Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2025, proposto da
DI AM, rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Liso, Sabino Sernia e Fabio Lofrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 897/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 il dott. IT SO, nessuno presente per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e all’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma di dare esecuzione alla sentenza n. 897/2024 in data 15 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia – provvedendo sulla causa proposta dalla sig.ra DI AM – è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di € 1.477,43 titolo di retribuzione professionale docente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione per non esserle stato poi fornito quanto dovuto, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 1 luglio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma;
che alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso si presenta inammissibile, non risultando decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali concernenti il pagamento di somme di danaro (“ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”);
che, come è noto, la circostanza che la notifica del titolo in forma esecutiva, ai fini del rispetto della suindicata disposizione, non sia un atto processuale ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale, comporta che per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato la notifica va effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale, proprio perché si tratta di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria, sì da non trovare applicazione l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7 marzo 2022 n. 1549);
che, secondo quanto documentato dalla ricorrente, la sentenza è stata notificata in data 18 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ csapr@postacert.istruzione.it ’, ovvero all’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna - Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma, ed è stata altresì notificata in data 10 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it ’, ovvero all’Avvocatura dello Stato, sede di Bologna;
che, priva quindi di effetti la seconda notificazione, osserva il Collegio come anche la prima si presenti inidonea allo scopo perseguito, in quanto – come rilevato dalla giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 18 agosto 2025 n. 2529) – il predetto Ufficio scolastico è una mera articolazione periferica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la cui sede legale avrebbe dovuto invece essere direttamente indirizzata la notificazione della sentenza da eseguire;
che, pertanto, difettando la notificazione della sentenza all’Amministrazione, o comunque non essendone stata comprovata la corretta effettuazione, non risulta nella fattispecie decorso il termine assegnato dalla legge per dare esecuzione al giudicato, sì che manca il presupposto dell’inottemperanza dell’Amministrazione;
Considerato, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) , cod.proc.amm.;
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT SO |
IL SEGRETARIO