alla SI;
Controparte_1
- Attribuire al SInor la propria quota pari a 3/12 (tredodicesimi) della massa ereditaria, Parte_4
ricomprendendo nella stessa il terreno ricevuto e di cui alla donazione in data 19.02.1999 rep. n. 33638, racc. n. 5824 a rogito Dr. di Missaglia, (doc. 11) con ogni più utile conguaglio in denaro;
Persona_2
- Ricomprendere nella quota di la casa di abitazione dello stesso, sita al primo piano dell'immobile in Parte_1
via Martiri della Resistenza n. 15, respingendo la domanda di assegnazione avanzata dai nipoti e Parte_3 [...]
; Pt_2
- Tenuto conto che la de cuius ha inteso nominare quali eredi testamentari in un'unica quota i nipoti e Parte_3
in luogo della IG nonché madre degli stessi (cui riservava l'usufrutto), effettuare Parte_2 Controparte_1
conguaglio e/o compensazione tra la quota di essi e il maggior debito della SI nei confronti della Controparte_1
massa ereditaria, definendo il credito di essi nei confronti della madre e fermo restando l'obbligo di quest'ultima alla restituzione della maggior somma a saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, anche con riferimento ai giudizi cautelari, ivi compreso il reclamo.
In via istruttoria:
pagina 45 di 74 Si reiterano le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria ex art. 183 VI comma, n. 2 cpc.
Per il convenuto : “In via preliminare e cautelare: previa ogni opportuna declaratoria, confermare Parte_5
il rigetto della richiesta di sequestro conservativo in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, e quindi carente dei presupposti specifici (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).
Nel merito: accogliere tutte le conclusioni di parte attrice e rigettare ogni diversa richiesta delle altre Parte_1
parti processuali.
Rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dai convenuti , e Parte_5 Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali nei confronti delle parti processuali , e Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Con espressa riserva di articolare mezzi di prova e depositare documenti entro il termine di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 21.10.2013 è deceduta in TE , lasciando il marito, Persona_1 Pt_1
e i tre figli , e , questi ultimi a loro volta sposati e con figli.
[...] Pt_4 CP_1 Pt_5
Il successivo 2.4.2014 la IG ha fatto pubblicare il testamento olografo datato CP_1
14.11.2006, con il quale la de cuius ha lasciato “l'usufrutto di tutto a mio marito e ha Pt_1
nominato “eredi universali dei miei beni in parti uguali, i miei due figli e e i figli di Pt_4 Pt_5
mia IG con l'usufrutto a lei”, specificando altresì che “nella quota dei figli di è compresa CP_1
tutta la casa in TE via Martiri della Resistenza 15” e che “il contenuto dell'appartamento sotto
<< piano terra >> verrà diviso in parti uguali dopo la morte di mio marito”.
In data 26.2.2015 è stato redatto l'inventario dei beni.
2. - Con atto di citazione portato alla notifica il 29.9.2020, ha qualificato Parte_1
l'usufrutto ricevuto in eredità dalla moglie come legato in sostituzione di legittima e ha dichiarato di volervi espressamente rinunciare, ritenendo peraltro di essere stato leso nella propria quota di legittima.
A suffragio di tale argomentazione, l'attore ha chiarito che l'asse ereditario risulta formato,
quanto al relictum, da un patrimonio immobiliare del valore di euro 233.050,00, da un patrimonio mobiliare che al momento dell'apertura della successione ammontava ad euro 73.116,05, oltre ad un pagina 46 di 74 conto corrente svizzero cointestato ai coniugi la cui quota parte caduta in eredità è pari ad euro
92.617,95.
Quanto al donatum, la moglie in vita ha effettuato le seguenti donazioni: in data 19.2.1999 la quota di 2/10 di un terreno al figlio , il cui valore è di euro 142.215,00; in data 19.2.1999 la Pt_5
quota di 3/10 di un terreno al figlio , il cui valore è 94.810,00; in data 30.7.2013 un immobile Pt_4
alla IG per euro 149.800,00. A tali importi devono poi essere sommati ulteriori euro CP_1
153.374,90 circa, che la de cuius ha elargito – dal 1999 al 2013 – alla IG mediante CP_1
versamento di contante o bonifici bancari: potendosi qualificare tali dazioni di denaro come donazioni e trattandosi di liberalità sprovviste della forma scritta, l'attore ne ha eccepito la nullità. Ha poi censurato la donazione fatta dalla moglie alla IG in data 30.7.2013, sostenendo che laconsorte non fosse in quel periodo in pieno possesso delle proprie facoltà.
Ciò premesso, la massa ereditaria sarebbe da stimarsi in euro 938.983,85 circa e la quota di legittima spettante all'attore ammonterebbe ad euro 234.746,00, cifra di gran lunga superiore al valore dell'usufrutto, stimato sul valore del relictum, per euro 58.262,50.
In aggiunta, l'attore ha contestato la condotta della IG , la quale, dopo la morte della CP_1
moglie, avrebbe prelevato dal conto corrente svizzero in più riprese la somma di euro 114.500,00, sottraendola di fatto all'asse ereditario.
Pertanto, il ha rinunciato formalmente al legato ricevuto al fine di vedersi riconosciuta CP_1
la quota di legittima spettantegli alla luce della riduzione delle disposizioni testamentarie ed eventualmente delle donazioni fatte in vita dalla de cuius. Ha poi chiesto il sequestro conservativo sui beni della IG , alla luce dei prelievi fatti dal conto corrente svizzero (conteggiati nei limiti CP_1
della quota della de cuius per circa euro 92.635,00) e delle donazioni ritenute nulle (per euro
153.374,90), che imporrebbero alla IG un onere restitutorio di euro 246.009,90.
2.1 - Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione del padre, non avendo esperito il tentativo di mediazione obbligatoria prima dell'instaurazione del giudizio.
Nel merito, ha dichiarato di rinunciare a sua volta al legato ricevuto in sostituzione di legittima.
pagina 47 di 74 Con riferimento alle censure paterne, ha anzitutto chiarito che la donazione del 30.7.2013 dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza non può dirsi affetta da alcun vizio del consenso, posto che la madre era ancora perfettamente capace al momento della donazione e che l'immobile è successivamente confluito nel fondo patrimoniale istituito in data 9.12.2013. Peraltro,
l'attore starebbe attualmente occupando con propri oggetti personali il box pertinenziale all'appartamento: ha quindi manifestato la necessità di provvedere all'immediata liberazione del bene e di porre a carico del padre il pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo di complessivi euro 5.700,00.
Quanto alle somme asseritamente donatele dalla madre tra il 1999 e il 2013, ha sostenuto di avere restituito tutti gli importi alla madre e che, ad ogni buon conto, qualsivoglia pretesa relativa alle somme ricevute negli anni 1999, 2000, 2002 e 2009 risulterebbe oramai prescritta.
Con riferimento al conto corrente svizzero, ha dichiarato di aver operato in virtù della delega concessale dai genitori, di aver prelevato le somme su richiesta del padre e dei fratelli e di averle poi restituite agli stessi in territorio svizzero, senza aver tenuto nulla per sé.
La convenuta ha poi confutato la condotta paterna, asserendo che il quando la moglie CP_1
era ancora in vita ma ricoverata in ospedale, avrebbe prelevato da conti correnti e depositi titoli cointestati ingenti somme (circa 800.000,00 euro) successivamente riversate su un conto corrente intestato solo a lui: tali importi, unitamente a quelli relativi a beni mobili non inventariati ma facenti parte dell'eredità materna – quali pentole di rame del valore di euro 5.000,00 e manufatti in pietra per euro 17.312,50 sottratti dal padre e dai fratelli – dovrebbero essere ricompresi nella massa ereditaria.
