Decreto cautelare 7 agosto 2025
Decreto cautelare 30 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4122 del 2025, proposto dall’Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale, in persona del legale appresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
a) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 55272 del 18.7.2025 con cui è stata disposta la revoca della parità scolastica alla Scuola dell’infanzia e primaria denominata “Associazione San Vincenzo” sita in Via Po nn. 24/28/ e via Adige ex via Po – Casoria (NA), gestita dalla “associazione San Vincenzo Impresa Sociale” con decorrenza degli effetti giuridici dall’1.9.2025;
b) ove e per quanto lesiva della Relazione ispettiva prot. n. 758 del 3.1.2025; c) ove e per quanto lesivo del preavviso di rigetto prot. n. 4541 del 20.1.2025;
d) ove e per quanto lesivo dell’ulteriore preavviso di rigetto prot. n. 29567 del 14.4.2025;
e) ove e per quanto lesivo della nota prot. AOODRCA n. 46317 del 5.8.2025;
f) del provvedimento prot. n. 79176 del 6.12.2024 di sospensione del pagamento relativo ai 4/12 per l’a.s. 2024/25;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i DD.PP. n. 1815 del 7 agosto 2025 e n. 1845 del 30 agosto 2025;
Vista l’ordinanza n. 2090 del 15 settembre 2025;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 27 aprile 2026;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa RI ET IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 7 agosto 2025, l’associazione ricorrente - operante da anni nel settore degli asili nido, delle sezioni primavera, della scuola dell’Infanzia e Primaria ed impegnata sia nel settore delle commesse pubbliche che provate nonché ente gestore della scuola dell’Infanzia e primaria denominata “Associazione San Vincenzo” – deduceva che:
- con istanza prot. n. 52250 del 2 settembre 2024 aveva richiesto l’autorizzazione al trasferimento della sede scolastica, dal 01 settembre 2024, da Via Po nn. 24/28/ e via Adige ex via Po – Casoria (NA) a Via Basento snc – Casoria, in ragione della sopravvenuta indisponibilità dei locali detenuti in locazione;
- in esito ad un’ispezione condotta dall’Amministrazione scolastica e della relativa relazione ispettiva (prot. n. 758 del 3 gennaio 2025) l’Ufficio Scolastico Regionale le aveva trasmesso preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990 (prot. n. 4541 del 20 gennaio 2025) contestualmente preannunciando la revoca della parità scolastica, attesa l’asserita esistenza di gravi criticità;
- instaurato il contraddittorio procedimentale e dopo numerose interlocuzioni (prot. n 14477 del 20.2.2025; integrazioni documentali di cui alle note prot. nn. 22505 del 20.3.2025 e 24895 del 28.3.2025), l’Amministrazione aveva quindi adottato un nuovo preavviso di revoca (prot. n. 29567 del 14.4.2025) a cui aveva fatto seguito l’invio di un’altra nota di riscontro (al prot. n 14477 del 20.2.2025) nonché di ulteriore documentazione (nn. di protocollo 36829, 36830, 36831, 36832, 36833, 36834, 36836 del 15.5.2025);
- infine, con il decreto in epigrafe, l’Ufficio Scolastico Regionale le aveva revocato la parità scolastica a decorrere dal 01 settembre 2025.
2.- Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento e, ricostruita puntualmente la disciplina di settore, ne lamentava la violazione a mezzo di distinte e composite censura.
3. – Con i DD.PP. n. 1815 del 7 agosto 2025 era respinta la domanda di tutela cautelare in sede monocratica.
4. – L’11 agosto 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica.
5. – Con D.P n. 1845 del 30 agosto 2025 era nuovamente respinta la domanda di tutela cautelare in sede monocratica (riformulata il 29 agosto 2025).
6.- Il 12 settembre 2025 l’Amministrazione scolastica depositava memoria ed allegata documentazione.
7. – Con ordinanza n. 2090 del 15 settembre 2025 “Rilevato che il provvedimento di revoca della parità scolastica costituisce misura che, nell’ambito del potere di vigilanza dell’Amministrazione scolastica sulla permanenza dei requisiti necessari al concorso al sistema nazionale di istruzione della scuola ad iniziativa privata, rappresenta l’ extrema ratio , in quanto impatta direttamente su diritti fondamentali all’istruzione e allo studio. Ritenuto, pur al sommario esame proprio della fase cautelare e impregiudicati gli approfondimenti riservati al merito, che i motivi dedotti in sede di ricorso appaiono sostenuti da indizi di fondatezza attesa la natura prevalentemente formale delle criticità riscontrate dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento gravato, e vista anche la documentazione depositata in atti dalla ricorrente”, accoglieva la domanda di tutela cautelare in sede collegiale, ordinando all’Amministrazione di valutate “l’attuale organizzazione della ricorrente, quale risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti prodotti al fine di decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti dell’istituto scolastico”.
8. – Il 17 ottobre 2025, parte ricorrente depositava documenti ed in vista dell’udienza pubblica, depositava nuovamente documenti e memorie (5 e 6 marzo 2026, 3 aprile 2026, 9 aprile 2026, 21 aprile 2026, 27 aprile 2026). Con memoria del 27 aprile 2026 parte ricorrente rappresentava, in particolare che “a valle dell’ultima richiesta di integrazione documentale e dell’ulteriore riscontro fornito dalla ricorrente l’USR con provvedimento prot. U.0041612 del 27.4.2026, ha: 1) recepito integralmente le osservazioni della ricorrente; 2) disposto, a seguito del riesame, l’annullamento in autotutela del decreto di revoca della parità scolastica prot. AOODRCA n. 55272 del 18/07/2025; 3) autorizzato il trasferimento della sede scolastica della scuola dell'infanzia e primaria denominata “Associazione San Vincenzo”, […] da: Via Po nn.24/28 e Via Adige ex Via Po - Casoria (NA) a Via Basento SNC – Casoria”. Su tali basi, deducendo che il “provvedimento in esame si appalesa integralmente satisfattivo delle pretese azionate”, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
9.- All’udienza pubblica del 6 maggio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
9.1. - Ritiene il Collegio - preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente con la memoria del 27 aprile 2026, riscontrato dal contestuale deposito del decreto prot. U.0041612 del 27.4.2026 - doversi dichiarare cessata la materia del contendere, avendo infine l’Amministrazione resistente agito in autotutela, revocandolo, sull’atto impugnato (revoca della parità scolastica), contestualmente riscontando positivamente la richiesta di autorizzazione a suo tempo negata. Va infatti ricordato “che […] la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione” come è avvenuto nel caso di specie (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 07/12/2023) 09/01/2024, n. 303; cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
9.2.- Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
9.3. - Le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione scolastica secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidandosi come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata della materia del contendere;
- condanna l’Amministrazione scolastica alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RI ET IN, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI ET IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO