Articolo 94 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 93Articolo 95
Versione
14 maggio 1978
Art. 94.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978