Per l'effetto, eccepita l'improcedibilità della domanda, la convenuta ha rinunciato al legato in sostituzione di legittima, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, oltre che la condanna del padre e dei fratelli alla corresponsione del valore delle pentole in rame e dei manufatti in legno sottratti e la condanna del padre al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo del box pertinenziale al proprio appartamento di TE.
2.2 - Si sono costituiti in giudizio con unica difesa e , figli di Parte_2 Parte_3
i quali hanno sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni e le istanze materne. In Controparte_1
particolare, con riguardo alle somme che l'attore avrebbe prelevato dai conti correnti cointestati con la pagina 48 di 74 de cuius e incamerato, quantificate in euro 812.800,14, hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni dell'attore fino alla concorrenza di tale cifra, che dovrà essere restituita all'asse Parte_1
ereditario.
2.3 - Si è costituito in giudizio pure , che ha invece aderito alla ricostruzione Parte_4
paterna della vicenda, riconoscendo la legittimità delle pretese dell'attore e rassegnando le medesime conclusioni. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della sorella alla restituzione delle CP_1
somme prelevate indebitamente dal conto corrente svizzero e delle somme donatele dalla madre sprovviste del requisito della forma scritta.
2.4 - Si è costituito in giudizio anche l'altro fratello , aderendo anch'egli alle Parte_5
domande paterne e negando di avere asportato pentolame o manufatti in pietra, oggetti che – in ogni caso – erano di esclusiva proprietà del padre, poiché da questi reperiti nell'ambito della propria attività
lavorativa.
3. - Con decreto del 15.10.2020 è stata fissata apposita udienza (del 3.12.2020) per decidere dell'istanza di sequestro cautelare promossa dall'attore nei confronti della IG . Con ordinanza CP_1
riservata del 16/21.12.2020 l'attore è stato autorizzato ad eseguire il sequestro conservativo su crediti,
somme di denaro, altri beni mobili e immobili d fino alla concorrenza della somma di Controparte_1
euro 215.000,00.
Il provvedimento è stato reclamato con esito negativo.
4. - Alla prima udienza del 4.2.2021, la convenuta ha dato atto di avere Controparte_1
avviato un procedimento di mediazione con l'intenzione di estenderla a tutto l'oggetto del giudizio: il
Giudice ha invitato tutte le parti a partecipare attivamente a detto procedimento.
Nelle more, è stata fissata udienza di discussione dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dai convenuti all'udienza dell'1.4.2021 le parti hanno discusso sul punto e, con ordinanza del Pt_2
28.4.2021, la richiesta è stata rigettata.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., alla luce delle istanze istruttorie delle parti, è stato dato immediato ingresso ad una C.T.U., affidata al geom. , il quale ha CP_17
giurato all'udienza del 21.9.2021 e, dopo alcuni rinvii, ha depositato l'elaborato peritale in data
21.1.2023.
pagina 49 di 74 Le parti hanno quindi chiesto e ottenuto un primo termine per prendere posizione sulle
CP_1 risultanze della C.T.U., a seguito delle quali il geom. è stato chiamato a fornire chiarimenti,
depositati il 28.2.2023. Alla luce dei rilievi critici delle parti, sono stati disposti ulteriori chiarimenti,
che il C.T.U. ha evaso con depositi del 2.11.2023, del 20.3.2024 e del 29.4.2024.
Nel frattempo la causa è stata istruita mediante escussione dei testi (sorella Testimone_24
della de cuius), (moglie di ), Testimone_25 Parte_4 Testimone_26
(moglie di ), (fratello della de cuius) e (marito di Parte_5 Testimone_7 Testimone_1
e padre di e ). Controparte_1 Parte_2 Parte_3
All'udienza del 25.6.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. - La convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il Controparte_1
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, avendo l'attore avviato tale procedura su un oggetto non sovrapponibile a quello della presente vertenza.
Rileva il Giudicante come il difetto della condizione di procedibilità conseguente alla difformità tra l'oggetto e il titolo dell'istanza di mediazione e quelli del successivo giudizio di merito sussista solo qualora nel giudizio di merito la domanda abbia un petitum più ampio di quello dell'istanza di mediazione e si fondi su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale, ovvero su differenti “ragioni della pretesa”. Di contro, perché possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,
essendo invece sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano gli stessi enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda. L'obbligo di cui all' art. 4 comma 2 D.Lgs.
4.3.2010 n. 28 – che prevede l'esplicitazione nell'istanza di mediazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa – va riferito, quindi, al nucleo più
SInificativo e rilevante della controversia e non alle domande accessorie che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell'attività difensiva della parte che promuove il giudizio.
Nel caso di specie, la mediazione promossa dall'attore (relativo doc. 6), avente ad oggetto
“successione testamentaria”, prendeva le mosse dal testamento olografo della de cuius, per poi pagina 50 di 74 concentrarsi sulla richiesta restitutoria - avanzata anche in questa sede - delle somme asseritamente prelevate dalla IG dal conto corrente svizzero. La successiva mediazione n. 207/2020 CP_1
promossa dalla convenuta (docc. 15 e 16 dei convenuti ha invece interessato i Controparte_1 Pt_2
profili relativi alla richiesta della medesima di vedersi rimborsate le somme corrisposte per le pratiche della successione, ma è stata ampliata, su istanza dei convenuti a tutte le questioni oggetto del Pt_2
presente contenzioso, nel frattempo instaurato.
Alla luce delle questioni di fatto sottostanti ai due procedimenti di mediazione (da identificarsi nelle vicende successorie, scaturite dalla pubblicazione del testamento olografo della de cuius) e della ricomprensione della pressoché totalità delle puntuali richieste avanzate dalle parti in sede giudiziale, la condizione di procedibilità della domanda risulta validamente assolta.
6. - Passando al merito, deve anzitutto rilevarsi che tanto l'attore quanto la convenuta CP_1
hanno dichiarato espressamente di voler rinunciare ai legati in sostituzione di legittima disposti
[...]
in loro favore dalla de cuius. Tale possibilità è riconosciuta dall'art. 551 c.c., a mente del quale “se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”.
Ciò presuppone che risulti chiaramente la volontà del testatore di disporre un legato in sostituzione di legittima, atteso che, in assenza di una dichiarazione univoca, il legato si dovrebbe presumere in conto di legittima.
Nel caso di specie, la qualificazione dei legati in sostituzione della legittima non è stata oggetto di contestazione tra le parti e, in effetti, dalla determinazione della de cuius emerge in modo inequivocabile la volontà di istituire due legati in sostituzione di legittima. Infatti, nel testamento olografo del 14.11.2006 si legge: “lascio l'usufrutto di tutto a mio marito NO eredi Pt_1
universali dei miei beni in tre parti uguali, i miei due figli e e i figli di mia IG Pt_4 Pt_5
con l'usufrutto a lei”. CP_1
Pertanto, deve prendersi atto delle valide rinunce dell'attore e della convenuta Controparte_1
ai legati in sostituzione di legittima.
pagina 51 di 74 7. - Le domande svolte dall'attore e dalla IG convenuta impongono la ricostruzione CP_1
della massa ereditaria, al fine di individuare l'ammontare delle quote di legittima spettanti agli eredi e accertare l'eventuale lesione subita da uno o più di essi.
Con riferimento al reclictum, la ricostruzione dell'asse ereditario può senz'altro muovere dal verbale di inventario del 26.2.2015 (doc. 2 dell'attore), dal quale emerge il seguente patrimonio:
a) Crediti:
- saldo del conto corrente bancario n. 00401-50267 intestato alla de cuius e ammontante, all'apertura della successione, ad euro 25.561,18;
- deposito titoli n. 00401-2405100000 cointestato alla de cuius e all'attore, ove alla data di apertura della successione risultavano depositati titoli per un controvalore di pertinenza della de cuius
(50% del totale) di euro 42.770,20;
- rapporto 00214478 cointestato alla de cuius e all'attore, ove alla data di apertura della successione risultavano custoditi titoli per un controvalore di pertinenza della de cuius (50% del totale)
pari ad euro 4.784,67.
