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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 16.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1542/2024 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Marianna Picardi, presso il cui studio, sito in Grumo Nevano (Na), alla via Della
Libertà n. 3, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SE CA, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Nicolardi n. 5, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Maria Grazia Ciccarelli, presso il cui studio, sito in Giugliano in
Campania (NA), alla Piazza A. Gramsci n. 6, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
7.10.2018, alle ore 22.00 circa, mentre si accingeva a salire l'ultima rampa di scale del fabbricato E del ”, dove abitava, era caduta rovinosamente a terra CP_1 CP_1
a causa della pavimentazione non livellata e, in particolare, di un rialzo non visibile ad occhio nudo;
che a causa della caduta aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di
Frattamaggiore (NA), dove le era stata diagnosticata una ““frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”; che, in conseguenza della caduta, aveva subito postumi invalidanti permanenti che chiedeva di quantificare attraverso una consulenza tecnica d'ufficio; che il verificarsi del sinistro era imputabile esclusivamente al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché Controparte_1
venisse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificato nella misura di €
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto CP_1
dell'avversa pretesa, assumeva che non era stato provato l'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione e che la responsabilità dell'evento era da ascrivere esclusivamente alla distratta condotta dell'attrice.
Ciò posto, concludeva affinché, previa autorizzazione della chiamata in causa
[...]
fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di Controparte_2
accoglimento della domanda, chiedeva che la compagnia assicurativa chiamata in causa fosse tenuta a manlevarlo da ogni obbligo risarcitorio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la che, Controparte_2
contestando integralmente la fondatezza in fatto e in diritto della richiesta attorea, ne eccepiva la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità. Sosteneva la parziale inoperatività della garanzia assicurativa posta alla base della chiamata in causa. Quindi, eccepiva l'assenza di alcuna responsabilità in capo al convenuto, CP_1
responsabilità da attribuirsi esclusivamente in capo alla parte attrice. Non vi era poi alcun nesso eziologico tra le lesioni lamentate e l'evento verificatosi ed inoltre il risarcimento dei danni richiesto era sproporzionato.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
Tanto premesso, concludeva affinché, in via principale, venisse rigettata la domanda attorea;
in via gradata, affinché venisse limitato l'obbligo di manleva nei massimali di polizza, al 55% del danno e al netto delle franchigie.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel merito, la parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorsole in data 7.10.2018, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
trattandosi di un sinistro accaduto nell'area rientrante nella sfera di custodia e controllo del convenuto. CP_1
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
22.3.2011, n. 6550).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, un dislivello della pavimentazione del gradino della scala interna del fabbricato contrassegnato dalla lettera E del convenuto. CP_1
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode del luogo, dovrebbe discendere, quindi, per il , il potere dovere di provvedere alla manutenzione, CP_1
gestione e sorveglianza dell'area e delle sue pertinenze. CP_3
Ciò determina, in via di principio, la soggezione dello stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In ragione di ciò, chi invoca l'applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso, nonché il collegamento causale tra la res e la verificazione del sinistro, precisandosi, infatti, in giurisprudenza, che “in ogni caso il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'accadimento dannoso ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 5977/2012).
Nel caso di specie, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, della riconducibilità delle lesioni personali subite all'irregolarità della pavimentazione del gradino indicato in citazione.
Nella fattispecie in esame, il supporto probatorio della domanda attorea si fonda essenzialmente sulla deposizione dei due testi indicati da parte attrice, e Testimone_1
escussi all'udienza del 15.5.2025. Testimone_2
La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “Conosc Testimone_1 Parte_1
perché abitiamo nello stesso palazzo e nella stessa scala (E); sono una condomina. Io abito al terzo piano, l al secondo;
sono a conoscenza dei fatti di causa per essermi Pt_1
trovata presente in occasione della caduta;
i fatti risalgono agli inizi di ottobre 2018, verso le 22:00. Ricordo che sia io che l stavamo tornando a casa, ci eravamo incontrate Pt_1
per caso. Io ero dietro di lei, ci separava una rampa di scale. La aveva quasi Pt_1
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terminato la rampa che portava al secondo piano quando è caduta in avanti a causa del dislivello di un gradino. I gradini erano fatti di lastroni di marmo chiaro;
non ricordo precisamente in cosa consistesse questo dislivello;
ricordo solo che dopo la caduta lo notai e dedussi che fosse stata questa la causa dell'incidente. Preciso di non aver assistito esattamente al momento in cui l cadeva, l'ho vista direttamente a terra. Ricordo Pt_1
che quel dislivello era lì presente da un po' di tempo, non ricordo precisamente quanto.
Ricordo che l'illuminazione era intermittente;
ricordo che dopo la caduta la Pt_1
lamentava dolore al braccio destro. Successivamente è sopraggiunto il marito della che era andato a posare la macchina e poi i figli. È stata chiamata l'ambulanza dal Pt_1
marito o dai figli. Quando sono arrivati i soccorritori la signora era ancora sul pianerottolo.”
Il teste ha, invece, dichiarato: “mia moglie è la nipote di Testimone_2 [...]
; sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho partecipato ai soccorsi prestati Parte_1
all'attrice. Sono un volontario del servizio del 118, sono autista soccorritore. Era la prima decade di ottobre del 2018, era sera. Quando siamo arrivati la signora era sulle scale, mi pare fosse seduta, non ricordo se su una sedia o su un gradino. Io sono arrivato assieme ad un infermiere, mi pare foss abbiamo prima immobilizzata e poi Persona_1
l'abbiamo adagiata in ambulanza e trasportata in ospedale.; nulla so sulle cause della caduta. Non ricordo alcuna particolare anomalia nella pavimentazione delle scale.”
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, è evidente come tali dichiarazioni non abbiano fornito alcun adeguato riscontro probatorio rispetto alla vicenda posta a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
Innanzitutto, la teste si è limitata a dichiarare di aver visto l'attrice distesa al suolo Tes_1
senza essere in grado di chiarire l'esatta dinamica della caduta e di aver solo dedotto che la fosse caduta a causa di quel dislivello del gradino (“Preciso di non aver assistito Pt_1
esattamente al momento in cui l cadeva, l'ho vista direttamente a terra”). Ha poi Pt_1
riferito che, abitando anche lei in quel condominio, aveva notato il dislivello di un gradino da “un po' di tempo”; tuttavia, invitata a chiarire in cosa consistesse detto dislivello, la teste non è stata in alcun modo in grado di fornirne una descrizione (“non ricordo precisamente in cosa consistesse questo dislivello”).
Dunque, la teste né stata in grado di descrivere quella che a suo avviso sarebbe stata la causa dell'incidente, né tanto meno ha riferito di aver assistito al momento in cui la
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perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, essendosi limitata a dedurre che la caduta Pt_1
fosse dipesa dal dislivello del gradino.
Tali evidenti lacune probatorie nemmeno sono state colmate da documentazione fotografica – non prodotta dalla difesa attorea –, che potesse in qualche modo chiarire le caratteristiche della superficie dello scalino all'epoca della caduta e, quindi, anche se questo effettivamente presentava una qualche anomalia, tale da minare la stabilità e la sicurezza delle persone che utilizzavano quella rampa di scale.
Di nessuna utilità è stata poi la deposizione di il quale, se da un lato Testimone_2
ha confermato di aver soccorso l'attrice quando era ancora per le scale del palazzo, nulla ha saputo riferire in ordine alle cause della caduta essendo sopraggiunto in un momento successivo e non avendo egli notato alcuna anomalia nella pavimentazione della rampa di scale.
In conclusione, i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti del tutto privi di adeguato riscontro istruttorio.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi dimostrata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia eziologicamente ascrivibile ad una caduta al suolo determinata da Parte_1
una irregolarità della pavimentazione del gradino del fabbricato contrassegnato dalla lettera E del Condominio “ ”. CP_1
La domanda risarcitoria va pertanto integralmente reietta. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta e per la terza chiamata in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Infatti, per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III,
10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria”
(Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal Condominio ” nei confronti CP_1
della propria compagnia assicurativa nella relativa domanda Controparte_2
di garanzia – ritenuto incontestato e dimostrato documentalmente il rapporto assicurativo
– non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
Sulla scorta di tale conclusione anche le spese di lite sostenute dalla compagnia terza chiamata vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.
SE CA, dichiaratosi antistatario;
• condanna al pagamento, in favore della compagnia Parte_1 [...]
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano Controparte_2
in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 16.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1542/2024 avente ad oggetto “responsabilità ex art. 2051 c.c.” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Marianna Picardi, presso il cui studio, sito in Grumo Nevano (Na), alla via Della
Libertà n. 3, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. SE CA, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Nicolardi n. 5, è elettivamente domiciliato
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Maria Grazia Ciccarelli, presso il cui studio, sito in Giugliano in
Campania (NA), alla Piazza A. Gramsci n. 6, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
7.10.2018, alle ore 22.00 circa, mentre si accingeva a salire l'ultima rampa di scale del fabbricato E del ”, dove abitava, era caduta rovinosamente a terra CP_1 CP_1
a causa della pavimentazione non livellata e, in particolare, di un rialzo non visibile ad occhio nudo;
che a causa della caduta aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di
Frattamaggiore (NA), dove le era stata diagnosticata una ““frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”; che, in conseguenza della caduta, aveva subito postumi invalidanti permanenti che chiedeva di quantificare attraverso una consulenza tecnica d'ufficio; che il verificarsi del sinistro era imputabile esclusivamente al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché Controparte_1
venisse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificato nella misura di €
15.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto CP_1
dell'avversa pretesa, assumeva che non era stato provato l'effettivo verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione e che la responsabilità dell'evento era da ascrivere esclusivamente alla distratta condotta dell'attrice.
Ciò posto, concludeva affinché, previa autorizzazione della chiamata in causa
[...]
fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di Controparte_2
accoglimento della domanda, chiedeva che la compagnia assicurativa chiamata in causa fosse tenuta a manlevarlo da ogni obbligo risarcitorio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la che, Controparte_2
contestando integralmente la fondatezza in fatto e in diritto della richiesta attorea, ne eccepiva la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità. Sosteneva la parziale inoperatività della garanzia assicurativa posta alla base della chiamata in causa. Quindi, eccepiva l'assenza di alcuna responsabilità in capo al convenuto, CP_1
responsabilità da attribuirsi esclusivamente in capo alla parte attrice. Non vi era poi alcun nesso eziologico tra le lesioni lamentate e l'evento verificatosi ed inoltre il risarcimento dei danni richiesto era sproporzionato.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
Tanto premesso, concludeva affinché, in via principale, venisse rigettata la domanda attorea;
in via gradata, affinché venisse limitato l'obbligo di manleva nei massimali di polizza, al 55% del danno e al netto delle franchigie.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel merito, la parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorsole in data 7.10.2018, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
trattandosi di un sinistro accaduto nell'area rientrante nella sfera di custodia e controllo del convenuto. CP_1
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229;
Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass. 5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio
2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1542/2024
definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010,
n° 5658).
Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate (Cass.,
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22.3.2011, n. 6550).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, un dislivello della pavimentazione del gradino della scala interna del fabbricato contrassegnato dalla lettera E del convenuto. CP_1
Secondo la prospettazione attorea, dalla sua qualità di custode del luogo, dovrebbe discendere, quindi, per il , il potere dovere di provvedere alla manutenzione, CP_1
gestione e sorveglianza dell'area e delle sue pertinenze. CP_3
Ciò determina, in via di principio, la soggezione dello stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
In ragione di ciò, chi invoca l'applicazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha esclusivamente l'onere di dimostrare l'evento dannoso, nonché il collegamento causale tra la res e la verificazione del sinistro, precisandosi, infatti, in giurisprudenza, che “in ogni caso il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'accadimento dannoso ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (cfr. Cass. n. 5977/2012).
Nel caso di specie, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico per come narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, della riconducibilità delle lesioni personali subite all'irregolarità della pavimentazione del gradino indicato in citazione.
Nella fattispecie in esame, il supporto probatorio della domanda attorea si fonda essenzialmente sulla deposizione dei due testi indicati da parte attrice, e Testimone_1
escussi all'udienza del 15.5.2025. Testimone_2
La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “Conosc Testimone_1 Parte_1
perché abitiamo nello stesso palazzo e nella stessa scala (E); sono una condomina. Io abito al terzo piano, l al secondo;
sono a conoscenza dei fatti di causa per essermi Pt_1
trovata presente in occasione della caduta;
i fatti risalgono agli inizi di ottobre 2018, verso le 22:00. Ricordo che sia io che l stavamo tornando a casa, ci eravamo incontrate Pt_1
per caso. Io ero dietro di lei, ci separava una rampa di scale. La aveva quasi Pt_1
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terminato la rampa che portava al secondo piano quando è caduta in avanti a causa del dislivello di un gradino. I gradini erano fatti di lastroni di marmo chiaro;
non ricordo precisamente in cosa consistesse questo dislivello;
ricordo solo che dopo la caduta lo notai e dedussi che fosse stata questa la causa dell'incidente. Preciso di non aver assistito esattamente al momento in cui l cadeva, l'ho vista direttamente a terra. Ricordo Pt_1
che quel dislivello era lì presente da un po' di tempo, non ricordo precisamente quanto.
