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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16727/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], CUIL n. 27- Parte_1
14743118-5, , nato in [...] il [...], DNI n. Parte_2
33.664.800, CUIL n. 23-33664800-9 e , nata in [...] il Parte_3
08.02.1994, DNI n. 37.575.639, CUIL n. 27-37575639-6, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via
Cassiodoro n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Rosalia (C.F. ) che li C.F._1 rappresenta e difende
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Torino alla via dell'Arsenale n. 21
Resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.201.10.2024 i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1
pagina 1 di 5 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendente del cittadino italiano , Parte_4 nato a [...] al Campo (TO) il 19.05.1893, figlio di e di Parte_5 Per_1
(All. 2). L'VO emigrava in Argentina e qui si univa in matrimonio con in data
[...] Controparte_2
19.5.1932 (All. 5), non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (All. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva , in data 05.10.1930 (All. 6); Persona_2
- in data 09.02.1956 si univa in matrimonio con Persona_2 Persona_3
(All. 8); da questa unione nasceva in Argentina, in data 24.12.1962, , Parte_1 odierna ricorrente (All. 9);
- si univa in matrimonio, in data 31.05.1985, con il cittadino argentino Parte_1
. Da questa unione nascevano , in data Parte_6 Parte_2
16.09.1988 e , il 08.02.1994, odierni ricorrenti (All. 11 e 12). Parte_3
Nessuno degli avi della ricorrente ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, pagina 2 di 5 che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. pagina 3 di 5 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'VO emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
È comprovata, invero, l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal Parte_4 certificato di non naturalizzazione di , rilasciato agli eredi (All. 4), Parte_4 prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che “presso il Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, i cittadini nativi e quelli con cittadinanza per opzione di oltre sedici anni e i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta annotato fino al giorno della data del presente certificato il signor , o o nato il [...] a [...]_4 Pt_7 Parte_8
San Francesco al Campo, provincia di Torino, Italia.”.
, all'epoca cittadino italiano, trasmetteva iure sanguinis la Parte_4 cittadinanza a , il quale si sposava il 09.02.1956 con Persona_2 Persona_3
(All. 8). Da questa unione nasceva in data 24.12.1962 , odierna
[...] Parte_1 ricorrente All. 9), la quale si sposava con il cittadino argentino (All. 10). Parte_6
Dal predetto matrimonio nascevano in data 16.09.1988 e Parte_2 [...]
in data 08.02.1994, odierni ricorrenti (All. 11 e 12). Parte_3
Nonostante nella discendenza intervenga la signora , cittadina italiana Parte_1 iure sanguinis, non vi è interruzione della linea posto che la nascita è posteriore al 1948.
D'altra parte I ricorrenti, nell'esercizio del loro diritto ad ottenere il riconoscimento del suo status civitatis italiano iure sanguinis, tentavano di seguire le indicazioni del Generale d'Italia in Parte_9
RO e quello in Cordoba al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendenti dell'VO suddetto. Tuttavia, ad oggi, purtroppo, nonostante i numerosi solleciti, non sono riusciti ad ottenere un numero di prenotazione e/o ad essere inseriti nella lista di attesa e ciò anche per la scarsezza degli appuntamenti disponibili prenotabili solo on-line, come si evince dalle relative pagine web consolari dedicate che inesorabilmente informano del rifiuto di qualsiasi tentativo di prenotazione atteso che “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”
(All. 13 e 13 bis).