Così per complessivi euro 73.116,05.
b) Beni immobili:
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale;
- quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699;
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annesse cantina e n. 2 autorimesse;
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351;
- quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini;
c) Beni mobili contenuti nell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15, già
abitazione coniugale della de cuius e dell'attore, stimati – quanto alla quota di spettanza della de cuius
(50% del totale) – in euro 8.959,50.
pagina 52 di 74 Sulla scorta delle argomentazioni svolte in causa, deve affermarsi che l'elencazione contenuta nel citato verbale di inventario non sia ritenuta esaustiva pressoché da tutte le parti per quanto concerne il relictum e che debba essere integrata con riferimento al donatum. Per tale ragione, si impone la puntuale disamina e quantificazione di tutti i beni che – a detta dell'uno o dell'altro erede – dovrebbero essere ricompresi nell'asse ereditario.
Partendo dagli immobili, la stima dei beni facenti parte del patrimonio relitto della de cuius è
stata oggetto di numerose contestazioni, che hanno imposto – da un lato – un'analisi dettagliata delle singole questioni sollevate e – dall'altra – il ricorso ad una C.T.U., affidata al geom. . CP_17
Preme chiarire, con riguardo alle operazioni peritali, che l'ampiezza del patrimonio di PE
e le allegazioni delle parti hanno reso poco agevole l'effettuazione delle stime richieste e hanno
[...]
comportato la necessità di sottoporre al Consulente dell'Ufficio diversi chiarimenti circa le indagini esperite. Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che le conclusioni peritali e, più in generale, le
CP_1 operazioni svolte dal geom. possano essere condivise e utilizzate proficuamente per quantificare il valore dei beni, alla luce delle numerose relazioni e integrazioni depositate dal perito e del metodo di indagine utilizzato, che risulta esente da vizi e ben motivato.
Tanto precisato, il Collegio in punto di relictum trae i seguenti convincimenti:
a) Crediti:
Non vi sono contestazioni circa l'ammontare dei singoli conti correnti e depositi titoli al momento dell'apertura della successione, che quindi devono essere confermati in complessivi euro
73.116,05.
La convenuta ha più volte affermato che dal conto corrente bancario n. 00401- Controparte_1
50267 intestato alla de cuius aperto presso la Banca OL di IL (doc. 5 dell'attore), in data
25.10.2013 – ossia quattro giorni dopo il decesso della madre – sono stati distratti euro 22.000,00 e tale operazione sarebbe stata effettuata dall'attore. Non si è però raggiunta prova in corso di causa.
b) Beni immobili: (valori alla data di apertura della successione)
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale: la quota caduta in successione è stata stimata in euro 60.000,00 (da cui detrarre circa euro
3.000,00 per costi di sanatoria);
pagina 53 di 74 - quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699: sul terreno, alla data di apertura della successione, insiste un piccolo immobile al rustico non regolarizzato. La quota è quindi stata calcolata in euro 41.000,00, di cui euro 9.000,00 riferiti al rustico (da cui detrarre euro 2.650,00 per costi di regolarizzazione);
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annessa cantina e n. 2 autorimesse: l'immobile è stato stimato in euro 110.882,40 (da cui detrarre euro
8.500,00 per costi di sanatoria);
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351: la quota è stata stimata in euro 27.300,00;
- quota di ½ dei terrei siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini: sul terreno di cui al mappale 1613, alla data di apertura della successione, insiste un fabbricato costruito abusivamente e successivamente sanato, che tuttavia non risulta ancora conforme alle schede catastali e che deve quindi essere oggetto di intervento. La quota è stata valutata euro 24.000,00. Per la regolarizzazione del fabbricato sono stati calcolati costi per euro 24.300,00,
comprensivi delle opere di demolizione, rifacimento di nuova copertura, fornitura e posa di opere in lattoneria.
8. - Con riferimento al donatum, le parti sono concordi nel ricomprendere all'interno della massa ereditaria della de cuius tre donazioni, effettuate rispettivamente in data 19.2.1999 ai figli e e in data 30.7.2013 alla IG . Pt_4 Pt_5 CP_1
Più precisamente, in data 19.2.1999 la de cuius ha donato al figlio e al figlio Parte_4
rispettivamente la quota di 2/10 e di 3/10 dei terreni siti in TE, mappali 4040 e Parte_5
4041 (docc. 11 e 12 dell'attore), mentre in data 30.7.2013 ha donato alla IG Controparte_1
l'appartamento sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 15, unitamente a tre autorimesse (doc. 10 dell'attore).
Il valore dei beni immobili donati alla data di apertura della successione è stato individuato dal
C.T.U. come segue:
- quota di 2/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: il valore complessivo del Parte_4
terreno di cui al mappale 4040 è stato indicato in euro 448.613,96, di modo che la quota dei 2/10 risulta pagina 54 di 74 essere pari ad euro 89.722,79. Quanto, invece, al mappale 4041, il valore complessivo del terreno è
stato individuato in euro 161.277,50 e conseguentemente la quota di 2/10 ha un valore di euro
32.255,45.
- quota di 3/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: il valore complessivo del Parte_5
terreno di cui al mappale 4040 è stato individuato in euro 448.613,96, di modo che la quota dei 3/10
risulta essere pari ad euro 134.584,19. Quanto, invece, al mappale 4041, il valore complessivo del terreno è stato ricostruito in euro 161.277,50 e conseguentemente la quota di 3/10 ha un valore di euro
48.383,17.
- intera proprietà dell'appartamento e delle autorimesse donate a il 30.7.2013: Controparte_1
complessivi euro 153.540,60.
9. - Con riferimento ad altre poste attive, le parti non sono concordi nella ricomprensione di ulteriori voci nell'asse ereditario. Nel passarle in disamina, il Collegio principia – secondo un criterio logico – da quelle avanzate dall'attore alle quali hanno aderito anche i figli Parte_1
convenuti e . Pt_4 Pt_5
9.1 - L'attore ha esposto che i coniugi erano cointestatari del conto corrente svizzero n. 236-
332987-01 aperto presso la UBS di SS, che al 31.10.2013 aveva un saldo netto di CHF 199.421,00
(doc. 8 dell'attore), dei quali la metà, ossia CHF 99.710,50, sarebbe entrato in successione poiché afferenti alla quota della de cuius. L'attore asserisce che, dopo la morte della madre, la IG CP_1
abbia prelevato e trattenuto per sé euro 114.500,00 dei quali ha quindi chiesto la restituzione.
La convenuta, d'altro canto, ha confermato di avere sì effettuato i prelievi in parola, ma in virtù
della delega conferitale sul conto dai genitori e su espressa richiesta del padre e dei fratelli, ai quali ha successivamente consegnato le somme, poi prontamente reinvestite altrove dai fratelli e dal padre.
Orbene, non è contestato e risulta provato documentalmente (doc. 9 dell'attore) che la convenuta abbia effettivamente prelevato le somme indicate dall'attore. È peraltro pacifico che le somme depositate sul conto corrente di SS ammontassero, al 31.10.2013, a CHF 199.421,00 e che la metà di tale importo costituisse la quota della de cuius, caduta in successione. Avuto riguardo al tasso di cambio corrente al 21.10.2013, data di apertura della successione, ossia 1,2352, le somme pagina 55 di 74 appena indicate equivalgono a complessivi euro 161.448,34 e quindi, con riguardo alla quota di
, ad euro 80.724,17. Persona_1
Nonostante le allegazioni della convenuta, non vi è in atti la prova che tali somme – prelevate certamente da – siano poi state consegnate e suddivise con gli altri eredi, di modo che Controparte_1
l'intera cifra di euro 114.500,00 deve ritenersi essere rimasta nella disponibilità della convenuta.