Ricordo che l'illuminazione era intermittente;
ricordo che dopo la caduta la Pt_1
lamentava dolore al braccio destro. Successivamente è sopraggiunto il marito della che era andato a posare la macchina e poi i figli. È stata chiamata l'ambulanza dal Pt_1
marito o dai figli. Quando sono arrivati i soccorritori la signora era ancora sul pianerottolo.”
Il teste ha, invece, dichiarato: “mia moglie è la nipote di Testimone_2 [...]
; sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho partecipato ai soccorsi prestati Parte_1
all'attrice. Sono un volontario del servizio del 118, sono autista soccorritore. Era la prima decade di ottobre del 2018, era sera. Quando siamo arrivati la signora era sulle scale, mi pare fosse seduta, non ricordo se su una sedia o su un gradino. Io sono arrivato assieme ad un infermiere, mi pare foss abbiamo prima immobilizzata e poi Persona_1
l'abbiamo adagiata in ambulanza e trasportata in ospedale.; nulla so sulle cause della caduta. Non ricordo alcuna particolare anomalia nella pavimentazione delle scale.”
Richiamato testualmente il contenuto delle deposizioni rese dai due testi indicati da parte attrice, è evidente come tali dichiarazioni non abbiano fornito alcun adeguato riscontro probatorio rispetto alla vicenda posta a fondamento della pretesa risarcitoria azionata.
Innanzitutto, la teste si è limitata a dichiarare di aver visto l'attrice distesa al suolo Tes_1
senza essere in grado di chiarire l'esatta dinamica della caduta e di aver solo dedotto che la fosse caduta a causa di quel dislivello del gradino (“Preciso di non aver assistito Pt_1
esattamente al momento in cui l cadeva, l'ho vista direttamente a terra”). Ha poi Pt_1
riferito che, abitando anche lei in quel condominio, aveva notato il dislivello di un gradino da “un po' di tempo”; tuttavia, invitata a chiarire in cosa consistesse detto dislivello, la teste non è stata in alcun modo in grado di fornirne una descrizione (“non ricordo precisamente in cosa consistesse questo dislivello”).
Dunque, la teste né stata in grado di descrivere quella che a suo avviso sarebbe stata la causa dell'incidente, né tanto meno ha riferito di aver assistito al momento in cui la
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perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, essendosi limitata a dedurre che la caduta Pt_1
fosse dipesa dal dislivello del gradino.
Tali evidenti lacune probatorie nemmeno sono state colmate da documentazione fotografica – non prodotta dalla difesa attorea –, che potesse in qualche modo chiarire le caratteristiche della superficie dello scalino all'epoca della caduta e, quindi, anche se questo effettivamente presentava una qualche anomalia, tale da minare la stabilità e la sicurezza delle persone che utilizzavano quella rampa di scale.
Di nessuna utilità è stata poi la deposizione di il quale, se da un lato Testimone_2
ha confermato di aver soccorso l'attrice quando era ancora per le scale del palazzo, nulla ha saputo riferire in ordine alle cause della caduta essendo sopraggiunto in un momento successivo e non avendo egli notato alcuna anomalia nella pavimentazione della rampa di scale.
In conclusione, i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti del tutto privi di adeguato riscontro istruttorio.
Alla luce della lacunosità del quadro probatorio delineatosi deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi dimostrata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da sia eziologicamente ascrivibile ad una caduta al suolo determinata da Parte_1
una irregolarità della pavimentazione del gradino del fabbricato contrassegnato dalla lettera E del Condominio “ ”. CP_1
La domanda risarcitoria va pertanto integralmente reietta. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta e per la terza chiamata in causa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
Infatti, per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato
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la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III,
10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria”
(Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa effettuata dal Condominio ” nei confronti CP_1
della propria compagnia assicurativa nella relativa domanda Controparte_2
di garanzia – ritenuto incontestato e dimostrato documentalmente il rapporto assicurativo
– non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
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Sulla scorta di tale conclusione anche le spese di lite sostenute dalla compagnia terza chiamata vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.
SE CA, dichiaratosi antistatario;
• condanna al pagamento, in favore della compagnia Parte_1 [...]
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano Controparte_2
in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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