.
pagina 4 di 5 Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata in [...] Parte_1
TA Fe (Argentina) il 24.12.1962, e ai di lei figli , nato in [...] Parte_2
(Argentina) il 16.09.1988 e , nata in [...] il [...], stante Parte_3 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.11.2025
Il giudice unico
TA DO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 16727/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], CUIL n. 27- Parte_1
14743118-5, , nato in [...] il [...], DNI n. Parte_2
33.664.800, CUIL n. 23-33664800-9 e , nata in [...] il Parte_3
08.02.1994, DNI n. 37.575.639, CUIL n. 27-37575639-6, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via
Cassiodoro n. 6 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Rosalia (C.F. ) che li C.F._1 rappresenta e difende
Ricorrenti
in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Torino alla via dell'Arsenale n. 21
Resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.11.201.10.2024 i ricorrenti domandavano al Tribunale di dichiarare di essere cittadini italiani e, conseguentemente, chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1
pagina 1 di 5 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
I ricorrenti deducevano di essere discendente del cittadino italiano , Parte_4 nato a [...] al Campo (TO) il 19.05.1893, figlio di e di Parte_5 Per_1
(All. 2). L'VO emigrava in Argentina e qui si univa in matrimonio con in data
[...] Controparte_2
19.5.1932 (All. 5), non rinunciando mai alla cittadinanza italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (All. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- dalla predetta unione coniugale nasceva , in data 05.10.1930 (All. 6); Persona_2
- in data 09.02.1956 si univa in matrimonio con Persona_2 Persona_3
(All. 8); da questa unione nasceva in Argentina, in data 24.12.1962, , Parte_1 odierna ricorrente (All. 9);
- si univa in matrimonio, in data 31.05.1985, con il cittadino argentino Parte_1
. Da questa unione nascevano , in data Parte_6 Parte_2
16.09.1988 e , il 08.02.1994, odierni ricorrenti (All. 11 e 12). Parte_3
Nessuno degli avi della ricorrente ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Ciò posto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, pagina 2 di 5 che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. pagina 3 di 5 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'VO emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
È comprovata, invero, l'appartenenza alla cittadinanza italiana per tutta la sua vita da parte di
, senza che risulti una qualche rinuncia. Infatti, come attestato dal Parte_4 certificato di non naturalizzazione di , rilasciato agli eredi (All. 4), Parte_4 prodotto in copia autentica e tradotto con apostille (come tutti i certificati esteri che si producono), si evince che “presso il Registro Nazionale di Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, i cittadini nativi e quelli con cittadinanza per opzione di oltre sedici anni e i cittadini argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta annotato fino al giorno della data del presente certificato il signor , o o nato il [...] a [...]_4 Pt_7 Parte_8
San Francesco al Campo, provincia di Torino, Italia.”.
, all'epoca cittadino italiano, trasmetteva iure sanguinis la Parte_4 cittadinanza a , il quale si sposava il 09.02.1956 con Persona_2 Persona_3
(All. 8). Da questa unione nasceva in data 24.12.1962 , odierna
[...] Parte_1 ricorrente All. 9), la quale si sposava con il cittadino argentino (All. 10). Parte_6
Dal predetto matrimonio nascevano in data 16.09.1988 e Parte_2 [...]
in data 08.02.1994, odierni ricorrenti (All. 11 e 12). Parte_3
Nonostante nella discendenza intervenga la signora , cittadina italiana Parte_1 iure sanguinis, non vi è interruzione della linea posto che la nascita è posteriore al 1948.
D'altra parte I ricorrenti, nell'esercizio del loro diritto ad ottenere il riconoscimento del suo status civitatis italiano iure sanguinis, tentavano di seguire le indicazioni del Generale d'Italia in Parte_9
RO e quello in Cordoba al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendenti dell'VO suddetto. Tuttavia, ad oggi, purtroppo, nonostante i numerosi solleciti, non sono riusciti ad ottenere un numero di prenotazione e/o ad essere inseriti nella lista di attesa e ciò anche per la scarsezza degli appuntamenti disponibili prenotabili solo on-line, come si evince dalle relative pagine web consolari dedicate che inesorabilmente informano del rifiuto di qualsiasi tentativo di prenotazione atteso che “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”
(All. 13 e 13 bis).
.
pagina 4 di 5 Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata in [...] Parte_1
TA Fe (Argentina) il 24.12.1962, e ai di lei figli , nato in [...] Parte_2
(Argentina) il 16.09.1988 e , nata in [...] il [...], stante Parte_3 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13.11.2025
Il giudice unico
TA DO
pagina 5 di 5