L'attore ha chiesto la restituzione dell'intera somma, ma può essere oggetto di restituzione diretta unicamente la parte eccedente la quota della de cuius, che risultava quindi di spettanza dell'attore (pari ad euro 114.500,00 – 80.724,17 = 33.775,83), mentre il restante ammontare (di euro
80.724,17) deve essere imputato all'asse ereditario e conteggiato nella quota ereditaria ricevuta dalla convenuta, anche ai fini dell'accertamento della lesione della legittima invocata dall'attore e dalla stessa Controparte_1
9.2 - L'attore ha poi contestato alla convenuta di avere ricevuto dalla madre, quando quest'ultima era in vita, in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2013, ingenti donazioni di denaro contante o tramite bonifico bancario, per complessivi euro 153.374,90 e spiegando che tale somma emergerebbe da alcuni documenti manoscritti della de cuius (prodotti al doc. 7 dell'attore)
consegnati in custodia al notaio, nei quali ha tenuto traccia delle elargizioni operate Persona_1
in favore della IG. In particolare, la de cuius ha indicato puntualmente data e ammontare delle dazioni, premurandosi di sottoscrivere ella stessa tali note, unitamente alla IG.
pur confermando di avere ricevuto tali importi, ha dichiarato di averli Controparte_1
integralmente restituiti, come si ricaverebbe da un documento sottoscritto da lei stessa, dal marito
[...]
e dalla madre in data 22.7.2013 (doc. N, memoria istruttoria n. 1 della convenuta Tes_1 CP_1
), nel quale la convenuta dichiara “di aver restituito tutte le somme in denaro compreso assegni
[...]
cambiati con firma di mia mamma e restituito tutti i soldi ad oggi a mia mamma . Persona_1
Quanto all'utilizzabilità del documento in parola, osserva il Collegio come sia stato prodotto per la prima volta in sede di reclamo (r.g. 25/2021) quale documento R, tempestivamente disconosciuto dalla difesa attorea, sia nella propria comparsa di costituzione in quel procedimento, sia nella prima udienza della presente causa successiva al deposito del documento (cfr. verbale d'udienza del
4.2.2021): a tale disconoscimento si sono associate anche le difese dei convenuti e Parte_5
pagina 56 di 74 . A fronte del rituale disconoscimento, la convenuta non ha proposto alcuna istanza Parte_4
di verificazione né si è offerta di produrre in giudizio l'originale del documento. Conseguentemente, la scrittura privata in parola deve essere valutata alla stregua di tutte le altre risultanze documentali in atti,
senza che possa valere quale prova privilegiata di effettiva restituzione delle somme.
In concreto, dalla movimentazione dei conti correnti intestati alla de cuius non si evince alcuna entrata che possa essere ricondotta alle somme in commento;
peraltro, la convenuta non ha saputo indicare date specifiche di effettuazione delle restituzioni, né ha prodotto documentazione ulteriore attestante il versamento di tali cospicui importi. La stessa dichiarazione del 22.7.2013, a ben vedere, non pare idonea ad avvalorare la tesi di stante l'assoluta genericità della stessa anche Controparte_1
con riguardo all'ammontare delle somme asseritamente restituite.
Deve pertanto fondatamente concludersi che la somma di euro 153.374,90 sia stata effettivamente erogata alla IG e che quest'ultima non l'abbia mai restituita. CP_1
Ciò posto, tuttavia, le singole dazioni devono essere analizzate in modo autonomo, giacchè
talune di esse possono essere qualificate come vere e proprie donazioni, mentre altre sono state indicate dalla de cuius stessa come prestiti.
Come si evince a chiare lettere dalle note manoscritte dalla de cuius (doc. 7 cit. dell'attore),
ha qualificato come donazioni le erogazioni effettuate in data 2.10.2002 (euro Persona_1
30.987,41) e in data 18.10.2002 (euro 20.658,28), mentre ha indicato come prestiti, con obbligo di restituzione in capo alla IG, i versamenti dell'1.4.1999 per 50 milioni di lire (pari ad euro
25.822,84), del 30.4.1999 per 60 milioni di lire (pari ad euro 30.987,41), del 10.5.1999 per 7 milioni di lire (pari ad euro 3.615,19), del 5.4.2000 per 15 milioni di lire (pari ad euro 7.746,85), del 9.6.2000 per
1.955.500 lire (ari ad euro 1.009,93) e del 10.6.2000 per 15 milioni di lire (pari ad euro 7.746,85). Per
le dazioni del 18.5.2009 (euro 17.600,00), del 18.5.2009 (euro 10.000,00), del 13.12.2012 (euro
10.000,00) e del giugno 2013 (euro 15.000,00), mancando una espressa qualificazione da parte della de cuius e non potendosi presupporre la sussistenza dello spirito di liberalità tipico delle donazioni
(essendo questo un elemento che deve essere specificamente allegato e provato), deve concludersi che siano stati corrisposti a titolo di prestito.
pagina 57 di 74 Pertanto, le donazioni del 2.10.2002 e del 18.10.2002, attesa la mancata redazione per atto pubblico, devono essere dichiarate nulle: le somme donate devono quindi essere fatte confluire nella massa ereditaria, per complessivi euro 51.645,69.
Le ulteriori dazioni, classificate dalla de cuius come “prestiti” e quindi di fatto riconducibili alla fattispecie contrattuale del mutuo, devono essere sottoposte al vaglio della prescrizione, avendo la convenuta sollevato tempestivamente la relativa eccezione. A tal fine, deve anzitutto essere individuato il termine da cui decorre la prescrizione, osservando che non è stato indicato dalle parti un termine per la restituzione delle somme mutuate. In mancanza di fissazione del termine per la restituzione, soccorre l'art. 1817 c.c. che prevede che sia stabilito dal Giudice, dietro istanza di parte.
Nel caso di specie, tale domanda non è stata promossa né dalla de cuius quando era ancora in vita, né da alcuna delle parti in corso di causa o in epoca antecedente, di modo che dovrà essere applicato il disposto dell'art. 1183 comma 1 c.c., che prevede che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può eSIerla immediatamente”. Ne deriva che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla dazione stessa delle somme.
Conseguentemente, alla data di apertura della successione risultavano già prescritte le poste versate in data 1.4.1999, 30.4.1999, 10.5.1999, 5.4.2000, 9.6.2000 e 10.6.2000.
Sono invece caduti in successione i crediti derivanti dai prestiti effettuati in data 18.5.2009,
12.12.2012 e nel giugno 2013. Di questi ultimi importi, devono ritenersi prescritti quelli del 18.5.2009, atteso che l'odierna causa è stata incardinata nel 2020 e non risultano antecedenti atti interruttivi del decorso della prescrizione decennale.
Le rimanenti somme, per complessivi euro 25.000,00, sono quindi entrate a far parte dell'attivo ereditario, con la precisazione che la quota di credito spettante alla convenuta (2/12) Controparte_1
si è estinta per confusione, permanendo quindi in capo agli altri eredi la quota di 10/12, pari ad euro
20.33,33.
10. - Si passano ora in rassegna le contestazioni mosse dalla convenuta Controparte_1
10.1 - La sostiene che il padre abbia prelevato – prima della morte della madre – dai CP_1
conti correnti cointestati tra i coniugi circa euro 800.000,00 e che tali somme siano state riversate nei conti correnti intestati unicamente all'attore.
pagina 58 di 74 Quest'ultimo, unitamente ai figli e che hanno aderito alle difese paterne, ha Pt_4 Pt_5
sostenuto che gli importi prelevati siano stati distribuiti in parti uguali ai tre figli, mediante assegni di euro 200.000,00 e che medesimo importo sia stato da lui trattenuto: siffatta operazione avrebbe concretizzato il volere dei genitori di spartire, prima della dipartita di , parte del Persona_1
denaro che sarebbe poi caduto in successione. In aggiunta, l'attore ha chiarito che la liquidità depositata su tutti i conti correnti dei coniugi (sia intestati al solo che cointestati con la de Parte_1
cuius) sia da attribuire unicamente all'attività lavorativa svolta dall'attore, posto che la moglie ha sempre di fatto svolto l'attività di casalinga.
Rileva il Collegio come non sono contestati e risultano documentalmente i giroconti effettuati da dai conti correnti cointestati tra i coniugi a conti correnti intestati unicamente a Parte_1
sé e più precisamente:
- conto corrente cointestato n. 1000-4888 (che risultava chiuso alla data di Controparte_2
apertura della successione): bonifici e giroconti da marzo a maggio 2013 per complessivi euro
362.487,70, di cui riferibili alla de cuius euro 181.243,85 (doc. 8 della convenuta;
Controparte_1
- rendiconto titoli su deposito amministrato cointestato n. 3100/23242 (che alla data di apertura della successione risultava con saldo pari ad euro 0,00): giroconto del 26.4.2013 dell'intero saldo di euro 494.074,36 sul conto corrente 8049/04093134, con quota riferibile alla de cuius pari ad euro
247.037,18 (doc. 12 della convenuta;
Controparte_1
- dossier titoli cointestato n. 145/126368/0 (che non viene Controparte_3
menzionato in sede di inventario) su cui alla data del 29.4.2013 erano depositati valori per euro
557.048,88, dei quali riferibili alla de cuius euro 278.524,44 (doc. 13 della convenuta CP_1
);
[...]
- dossier titoli intestato unicamente alla de cuius: valore da Controparte_3
ultimo depositato euro 461,63 (doc. 13 della convenuta;
Controparte_1
- conto corrente intestato alla de cuius presso Banca OL di IL n. 00401-50267 dal quale il padre in data 26.10.2013 avrebbe prelevato euro 22.000,00.
pagina 59 di 74 Non sono stati rinvenuti, invece, documenti relativi al conto corrente presso la Controparte_3
, che la convenuta asserisce essere stato esistente mentre la madre era in vita e del quale,
[...]
tuttavia, non è stato indicato né il numero né l'ammontare.
Dalla documentazione in atti, quindi, le somme inerenti all'eredità materna distratte dall'attore ammonterebbero a complessivi euro 729.267,10.
Ciò premesso, la prospettazione attorea appare convincente.
10.1.1 - Con riguardo alla prima questione, relativa alla ripartizione delle somme prelevate dai conti correnti comuni e riferibili astrattamente alle quote della de cuius, sono agli atti gli assegni (doc.
22 reclamo) di euro 200.000,00 con beneficiari (datato 4.7.2013), Controparte_1 Parte_4
(datato 11.3.2015) e (datato 11.3.2015), che risultano essere stati regolarmente Parte_5
incassati dai tre figli per espressa dichiarazione dei convenuti e e per prova Parte_5 Pt_4
documentale (doc. 22 cit.) per quanto concerne la convenuta La percezione di tali Controparte_1
somme da parte della convenuta non è stata dalla medesima smentita e comunque è stata ulteriormente confermata dalle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 19.9.2023. In particolare, la teste sorella della de cuius, ha ricordato che “prima di morire, mia sorella ha fatto tre Testimone_24
assegni da 200.000,00 euro ciascuno, dandone uno ad ognuno dei tre figli. Io ho visto questi assegni.
In sostanza mia sorella voleva che i soldi che c'erano sul conto corrente intestato col marito e che appartenevano ad entrambi venissero dati ai tre figli nell'importo che ho detto. Sul conto corrente residuavano anche altri soldi di spettanza di mio cognato . Del pari, anche la teste Parte_1
moglie di ha dichiarato che “subito dopo la morte di mia Testimone_26 Parte_5
suocera, mio marito mi ha informato del fatto che suo padre gli aveva detto che la defunta moglie voleva lasciare a ciascuno dei tre figli 200.000,00 euro e che ad questi soldi li aveva già dati. CP_1
Mio marito e anche suo fratello avevano detto al loro padre che non intendevano in quel Pt_4
momento ricevere quel denaro, ma che lo lasciavano a disposizione del padre. Poiché nel 2015 mio suocero si era accorto della mancanza di denaro, ha dato i 200.000,00 a e , che li Pt_4 Pt_5
hanno presi. A questi soldi non sono stati dati perché li aveva già presi prima”. Da ultimo, CP_1
anche il teste , marito della convenuta ha confermato che “mia suocera Testimone_1 Controparte_1
pagina 60 di 74 in mia presenza ha chiesto al marito di firmare 3 assegni da 200.000,00 euro per ognuno dei Pt_1
tre figli. Mia moglie ha subito incassato il suo”.
La ricostruzione offerta da parte attrice si è dimostrata perfettamente coerente a tutte le risultanze documentali e orali, di modo che deve ritenersi che tali importi (pari a complessivi euro
600.000,00 a fronte dei prelievi effettuati dall'attore per complessivi euro 729.267,10) siano effettivamente stati percepiti dai convenuti, tramite gli assegni loro consegnati dal padre.
10.1.2 - Quanto alla seconda questione, relativa alla provenienza o meno delle somme dall'attività lavorativa svolta dall'attore, dall'assunzione delle prove testimoniali emerge un quadro non perfettamente coincidente con le prospettazioni dell'attore e della convenuta. In particolare, dal complesso delle dichiarazioni rese deve giungersi alla conclusione che abbia di fatto Persona_1
contribuito all'attività svolta dal marito e dai figli, sebbene tale prestazione lavorativa avesse carattere saltuario e limitato a pochi specifici incombenti, essendosi la de cuius dedicata per gran parte del proprio tempo all'accudimento della prole e alle necessità casalinghe del nucleo famigliare. Ciò anche in considerazione del fatto che i figli e hanno intrapreso l'attività lavorativa al fianco Pt_4 Pt_5
del padre in giovane età, subito dopo le scuole medie, fornendo così in prima persona l'aiuto maggiore all'interno dell'impresa famigliare.
I fratelli della de cuius, e , sentiti come testi, hanno Testimone_24 Testimone_7
dichiarato, rispettivamente: “mi risulta che mia sorella abbia aiutato suo marito nell'attività di impresa sia per ricevere ordini dai clienti, sia per rispondere alle telefonate che però erano poche, sia per recarsi in banca per verificare la copertura di assegni. Ad un certo punto, ma ora non ricordo quando, nell'attività si è aggiunto il figlio , non appena terminate le scuole medie. Quando Pt_4
si è sposato, sua moglie si è aggiunta nell'attività, che nel frattempo è aumentata di molto. Pt_4
Anche ha iniziato a lavorare nell'azienda paterna una volta finita la terza media” ( Pt_5 Tes_24
; “mia sorella era innanzitutto una casalinga e si occupava dei figli e del marito. Se però
[...]
capitava di dover rispondere ad una telefonata di qualche cliente o fornitore e capitava di dover pesare dei camion, in mancanza del marito, provvedeva lei. Mi risulta che nell'attività di si Pt_1
sia da primo aggiunto il figlio non appena terminata la terza media, nel senso che andava ad Pt_4
pagina 61 di 74 aiutare il padre, ma non so dire in che forma. So che poi si è aggiunto anche , ma non so dire Pt_5
quando” ( ). Testimone_7
Anche i testi e (mogli e Testimone_26 Testimone_25 Testimone_1
marito dei convenuti) hanno di fatto tratteggiato un quadro simile a quello dipinto dai fratelli della madre:
- “quando ho conosciuto mia suocera, anche prima del mio fidanzamento perché
frequentavamo la stessa Parrocchia, mi risulta che facesse prevalentemente la casalinga e si limitasse di rispondere alle chiamate dei clienti in maniera occasionale. Io ho sempre visto che la contabilità la teneva mia NA , che fra l'altro era anche la mia vicina di casa una volta Testimone_25
sposato ” (teste Pt_4 Tes_26
- “Non appena mi sono sposata, mia suocera ha passato a me la contabilità dell'impresa, che gestivo con il ragionier Castelli che si occupava delle dichiarazioni dei redditi. Io tenevo la prima nota, la fatturazione e mi occupavo del pagamento dei clienti. Prima di me, di questa attività di occupava mia suocera ma si trattava di un'attività molto più semplificata perché il lavoro veniva svolto da mio suocero come ambulante e mia suocera poteva già contare sull'aiuto di mio marito, che già dal periodo delle elementari nel pomeriggio aiutava suo padre. (…) Dopo che è iniziata la mia collaborazione, mia suocera si limitava a rispondere alle telefonate se qualche cliente aveva bisogno”
(teste ) Tes_25
- “io ho sempre visto mia suocera aiutare il marito nella attività di impresa. In particolare teneva i rapporti con clienti e fornitori e quindi teneva le pubbliche relazioni;
si occupava della contabilità e teneva in mano tutta la situazione patrimoniale relativa agli incassi o ai pagamenti.
Ricordo che fino a tarda sera era impegnata a smontare dai pezzi, quali lavatrici o altro, le parti di metallo più nobili. Ricordo altresì che aveva chiesto a me di poter avere a disposizione un telefono che, prima dell'introduzione dei cellulari, le consentisse di poter rispondere alle telefonate anche stando in casa e non nel magazzino” (teste . Pt_2
Attesa la ricostruzione dell'attività lavorativa svolta dalla de cuius, per come emergente dall'istruttoria, è ragionevole concludere che le disponibilità economiche della famiglia – pur non pagina 62 di 74 negando l'apporto dato dalla – siano da ricondursi in via prevalente all'attività lavorativa PE
svolta dal marito e dai due figli maschi.
Per concludere i ragionamenti alle somme in parola, è emerso dall'istruttoria che le stesse siano da ricondursi in prevalenza all'attività dell'attore e che, in ogni caso, rispetto all'importo totale prelevato dal medesimo (circa euro 729.000,00), la somma percepita da ciascuno Parte_1
dei tre figli (euro 200.000,00) sia più che satisfattiva delle pretese ereditarie. Perciò, alcun onere di restituzione può essere imposto all'attore, anche in considerazione del fatto che le somme astrattamente spettanti ai figli convenuti sono state agli stessi già corrisposte.
10.2 - vorrebbe poi che nell'asse ereditario venissero inseriti anche alcuni beni Controparte_1
mobili non citati nel verbale di inventario: pentole in rame e manufatti ornamentali in pietra che fino a pochi anni fa si trovavano nel giardino dell'abitazione coniugale dei genitori. Secondo la convenuta,
tali oggetti avrebbero un valore – quanto alla quota della de cuius – di euro 17.312,50 (manufatti in pietra) e di euro 5.000,00 (pentole di rame).
L'attore (e con lui i convenuti e ) ha invece sostenuto la sua Parte_4 Pt_5
esclusiva proprietà su detti beni mobili, avendoli comprati e reperiti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
L'assoluta genericità delle allegazioni della convenuta (che ha documentato l'esistenza di tali beni con alcune fotografie, inadatte però ad accertare la quantità e la fattura di detti beni e, quindi,
anche il loro valore), che non hanno trovato migliori puntualizzazioni nelle deposizioni testimoniali sul punto, porta al rigetto della domanda della convenuta.
In particolare, i testi escussi hanno dichiarato:
- teste “mio cognato aveva molte pentole di rame, anche antiche. Testimone_24
Recentemente ho avuto modo di vederne soltanto alcune appese al camino, ma non so dire se ci siano le altre. Li comprava nello svolgimento della sua attività e le conservava perché gli piacevano, come un hobby”.
- teste : “Mio cognato mi riferiva di avere una passione per le pentole in rame Testimone_7
e una volta me ne ha fatta vedere una, quando c'era ancora mia sorella”.
pagina 63 di 74 - teste “confermo che mio suocero aveva in casa delle pietre cave che Testimone_26
venivano riempite con fiori e abbellivano il giardino. Li trovava o li comprava lui”.
- teste “Nella casa di TE in via Martiri della Resistenza n.15 erano Testimone_25
presenti più sassi che mio suocero e mio marito avevano portato a casa nello svolgimento della loro attività. Erano sassi ornamentali, alcuni concavi, nei quali venivano messi i fiori. Poiché a mio suocero ne erano spariti due, lo stesso ha deciso di venderli, credo tutti insieme ad una sola persona.
(…) non so dire se dopo la morte di mia suocera mio suocero custodisse in cantina delle padelle in rame. Posso solo dire che mia suocera, del materiale in rame o anche di altri oggetti che potevano essere rivenduti e che mio suocero o mio marito portavano a casa dalla loro attività, aveva delle persone interessate alle quali rivendeva questi oggetti”.
Le dichiarazioni del teste , che apparentemente divergono da quelle degli altri Testimone_1
testimoni, in realtà non si pongono in netto contrasto con le stesse, giacchè il fatto che il testimone abbia visto “maneggiare” le pentole da parte della de cuius non comporta di per sé che tali beni fossero di proprietà di . Persona_1
10.3 - La IG convenuta ha poi richiesto che, nel computo delle donazioni effettuate dalla madre, vengano ricompresi gli acquisti di immobili effettuati dai fratelli e nel Pt_4 Pt_5
18.7.1980 e nel 7.5.1989, poiché la liquidità per le compravendite sarebbe stata fornita dai genitori. Del
pari, la madre avrebbe contribuito anche alla costruzione delle abitazioni private dei fratelli. Sul punto, sia i convenuti e sia l'attore hanno sostenuto che gli acquisti Parte_5 Parte_4
immobiliari in parola sarebbero stati conclusi con utilizzo di denaro proprio dei fratelli, i quali erano impiegati presso l'impresa paterna dal termine della terza media. L'intervento dei genitori negli atti di compravendita si sarebbe reso necessario unicamente perché all'atto del 18.7.1980 non era Pt_4
ancora maggiorenne (essendo nato il [...]) e, similmente, all'atto del 7.2.1989 anche non Pt_5
era maggiorenne (nato il [...]).
Come chiarito dalle parti e confermato anche dai testi, i convenuti e , Parte_4 Pt_5
terminati gli studi delle medie inferiori, hanno coadiuvato il padre nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Assumendo quindi che i convenuti abbiano iniziato a lavorare insieme al padre all'età di 13/14 anni,
nel 1980 avrebbe prestato la propria attività per almeno tre anni e medesima situazione che si Pt_4
pagina 64 di 74 sarebbe presentata nel 1989 per . Su questa base, è del tutto plausibile che entrambi i fratelli, Pt_5
rispettivamente nel 1980 e nel 1989, avessero messo da parte, grazie all'attività resa presso il padre,
risparmi sufficienti per acquistare i terreni e i fabbricati oggetto delle due compravendite, anche alla luce delle tabelle stipendiali in uso all'epoca (doc. 37 dell'attore), del fatto che dal 1981 Pt_4
spartisse a metà con il padre gli utili della società (doc. 35 dell'attore), poi divenuta s.r.l. nel 1984 (doc.
36 dell'attore) nonché del fatto che i genitori, nella richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare nel
1988 (doc. 3 del convenuto ) abbiano dato atto di voler procedere all'acquisto utilizzando i Pt_4
risparmi in denaro accumulati dal figlio minorenne. Peraltro, dagli atti di acquisto (docc. 33 e 34 dell'attore) non si evince in alcun modo che le somme corrisposte dai convenuti siano state prestate dai genitori, ma, anzi, le indicazioni – laddove presenti – confermano l'utilizzo di denaro proprio da parte di e Pt_4 Parte_5
Medesime considerazioni possono svolgersi con riferimento alle asserite donazioni effettuate dalla madre ai figli e per la costruzione degli immobili adibiti alle rispettive Pt_4 Pt_5
abitazioni, nonché del fabbricato industriale insistente sul mappale 4040.
In particolare, la costruzione dei predetti immobili e i relativi costi sono stati stimati dal C.T.U.
come segue:
- villa di : fine costruzione nel 2003, con oneri di costruzione pari ad euro Parte_5
474.627,38;
- villa di ON UR: fine costruzione nel 1994, con oneri di costruzione pari ad euro
396.667,31;
- fabbricato industriale insistente sul mappale 4040: agibilità concessa nel 2004, con oneri di costruzione pari ad euro 236.318,43 da dividersi tra i fratelli.
Ora, bisogna considerare che in tali date i convenuti lavoravano con il padre da almeno un ventennio (sempre assumendo che abbiano iniziato a lavorare a 13/14 anni) e che – in assenza di prova contraria, non fornita dalla convenuta – deve presumersi che essi abbiano avuto Controparte_1
sostanze proprie sufficienti a farsi carico degli oneri di costruzione. In mancanza di una puntuale e precisa allegazione da parte della convenuta e considerato che non emergono dagli atti indizi che pagina 65 di 74 possano comprovare un aiuto materno all'edificazione di tali immobili, la doglianza della sorella resta priva di riscontri.
10.4 - Da ultimo, ha lamentato l'occupazione sine titulo da parte del padre di Controparte_1
uno dei tre box donati dalla madre in data 30.7.2013 e, in particolare, di quello identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 9, mappale 643 sub. 5, Via Martiri della resistenza n. 15 p.t. cat. c/6 cl. 2 mq. 14.
Sul punto, l'attore nulla ha dedotto, dovendosi quindi dare per non contestato l'assunto dell'occupazione del box nei termini descritti dalla convenuta.
Può quindi essere accolta la domanda della convenuta, quantificando in euro 100,00 mensili la predetta indennità di occupazione, palesandosi tale somma equa rispetto alla metratura dell'autorimessa e alla sua collocazione, il tutto con decorrenza dal mese di settembre 2016 e fino al rilascio dell'immobile.
11. - Sulla scorta della ricostruzione effettuata nei paragrafi precedenti, l'asse ereditario va ricostruito come segue:
: CP_18
- quota di ½ dell'immobile sito in TE, Via dei Poncioni (piano terra), con annesso box pertinenziale: euro 60.000,00;
- quota di ½ del terreno sito in TE, mappale 2699: euro 41.000,00;
- quota intera dell'immobile sito in TE, Via Martiri della Resistenza n. 15 (piano terra), con annessa cantina e n. 2 autorimesse: euro 110.882,40;
- quota di ½ del terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347, 350, 351: euro 27.300,00;
- quota di ½ dei terrei siti in AL d'AD, mappali 1545, 1613, 4769, 4771 e del fabbricato sito in Via Toscanini: euro 24.000,00;
- crediti da istituti bancari riconosciuti in inventario (euro 73.116,05), crediti su c.c. UBS di
SS (euro 80.724,17) e crediti nei confronti della convenuta (25.000,00 euro): Controparte_1
complessivi euro 178.840,22.
Donatum:
- quota di 2/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: mappale 4040 euro Parte_4
89.722,79, mappale 4041 euro 32.255,45;
pagina 66 di 74 - quota di 3/10 dei terreni donati a il 19.2.1999: mappale 4040 euro Parte_5
134.584,19, mappale 4041 euro 48.383,17;
- intera proprietà dell'appartamento e delle autorimesse donate a il 30.7.2013: Controparte_1
complessivi euro 153.540,60;
- donazioni nulle a euro 51.645,69. Controparte_1
Conseguentemente, all'apertura della successione, la massa ereditaria ammontava ad euro
952.154,51. Da tale importo devono essere tolte le spese sostenute per la successione, che hanno portato il conto corrente aperto presso banca BPM a circa euro 50.000,00. Deve poi tenersi conto del fatto che il credito di 25.000,00 euro, derivante dai prestiti concessi alla IG , deve essere CP_1
conteggiato solo per la quota di euro 20.833,33, ritenendosi la restante parte – astrattamente riferibile alla convenuta – estinta per confusione. La massa ereditaria da dividere ammonta, quindi, ad euro
924.871,79
Devono poi essere riconosciute le seguenti somme, da restituire o versare ad opera delle parti per i motivi di cui in narrativa:
- euro 33.775,83 che la convenuta deve restituire all'attore; Controparte_1
- euro 100,00 mensili con decorrenza da settembre 2016 e fino alla liberazione del box di proprietà della convenuta che l'attore deve versare a Controparte_1
12. - A questo punto può procedersi a quantificare le quote spettanti ai singoli eredi sull'ammontare del patrimonio della de cuius ricostruito in euro 924.871,79:
- all'attore (marito) spetta la quota di 3/12, pari ad euro 231.217,92; Parte_1
- a ciascuno dei tre figli, , e , spetta la quota di 2/12, ammontante ad Pt_4 Pt_5 CP_1
euro 154.145,28;
- la quota disponibile è pari a 3/12, ossia euro 231.217,92.
In base alle disposizioni testamentarie, quest'ultima deve essere divisa in parti uguali tra gli eredi universali , e i nipoti e Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
che vengono a formare tre centri d'interessi distinti, di modo che a ciascuno va attribuito 1/3 della quota disponibile, pari ad euro 77.072,64.
Da tale ripartizione si forma lo schema che segue:
pagina 67 di 74 - quota euro 231.217,92; Parte_1
- quota : euro 231.217,92 (euro 154.145,28 + 77.072,64); Parte_4
- quota : euro 231.217,92 (euro 154.145,28 + 77.072,64); Parte_5
- quota euro 154.145,28; Controparte_1
- quota e : euro 77.072,64. Parte_2 Parte_3
Rispetto a dette quote, in corso di causa è emerso che gli eredi abbiano ricevuto le seguenti somme:
- nulla;
Parte_1
- : euro 121.978,24 (derivanti dalla donazione della quota di 2/10 dei terreni Parte_4
del 19.2.1999);
- : euro 182.967,36 (derivanti dalla donazione della quota di 3/10 dei terreni Parte_5
del 19.2.1999);
- euro 153.540,60 (derivanti dalla donazione dell'immobile del 30.7.2013) + Controparte_1
euro 51.645,69 (per donazioni dichiarate nulle) + euro 80.724,17 (derivanti dal conto corrente svizzero)
+ euro 20.833,33 (per crediti della de cuius) = complessivi euro 306.743,79;
- e : nulla. Parte_2 Parte_3
Per ristabilire le quote di legittima che risultano lese, il Collegio stima opportuno dividere i beni in comproprietà e disporre i seguenti conguagli:
A) Parte_1
- assegnazione in piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n. 15, piano terra, oltre a cantina e due box pertinenziali (valore euro 110.882,40);
- assegnazione della quota di ½ del terreno agricolo sito in TE, mappale 2699 su cui insiste un immobile a rustico (euro 41.000,00);
- assegnazione di tutte le somme attualmente contenute sul conto corrente n. 00401-50267, sul deposito titoli 00401-2405100000 e del rapporto n. 00214478 accesi presso la OL di CP_3
IL (circa euro 50.000,00);
pagina 68 di 74 - percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
B) : Parte_4
- assegnazione quota 2/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 121.978,24);
- assegnazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via XXV Aprile n. 79 e box pertinenziale (euro 60.000,00);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD (mappali 4771, 4769, 1613, 1545) e della quota di ½ del fabbricato insistente sul mappale 1613 (euro 24.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
C) : Parte_5
- assegnazione quota 3/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 182.967,36);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347/350/351 (euro
27.300,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius di cui al §. 9.2 (euro 6.944,44);
D) Controparte_1
- assegnazione immobile sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 14 e tre autorimesse pertinenziali donatele il 30.7.2013 (euro 153.540,60);
- onere di restituzione di euro 27.125,44 ciascuno, da versarsi a Parte_1 Pt_4
e , alla luce delle somme percepite dalla convenuta dal conto corrente di
[...] Parte_5
SS e per i prestiti ricevuti e non restituiti dalla de cuius di cui al §.
9.2. Si precisa che le somme spettanti alla convenuta per il conto corrente svizzero sono già state scorporate e resteranno nella disponibilità della convenuta, così come è già stata considerata l'estinzione di parte del credito di cui al
§.
9.2 per confusione;
pagina 69 di 74 - versamento in favore di e della liquidità utile al ristoro Parte_2 Parte_3
della quota ad essi spettante, pari ad euro 77.072,64;
E) e : Parte_2 Parte_3
- percezione della somma di euro 77.072,64, da versarsi ad onere di Controparte_1
13. - Ricapitolando, accertata la rinuncia di e ai legati in Parte_1 Controparte_1
sostituzione di legittima loro attribuiti dalla de cuius e accertata la lesione della quota di legittima dell'attore, è stato ricostruito l'asse ereditario (relictum + donatum) ed è stata disposta la divisione della massa ereditaria secondo le indicazioni sopra riportate, con previsione di dazioni in denaro a carico di ai fini del conguaglio delle quote ereditarie. Controparte_1
È inoltre stato accertato il diritto di di vedersi restituita dalla IG la Parte_1 CP_1
somma di euro 33.775,83 indebitamente prelevata dal conto corrente svizzero, nonché il diritto di di vedersi riconosciuta un'indennità di occupazione senza titolo, posta a carico del Controparte_1
padre, pari ad euro 100,00 mensili decorrenti dal mese di settembre 2016 e fino all'effettivo rilascio del box pertinenziale occupato da Parte_1
14. - Restano da liquidare le spese di lite.
Nel presente giudizio si sono delineati due distinti centri di interesse, tra loro contrapposti: il primo, costituito dall'attore e dai due figli convenuti e , i quali Parte_4 Parte_5
ultimi hanno fatto proprie le argomentazioni e le domande del padre;
il secondo, costituito dalla convenuta e dai di lei figli e quest'ultimi a loro Controparte_1 Parte_2 Parte_3
volta condividenti le istanze e le tesi della propria madre.
I convenuti e hanno visto rigettate per la Controparte_1 Parte_2 Parte_3
gran parte le contestazioni mosse nei confronti dell'attore e degli altri convenuti, per modo che vanno considerati soccombenti.
Pertanto, e in solido fra loro, vanno Controparte_1 Parte_2 Parte_3
condannati a rifondere le spese di lite all'attore nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M.
147/2022 per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 (pari al valore della massa ereditaria attiva), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 29.952,00 (di cui euro 759,00 per anticipazioni ed euro 29.193,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta,
pagina 70 di 74 nonché a ciascuno dei convenuti e per euro 29.193,00 (per Parte_4 Parte_5
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Non vanno liquidate autonomamente le spese di lite relative all'istanza cautelare promossa in corso di causa dai convenuti giacchè tali spese sono già ricomprese nella liquidazione appena Pt_2
effettuata, sulla scorta dell'esito finale della lite.
va invece condannata alla rifusione delle spese relative alla causa di sequestro Controparte_1
conservativo r.g. 1770-1/2020 in favore di che si liquidano in euro 8.000,00 (per Parte_1
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, nonché a quelle relative al procedimento di reclamo r.g. 25/2021 in favore di e , liquidate in euro 8.000,00 Parte_1 Parte_4
(per compensi) ciascuno, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna (ferma la solidarietà verso il C.T.U.), in quanto l'indagine peritale si è resa necessaria ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario nell'interesse di tutti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le altre domande e istanze, così provvede:
ACCERTA
la rinuncia di e di ai legati in sostituzione di legittima Parte_1 Controparte_1
rispettivamente attribuiti loro dalla de cuius con testamento olografo pubblicato il Persona_1
2.4.2014;
ACCERTA che l'asse ereditario, al netto delle spese di successione, ammonta ad euro 924.871,79;
DISPONE che l'asse ereditario sia diviso tra le parti come segue:
“A) Parte_1
- assegnazione in piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via Martiri della Resistenza
n. 15, piano terra, oltre a cantina e due box pertinenziali (valore euro 110.882,40);
pagina 71 di 74 - assegnazione della quota di ½ del terreno agricolo sito in TE, mappale 2699 su cui insiste un immobile a rustico (euro 41.000,00);
- assegnazione di tutte le somme attualmente contenute sul conto corrente n. 00401-50267, sul deposito titoli 00401-2405100000 e del rapporto n. 00214478 accesi presso la OL di CP_3
IL (circa euro 50.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
B) : Parte_4
- assegnazione quota 2/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 121.978,24);
- assegnazione della piena proprietà dell'appartamento sito in TE, Via XXV Aprile n. 79 e box pertinenziale (euro 60.000,00);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in AL d'AD (mappali 4771, 4769, 1613, 1545) e della quota di ½ del fabbricato insistente sul mappale 1613 (euro 24.000,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
C) : Parte_5
- assegnazione quota 3/10 dei terreni donatigli in data 19.2.1999 (euro 182.967,36);
- assegnazione quota di ½ dei terreni siti in Verderio Superiore, mappali 347/350/351 (euro
27.300,00);
- percezione di euro 27.125,44 da versarsi ad onere di quale quota spettante Controparte_1
sui crediti della de cuius relativi al conto corrente di SS (euro 20.181,00) e dei prestiti effettuati dalla de cuius (euro 6.944,44);
D) Controparte_1
- assegnazione immobile sito in TE, via Martiri della Resistenza n. 14 e tre autorimesse pertinenziali donatele il 30.7.2013 (euro 153.540,60);
pagina 72 di 74 - onere di restituzione di euro 27.125,44 ciascuno, da versarsi a Parte_1 Pt_4
e , alla luce delle somme percepite dalla convenuta dal conto corrente di
[...] Parte_5
SS e per i prestiti ricevuti e non restituiti dalla de cuius;
- versamento in favore di e della liquidità utile al ristoro Parte_2 Parte_3
della quota ad essi spettante, pari ad euro 77.072,64;
E) e : Parte_2 Parte_3
- percezione della somma di euro 77.072,64, da versarsi ad onere di Controparte_1
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro 33.775,83, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
al pagamento in favore di della somma di euro 100,00 mensili Parte_1 Controparte_1
decorrenti dal mese di settembre 2016 e fino al rilascio del box occupato senza titolo, oltre interessi legali dalla domanda al rilascio;
CONDANNA
solidalmente e alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 Parte_3
del presente giudizio in favore di:
- per euro 29.952,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
Parte_1
- e per euro 29.193,00 ciascuno, oltre 15% spese generali, CPA ed Parte_4 Parte_5
IVA, se dovuta;
CONDANNA
a rifondere: Controparte_1
- a le spese del giudizio di sequestro conservativo e del reclamo 25/2021, per Parte_1
complessivi euro 16.000,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta;
- a le spese del reclamo 25/2021 per euro 8.000,00 oltre 15% spese generali, CPA Parte_4
ed IVA, se dovuta.
PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti processuali nella misura di 1/5 ciascuna.
pagina 73 di 74 Così deciso in Lecco nella camera di conSIlio di venerdì 22 agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 74 di 74